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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 598/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 598/2014 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08.09.1952, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo e dall'avv. Francesco
Liberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Russo sito in Caltagirone (CT), Via Foti n. 27, giusta procura in atti;
-ATTRICE- contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.06.1939, e (c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
02.10.1942, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Failla ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT), Via Sardegna n. 20, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“dichiarare che l'attrice , unitamente ai convenuti è comproprietaria Parte_1 dell'ingresso posto in Caltagirone Via Longobardi 28; dichiarare e ritenere che l'attrice
, unitamente ai convenuti, ha diritto di utilizzare pienamente il detto Parte_1
pagina 1 di 12 ingresso; ordinare, conseguentemente, ai convenuti di non ostacolare in Parte_1 alcun modo l'esercizio del relativo diritto di utilizzo;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze processuali tutte”.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che con atto di compravendita del
26.10.2010, rogato in notaio di Caltagirone, aveva acquistato l'immobile sito Per_1
in Caltagirone, via Longobardi n. 24 e 28, per complessivi 5,5 vani distribuiti tra il piano primo (due vani e accessori) e il piano secondo (un vano diviso in due ambienti con accessori), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Caltagirone al foglio 87, partt. graffate 3347/4, 3348/2, 3349/2, cat. A/3, classe 3, r.c.e. euro 159,07 (cfr. allegato 1). Nel predetto atto, era stato specificatamente indicato che l'immobile acquistato dall'attrice aveva ingresso “sia dal civico 24 che dal civico 28”; pertanto, l'attrice ha ritenuto che non solo con l'atto di compravendita fosse stato dimostrato uno specifico diritto ma che, al contempo, fosse stata cristallizzata una situazione di fatto, considerato che anche i suoi danti causa, al fine di accedere al proprio immobile, avevano utilizzato in modo indifferente il civico 24 e il 28.
Ha dedotto, ancora, che, due anni prima dell'introduzione del presente giudizio, a causa delle cattive condizioni del portoncino del civico 28, la stessa aveva provveduto al restauro dello stesso, con cambio del cilindretto, pur in assenza del consenso dei convenuti, i quali conseguentemente avevano proposto azione di reintegra del possesso relativamente al portoncino del civico 28 e all'ingresso dello stesso. Giudizio conclusosi con ordinanza del 09.07.2013 - confermata in sede di reclamo – con la quale era stato ordinato all'attrice di ripristinare lo stato dei luoghi.
In conclusione, ha manifestato il suo interesse affinché venga garantito il Parte_1
suo diritto di comproprietà attraverso il riutilizzo dell'ingresso posto al numero civico 28 della via Longobardi in Caltagirone.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.10.2014, i coniugi _1
e proprietari dell'immobile sito in Caltagirone con ingresso in via
[...] CP_2
Longobardi n. 28, hanno contestato la domanda attorea, insistendo nel suo rigetto, poiché le questioni relative all'utilizzo dell'ingresso posto al civico 28 erano già state oggetto di un precedente procedimento possessorio, all'esito della cui attività istruttoria era chiaramente emerso : 1) che dall'ingresso oggetto di causa, da circa 50-60 anni, si poteva pagina 2 di 12 accedere solo all'immobile dei convenuti;
2) che solo questi ultimi e i loro danti causa lo avevano utilizzato in modo esclusivo e pacifico, non ravvisandosi di contro alcun utilizzo, senza soluzione di continuità, da parte di e, prima ancora da parte dei Parte_1
suoi danti causa.
In via riconvenzionale, i convenuti hanno avanzato domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. ritenuta maturata non solo sul portoncino d'ingresso posto in via
Longobardi civico 28, ma anche sulle scale che collegano il detto ingresso al primo pianerottolo cd. di “riposo”, sul quale sono presenti i segni di due antiche aperture, che verosimilmente, in precedenza, portavano a due pianerottoli confinanti.
Hanno affermato che, da oltre sessant'anni e sino alle azioni moleste di Parte_1
sul pianerottolo di “riposo” erano presenti: un'apertura sul lato sinistro, per chi sale, murata e, un'altra apertura, sul lato destro, sprangata e chiusa con evidenti bulloni, priva di pomelli o serrature che ne consentissero l'apertura e, dunque, l'accesso all'unità immobiliare dei danti causa dell'attrice. Pertanto, da oltre sessant'anni il portoncino d'ingresso al civico 28 e le scale poste al suo interno sono sempre state destinate a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà dei convenuti, prima ancora dei loro danti causa, con esclusione dell'attrice dal predetto utilizzo.
La porta presente sul pianerottolo di riposo presente sul lato destro per chi sale, che avrebbe consentito l'accesso all'unità immobiliare dell'attrice, dal lato della scala era stata sbarrata e chiusa con bulloni evidenti;
dal lato interno all'appartamento dei danti causa dell'attrice, invece, era stato costruito un armadio a muro con mensole fisse rivestito con la stessa carta da parati del muro interno, così come emerso nel corso dell'istruttoria del procedimento possessorio. La chiusura della predetta porta era stata realizzata in modo da non consentire, neanche saltuariamente, ai danti causa dell'attrice di accedere al proprio appartamento, escludendo così ogni forma di comunione dell'ingresso civico 28 e delle scale al suo interno.
In conclusione, i convenuti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda contenuta nel contestato atto di citazione;
accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, che i coniugi SIg. […] e […], hanno Controparte_1 CP_2
posseduto per oltre un ventennio il portoncino posto al civico 28 della via Longobardi in
pagina 3 di 12 Caltagirone, la scale che da ivi diparte fino al primo pianerottolo di riposo il medesimo pianerottolo e la porta grigia ivi posta e bullonata in modo fisso a mo' di muro, e che pertanto gli stessi hanno acquisito la proprietà esclusiva con esclusione di qualunque altri diritto di proprietà concorrente a loro dei citati beni e ciò a titolo originario per intervenuta usucapione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del 31.03.2017.
