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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8061/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carbone Parte_1 C.F._1
Filomena (C.F. ); C.F._2
ATTRICE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Vizzino Riccardo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.11.2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento di € Controparte_1
26.000,00.
1.1 – A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto quanto segue:
• è proprietaria del veicolo , tg. FP294VV; Controparte_2
1 • in data 29.06.2018, alle ore 20.00 circa, suo figlio ha parcheggiato il citato Parte_2
veicolo in Acerra, alla via IV Novembre e, alle ore 22.15 del medesimo giorno, ritornato sul posto, si è accorto che la vettura è stata rubata da ignoti;
• in data 30.06.2018, ha sporto denuncia presso la Polizia di Stato di Acerra e, in Parte_2
pari data, la vettura è stata ritrovata e riconsegnata alla proprietaria, con alcune parti mancanti;
• in data 25.05.2018, l'attrice ha stipulato una polizza assicurativa relativa al furto dell'automobile in questione, presso Controparte_1
• a seguito del furto, ha trasmesso alla propria compagnia assicurativa la documentazione necessaria per ottenere il ristoro dal danno patito, quantificato in € 29.001,21;
• ciononostante, l'odierna convenuta non ha provveduto al pagamento dell'indennizzo.
1.2 – Con comparsa depositata in data 05.03.2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo quanto segue:
• inammissibilità della domanda, alla luce delle condizioni generali di contratto, che prevedono il ricorso a una procedura peritale ai fini della quantificazione del danno;
• improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
• nullità dell'atto introduttivo;
• carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non essendo contraente della polizza assicurativa,
e difetto di legittimazione passiva;
• mancanza di prova del furto parziale del veicolo;
• errata quantificazione dell'indennizzo, che peraltro deve tener conto delle franchigie esistenti.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda e la condanna della controparte per lite temeraria.
1.3 – A seguito di un iniziale rinvio finalizzato alla conciliazione della lite, il Giudice ha invitato le parti a esperire il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita;
successivamente, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.
2 È stata poi disposta la rimessione sul ruolo istruttorio, al fine di acquisire la prova testimoniale articolata dall'attrice e di effettuare una CTU;
compiute tali attività, la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 25.02.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – È necessario anzitutto esaminare le questioni pregiudiziali in rito sollevata da parte convenuta.
2.1 – In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata da parte convenuta, alla luce dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, che prevede una procedura peritale ai fini della quantificazione del danno patito dall'assicurato.
Invero, l'articolo citato stabilisce che “la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti oppure può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'assicurato”. Tale clausola, dunque, introduce una mera facoltà, non implicando alcuna rinuncia alla tutela giurisdizionale, né subordinando la stessa all'espletamento della perizia.
L'adito Tribunale, dunque, è competente a decidere la domanda formulata.
2.2 – In secondo luogo, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare espletamento del procedimento di negoziazione assistita, imposto dal decreto legge
132/2014, convertito con legge n. 162/2014.
In effetti, a seguito dell'invito formulato da Giudice all'udienza del 27.06.2019, parte attrice ha trasmesso alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, come risulta dalla documentazione depositata in pari data.
2.3 – In terzo luogo, deve darsi atto anche dell'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 nn. 3, 4 ,5 c.p.c..
Sul punto, si rileva che il requisito di cui al n. 3 del citata disposizione risulta rispettato dall'attrice, che ha espressamente indicato il petitum della propria domanda, richiedendo la condanna della controparte al pagamento di una somma rientrante nel limite di € 26.000,00; anche la causa petendi, a cui fa riferimento il n. 4 del medesimo comma, è stata esplicitata all'interno dell'atto di citazione, essendo stati indicati i dati del veicolo sottratto e della sua
3 proprietaria, la polizza assicurativa invocata, il luogo, la data e l'ora del furto e del ritrovamento;
infine, si osserva che l'art. 164 c.p.c. non fa discendere la nullità dell'atto di citazione dall'inosservanza dell'art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c.
Anche tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
3 – Nel merito, in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione delle parti.
Tale eccezione, che attiene in realtà alla titolarità attiva e passiva del diritto all'indennizzo (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951), deve essere rigettata.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'attrice ha allegato all'atto di citazione la polizza assicurativa stipulata con con decorrenza dal 25.06.2018 e scadenza al 25.06.2019. Controparte_1
Tale polizza individua il contraente, ossia e l'assicurato, cioè Controparte_3 [...]
