Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 465/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 465/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 7.476,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Laura Massaro presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 23.313,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Silvia Fante presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 23-3-2019 (anno 2019, Numero 8, Parte I)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga. fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza dei figli minori;
2) l'immobile adibito a casa coniugale viene assegnato alla Sig.ra che vi Parte_1 abiterà unitamente ai figli. Il signor si è già trasferito altrove, portando con sé Pt_2
i propri effetti personali. Con il rilascio dalla casa coniugale, il Sig. si impegna a trasferire la residenza, Pt_2 intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità; Quanto all'affido dei figli, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione dei figli minori e stata di seguito concordata tenendo Per_1 Per_2 presente la quotidianità della stessa, le attività ludico –sportive svolte, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano. Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra i figli e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita dei figli nel rispetto dei ruoli genitoriali. 5) i figli ) e Persona_3 C.F._3 Persona_4
( ) vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con C.F._4 residenza anagrafica presso la madre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e condivise scelte educative, così da consentire a e una corretta, Per_1 Per_2 serena ed equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorranno intraprendere. 6) In ragione della collocazione presso la madre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita dei figli, il padre terrà con sé e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
a) nel corso della settimana un pomeriggio, il mercoledì, con prelievo alle ore 17.00 dalla casa familiare, pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo (o a casa o al centro estivo nel periodo estivo).
2 b) il weekend: ogni 15 giorni dal venerdì h 17.00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o a casa o al centro estivo nel periodo estivo). Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive dei figli, anche se non di pertinenza;
c) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, di cui consecutivi al massimo dieci giorni;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi. Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore. Con cura di ripartizione del mese di agosto tra la prima e seconda quindicina. d) Una settimana durante il periodo natalizio, il periodo tra Natale e Capodanno (23 – 30 Dicembre) o tra Capodanno ed NI (30 Dicembre - 6 gennaio) ; i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione dei figli nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del giorno di Natale con i figli;
il genitore che avrà con sé i figli in tale periodo, consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto di e di poter stare con ciascuno dei genitori nei Per_1 Per_2 giorni del compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo alternando negli anni le parti della giornata, indipendentemente dal calendario, così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto i figli nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario al contatto telefonico quotidiano con i figli;
3 i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
l) viene comunque prevista e regolamentata una maggiore elasticità che consenta ad entrambi i genitori di essere coinvolti in caso di impegni improvvisi dell'altro nella gestione di e con godimento di tempo extra, nel senso di Per_1 Per_2 prediligere l'altro genitore ad estranei ed avendo cura di comunicare a chi i minori siano temporaneamente affidati in caso di terze persone estranee alle famiglie;
m) il genitore che non ha con sé i minori, potrà chiamare o video chiamare tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora siano impegnati in qualche attività o comunque, entro il mattino successivo alle 09.00; 7) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra a partire dal mese di Pt_2 Parte_1 gennaio 2025 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno complessivo di euro 300,00 (trecento/00) aggiornato annualmente ed automaticamente su base Istat;
ciò in ragione dell'intervenuto accordo sull'assegno Unico e che continuerà ad essere integralmente percepito dalla Sig.ra con onere del Sig. a Parte_1 Pt_2 sottoscrivere idonea documentazione. Le detrazioni fiscali si intendono al 50%. 7) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo dei minori regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti con le seguenti precisazioni:
-la mensa scolastica viene considerata spesa straordinaria al 50%;
-scuola paritaria al 50% per il figlio sino a conclusione del ciclo;
Per_2
-centri estivi parrocchiali o similari al 50% nel territorio di residenza o limitrofo nel limite di euro 60 -70 a settimana per ciascun figlio. Tutte le spese straordinarie - sia che non necessitino di preventivo accordo tra i genitori, sia che siano state concordate – qualora vengano sostenute per intero da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del 50%, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare l'immediato diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita dei minori, le spese di natura straordinaria che necessitano invece di preventivo accordo, dovranno essere concordate tra i genitori, indipendentemente da chi se ne accolla la spesa: qualora la spesa straordinaria non sia stata concordata, il genitore che se ne assume l'onere non potrà pretendere alcun rimborso. La spesa si intenderà approvata se a seguito di comunicazione scritta in via anticipata, non verrà comunicato formale dissenso sempre per iscritto nel termine di giorni 15 contenente motivazione del diniego. La rifusione delle spese come sopra, avverrà con cadenza mensile, a fine mese, dietro presentazione di pezza giustificativa da parte del genitore che ha anticipato la spesa, necessaria anche ai fini della detrazione fiscale.
4 8) I genitori si impegnano a far mantenere ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per i minori anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
10) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà i figli all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che i minori siano in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati con i minori (località, nome della struttura e numero telefonico, compagnia aerea e numero del volo).
11) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti dei figli a renderne questi ultimi partecipi in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere i figli nella quotidianità.
12) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità connesse alla gestione e alla serena crescita dei figli minori, con ulteriore impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
13) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Confessione, Comunione e Cresima) i genitori concorderanno in merito alla possibilità che un genitore festeggi a pranzo e l'altro a cena, alternandosi nei tre eventi.
14) le parti danno altresì atto che è stato aperto su Controparte_1
un conto corrente dedicato a ciascun figlio, in cui sono stati depositati i
[...] precedenti importi derivanti da un precedente libretto. Tale forma di risparmio verrà mantenuta in pieno accordo con possibilità per entrambi di effettuare versamenti da considerarsi quali dazioni volontarie di liberalità per la figli minori.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.4 65/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 23-3-2019, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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