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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B201395 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B201395 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B201395 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe emesso a fini II.DD. e IVA dall'Agenzia delle Entrate di Brescia per l'anno d'imposta 2016.
A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) difetto di motivazione circa il metodo di accertamento utilizzato;
2) infondatezza nel merito e carenza di prova;
3) duplicazione del conteggio dei ricavi non dichiarati;
4) illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia che ha sostenuto nel merito l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che il provvedimento impugnato si fonda sulla verifica fiscale posta in essere dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Brescia nei confronti della Ricorrente_1 Srl, esercente l'attività di “Ristorazione con somministrazione”, al cui esito veniva redatto il processo verbale di constatazione del 25.11.2019, dal quale emergevano i rilievi di omessa contabilizzazione di ricavi e omessa fatturazione di operazioni imponibili.
2. Ciò posto e tenuto, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare le questioni sollevate nel primo motivo, con cui la deducente contesta l'atto impositivo, sia sotto il profilo di omessa e contraddittoria motivazione in relazione al tipo di accertamento effettuato, sia sotto quello della carenza dei requisiti per procedere ad accertamento induttivo.
Il Collegio rileva che, nel caso in esame, l'Ufficio ha fatto ricorso all'accertamento parziale tramite l'applicazione del metodo analitico-induttivo in relazione ai ricavi non dichiarati ai sensi degli artt. 41-bis,
39, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 e 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993.
Al riguardo, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire alla ricorrente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo.
Nello specifico, si osserva che - diversamente da quanto asserito dalla ricorrente - nella motivazione dell'avviso di accertamento sono espressamente elencate le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili che hanno legittimato l'Ufficio a procedere all'accertamento analitico-induttivo. Trattasi di anomalie contabili che fanno legittimamente presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati, quali, in particolare: bassa redditività, anomalie delle scorte di magazzino, errata modalità di contabilizzazione degli acconti e omessa contabilizzazione degli scontrini.
D'altra parte, la presunzione della sottrazione di ricavi fondata su un dato certo della realtà economica, qual è appunto quello della normale remunerazione del capitale impiegato, risulta tale da far apparire l'esistenza del maggior reddito (quale circostanza ignota) come unica conseguenza possibile di altri fatti che legittimano una maggiore capacità contributiva.
E a maggior ragione il metodo di accertamento analitico-induttivo è valido quando, come nel caso di specie, il contribuente commetta numerose irregolarità contabili che possano inficiarne l'attendibilità.
Di qui l'inconsistenza delle doglianze.
3. Nel secondo mezzo la ricorrente lamenta, con articolati profili incentrati sull'asserita carenza di prova e sull'insussistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, la totale infondatezza della tesi avanzata dall'Agenzia.
Orbene, a fronte dei rilievi formulati nell'atto impositivo dell'Ufficio, la deducente, nonostante la diffusa esposizione di dati e circostanze, sostenuta da ampia impostazione giuridica, non ha dedotto prove decisive, fondate su fatti concreti, probanti e adeguatamente documentati.
In proposito, i verificatori sono partiti dallo studio di settore non coerente, ma non si sono limitati a una ricostruzione dei ricavi sulla base dello la stessa è stata effettuata tenendo conto della specificità della somministrazione dei pasti effettuata da un ristorante stellato oltre che di una frequentata sala ricevimenti.
Considerato che non è stato possibile stabilire l'esatta composizione ed il numero dei piatti serviti per ogni menu somministrato, i verificatori hanno fatto riferimento ad elementi oggettivamente quantificabili come le bottiglie di vino e i tovaglioli utilizzati dal ristorante nell'anno d'imposta 2016.
Quanto alla determinazione del quantitativo di vino complessivamente utilizzato i verificatori, allo scopo di determinare il quantitativo di bevande acquistate dal ristorante nell'anno 2016, hanno acquisito copia delle fatture di acquisto contabilizzate dalla società. Nel PVC risultano puntualmente estrapolati tutti gli acquisti di vino effettuati, tenendo conto delle Rimanenze Iniziali e Finali, i cui dettagli sono stati acquisiti nel corso dell'attività di verifica. Il totale delle bottiglie di vino del formato canonico di 75 cl. complessivamente utilizzate dalla società nell'anno 2016 è pari a 7.620.
Partendo da tutti gli scontrini e fatture emesse dalla società e dalla ricostruzione dei “menu bevande comprese”, considerando anche le somministrazioni “alla carta” e quelle dei “menu bevande escluse”, i verificatori hanno riepilogato il totale delle bottiglie / calici serviti alla clientela, determinato, infine,
l'ammontare complessivo delle bottiglie somministrate dal ristorante nel corso del 2016, pari a 7.233.
