Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2369/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 15/01/1999, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SIMONA FRANCIOSI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO in sede.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: accolta la domanda di rettificazione di sesso, disporre con sentenza definitiva la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico del ricorrente Parte_1 ordinare la variazione delle iscrizioni anagrafiche dell'istante, in particolare attribuendogli il sesso maschile e mutuando il prenome da a con ogni rettifica Pt_1 Persona_1 relativa;
ordinare le attività conseguenti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi;
autorizzare l'istante ai sensi dell'art. 3 L. N. 164 del 14.04.1982 al trattamento medico- chirurgico di riassegnazione del sesso mediante dapprima una mastectomia bilaterale e, successivamente, una isterectomia con annessiectomia bilaterale e, ancora successivamente ed eventualmente, riservandosi l'intervento di falloplastica.
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in particolare, se necessario, di produrre copia autentica ed asseverata delle relazioni peritali allegate
PARTE CONVENUTA:
Chiede accogliersi le conclusioni formulate da parte attrice con l'atto introduttivo.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nata a [...] il [...], come Parte_1 da registro degli atti di nascita del Comune di S. Martino in Strada, al n. 1, p. 2, s. B, anno
1999, ha introdotto, nei confronti del Pubblico Ministero, questo giudizio per ottenere, ai sensi della legge n. 164/1982, la rettificazione di attribuzione di sesso e rettificazione del sesso anagrafico e l'accoglimento delle domande conseguenti, come in epigrafe trascritte.
Con provvedimento del 24.2.2025, il giudice relatore ha disposto, secondo gli artt. 31,
d.lgs. 150/2011 e 473-bis co. 3 c.p.c. ratione temporis vigenti, il mutamento del rito nelle forme di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.
All'udienza del 26.3.2025 parte attrice, sentita dal giudice relatore, ha chiesto accogliersi le domande formulate in atto introduttivo e, acquisite le conclusioni dell'Ufficio di Procura, la causa è stata spedita in decisione.
2. Tutte le domande sono pienamente fondate.
Le allegazioni di parte trovano assoluto conforto nei documenti, così come la persona interessata, comparsa avanti al giudice relatore, ha fornito una ricostruzione seria e consapevole della propria volontà: “Mi sono fatto delle domande anche relative alla mia infanzia, al disagio che provavo, da bambino, di fronte della scelta dei vestiti, anche del colore del grembiule a scuola. Ovviamente da piccolo non sapevo della disforia di genere.
Via via mi sono informato e, tramite questo amico e conoscente, ho intrapreso questo percorso, anche per cercare di capire io cosa volessi. Ho chiesto e ottenuto supporto alla psicologa dell , da cui ero seguito;
sono via via emerse tutte queste circostanze e Pt_2 le ho capite. Io continuo a frequentare l'endocrinologo, che mi prescrive la cura ormonale;
il percorso psicologico è terminato con il rilascio del nulla osta e va tutto sempre meglio.
In origine la mia scelta non è stata facilmente compresa dai famigliari, piano piano chiunque si è reso conto di quanto questa situazione fosse reale. Non ho mai avuto persone contro, né amici, né familiari, tutti mi hanno sempre appoggiato, sia familiari, sia amicizie. Questo mio desiderio non è un capriccio, è una decisione seria, nel mio futuro mi vedo e voglio essere come sono sempre stato”. Persona_1
In atti vi sono:
- la relazione della psicologa dott.ssa , ove si legge che “i dati clinici Persona_2 emersi dalla valutazione clinica con la scrivente, escludono la presenza di psicopatologia grave/acuta e confermano quindi gli elementi già evidenziati nella relazione redatta dagli specialisti curanti del CPS di Lodi. Inoltre, la progressiva
- 2 - mascolinizzazione ottenuta attraverso la terapia ormonale ha condotto ad un maggiore benessere, rispetto cui emerge un vissuto di sollievo emotivo e di conforto nell'approccio alla vita di tutti giorni. Sente tuttavia di dover ancora modificare chirurgicamente il proprio aspetto. Non riesce infatti a tollerare la presenza del seno e la sua fisicità non le consente di vivere serenamente il rapporto con sé e con gli altri.