L'allegata nota informativa specifica che il contraente è la società “che stipula Parte_1
l'assicurazione per conto degli assicurati”, mentre l'assicurato è “il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione”; del resto, la premessa delle condizioni generali di assicurazione evidenzia che la polizza “è stipulata da in favore dei propri dipendenti in Controparte_4 servizio o in quiescenza, che acquistano un veicolo di nuova immatricolazione”.
Ne consegue che in qualità di assicurata, ha diritto di chiedere il pagamento Parte_1
dell'indennizzo alla compagnia assicuratrice, in virtù della polizza in questione.
4 – Al fine di valutare la fondatezza della sua domanda, occorre verificare se è stata provato il furto lamentato e se il medesimo integra un evento coperto dalla polizza citata.
4.1 – Invero, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, il sinistro deve essere qualificato come fatto costitutivo del diritto all'indennizzo; pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere posto a carico dell'assicurato l'onere di provare che si sia verificato l'evento dannoso. Al riguardo, in effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, , il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr.
Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n.30656; Cassazione civile sez. III, 17/05/1997, n. 4426).
Inoltre, è stato anche precisato che la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (Cassazione
4 civile sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n. 32637; Cassazione civile sez. III, 10/02/2003, n. 1935). Difatti, la denuncia contiene esclusivamente la ricostruzione dei fatti proveniente dal soggetto leso, che è attore in sede civile;
si tratta, dunque, di dichiarazioni inattendibili, poiché provenienti dalla stessa parte processuale. È necessario, pertanto, che siano prodotti ulteriori elementi di prova, al fine di dimostrare che il fatto illecito si
è effettivamente verificato.
4.2 – Nel caso di specie, parte attrice, oltre a produrre la denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. di Acerra, ha chiesto l'escussione del teste , che ha confermato il furto Testimone_1
del veicolo per cui è causa.
Infatti, egli ha dichiarato che, a fine giugno del 2018, si trovava a bordo dell'automobile in parola, condotta dal figlio dell'attrice; ha riferito che, nel tardo pomeriggio, la vettura è stata parcheggiata nei pressi dell'abitazione di lungo la strada;
ha ricordato che la Parte_1
macchina è stata chiusa con il telecomando, come confermato dalla spia di chiusura e dall'illuminazione delle quattro frecce;
ha sostenuto che, dopo circa due ore, alle 22.00 circa, è ritornato a prendere il veicolo insieme al figlio dell'attrice, ma esso non si trovava più sul posto.
Tale testimonianza, proveniente da un soggetto privo di rapporti di parentela o affettivi con le parti, deve essere considerata attendibile, poiché trova riscontro all'interno degli ulteriori elementi di prova presenti in atti. In effetti, la ricostruzione offerta dal teste corrisponde con quella riferita dal figlio dell'odierna attrice all'interno della denuncia sporta in data 30.06.2018, sia con riferimento al luogo in cui si è verificato il fatto, sia con riguardo agli orari degli accadimenti. Inoltre, essa è confermata dal verbale di rinvenimento e contestuale consegna del veicolo, stilato in pari data dagli agenti del Commissariato di P.S. di Acerra, da cui si evince che la vettura è stata rinvenuta in un luogo diverso da quello in cui era stato parcheggiato alla presenza del teste.
Peraltro, le Forze dell'Ordine hanno dato atto della presenza di “varie graffiature sulla carrozzeria” e della “estrapolazione contatto accensione”, che, come osservato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, in risposta alle note del consulente di parte convenuta, integrano la presenza di segni di effrazione, confermando l'esistenza del lamentato furto. D'altra parte, la compagnia assicuratrice, pur avendo evidenziato che i propri periti hanno riscontrato l'assenza di segni di effrazione, non ha mai depositato la propria consulenza e, quindi, non ha fornito alcun
5 elemento idoneo a superare le risultanze del verbale di rinvenimento, a cui ha fatto riferimento il
CTU.
Diversamente da quanto affermato da parte convenuta, inoltre, l'attendibilità della testimonianza non è minata dalla mancata indicazione del teste all'interno della denuncia presentata presso il
Commissariato di P.S. di Acerra. In effetti, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, non costituisce motivo di inattendibilità degli stessi, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/06/2012, n. 9939).