Dalla differenza di 387 bottiglie si è così determinato il numero dei coperti non dichiarati in 773 (1 bottiglia ogni 2 coperti).
L'Ufficio, per corroborare l'attendibilità dei calcoli basati sul parametro delle bottiglie di vino, ha poi analizzato l'utilizzo dei tovaglioli nel 2016. Dalle fatture di lavanderia, pari a € 33.953,19, è emerso l'impiego di 31.258 tovaglioli. In sede di contraddittorio la società ha dichiarato un consumo medio di 1,6 tovaglioli per coperto, riferito però a tavoli da dieci persone;
considerando che per tavoli più piccoli esiste un consumo fisso indipendente dal numero dei clienti, i verificatori hanno stimato un utilizzo medio di 2,5 tovaglioli a persona. Applicando tale criterio agli scontrini e alle fatture emesse (incluso il catering), è stato stimato un consumo complessivo di 28.386 tovaglioli, superiore a quello giustificato dai coperti contabilizzati. Lo scostamento ha evidenziato coperti omessi, confermando la validità delle ricostruzioni fondate sul consumo delle bottiglie di vino.
Acclarata l'omessa contabilizzazione di ricavi con entrambe le metodologie esaminate, l'Ufficio ha poi determinato i ricavi omessi sulla base della ricostruzione effettuata tramite il consumo delle bottiglie di vino.
Del resto, il criterio delle bottiglie di vino appare ragionevole e attendibile, risultando peraltro confermato, nella specie, anche dal visto “tovagliometro”.
In concreto, i verificatori hanno determinato il prezzo medio di un “menu bevande comprese” in € 87,41, estrapolando tale dato dall'allegato 1 al PVC, da cui risulta che la società nell'anno d'imposta 2016 per la tipologia in questione ha conseguito ricavi per € 622.183,52 a fronte di n.
7.118 coperti.
Ritenendo corretto il riferimento a tale categoria, in quanto la stessa rappresenta il 60% dei ricavi complessivi della società, oltre che essere comprensiva della somministrazione di vino, l'Ufficio ha, pertanto, quantificato i ricavi omessi dalla società nell'anno d'imposta 2016 in € 61.451,88.
In relazione all'obiezione della ricorrente circa il metodo adottato per la ricostruzione dei ricavi non dichiarati, fondata sull'asserita inattendibilità del parametro delle bottiglie, in quanto il consumo dei bicchieri sarebbe soggettivo e non standardizzabile, è stato correttamente osservato dall'Ufficio, che l'alternativa proposta — basata sul parametro delle materie prime impiegate — non risulta concretamente applicabile. Infatti, l'elevata varietà degli ingredienti e la difficoltà di individuare una quantità media di materie prime per ciascuna portata, unitamente al fatto che gli scontrini riportano quasi esclusivamente la generica indicazione di “menu” senza specificazione dei piatti, impediscono verisimilmente di ricostruire con esattezza, sia la composizione, sia il numero delle pietanze effettivamente servite. Ne deriva – del tutto logicamente - l'impossibilità di utilizzare, nel caso di specie, il criterio delle materie prime per la determinazione dei ricavi.
In definitiva, tali specifiche prospettazioni, danno oggettivo significato agli elementi addotti dall'Agenzia, depotenziando così le doglianze avanzate sul punto dalla ditta contribuente.
4. Nel terzo motivo la ricorrente sostiene che il rilievo relativo all'omessa contabilizzazione di scontrini costituirebbe una duplicazione.
Alla vista doglianza è agevole replicare che gli scontrini non registrati, non emessi o annullati attestano prestazioni di ristorazione ulteriori non considerate nel primo rilievo dai verificatori con conseguenti, ulteriori, bottiglie di vino consumate.
Le dedotte censure sono quindi prive di pregio.
5. Con l'ultimo mezzo – che, nella specie, appare fondato -, viene contestata la legittimità delle sanzioni irrogate, lamentando, in particolare l'inapplicabilità delle sanzioni per insussistenza dell'elemento soggettivo.
In proposito, il Collegio osserva che, da un lato, la determinazione delle sanzioni irrogate nella fattispecie in esame non risulta razionalmente argomentata nell'ambito del provvedimento impugnato, il che non esime puntualmente dal sottolineare che le adottate statuizioni, pur espressione di una tipica valutazione discrezionale, si appalesano comunque sindacabili – come nel caso di specie - allorché esse appaiano insufficientemente motivate;
dall'altro, un simile esito, che penalizza il contribuente, non solo non risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, ma si pone anche in netto contrasto con la necessità di un uso equilibrato e non eccessivo del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche alla luce del paradigma di matrice eurounionale, che – quale parametro di legittimità delle sanzioni – opera nel nostro ordinamento in modo diretto.