Lo svolgimento dell'udienza del 27.06.2024 è stato sostituito dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e, con ordinanza di pari data, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
Occorre muovere, per ragioni di ordine logico-giuridico, dalla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dai convenuti, ritenuta assorbente rispetto alla domanda formulata dall'attrice relativa alla comproprietà del portone d'ingresso.
È d'uopo premettere che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del soggetto che avrebbe il titolo ed interesse ad opporsi alla declaratoria di usucapione, ossia nei confronti di colei che risulta essere la comproprietaria del bene in questione, come risulta dall'atto di compravendita del 26.10.2010, dall'atto di compravendita del
13.03.2007 (cfr. allegati 1 e 2 di parte attrice) nonché dalla certificazione notarile in atti.
Tanto precisato, la domanda di usucapione avanzata in via riconvenzionale è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Il possesso, affinché si possa pervenire all'acquisto del diritto per usucapione, deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Costituisce principio consolidato che chi chieda accertarsi l'intervenuta usucapione di un bene debba dimostrare di aver esercitato sullo stesso un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Tale prova investe, dunque, non solo la disponibilità del bene (cd. corpus) per il tempo necessario ad usucapire, ma pagina 4 di 12 anche l'animus possidendi. Ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo occorre che le manifestazioni fenomeniche del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato si pongano in contrasto e siano inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3 novembre 2021, n. 3238 Cass. Civ. Sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29594).
In ordine all'acquisto di un immobile in comune da parte di uno dei comproprietari, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una SInoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 10620/2020).
In tema di comunione, la Suprema Corte ha affermato che “non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul SInificato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. Civ. Sez. II, n. 11903/2015).
Dunque, “occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza opposizione per il tempo ad usucapire” (Cass. Civ. Sez. II, n.
20039/2016; Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 17322/2010).
pagina 5 di 12 Nel caso di specie, quindi, è necessario accertare la sussistenza di un atto o comportamento, da parte dei convenuti e prima dai loro danti causa, nel corso del tempo utile ad usucapire, che si sia tradotto in una attività contrastante col possesso altrui, rilevando la volontà di comportarsi come proprietario esclusivo ed escludendo, al contempo, dal possesso gli altri comproprietari.
Ne consegue che grava sui convenuti – attori in riconvenzionale – l'onere della prova rigorosa non solo del possesso protratto per il tempo utile ad usucapire, quanto piuttosto all'esclusività dello stesso intesa come impossibilità di godimento del bene da parte dell'altra comproprietaria, quindi di opposizione alla sua volontà, non essendo bastevole che la stessa si sia limitata ad astenersi dall'uso della cosa comune (cfr. Trib. Catania Sez.
III, n. 1730/2023).
Date le superiori premesse, si osserva che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione versata in atti è stato dimostrato dai convenuti un possesso uti dominus e non più uti condominus per il tempo utile ad usucapire l'androne d'ingresso e il vano scala, in quanto
è emerso non solo il mancato utilizzo del bene comune da parte dell'attrice, e prima ancora dei suoi danti causa, ma anche l'impossibilità degli stessi di proseguire un rapporto con il bene nel corso degli anni.
La prova del possesso “uti dominus” da parte dei convenuti è pacificamente emersa nel precedente giudizio possesso promosso dai coniugi nei confronti di Parte_2
e , conclusosi con ordinanza del Parte_3 Parte_1 Parte_4
04.07.2013. All'esito dell'attività istruttoria espletata nel predetto procedimento, nell'ordinanza emessa si legge quanto segue: “è risultato provato che i ricorrenti, certamente fino a settembre 2012 hanno avuto il pieno, esclusivo e pacifico possesso dell'ingresso di cui al civico in questione […]” e che “la situazione di pacifico, indisturbato, esclusivo possesso dei ricorrenti, e dei loro danti causa, da ritenersi provata alla stregua delle convergenti testimonianze assunte, deve farsi risalire fino a settembre
2012 allorché si sono verificate le circostanze, pacificamente ammesse peraltro dai resistenti, dell'avvenuta sostituzione della serratura del portoncino di ingresso al civico
28, nonché la sostituzione del portoncino grigio posto sul pianerottolo della scale e la rimozione, dunque, dei bulloni”; ed ancora “non essendo stata raggiunta la prova di una situazione di potere di fatto di questa porzione di (così come emerge dagli CP_3
pagina 6 di 12 atti pubblici) anche da parte dei convenuti ( ) – l'apertura ex abrupto Controparte_4
del varco, lungi dal costituire esercizio di facoltà lecita ex art. 1102 c.c., relativamente ad un preesistente compossesso della cosa comune, rappresenta, invece, un atto unilaterale e non consentita ingerenza ed intromissione in un possesso dello stesso spazio che deve ritenersi invece sussistente in via esclusiva in capo ai ricorrenti (coniugi Parte_5
, i quali per effetto dell'apertura, sono stati molestati nell'esclusività di tale
[...] potere di fatto”. In conclusione, parte resistente, odierna attrice, è stata condanna ad
“eliminare l'apertura in questione e a ripristinare la preesistente chiusura del portoncino allocato sul pianerottolo di riposo posto sulle scale cui si accede dal civico n. 28 di via
Longobardi, sbarrandola con le medesime opere preesistenti, con consegna ai ricorrenti di tutte le chiavi in loro possesso della serratura del portoncino esterno al n. 28 della citata via, e con l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla predette finalità”.