Nel caso di specie, non essendo presenti ulteriori indici di inattendibilità, l'omessa indicazione del teste all'interno della denuncia non costituisce un elemento sufficiente ad affermare la sua inattendibilità, considerando altresì che, in capo al denunciante, non sussiste alcun obbligo di indicare eventuali testi e che non risulta che gli sia stato richiesto di specificare la presenza degli stessi, da parte dell'Ufficiale di P.G. verbalizzante.
Allo stesso modo, la circostanza che un figlio dell'odierna attrice abbia denunciato un sinistro analogo a quello per cui è causa, pur costituendo un elemento di sospetto, come evidenziato dalla compagnia assicuratrice, non consente di negare l'esistenza del furto in analisi, atteso che lo stesso è dimostrato dall'attività istruttoria compiuta nel corso del presente giudizio.
4.3 – Al contempo, è provato che la polizza assicurativa invocata dall'attrice copre il furto in questione: nella sezione “altre garanzie” del certificato di assicurazione, infatti, risulta espressamente indicata quella per “furto e rapina totale”.
L'evento per cui è causa rientra all'interno di tale copertura assicurativa e, pertanto, la domanda è fondata.
5 – Occorre procedere, a questo punto, alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'assicurata.
5.1 – Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che l'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione prevedi che, con riferimento all'assicurazione per furto totale, non operi alcuno scoperto o franchigia.
5.2 – Ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali, la compagnia è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti per la perdita del veicolo, in caso di furto;
inoltre, l'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione, inoltre, specifica che “per danno o perdita totale s'intende la perdita del
6 veicolo e il caso in cui, a seguito di eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo siano uguali o superiori al suddetto valore di riacquisto dello stesso”, aggiungendo che “il danno si considera totale anche qualora, a seguito di eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro”. Nel caso di specie, dunque, il danno lamentato rientra nella definizione di
“perdita totale del veicolo”.
Difatti, il CTU ha individuato i costi necessari per la riparazione del veicolo, utilizzando i listini della casa madre per i ricambi e i tempari ANIA per le attività di sostituzione e riparazione. Tale conteggio ha consentito di accertare che i costi in questione ammontano a € 26.203,77; non rilevano, pertanto, i minori costi di riparazione indicati da parte attrice in fase stragiudiziale, in quanto gli stessi sono tratti da un preventivo che non è stato versato in atti e, dunque, non può essere utilizzato al fine di confutare le conclusioni raggiunte dal CTU. L'importo indicato dal
CTU è superiore non solo all'80% del valore del veicolo al momento del furto, ma anche all'80% del valore di acquisto del veicolo: difatti, dal certificato del PRA e dalla fattura che sono stati depositati da parte attrice, si desume che l'automobile è stata acquistata al prezzo di € 30.100,00;
l'80% di tale importo ammonta a € 24.080,00 e, dunque, è inferiore ai costi di riparazione del veicolo.
In questa prospettiva, dunque, il furto del veicolo ha determinato un evento equiparato alla perdita totale del medesimo, alla luce delle condizioni di polizza;
pertanto, l'attrice ha diritto al ristoro dei danni derivanti da tale perdita totale.
5.3 – La quantificazione del danno questione deve tener conto, da un lato, della somma spesa dall'attrice per l'acquisto del veicolo, avvenuto solo qualche mese prima del furto, che è pari €
30.100,00; dall'altro lato, deve considerare che una parte del danno è stata già ristorata dall'importo incassato dall'attrice per la vendita dell'automobile a seguito del suo rinvenimento, che corrisponde a € 8.000,00, come si desume dal certificato del PRA versato in atti.
Conseguentemente, il danno residuo a carico dell'attrice, che deve essere indennizzato dalla compagnia assicuratrice, è pari a € 22.100,00 (risultante dalla differenza tra € 30.100,00 ed €
8.000,00).
5.4 – In definitiva, accogliendo la domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 22.100,00.
7 L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2025, n. 7216; Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n. 16229).
Inoltre, appare necessario procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.
39376).
6 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta, in favore del difensore antistatario di parte attrice, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, alla luce dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre € 264,00 per spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
6.1 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di dell'importo di € 22.100,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 29.06.2018 all'attualità; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del
8 fatto (29.06.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma incrementata anno per anno nominalmente in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del difensore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Nola, 18/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8061/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carbone Parte_1 C.F._1
Filomena (C.F. ); C.F._2
ATTRICE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Vizzino Riccardo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.11.2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento di € Controparte_1
26.000,00.