6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione, risultando i profili non riconducibili in quelli sopra definiti inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B201395 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B201395 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B201395 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe emesso a fini II.DD. e IVA dall'Agenzia delle Entrate di Brescia per l'anno d'imposta 2016.
A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) difetto di motivazione circa il metodo di accertamento utilizzato;
2) infondatezza nel merito e carenza di prova;
3) duplicazione del conteggio dei ricavi non dichiarati;
4) illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia che ha sostenuto nel merito l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che il provvedimento impugnato si fonda sulla verifica fiscale posta in essere dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Brescia nei confronti della Ricorrente_1 Srl, esercente l'attività di “Ristorazione con somministrazione”, al cui esito veniva redatto il processo verbale di constatazione del 25.11.2019, dal quale emergevano i rilievi di omessa contabilizzazione di ricavi e omessa fatturazione di operazioni imponibili.
2. Ciò posto e tenuto, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare le questioni sollevate nel primo motivo, con cui la deducente contesta l'atto impositivo, sia sotto il profilo di omessa e contraddittoria motivazione in relazione al tipo di accertamento effettuato, sia sotto quello della carenza dei requisiti per procedere ad accertamento induttivo.
Il Collegio rileva che, nel caso in esame, l'Ufficio ha fatto ricorso all'accertamento parziale tramite l'applicazione del metodo analitico-induttivo in relazione ai ricavi non dichiarati ai sensi degli artt. 41-bis,
39, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 e 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993.
Al riguardo, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire alla ricorrente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo.
Nello specifico, si osserva che - diversamente da quanto asserito dalla ricorrente - nella motivazione dell'avviso di accertamento sono espressamente elencate le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili che hanno legittimato l'Ufficio a procedere all'accertamento analitico-induttivo. Trattasi di anomalie contabili che fanno legittimamente presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati, quali, in particolare: bassa redditività, anomalie delle scorte di magazzino, errata modalità di contabilizzazione degli acconti e omessa contabilizzazione degli scontrini.
D'altra parte, la presunzione della sottrazione di ricavi fondata su un dato certo della realtà economica, qual è appunto quello della normale remunerazione del capitale impiegato, risulta tale da far apparire l'esistenza del maggior reddito (quale circostanza ignota) come unica conseguenza possibile di altri fatti che legittimano una maggiore capacità contributiva.
E a maggior ragione il metodo di accertamento analitico-induttivo è valido quando, come nel caso di specie, il contribuente commetta numerose irregolarità contabili che possano inficiarne l'attendibilità.
Di qui l'inconsistenza delle doglianze.
3. Nel secondo mezzo la ricorrente lamenta, con articolati profili incentrati sull'asserita carenza di prova e sull'insussistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, la totale infondatezza della tesi avanzata dall'Agenzia.
Orbene, a fronte dei rilievi formulati nell'atto impositivo dell'Ufficio, la deducente, nonostante la diffusa esposizione di dati e circostanze, sostenuta da ampia impostazione giuridica, non ha dedotto prove decisive, fondate su fatti concreti, probanti e adeguatamente documentati.
In proposito, i verificatori sono partiti dallo studio di settore non coerente, ma non si sono limitati a una ricostruzione dei ricavi sulla base dello la stessa è stata effettuata tenendo conto della specificità della somministrazione dei pasti effettuata da un ristorante stellato oltre che di una frequentata sala ricevimenti.
Considerato che non è stato possibile stabilire l'esatta composizione ed il numero dei piatti serviti per ogni menu somministrato, i verificatori hanno fatto riferimento ad elementi oggettivamente quantificabili come le bottiglie di vino e i tovaglioli utilizzati dal ristorante nell'anno d'imposta 2016.
Quanto alla determinazione del quantitativo di vino complessivamente utilizzato i verificatori, allo scopo di determinare il quantitativo di bevande acquistate dal ristorante nell'anno 2016, hanno acquisito copia delle fatture di acquisto contabilizzate dalla società. Nel PVC risultano puntualmente estrapolati tutti gli acquisti di vino effettuati, tenendo conto delle Rimanenze Iniziali e Finali, i cui dettagli sono stati acquisiti nel corso dell'attività di verifica. Il totale delle bottiglie di vino del formato canonico di 75 cl. complessivamente utilizzate dalla società nell'anno 2016 è pari a 7.620.
Partendo da tutti gli scontrini e fatture emesse dalla società e dalla ricostruzione dei “menu bevande comprese”, considerando anche le somministrazioni “alla carta” e quelle dei “menu bevande escluse”, i verificatori hanno riepilogato il totale delle bottiglie / calici serviti alla clientela, determinato, infine,
l'ammontare complessivo delle bottiglie somministrate dal ristorante nel corso del 2016, pari a 7.233.