Tale decisione ha trovato, poi, conferma, in sede di reclamo, nel provvedimento del
09.01.2014 (cfr. allegato 2 di parte convenuta).
Nel presente giudizio, le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte convenuta avvalorano quanto emerso nel procedimento possessorio circa l'esclusivo utilizzo dell'ingresso posto al civico 28 da parte dei convenuti e prima ancora da parte dei loro danti causa.
Nello specifico, la teste dichiara: “Ho frequentato fin da bambina Testimone_1 quell'edificio perché ero spesso ospite da mia zia che aveva sia il Persona_2
primo piano che il secondo piano, con ingresso dal civico 28 e ricordo che la porta al primo piano è stata chiusa con un ferro, come dire bullonata da che Persona_2
era mia zia e non ricordo il nome perché avevano avuto discussioni ed alla fine Per_3
avevano preferito entrambi chiuderla per non incontrarsi, questo è accaduto circa 65 anni fa io ero bambina, ma me lo ricordo. Ho frequentato questo immobile fino a quando mia zia abitava lì fino ad una quindicina d'anni fa ed io la andavo a trovare ogni due, tre giorni ed ho continuato a vedere la porta del primo piano sempre chiusa e bullonata, da quell'ingresso accedevano soltanto mia zia che era la madre del convenuto e poi il figlio, SInor con la moglie, dopo la morte di mia zia ho continuato a Controparte_1 frequentare l'immobile perché vado a trovare mio cugino, l'ultima volta mi pare sia stato due/tre anni fa e ho visto la porta sempre bullonata”. La teste conferma che dal portoncino posto al civico n. 28 della via Longobardi, hanno avuto sempre avuto solo ed pagina 7 di 12 esclusivamente accesso i convenuti e i loro danti causa da oltre vent'anni. Ed ancora, dichiara: “Per quello che so, avevano le chiavi solo loro (riferito ai coniugi Parte_5
, e prima di loro mia zia, non posso sapere se altri avevano le chiavi, ma non ho
[...]
visto nessun altro aprire. Ritengo che la porta fosse chiusa in modo tale da impedire alla SI.ra di poter passare dal civico 28. So che i vecchi proprietari SIg. e Pt_1 Per_3
passavano solo dal civico 24, non conosco la SI.ra , attuale Pt_6 Pt_1 proprietaria. Ricordo che c'era un solo campanello a nome di e fino a _1 CP_2 due/tre anni fa circa”.
La teste ha dichiarato: “Io abito in via Longobardi n. 29 da circa 29 anni, Testimone_2 quasi di fronte alla SI.ra , prima della SI.ra c'era una vecchietta _1 _1
Per_ di cui non ricordo il cognome che noi chiamavamo la SI.ra , dopo la morte di questa, la casa è stata venduta ad una certa SI.ra e poi la SI.ra ha Pt_7 Pt_7 venduto alla SI.ra , mi pare circa una decina d'anni or sono. Io mi ricordo che _1
Per_ andavo a trovare qualche volta la SI.ra e poi anche la SI.ra , mi ricordo _1 che c'è una prima rampa di scala dove ho visto sempre una porta di colore grigio sulla quale c'erano dei bulloni, circa 4 disposti in parallelo e visibili dal lato della scala, ho visto questa porta fino a 4/5 anni fa, di recente, fino alla scorsa settimana sono andata a casa della SI.ra e ho notato che la porta non si vede più perché murata, non _1 so di preciso, forse 2/3 anni fa”. Nel confermare, poi, che i convenuti e prima ancora i loro danti causa avessero avuto da oltre vent'anni l'accesso esclusivo del civico 28, precisa che “tutti coloro che hanno abitato al n. 28 hanno utilizzato l'accesso stesso, quali Per_ esclusivi proprietari, e cioè la SI.ra , la e la e famiglia, preciso Pt_7 _1
che in 29 anni non mi è mai capitato di vedere persone estranee diverse dai proprietari che conoscevo che abitavano lì, aprire con le chiavi e in particolare non ho mai visto la SI.ra od altri della sua famiglia entrare da quell'ingresso con le chiavi”. Con Pt_1
riferimento alla porta posta sul pianerottolo di riposo – che conduceva all'immobile dell'attrice – la teste riferisce quanto segue “Ritengo che la porta fosse chiusa in Tes_2
modo tale da impedire alla SI.ra di poter passare dal civico 28, però non ho Pt_1 mai potuto constatare con i miei occhi se si potesse aprire o meno. […]. Sia la SI.ra
poi che prima la SI.ra salivano a casa entrando dal civico 24.” Pt_1 Pt_3
Anche la teste conferma l'esclusivo utilizzo, da oltre vent'anni, dell'accesso al Tes_2
pagina 8 di 12 civico 28 da parte dei convenuti e ancora prima dai loro danti causa e che nel predetto ingresso c'era stato un solo campanello recante i nomi e, da circa Parte_2
cinque anni, ha visto un secondo campanello di cui non ricorda né il nome né il funzionamento.
Non emergono dubbi in ordine all'attendibilità dei testi e , quali _1 Tes_2
soggetti estranei ai fatti di causa le cui dichiarazioni sono risultate precise e concordanti nel riferire l'esclusivo utilizzo dell'ingresso posto al civico 28 da parte dei convenuti e prima ancora dai loro danti causa, fino al momento della contestata turbativa operata dall'attrice consistente nella sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso al civico 28, nonché nella rimozione del portone grigio posto sul pianerottolo di riposo e nella rimozione dei bulloni utilizzati per SIillare il portone grigio, dal quale era possibile accedere all'immobile dell'attrice.
