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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 10/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
SCARDICCHIO STEFANIA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1
Con ricorso depositato il 24/03/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricola - esponeva che a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo trimestrale relativo all'anno 2020, avvenuta dal 31/03/2021 al 15/04/2021, e della notifica di 4 comunicazioni datate 10/11/2021 e notificate il 03/12/2021, l' aveva CP_1 disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura per 103 giornate nel 2017, 103 giornate nel 2018, 104 giornate nel 2019 e 104 giornate nel 2020. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola
“EO ET”, chiedeva accertarsi il proprio diritto a rimanere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate sopra indicate. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva preliminarmente la CP_1 decadenza ex art. 22 D.L. 7 del 1970 e concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, richiamando a tal fine le risultanze del verbale di accertamento ispettivo redatto dagli ispettori dell'istituto in data 28.5.2021. Con le note conclusive, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in merito alla domanda di accertamento del lavoro agricolo espletato nell'anno 2020, avendo il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 474/2024 passata in giudicato accertato l'effettivo svolgimento di 104 giornate nell'anno 2020. Istruita la causa con produzioni documentali e con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di decadenza. L'art. 22 del D.L. n° 7/70, convertito in legge n°83/70, prevede che
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza (comma 1)”. Sul punto, il giudicante rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 per il ricorso giudiziale, ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393).
2 Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto. La decadenza, infatti, può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione o interruzione. La decadenza, poi, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Peraltro questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 non configgente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi). Ciò posto, occorre individuare il momento a partire dal quale il termine di 120 giorni deve essere computato. L'art. 22, c.1, del D.L. n° 7/70, convertito in legge n°83/70, fissa per la proposizione della azione giudiziaria il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento definitivo, o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto comunque conoscenza;
in sostanza esso sembra presupporre l'esistenza di un provvedimento “espresso” di rigetto, adottato al termine dell'iter amministrativo contenzioso, che sia stato portato a conoscenza dell'interessato. La formulazione della norma trae giustificazione dal fatto che in origine l'art.17 dello stesso D.L. prevedeva un'ipotesi di silenzio-assenso nei casi in cui la Commissione Provinciale, in prima istanza, e l' Ufficio Regionale del lavoro, in seconda istanza, non si fossero pronunciati nei termini stabiliti sugli atti di impugnazione dei provvedimenti di iscrizione o di cancellazione dagli elenchi;
il provvedimento negativo, invece, doveva essere reso in maniera formale e doveva essere comunicato all'interessato. Successivamente, tuttavia, l'ipotesi del silenzio-assenso, disciplinata dal citato art. 17, è stata sostituita con la previsione normativa del silenzio-rigetto.
L' art. 11, c. 1 e c.2, del D.Lgs. n° 375/1993, infatti, in sostanza abrogando l'art. 17 della legge n° 83/70, ha stabilito che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e
3 piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Pt_2 commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Giova incidentalmente precisare che dal 01.07.1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati -SCAU- è stato soppresso e che le relative funzioni sono state trasferite all . CP_1
Il predetto art.11 ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 DL n. 7/1970, con quella del silenzio rigetto (cfr. Cass. sent. 28715/2011) ed ha introdotto dei termini “teorici” per l' esperimento dell' iter amministrativo (240 giorni: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato per la proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale + 90 giorni per la decisione;
ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione). Ove uno dei termini per le decisioni amministrative giunga a scadenza senza che sia stato adottato un provvedimento espresso, si forma il rigetto tacito del ricorso amministrativo, che si ritiene ex lege conosciuto dall' interessato. Il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo, ove esso sia adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lg. n. 375 del 1993, oppure dalla scadenza dei medesimi termini previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto (v. Cass. n.8650\2008; n.13092\2009). Giova premettere che la novella apportata dall'articolo 43, co. 7 del dl n. 76/2020 decreto semplificazioni, dopo la rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 23 luglio 2020 per facilitare l'erogazione delle prestazioni in materia di agricoltura, ha previsto che la variazione delle giornate lavorative individuali per i lavoratori agricoli a tempo determinato intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale verrà notificata agli interessati direttamente dall tramite raccomandata oppure posta elettronica CP_1 certificata. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente abbia ricevuto le comunicazioni in data 03/12/2021 (all. CP_1
6). Si osserva che l'istante ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 24/02/2022, non incorrendo nel predetto termine decadenziale.