Inoltre, nell'attualità presenta un aspetto fisico discordante con i propri dati anagrafici.
Da quando ha maturato la propria decisione ed iniziato il percorso di transizione la paziente non ha mai mostrato dubbi o ripensamenti rispetto a tale percorso. In conclusione, gli elementi emotivi e personologici emersi non risultano essere ostativi all'avanzamento del percorso di transizione, bensì appaiono essere la conseguenza sia della sua storia di vita, sia del vissuto di profondo disagio connesso al rifiuto del proprio genere di appartenenza. Il quadro clinico descritto è quindi compatibile con la diagnosi di "Disforia di Genere" (F64.1 -ICD10) in quanto è presente incongruenza tra il sesso biologico ed il genere di appartenenza e tale condizione si associa a disagio psicologico. Alla luce delle evidenze esposte, la richiesta di procedere con
l'adeguamento di genere appare legittima e supportata da adeguata consapevolezza delle implicazioni”;
- la relazione del dott. responsabile dell'Ambulatorio adeguamento di Persona_3 genere dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano, da cui risultano un Par quadro di transessualismo primario;
aree di disagio unicamente provenienti dalle difficoltà sociali di inserimento con documentazione anagrafica divergente;
indubitabile necessità di autorizzazione all'adeguamento chirurgico del soma;
assiduità nei controlli e soddisfazione del cambiamento fisico in senso mascolinizzante senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio.
Quanto alle relazioni mediche, quindi, i professionisti hanno danno atto della consapevolezza maturata da parte attrice nei percorsi in corso, dell'irreversibilità degli stessi e del perfetto inserimento, con ruolo di genere maschile, nel contesto sociale e affettivo.
La terapia ormonale, ormai da tempo intrapresa, viene costantemente sottoposta a verifica da parte dei professionisti;
non risulta alcuna controindicazione, né di carattere medico- clinico, né sotto il profilo psicologico, alla prosecuzione di tali trattamenti e all'accesso alle procedure chirurgiche richieste.
In sede di udienza, parte attrice si è presentata in abiti maschili e anche l'atteggiamento, la gestualità e l'aspetto fisico sono apparsi evidentemente virati in senso maschile.
Il Collegio non può quindi che ritenere accertata la condizione – necessaria e sufficiente ai fini dell'accoglimento delle domande (Trib. Lodi, sent. 296/2023; Trib. Torino, sent.
232/2022; Trib. Milano, sent. 591/2021) – del disturbo di identità di genere, nonché della dimostrazione, da parte della persona interessata, di aver attraversato un serio, univoco e irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (v. Corte cost., 180/2017).
- 3 - Quanto alla richiesta di modifica del prenome, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3877/2020), si tratta di un necessario accorgimento, che deve tenere conto del nuovo nome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Di talché, il Collegio ritiene che il prenome possa essere mutato come da domanda.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si segnala l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del
23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del d.lgs. 150/2011
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La pronuncia in esame si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso ai trattamenti medico-chirurgici,
e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del genere nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte Costituzionale in questi casi “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost.
n. 221/2015 e Cass. civ. n. 15138/2015).
Ciò premesso, giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la Pt_1 presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Le spese, attesa la natura del procedimento, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- 4 - 1) dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico di nata a Parte_1
Lodi il 15.01.1999, come da registro degli atti di nascita del Comune di S. Martino in
Strada, al n. 1, p. 2, s. B, anno 1999, da femminile a maschile;
2) ordina la variazione delle iscrizioni anagrafiche dell'istante, previa attribuzione del sesso maschile e mutamento del prenome da a con ogni Pt_1 Persona_1 rettifica relativa;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi di provvedere di conseguenza;
4) accerta il diritto della persona interessata a sottoporsi a ogni trattamento di carattere medico-chirurgico di riassegnazione del sesso, senza ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;
5) Spese irripetibili.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 31/03/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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