Di contro, dalle dichiarazioni rilasciate dai testi di parte attrice – e Parte_3
–, a prescindere dalle vicende penali riguardanti gli stessi e allegate da Testimone_3
parte convenuta all'udienza del 27.01.2022, non è emersa la prova di una situazione di potere di fatto sul portone d'ingresso al civico 28 e del relativo vano scala da parte dei danti causa dell'attrice nel periodo antecedente al 2010. È emerso, invece, che l'attrice ha iniziato a possedere solo dopo le turbative attuate, e precisamente dal settembre 2012, sino a quando con ordinanza del 04.07.2013 le è stato ordinato il ripristino della preesistente chiusura del portoncino posto sul pianerottolo di riposo – che collega il vano scala con l'immobile dell'attrice – provvedendo al suo sbarramento, con consegna delle chiavi del portoncino esterno del civico 28, nonché l'esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate da risultano essere contrastanti con il Testimone_3
quadro della situazione rappresentato dalla parte convenuta e corroborato dagli ulteriori elementi probatori in atti. Non si riesce a comprendere come fosse possibile, da parte dei danti causa dell'attrice, il passaggio attraverso il portoncino posto sul pianerottolo di riposo, al fine di accedere al proprio immobile e viceversa, se tale accesso già tempo addietro era stato sbarrato con segni evidenti di chiusura (precisamente con bulloni).
Acclarato il godimento esclusivo del vano d'ingresso attraverso il portone posto al civico
28, dell'intero vana scala al suo interno e del pianerottolo di riposo da parte dei convenuti,
e prima dai loro danti causa, altro aspetto da valutare in tema di usucapione di un bene in pagina 9 di 12 comune è “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”. La parte che chiede l'usucapione deve, cioè, dimostrare “di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. CIv. Sez. VI – II, ord. n. 17141/2022; Cass. Civ. Sez. II, n.
17462/2009).
Tale comportamento diretto a dimostrare di avere goduto del bene attraverso un possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire, si riviene nella chiusura del portoncino grigio – oggi di colore marrone, sostituito dall'attrice, come emerso nel procedimento n. 1012/2012 R.G. – posto sul pianerottolo di riposo delle scale interne di cui all'ingresso del civico 28 – che costituiva il varco di passaggio dal vano scala all'appartamento di proprietà dell'attrice e viceversa – effettuata con quattro bulloni evidenti che ne impedivano l'apertura; tant'è che “gli allora proprietari dell'immobile ( e accedevano alla loro Per_3 Pt_6 abitazione da altro ingresso posto più giù della via Longobardi” […] “che dietro tale portoncino i genitori degli attuali resistenti (riferendosi ai genitori dei coniugi P_
) allora proprietari, avevano collocato un armadio costruito con delle mensole
[...] rivestite della stessa carta da parati che rivestiva il muro” (cfr. pag. 4 dell'ordinanza del
04.07.2013 emessa dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento n. 1012/2012 R.G.).
Altresì a pagina 7 della predetta ordinanza si dà atto che “ritenuto, ancora che quanto dichiarato dalla teste confligge con l'obiettiva situazione dei luoghi (il Tes_3
portoncino grigio sul pianerottolo è privo di maniglia, lo stesso reca evidenti bulloni di chiusura) raffigurata nelle foto della produzione di parte ricorrente (coniugi _1
, che non è stata specificatamente contestata dalle parti, che è uniformemente CP_2
stata riconosciuta da parte dei testi come situazione dei luoghi, tale mantenutasi certamente fino al momento imminentemente anteriore rispetto alla lamentata turbativa;
ritenuto che
, ricostruito nei termini di cui supra il possesso in capo ai ricorrenti a partire da tempo risalente (50-60 anni), ma soprattutto perdurante, in via esclusiva […], in
pagina 10 di 12 assenza di prova dell'esercizio dell'attuale (com)possesso da parte dei resistenti dell'ingresso per cui è causa […]”.
È evidente che da parte dei danti causa dell'attrice, non è stata sollevata, entro il tempo utile ad usucapire, alcuna opposizione in ordine alla chiusura dell'allora portoncino grigio posto sul pianerottolo di riposo, né tantomeno in ordine all'impossibilità per gli allora proprietari di poter usufruire di tale varco per accedere all'immobile di proprietà oggi dell'attrice.
Per quanto emerso sopra, il vano d'ingresso cui si accede dal civico 28 della via
Longobardi in Caltagirone, il vano scala al suo interno e il piano di riposo, da oltre vent'anni, sono destinati a servire esclusivamente l'immobile oggi di proprietà dei convenuti che, sommando il loro possesso con quello dei loro danti causa, ne hanno usucapito la proprietà.