1.1 – A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto quanto segue:
• è proprietaria del veicolo , tg. FP294VV; Controparte_2
1 • in data 29.06.2018, alle ore 20.00 circa, suo figlio ha parcheggiato il citato Parte_2
veicolo in Acerra, alla via IV Novembre e, alle ore 22.15 del medesimo giorno, ritornato sul posto, si è accorto che la vettura è stata rubata da ignoti;
• in data 30.06.2018, ha sporto denuncia presso la Polizia di Stato di Acerra e, in Parte_2
pari data, la vettura è stata ritrovata e riconsegnata alla proprietaria, con alcune parti mancanti;
• in data 25.05.2018, l'attrice ha stipulato una polizza assicurativa relativa al furto dell'automobile in questione, presso Controparte_1
• a seguito del furto, ha trasmesso alla propria compagnia assicurativa la documentazione necessaria per ottenere il ristoro dal danno patito, quantificato in € 29.001,21;
• ciononostante, l'odierna convenuta non ha provveduto al pagamento dell'indennizzo.
1.2 – Con comparsa depositata in data 05.03.2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo quanto segue:
• inammissibilità della domanda, alla luce delle condizioni generali di contratto, che prevedono il ricorso a una procedura peritale ai fini della quantificazione del danno;
• improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
• nullità dell'atto introduttivo;
• carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non essendo contraente della polizza assicurativa,
e difetto di legittimazione passiva;
• mancanza di prova del furto parziale del veicolo;
• errata quantificazione dell'indennizzo, che peraltro deve tener conto delle franchigie esistenti.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda e la condanna della controparte per lite temeraria.
1.3 – A seguito di un iniziale rinvio finalizzato alla conciliazione della lite, il Giudice ha invitato le parti a esperire il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita;
successivamente, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.
2 È stata poi disposta la rimessione sul ruolo istruttorio, al fine di acquisire la prova testimoniale articolata dall'attrice e di effettuare una CTU;
compiute tali attività, la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 25.02.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – È necessario anzitutto esaminare le questioni pregiudiziali in rito sollevata da parte convenuta.
2.1 – In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata da parte convenuta, alla luce dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, che prevede una procedura peritale ai fini della quantificazione del danno patito dall'assicurato.
Invero, l'articolo citato stabilisce che “la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti oppure può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'assicurato”. Tale clausola, dunque, introduce una mera facoltà, non implicando alcuna rinuncia alla tutela giurisdizionale, né subordinando la stessa all'espletamento della perizia.
L'adito Tribunale, dunque, è competente a decidere la domanda formulata.
2.2 – In secondo luogo, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare espletamento del procedimento di negoziazione assistita, imposto dal decreto legge
132/2014, convertito con legge n. 162/2014.
In effetti, a seguito dell'invito formulato da Giudice all'udienza del 27.06.2019, parte attrice ha trasmesso alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, come risulta dalla documentazione depositata in pari data.
2.3 – In terzo luogo, deve darsi atto anche dell'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 nn. 3, 4 ,5 c.p.c..
Sul punto, si rileva che il requisito di cui al n. 3 del citata disposizione risulta rispettato dall'attrice, che ha espressamente indicato il petitum della propria domanda, richiedendo la condanna della controparte al pagamento di una somma rientrante nel limite di € 26.000,00; anche la causa petendi, a cui fa riferimento il n. 4 del medesimo comma, è stata esplicitata all'interno dell'atto di citazione, essendo stati indicati i dati del veicolo sottratto e della sua
3 proprietaria, la polizza assicurativa invocata, il luogo, la data e l'ora del furto e del ritrovamento;
infine, si osserva che l'art. 164 c.p.c. non fa discendere la nullità dell'atto di citazione dall'inosservanza dell'art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c.
Anche tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
3 – Nel merito, in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione delle parti.
Tale eccezione, che attiene in realtà alla titolarità attiva e passiva del diritto all'indennizzo (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951), deve essere rigettata.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'attrice ha allegato all'atto di citazione la polizza assicurativa stipulata con con decorrenza dal 25.06.2018 e scadenza al 25.06.2019. Controparte_1
Tale polizza individua il contraente, ossia e l'assicurato, cioè Controparte_3 [...]