4 Difatti, applicando la disciplina sopra richiamata al caso di specie, decorsi 30 giorni dal 03/12/2021, data di notifica del provvedimento CP_1 lo stesso è divenuto definitivo in data 02/01/2022, allo spirare del quale sono decorsi gli ulteriori 120 giorni per introdurre il giudizio, non ancora maturati alla data di depositi del presente ricorso. Disattesa la predetta eccezione, nel merito il ricorso è fondato. Il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo da parte dell' risulta essere avvenuto a seguito di accertamenti ispettivi che CP_1 hanno riguardato l'azienda EO ET nel suo complesso e non anche la singola posizione lavorativa della parte ricorrente. Nel menzionato verbale gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione nel ritenuto eccesso di denunce di lavoratori agricoli rispetto alla stima del fabbisogno di manodopera in relazione alla conduzione di terreni. A tal proposito si osserva che, a differenza di quanto è avvenuto in tale ultimo verbale, la stima tecnica prevista dall' art. 8 della legge n. 375/93, per costituire valido parametro di riferimento per il riscontro delle denunce di manodopera delle singole aziende, deve essere elaborata mediante l' utilizzo e l'esposizione di tutti i dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Tali elementi devono essere indicati esplicitamente in modo tale che la contestazione delle eventuali incongruità rinvenute nelle denunce di manodopera del singolo datore di lavoro agricolo sia supportata da una adeguata motivazione e che, quindi, sia possibile eseguire la verifica dei fatti contestati da parte dell'interessato e del giudice investito della questione. Inoltre, pur volendo riconoscere un sostanziale valore presuntivo agli accertamenti in questione, appare innegabile che la parte odierna ricorrente non è mai citata in detti atti, né è destinataria di alcun accertamento: le tabelle ettaro - colturali possono assumere valore di presunzione legale nei confronti dell'azienda, che è il soggetto passivo dell'accertamento, ma non nei confronti del lavoratore che è ovviamente estraneo a quella disciplina. Non assumono valore dirimente le risultanze contenute nel verbale ispettivo del 28.05.2021, in forza delle quali gli ispettori ritenevano insussistente il rapporto di lavoro de quo alla luce dei sopralluoghi effettuati, delle condizioni dei terreni riscontrati, dei dati oggettivi e soggettivi dell'azienda agricola EO ET, delle metodiche agrarie adottate, volte a razionalizzare la pratica agraria e a rendere competitivo il prezzo finale dei prodotti coltivati e del valore delle giornate per effettuare le singole colture praticate dall'azienda. Le conclusioni degli ispettori, infatti, non appaiono sufficienti a ritenere l'insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, in quanto si fondano, in sostanza, sul presupposto che le coltivazioni effettuate sui fondi avrebbero
5 giustificato un impiego di manodopera inferiore rispetto a quello denunciato. A ciò si aggiunga che gli stessi ispettori hanno accertato la natura agricola dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo, ancorché in numero inferiore a quello denunciato: ne deriva che l CP_1 non prova perché proprio, le giornate di lavoro dell'odierno ricorrente, e non di altri, debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola. Inoltre l'assunto della parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo negli anni in contestazione trova conferma nelle deposizioni testimoniali escusse in giudizio, dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta (vedasi deposizione di Tes_1
e ). Trova altresì riscontro
[...] Testimone_2 Testimone_3 documentale nella copia dei prospetti paga prodotti in atti (all. 8 fascicolo ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che la parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con l'azienda sopra richiamata ed ha diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 per 103 giornate, per l'anno 2018 per 103 giornate e per l'anno 2019 per 104 giornate. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 24/03/2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda relativa alle giorante agricole espletate nell'anno 2020;
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza nell'anno 2017 per 103 giornate, nell'anno 2018 per 103 giornate e nell'anno 2019 per 104 giornate;
- condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in CP_1 euro 2697,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente Brindisi, 10/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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