Di conseguenza, considerato il lasso di tempo trascorso e il requisito del possesso uti dominus e non più uti condominus, sussistono i presupposti richiesti per la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione in favore dei coniugi del Parte_2
vano d'ingresso cui si accede dal civico 28 della via Longobardi in Caltagirone, del vano scala al suo interno e del pianerottolo di riposo.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta esime questo decidente da ogni argomentazione relativa alle domande di parte attrice, data la portata assorbente della prima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo i parametri medio-minimi, in considerazione del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore degli stessi del vano d'ingresso cui si accede dal civico 28 della via Longobardi in Caltagirone, il vano scala al suo interno e il piano di riposo;
- rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 - ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che liquida per l'intero in euro 5.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 9 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 598/2014 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08.09.1952, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo e dall'avv. Francesco
Liberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Russo sito in Caltagirone (CT), Via Foti n. 27, giusta procura in atti;
-ATTRICE- contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.06.1939, e (c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
02.10.1942, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Failla ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT), Via Sardegna n. 20, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“dichiarare che l'attrice , unitamente ai convenuti è comproprietaria Parte_1 dell'ingresso posto in Caltagirone Via Longobardi 28; dichiarare e ritenere che l'attrice
, unitamente ai convenuti, ha diritto di utilizzare pienamente il detto Parte_1
pagina 1 di 12 ingresso; ordinare, conseguentemente, ai convenuti di non ostacolare in Parte_1 alcun modo l'esercizio del relativo diritto di utilizzo;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze processuali tutte”.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che con atto di compravendita del
26.10.2010, rogato in notaio di Caltagirone, aveva acquistato l'immobile sito Per_1
in Caltagirone, via Longobardi n. 24 e 28, per complessivi 5,5 vani distribuiti tra il piano primo (due vani e accessori) e il piano secondo (un vano diviso in due ambienti con accessori), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Caltagirone al foglio 87, partt. graffate 3347/4, 3348/2, 3349/2, cat. A/3, classe 3, r.c.e. euro 159,07 (cfr. allegato 1). Nel predetto atto, era stato specificatamente indicato che l'immobile acquistato dall'attrice aveva ingresso “sia dal civico 24 che dal civico 28”; pertanto, l'attrice ha ritenuto che non solo con l'atto di compravendita fosse stato dimostrato uno specifico diritto ma che, al contempo, fosse stata cristallizzata una situazione di fatto, considerato che anche i suoi danti causa, al fine di accedere al proprio immobile, avevano utilizzato in modo indifferente il civico 24 e il 28.
Ha dedotto, ancora, che, due anni prima dell'introduzione del presente giudizio, a causa delle cattive condizioni del portoncino del civico 28, la stessa aveva provveduto al restauro dello stesso, con cambio del cilindretto, pur in assenza del consenso dei convenuti, i quali conseguentemente avevano proposto azione di reintegra del possesso relativamente al portoncino del civico 28 e all'ingresso dello stesso. Giudizio conclusosi con ordinanza del 09.07.2013 - confermata in sede di reclamo – con la quale era stato ordinato all'attrice di ripristinare lo stato dei luoghi.
In conclusione, ha manifestato il suo interesse affinché venga garantito il Parte_1
suo diritto di comproprietà attraverso il riutilizzo dell'ingresso posto al numero civico 28 della via Longobardi in Caltagirone.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.10.2014, i coniugi _1
e proprietari dell'immobile sito in Caltagirone con ingresso in via
[...] CP_2
Longobardi n. 28, hanno contestato la domanda attorea, insistendo nel suo rigetto, poiché le questioni relative all'utilizzo dell'ingresso posto al civico 28 erano già state oggetto di un precedente procedimento possessorio, all'esito della cui attività istruttoria era chiaramente emerso : 1) che dall'ingresso oggetto di causa, da circa 50-60 anni, si poteva pagina 2 di 12 accedere solo all'immobile dei convenuti;
2) che solo questi ultimi e i loro danti causa lo avevano utilizzato in modo esclusivo e pacifico, non ravvisandosi di contro alcun utilizzo, senza soluzione di continuità, da parte di e, prima ancora da parte dei Parte_1
suoi danti causa.
In via riconvenzionale, i convenuti hanno avanzato domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. ritenuta maturata non solo sul portoncino d'ingresso posto in via
Longobardi civico 28, ma anche sulle scale che collegano il detto ingresso al primo pianerottolo cd. di “riposo”, sul quale sono presenti i segni di due antiche aperture, che verosimilmente, in precedenza, portavano a due pianerottoli confinanti.
Hanno affermato che, da oltre sessant'anni e sino alle azioni moleste di Parte_1
sul pianerottolo di “riposo” erano presenti: un'apertura sul lato sinistro, per chi sale, murata e, un'altra apertura, sul lato destro, sprangata e chiusa con evidenti bulloni, priva di pomelli o serrature che ne consentissero l'apertura e, dunque, l'accesso all'unità immobiliare dei danti causa dell'attrice. Pertanto, da oltre sessant'anni il portoncino d'ingresso al civico 28 e le scale poste al suo interno sono sempre state destinate a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà dei convenuti, prima ancora dei loro danti causa, con esclusione dell'attrice dal predetto utilizzo.
La porta presente sul pianerottolo di riposo presente sul lato destro per chi sale, che avrebbe consentito l'accesso all'unità immobiliare dell'attrice, dal lato della scala era stata sbarrata e chiusa con bulloni evidenti;
dal lato interno all'appartamento dei danti causa dell'attrice, invece, era stato costruito un armadio a muro con mensole fisse rivestito con la stessa carta da parati del muro interno, così come emerso nel corso dell'istruttoria del procedimento possessorio. La chiusura della predetta porta era stata realizzata in modo da non consentire, neanche saltuariamente, ai danti causa dell'attrice di accedere al proprio appartamento, escludendo così ogni forma di comunione dell'ingresso civico 28 e delle scale al suo interno.
In conclusione, i convenuti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda contenuta nel contestato atto di citazione;
accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, che i coniugi SIg. […] e […], hanno Controparte_1 CP_2
posseduto per oltre un ventennio il portoncino posto al civico 28 della via Longobardi in
pagina 3 di 12 Caltagirone, la scale che da ivi diparte fino al primo pianerottolo di riposo il medesimo pianerottolo e la porta grigia ivi posta e bullonata in modo fisso a mo' di muro, e che pertanto gli stessi hanno acquisito la proprietà esclusiva con esclusione di qualunque altri diritto di proprietà concorrente a loro dei citati beni e ciò a titolo originario per intervenuta usucapione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del 31.03.2017.