Dalla differenza di 387 bottiglie si è così determinato il numero dei coperti non dichiarati in 773 (1 bottiglia ogni 2 coperti).
L'Ufficio, per corroborare l'attendibilità dei calcoli basati sul parametro delle bottiglie di vino, ha poi analizzato l'utilizzo dei tovaglioli nel 2016. Dalle fatture di lavanderia, pari a € 33.953,19, è emerso l'impiego di 31.258 tovaglioli. In sede di contraddittorio la società ha dichiarato un consumo medio di 1,6 tovaglioli per coperto, riferito però a tavoli da dieci persone;
considerando che per tavoli più piccoli esiste un consumo fisso indipendente dal numero dei clienti, i verificatori hanno stimato un utilizzo medio di 2,5 tovaglioli a persona. Applicando tale criterio agli scontrini e alle fatture emesse (incluso il catering), è stato stimato un consumo complessivo di 28.386 tovaglioli, superiore a quello giustificato dai coperti contabilizzati. Lo scostamento ha evidenziato coperti omessi, confermando la validità delle ricostruzioni fondate sul consumo delle bottiglie di vino.
Acclarata l'omessa contabilizzazione di ricavi con entrambe le metodologie esaminate, l'Ufficio ha poi determinato i ricavi omessi sulla base della ricostruzione effettuata tramite il consumo delle bottiglie di vino.
Del resto, il criterio delle bottiglie di vino appare ragionevole e attendibile, risultando peraltro confermato, nella specie, anche dal visto “tovagliometro”.
In concreto, i verificatori hanno determinato il prezzo medio di un “menu bevande comprese” in € 87,41, estrapolando tale dato dall'allegato 1 al PVC, da cui risulta che la società nell'anno d'imposta 2016 per la tipologia in questione ha conseguito ricavi per € 622.183,52 a fronte di n.
7.118 coperti.
Ritenendo corretto il riferimento a tale categoria, in quanto la stessa rappresenta il 60% dei ricavi complessivi della società, oltre che essere comprensiva della somministrazione di vino, l'Ufficio ha, pertanto, quantificato i ricavi omessi dalla società nell'anno d'imposta 2016 in € 61.451,88.
In relazione all'obiezione della ricorrente circa il metodo adottato per la ricostruzione dei ricavi non dichiarati, fondata sull'asserita inattendibilità del parametro delle bottiglie, in quanto il consumo dei bicchieri sarebbe soggettivo e non standardizzabile, è stato correttamente osservato dall'Ufficio, che l'alternativa proposta — basata sul parametro delle materie prime impiegate — non risulta concretamente applicabile. Infatti, l'elevata varietà degli ingredienti e la difficoltà di individuare una quantità media di materie prime per ciascuna portata, unitamente al fatto che gli scontrini riportano quasi esclusivamente la generica indicazione di “menu” senza specificazione dei piatti, impediscono verisimilmente di ricostruire con esattezza, sia la composizione, sia il numero delle pietanze effettivamente servite. Ne deriva – del tutto logicamente - l'impossibilità di utilizzare, nel caso di specie, il criterio delle materie prime per la determinazione dei ricavi.
In definitiva, tali specifiche prospettazioni, danno oggettivo significato agli elementi addotti dall'Agenzia, depotenziando così le doglianze avanzate sul punto dalla ditta contribuente.
4. Nel terzo motivo la ricorrente sostiene che il rilievo relativo all'omessa contabilizzazione di scontrini costituirebbe una duplicazione.
Alla vista doglianza è agevole replicare che gli scontrini non registrati, non emessi o annullati attestano prestazioni di ristorazione ulteriori non considerate nel primo rilievo dai verificatori con conseguenti, ulteriori, bottiglie di vino consumate.
Le dedotte censure sono quindi prive di pregio.
5. Con l'ultimo mezzo – che, nella specie, appare fondato -, viene contestata la legittimità delle sanzioni irrogate, lamentando, in particolare l'inapplicabilità delle sanzioni per insussistenza dell'elemento soggettivo.
In proposito, il Collegio osserva che, da un lato, la determinazione delle sanzioni irrogate nella fattispecie in esame non risulta razionalmente argomentata nell'ambito del provvedimento impugnato, il che non esime puntualmente dal sottolineare che le adottate statuizioni, pur espressione di una tipica valutazione discrezionale, si appalesano comunque sindacabili – come nel caso di specie - allorché esse appaiano insufficientemente motivate;
dall'altro, un simile esito, che penalizza il contribuente, non solo non risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, ma si pone anche in netto contrasto con la necessità di un uso equilibrato e non eccessivo del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche alla luce del paradigma di matrice eurounionale, che – quale parametro di legittimità delle sanzioni – opera nel nostro ordinamento in modo diretto.
6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione, risultando i profili non riconducibili in quelli sopra definiti inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.