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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
OL ANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ameglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte AL FI - Spa - P.iva
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIU.PAGAMENTO n. 16 2023 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66/2019 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
“..Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
- accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, l'illegittmità/nullità dell'impugnata ingiunzione di pagamento per effetto della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 66/2019;
- in ogni caso accertare e dichiarare, per effetto della mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 66/2019,
l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte a pretendere il pagamento della TARI relativa al 2014.
Si fa inoltre istanza per la trattazione in pubblica udienza del presente ricorso ai sensi dell'art. 33 D.lgs. N.
546/1992. Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio cautelare”.
Resistente
“...Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, accertare e dichiarare il ricorso totalmente infondato in fatto e in diritto e, o per l'effetto, rigettarlo confermando l'atto impugnato. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. prot. 16, emessa da “Ica Srl” per conto del Comune di
Ameglia, notificata in data 11.10.2023, con il quale le veniva intimato il versamento di € 6.331,55 per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti in relazione all'anno 2014.
A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente deduceva la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 66 del 18.11.2019 e, secondariamente, la prescrizione del credito.
Costituitasi in giudizio l'ICA contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In esito all'udienza di discussione del 17.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In forza della produzione documentale di cui all. 2 di parte resistente la Corte osserva che l'avviso di accertamento n. 66 del 18.11.2019 - in contrasto con quanto dedotto con il primo motivo di impugnazione -
è stato regolarmente notificato alla società ricorrente, in data 19.12.2019, tramite PEC.
La prova dell'avvenuta notifica entro il termine quinquennale di prescrizione (trattandosi di TARI relativa all'anno 2014) esclude la fondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi edittali di cui alla tabella allegata al dm
55/2014 per le sole fasi di studio e introduttiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita liquidate in complessivi € 780,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge se dovuti.
Il Presidente est.
F. SO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
OL ANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ameglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte AL FI - Spa - P.iva
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIU.PAGAMENTO n. 16 2023 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66/2019 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
“..Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
- accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, l'illegittmità/nullità dell'impugnata ingiunzione di pagamento per effetto della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 66/2019;
- in ogni caso accertare e dichiarare, per effetto della mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 66/2019,
l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte a pretendere il pagamento della TARI relativa al 2014.
Si fa inoltre istanza per la trattazione in pubblica udienza del presente ricorso ai sensi dell'art. 33 D.lgs. N.
546/1992. Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio cautelare”.
Resistente
“...Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, accertare e dichiarare il ricorso totalmente infondato in fatto e in diritto e, o per l'effetto, rigettarlo confermando l'atto impugnato. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. prot. 16, emessa da “Ica Srl” per conto del Comune di
Ameglia, notificata in data 11.10.2023, con il quale le veniva intimato il versamento di € 6.331,55 per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti in relazione all'anno 2014.
A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente deduceva la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 66 del 18.11.2019 e, secondariamente, la prescrizione del credito.
Costituitasi in giudizio l'ICA contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In esito all'udienza di discussione del 17.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In forza della produzione documentale di cui all. 2 di parte resistente la Corte osserva che l'avviso di accertamento n. 66 del 18.11.2019 - in contrasto con quanto dedotto con il primo motivo di impugnazione -
è stato regolarmente notificato alla società ricorrente, in data 19.12.2019, tramite PEC.
La prova dell'avvenuta notifica entro il termine quinquennale di prescrizione (trattandosi di TARI relativa all'anno 2014) esclude la fondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi edittali di cui alla tabella allegata al dm
55/2014 per le sole fasi di studio e introduttiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita liquidate in complessivi € 780,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge se dovuti.
Il Presidente est.
F. SO