Lo svolgimento dell'udienza del 27.06.2024 è stato sostituito dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e, con ordinanza di pari data, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
Occorre muovere, per ragioni di ordine logico-giuridico, dalla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dai convenuti, ritenuta assorbente rispetto alla domanda formulata dall'attrice relativa alla comproprietà del portone d'ingresso.
È d'uopo premettere che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del soggetto che avrebbe il titolo ed interesse ad opporsi alla declaratoria di usucapione, ossia nei confronti di colei che risulta essere la comproprietaria del bene in questione, come risulta dall'atto di compravendita del 26.10.2010, dall'atto di compravendita del
13.03.2007 (cfr. allegati 1 e 2 di parte attrice) nonché dalla certificazione notarile in atti.
Tanto precisato, la domanda di usucapione avanzata in via riconvenzionale è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Il possesso, affinché si possa pervenire all'acquisto del diritto per usucapione, deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Costituisce principio consolidato che chi chieda accertarsi l'intervenuta usucapione di un bene debba dimostrare di aver esercitato sullo stesso un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Tale prova investe, dunque, non solo la disponibilità del bene (cd. corpus) per il tempo necessario ad usucapire, ma pagina 4 di 12 anche l'animus possidendi. Ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo occorre che le manifestazioni fenomeniche del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato si pongano in contrasto e siano inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3 novembre 2021, n. 3238 Cass. Civ. Sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29594).
In ordine all'acquisto di un immobile in comune da parte di uno dei comproprietari, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una SInoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 10620/2020).
In tema di comunione, la Suprema Corte ha affermato che “non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul SInificato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. Civ. Sez. II, n. 11903/2015).
Dunque, “occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza opposizione per il tempo ad usucapire” (Cass. Civ. Sez. II, n.
20039/2016; Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 17322/2010).
pagina 5 di 12 Nel caso di specie, quindi, è necessario accertare la sussistenza di un atto o comportamento, da parte dei convenuti e prima dai loro danti causa, nel corso del tempo utile ad usucapire, che si sia tradotto in una attività contrastante col possesso altrui, rilevando la volontà di comportarsi come proprietario esclusivo ed escludendo, al contempo, dal possesso gli altri comproprietari.
Ne consegue che grava sui convenuti – attori in riconvenzionale – l'onere della prova rigorosa non solo del possesso protratto per il tempo utile ad usucapire, quanto piuttosto all'esclusività dello stesso intesa come impossibilità di godimento del bene da parte dell'altra comproprietaria, quindi di opposizione alla sua volontà, non essendo bastevole che la stessa si sia limitata ad astenersi dall'uso della cosa comune (cfr. Trib. Catania Sez.
III, n. 1730/2023).
Date le superiori premesse, si osserva che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione versata in atti è stato dimostrato dai convenuti un possesso uti dominus e non più uti condominus per il tempo utile ad usucapire l'androne d'ingresso e il vano scala, in quanto
è emerso non solo il mancato utilizzo del bene comune da parte dell'attrice, e prima ancora dei suoi danti causa, ma anche l'impossibilità degli stessi di proseguire un rapporto con il bene nel corso degli anni.
La prova del possesso “uti dominus” da parte dei convenuti è pacificamente emersa nel precedente giudizio possesso promosso dai coniugi nei confronti di Parte_2
e , conclusosi con ordinanza del Parte_3 Parte_1 Parte_4
04.07.2013. All'esito dell'attività istruttoria espletata nel predetto procedimento, nell'ordinanza emessa si legge quanto segue: “è risultato provato che i ricorrenti, certamente fino a settembre 2012 hanno avuto il pieno, esclusivo e pacifico possesso dell'ingresso di cui al civico in questione […]” e che “la situazione di pacifico, indisturbato, esclusivo possesso dei ricorrenti, e dei loro danti causa, da ritenersi provata alla stregua delle convergenti testimonianze assunte, deve farsi risalire fino a settembre
2012 allorché si sono verificate le circostanze, pacificamente ammesse peraltro dai resistenti, dell'avvenuta sostituzione della serratura del portoncino di ingresso al civico
28, nonché la sostituzione del portoncino grigio posto sul pianerottolo della scale e la rimozione, dunque, dei bulloni”; ed ancora “non essendo stata raggiunta la prova di una situazione di potere di fatto di questa porzione di (così come emerge dagli CP_3
pagina 6 di 12 atti pubblici) anche da parte dei convenuti ( ) – l'apertura ex abrupto Controparte_4
del varco, lungi dal costituire esercizio di facoltà lecita ex art. 1102 c.c., relativamente ad un preesistente compossesso della cosa comune, rappresenta, invece, un atto unilaterale e non consentita ingerenza ed intromissione in un possesso dello stesso spazio che deve ritenersi invece sussistente in via esclusiva in capo ai ricorrenti (coniugi Parte_5
, i quali per effetto dell'apertura, sono stati molestati nell'esclusività di tale
[...] potere di fatto”. In conclusione, parte resistente, odierna attrice, è stata condanna ad
“eliminare l'apertura in questione e a ripristinare la preesistente chiusura del portoncino allocato sul pianerottolo di riposo posto sulle scale cui si accede dal civico n. 28 di via
Longobardi, sbarrandola con le medesime opere preesistenti, con consegna ai ricorrenti di tutte le chiavi in loro possesso della serratura del portoncino esterno al n. 28 della citata via, e con l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla predette finalità”.