L'allegata nota informativa specifica che il contraente è la società “che stipula Parte_1
l'assicurazione per conto degli assicurati”, mentre l'assicurato è “il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione”; del resto, la premessa delle condizioni generali di assicurazione evidenzia che la polizza “è stipulata da in favore dei propri dipendenti in Controparte_4 servizio o in quiescenza, che acquistano un veicolo di nuova immatricolazione”.
Ne consegue che in qualità di assicurata, ha diritto di chiedere il pagamento Parte_1
dell'indennizzo alla compagnia assicuratrice, in virtù della polizza in questione.
4 – Al fine di valutare la fondatezza della sua domanda, occorre verificare se è stata provato il furto lamentato e se il medesimo integra un evento coperto dalla polizza citata.
4.1 – Invero, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, il sinistro deve essere qualificato come fatto costitutivo del diritto all'indennizzo; pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere posto a carico dell'assicurato l'onere di provare che si sia verificato l'evento dannoso. Al riguardo, in effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, , il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr.
Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n.30656; Cassazione civile sez. III, 17/05/1997, n. 4426).
Inoltre, è stato anche precisato che la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (Cassazione
4 civile sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n. 32637; Cassazione civile sez. III, 10/02/2003, n. 1935). Difatti, la denuncia contiene esclusivamente la ricostruzione dei fatti proveniente dal soggetto leso, che è attore in sede civile;
si tratta, dunque, di dichiarazioni inattendibili, poiché provenienti dalla stessa parte processuale. È necessario, pertanto, che siano prodotti ulteriori elementi di prova, al fine di dimostrare che il fatto illecito si
è effettivamente verificato.
4.2 – Nel caso di specie, parte attrice, oltre a produrre la denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. di Acerra, ha chiesto l'escussione del teste , che ha confermato il furto Testimone_1
del veicolo per cui è causa.
Infatti, egli ha dichiarato che, a fine giugno del 2018, si trovava a bordo dell'automobile in parola, condotta dal figlio dell'attrice; ha riferito che, nel tardo pomeriggio, la vettura è stata parcheggiata nei pressi dell'abitazione di lungo la strada;
ha ricordato che la Parte_1
macchina è stata chiusa con il telecomando, come confermato dalla spia di chiusura e dall'illuminazione delle quattro frecce;
ha sostenuto che, dopo circa due ore, alle 22.00 circa, è ritornato a prendere il veicolo insieme al figlio dell'attrice, ma esso non si trovava più sul posto.
Tale testimonianza, proveniente da un soggetto privo di rapporti di parentela o affettivi con le parti, deve essere considerata attendibile, poiché trova riscontro all'interno degli ulteriori elementi di prova presenti in atti. In effetti, la ricostruzione offerta dal teste corrisponde con quella riferita dal figlio dell'odierna attrice all'interno della denuncia sporta in data 30.06.2018, sia con riferimento al luogo in cui si è verificato il fatto, sia con riguardo agli orari degli accadimenti. Inoltre, essa è confermata dal verbale di rinvenimento e contestuale consegna del veicolo, stilato in pari data dagli agenti del Commissariato di P.S. di Acerra, da cui si evince che la vettura è stata rinvenuta in un luogo diverso da quello in cui era stato parcheggiato alla presenza del teste.
Peraltro, le Forze dell'Ordine hanno dato atto della presenza di “varie graffiature sulla carrozzeria” e della “estrapolazione contatto accensione”, che, come osservato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, in risposta alle note del consulente di parte convenuta, integrano la presenza di segni di effrazione, confermando l'esistenza del lamentato furto. D'altra parte, la compagnia assicuratrice, pur avendo evidenziato che i propri periti hanno riscontrato l'assenza di segni di effrazione, non ha mai depositato la propria consulenza e, quindi, non ha fornito alcun
5 elemento idoneo a superare le risultanze del verbale di rinvenimento, a cui ha fatto riferimento il
CTU.
Diversamente da quanto affermato da parte convenuta, inoltre, l'attendibilità della testimonianza non è minata dalla mancata indicazione del teste all'interno della denuncia presentata presso il
Commissariato di P.S. di Acerra. In effetti, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, non costituisce motivo di inattendibilità degli stessi, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/06/2012, n. 9939).