Tale decisione ha trovato, poi, conferma, in sede di reclamo, nel provvedimento del
09.01.2014 (cfr. allegato 2 di parte convenuta).
Nel presente giudizio, le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte convenuta avvalorano quanto emerso nel procedimento possessorio circa l'esclusivo utilizzo dell'ingresso posto al civico 28 da parte dei convenuti e prima ancora da parte dei loro danti causa.
Nello specifico, la teste dichiara: “Ho frequentato fin da bambina Testimone_1 quell'edificio perché ero spesso ospite da mia zia che aveva sia il Persona_2
primo piano che il secondo piano, con ingresso dal civico 28 e ricordo che la porta al primo piano è stata chiusa con un ferro, come dire bullonata da che Persona_2
era mia zia e non ricordo il nome perché avevano avuto discussioni ed alla fine Per_3
avevano preferito entrambi chiuderla per non incontrarsi, questo è accaduto circa 65 anni fa io ero bambina, ma me lo ricordo. Ho frequentato questo immobile fino a quando mia zia abitava lì fino ad una quindicina d'anni fa ed io la andavo a trovare ogni due, tre giorni ed ho continuato a vedere la porta del primo piano sempre chiusa e bullonata, da quell'ingresso accedevano soltanto mia zia che era la madre del convenuto e poi il figlio, SInor con la moglie, dopo la morte di mia zia ho continuato a Controparte_1 frequentare l'immobile perché vado a trovare mio cugino, l'ultima volta mi pare sia stato due/tre anni fa e ho visto la porta sempre bullonata”. La teste conferma che dal portoncino posto al civico n. 28 della via Longobardi, hanno avuto sempre avuto solo ed pagina 7 di 12 esclusivamente accesso i convenuti e i loro danti causa da oltre vent'anni. Ed ancora, dichiara: “Per quello che so, avevano le chiavi solo loro (riferito ai coniugi Parte_5
, e prima di loro mia zia, non posso sapere se altri avevano le chiavi, ma non ho
[...]
visto nessun altro aprire. Ritengo che la porta fosse chiusa in modo tale da impedire alla SI.ra di poter passare dal civico 28. So che i vecchi proprietari SIg. e Pt_1 Per_3
passavano solo dal civico 24, non conosco la SI.ra , attuale Pt_6 Pt_1 proprietaria. Ricordo che c'era un solo campanello a nome di e fino a _1 CP_2 due/tre anni fa circa”.
La teste ha dichiarato: “Io abito in via Longobardi n. 29 da circa 29 anni, Testimone_2 quasi di fronte alla SI.ra , prima della SI.ra c'era una vecchietta _1 _1
Per_ di cui non ricordo il cognome che noi chiamavamo la SI.ra , dopo la morte di questa, la casa è stata venduta ad una certa SI.ra e poi la SI.ra ha Pt_7 Pt_7 venduto alla SI.ra , mi pare circa una decina d'anni or sono. Io mi ricordo che _1
Per_ andavo a trovare qualche volta la SI.ra e poi anche la SI.ra , mi ricordo _1 che c'è una prima rampa di scala dove ho visto sempre una porta di colore grigio sulla quale c'erano dei bulloni, circa 4 disposti in parallelo e visibili dal lato della scala, ho visto questa porta fino a 4/5 anni fa, di recente, fino alla scorsa settimana sono andata a casa della SI.ra e ho notato che la porta non si vede più perché murata, non _1 so di preciso, forse 2/3 anni fa”. Nel confermare, poi, che i convenuti e prima ancora i loro danti causa avessero avuto da oltre vent'anni l'accesso esclusivo del civico 28, precisa che “tutti coloro che hanno abitato al n. 28 hanno utilizzato l'accesso stesso, quali Per_ esclusivi proprietari, e cioè la SI.ra , la e la e famiglia, preciso Pt_7 _1
che in 29 anni non mi è mai capitato di vedere persone estranee diverse dai proprietari che conoscevo che abitavano lì, aprire con le chiavi e in particolare non ho mai visto la SI.ra od altri della sua famiglia entrare da quell'ingresso con le chiavi”. Con Pt_1
riferimento alla porta posta sul pianerottolo di riposo – che conduceva all'immobile dell'attrice – la teste riferisce quanto segue “Ritengo che la porta fosse chiusa in Tes_2
modo tale da impedire alla SI.ra di poter passare dal civico 28, però non ho Pt_1 mai potuto constatare con i miei occhi se si potesse aprire o meno. […]. Sia la SI.ra
poi che prima la SI.ra salivano a casa entrando dal civico 24.” Pt_1 Pt_3
Anche la teste conferma l'esclusivo utilizzo, da oltre vent'anni, dell'accesso al Tes_2
pagina 8 di 12 civico 28 da parte dei convenuti e ancora prima dai loro danti causa e che nel predetto ingresso c'era stato un solo campanello recante i nomi e, da circa Parte_2
cinque anni, ha visto un secondo campanello di cui non ricorda né il nome né il funzionamento.
Non emergono dubbi in ordine all'attendibilità dei testi e , quali _1 Tes_2
soggetti estranei ai fatti di causa le cui dichiarazioni sono risultate precise e concordanti nel riferire l'esclusivo utilizzo dell'ingresso posto al civico 28 da parte dei convenuti e prima ancora dai loro danti causa, fino al momento della contestata turbativa operata dall'attrice consistente nella sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso al civico 28, nonché nella rimozione del portone grigio posto sul pianerottolo di riposo e nella rimozione dei bulloni utilizzati per SIillare il portone grigio, dal quale era possibile accedere all'immobile dell'attrice.