Nel caso di specie, non essendo presenti ulteriori indici di inattendibilità, l'omessa indicazione del teste all'interno della denuncia non costituisce un elemento sufficiente ad affermare la sua inattendibilità, considerando altresì che, in capo al denunciante, non sussiste alcun obbligo di indicare eventuali testi e che non risulta che gli sia stato richiesto di specificare la presenza degli stessi, da parte dell'Ufficiale di P.G. verbalizzante.
Allo stesso modo, la circostanza che un figlio dell'odierna attrice abbia denunciato un sinistro analogo a quello per cui è causa, pur costituendo un elemento di sospetto, come evidenziato dalla compagnia assicuratrice, non consente di negare l'esistenza del furto in analisi, atteso che lo stesso è dimostrato dall'attività istruttoria compiuta nel corso del presente giudizio.
4.3 – Al contempo, è provato che la polizza assicurativa invocata dall'attrice copre il furto in questione: nella sezione “altre garanzie” del certificato di assicurazione, infatti, risulta espressamente indicata quella per “furto e rapina totale”.
L'evento per cui è causa rientra all'interno di tale copertura assicurativa e, pertanto, la domanda è fondata.
5 – Occorre procedere, a questo punto, alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'assicurata.
5.1 – Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che l'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione prevedi che, con riferimento all'assicurazione per furto totale, non operi alcuno scoperto o franchigia.
5.2 – Ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali, la compagnia è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti per la perdita del veicolo, in caso di furto;
inoltre, l'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione, inoltre, specifica che “per danno o perdita totale s'intende la perdita del
6 veicolo e il caso in cui, a seguito di eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo siano uguali o superiori al suddetto valore di riacquisto dello stesso”, aggiungendo che “il danno si considera totale anche qualora, a seguito di eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro”. Nel caso di specie, dunque, il danno lamentato rientra nella definizione di
“perdita totale del veicolo”.
Difatti, il CTU ha individuato i costi necessari per la riparazione del veicolo, utilizzando i listini della casa madre per i ricambi e i tempari ANIA per le attività di sostituzione e riparazione. Tale conteggio ha consentito di accertare che i costi in questione ammontano a € 26.203,77; non rilevano, pertanto, i minori costi di riparazione indicati da parte attrice in fase stragiudiziale, in quanto gli stessi sono tratti da un preventivo che non è stato versato in atti e, dunque, non può essere utilizzato al fine di confutare le conclusioni raggiunte dal CTU. L'importo indicato dal
CTU è superiore non solo all'80% del valore del veicolo al momento del furto, ma anche all'80% del valore di acquisto del veicolo: difatti, dal certificato del PRA e dalla fattura che sono stati depositati da parte attrice, si desume che l'automobile è stata acquistata al prezzo di € 30.100,00;
l'80% di tale importo ammonta a € 24.080,00 e, dunque, è inferiore ai costi di riparazione del veicolo.
In questa prospettiva, dunque, il furto del veicolo ha determinato un evento equiparato alla perdita totale del medesimo, alla luce delle condizioni di polizza;
pertanto, l'attrice ha diritto al ristoro dei danni derivanti da tale perdita totale.
5.3 – La quantificazione del danno questione deve tener conto, da un lato, della somma spesa dall'attrice per l'acquisto del veicolo, avvenuto solo qualche mese prima del furto, che è pari €
30.100,00; dall'altro lato, deve considerare che una parte del danno è stata già ristorata dall'importo incassato dall'attrice per la vendita dell'automobile a seguito del suo rinvenimento, che corrisponde a € 8.000,00, come si desume dal certificato del PRA versato in atti.
Conseguentemente, il danno residuo a carico dell'attrice, che deve essere indennizzato dalla compagnia assicuratrice, è pari a € 22.100,00 (risultante dalla differenza tra € 30.100,00 ed €
8.000,00).
5.4 – In definitiva, accogliendo la domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 22.100,00.
7 L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2025, n. 7216; Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n. 16229).
Inoltre, appare necessario procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.
39376).
6 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta, in favore del difensore antistatario di parte attrice, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, alla luce dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre € 264,00 per spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
6.1 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di dell'importo di € 22.100,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 29.06.2018 all'attualità; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del
8 fatto (29.06.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma incrementata anno per anno nominalmente in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del difensore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Nola, 18/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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