Di contro, dalle dichiarazioni rilasciate dai testi di parte attrice – e Parte_3
–, a prescindere dalle vicende penali riguardanti gli stessi e allegate da Testimone_3
parte convenuta all'udienza del 27.01.2022, non è emersa la prova di una situazione di potere di fatto sul portone d'ingresso al civico 28 e del relativo vano scala da parte dei danti causa dell'attrice nel periodo antecedente al 2010. È emerso, invece, che l'attrice ha iniziato a possedere solo dopo le turbative attuate, e precisamente dal settembre 2012, sino a quando con ordinanza del 04.07.2013 le è stato ordinato il ripristino della preesistente chiusura del portoncino posto sul pianerottolo di riposo – che collega il vano scala con l'immobile dell'attrice – provvedendo al suo sbarramento, con consegna delle chiavi del portoncino esterno del civico 28, nonché l'esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate da risultano essere contrastanti con il Testimone_3
quadro della situazione rappresentato dalla parte convenuta e corroborato dagli ulteriori elementi probatori in atti. Non si riesce a comprendere come fosse possibile, da parte dei danti causa dell'attrice, il passaggio attraverso il portoncino posto sul pianerottolo di riposo, al fine di accedere al proprio immobile e viceversa, se tale accesso già tempo addietro era stato sbarrato con segni evidenti di chiusura (precisamente con bulloni).
Acclarato il godimento esclusivo del vano d'ingresso attraverso il portone posto al civico
28, dell'intero vana scala al suo interno e del pianerottolo di riposo da parte dei convenuti,
e prima dai loro danti causa, altro aspetto da valutare in tema di usucapione di un bene in pagina 9 di 12 comune è “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”. La parte che chiede l'usucapione deve, cioè, dimostrare “di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. CIv. Sez. VI – II, ord. n. 17141/2022; Cass. Civ. Sez. II, n.
17462/2009).
Tale comportamento diretto a dimostrare di avere goduto del bene attraverso un possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire, si riviene nella chiusura del portoncino grigio – oggi di colore marrone, sostituito dall'attrice, come emerso nel procedimento n. 1012/2012 R.G. – posto sul pianerottolo di riposo delle scale interne di cui all'ingresso del civico 28 – che costituiva il varco di passaggio dal vano scala all'appartamento di proprietà dell'attrice e viceversa – effettuata con quattro bulloni evidenti che ne impedivano l'apertura; tant'è che “gli allora proprietari dell'immobile ( e accedevano alla loro Per_3 Pt_6 abitazione da altro ingresso posto più giù della via Longobardi” […] “che dietro tale portoncino i genitori degli attuali resistenti (riferendosi ai genitori dei coniugi P_
) allora proprietari, avevano collocato un armadio costruito con delle mensole
[...] rivestite della stessa carta da parati che rivestiva il muro” (cfr. pag. 4 dell'ordinanza del
04.07.2013 emessa dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento n. 1012/2012 R.G.).
Altresì a pagina 7 della predetta ordinanza si dà atto che “ritenuto, ancora che quanto dichiarato dalla teste confligge con l'obiettiva situazione dei luoghi (il Tes_3
portoncino grigio sul pianerottolo è privo di maniglia, lo stesso reca evidenti bulloni di chiusura) raffigurata nelle foto della produzione di parte ricorrente (coniugi _1
, che non è stata specificatamente contestata dalle parti, che è uniformemente CP_2
stata riconosciuta da parte dei testi come situazione dei luoghi, tale mantenutasi certamente fino al momento imminentemente anteriore rispetto alla lamentata turbativa;
ritenuto che
, ricostruito nei termini di cui supra il possesso in capo ai ricorrenti a partire da tempo risalente (50-60 anni), ma soprattutto perdurante, in via esclusiva […], in
pagina 10 di 12 assenza di prova dell'esercizio dell'attuale (com)possesso da parte dei resistenti dell'ingresso per cui è causa […]”.
È evidente che da parte dei danti causa dell'attrice, non è stata sollevata, entro il tempo utile ad usucapire, alcuna opposizione in ordine alla chiusura dell'allora portoncino grigio posto sul pianerottolo di riposo, né tantomeno in ordine all'impossibilità per gli allora proprietari di poter usufruire di tale varco per accedere all'immobile di proprietà oggi dell'attrice.
Per quanto emerso sopra, il vano d'ingresso cui si accede dal civico 28 della via
Longobardi in Caltagirone, il vano scala al suo interno e il piano di riposo, da oltre vent'anni, sono destinati a servire esclusivamente l'immobile oggi di proprietà dei convenuti che, sommando il loro possesso con quello dei loro danti causa, ne hanno usucapito la proprietà.
Di conseguenza, considerato il lasso di tempo trascorso e il requisito del possesso uti dominus e non più uti condominus, sussistono i presupposti richiesti per la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione in favore dei coniugi del Parte_2
vano d'ingresso cui si accede dal civico 28 della via Longobardi in Caltagirone, del vano scala al suo interno e del pianerottolo di riposo.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta esime questo decidente da ogni argomentazione relativa alle domande di parte attrice, data la portata assorbente della prima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo i parametri medio-minimi, in considerazione del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore degli stessi del vano d'ingresso cui si accede dal civico 28 della via Longobardi in Caltagirone, il vano scala al suo interno e il piano di riposo;
- rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 - ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che liquida per l'intero in euro 5.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 9 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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