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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. LE LI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2023 promossa da:
(avv. ABBINANTE NICOLA) Parte_1
contro
Controparte_1
All'udienza del 21.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis c.p.c la conveniva in giudizio titolare Parte_1 Controparte_1 dell'esercizio NATHALIE RESTAURANT CAFE' esponendo che:
- aveva effettuato, in forza di contratto n.9336655 Codice PDR 03060000063220, Matricola
Contatore SMGR34018073156, una fornitura di energia elettrica in favore di CP_1
titolare della predetta attività commerciale;
[...]
- aveva emesso, per i relativi consumi effettuati, una serie di fatture della complessiva somma di
€.15.473,96, oltre interessi di mora;
- la aveva versato solo un acconto di €.3.526,70 omettendo di pagare il residuo CP_1
importo senza peraltro riscontare la diffida di pagamento inoltrata dalla creditrice e rimanendo debitrice di €.11.947,26.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 " 1) Accertare e Dichiarare che la Società Ricorrente è creditrice, per le causali esposte in giudizio, nei confronti della Resistente della complessiva somma di € 11.947,26
(undicimilanovecentoquarantasette/26) per sorte capitale ed € € 981,62* (novecentoottantuno/62) per interessi di mora oltre ad interessi legali a partire dalla data della domanda, o di quella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia;
2) Condannare la Resistente al pagamento, per le causali sopra esposte, nei confronti della Società
Ricorrente della complessiva somma di € 12.928,88* (dodicimilanovecentoventotto/88), oltre ad interessi legali a partire dalla domanda, o di quella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia;
3) Condannare la Resistente al pagamento di spese e competenze legali”. non si costituiva. CP_2
Il Tribunale, con ordinanza definitoria dell'8.09.2023 comunicata il 12.09.2023, rigettava la domanda.
Argomentava che non vi era prova documentale del titolo ovvero del contratto avente a oggetto la fornitura di energia elettrica.
Quanto alle fatture prodotte e rimaste impagate, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma al più un mero indizio" (così Cass. n. 9542 del 2018).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando un'erronea valutazione delle Parte_2
risultanze probatorie.
L'appello è fondato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la fattura costituisca la prova scritta che ha legittimato l'emissione del decreto e sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria. Il giudice d'appello che attribuisca alle fatture commerciali valore di prova del rapporto controverso, nonostante le specifiche contestazioni pagina 2 di 4 dedotte dalla parte circa l'esistenza e la regolarità del rapporto contrattuale sottostante, viola il principio secondo cui la fattura, in presenza di contestazione del rapporto principale, ha valore di mero indizio e non di prova (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34831 del 29 dicembre 2024).
Orbene, nel caso di specie, la pronuncia appellata è frutto di una valutazione atomistica delle risultanze probatorie poiché la prova del credito non risulta fondata esclusivamente sulle fatture.
Parte appellante ha prodotto, in primo grado, la diffida ad adempiere inviata alla debitrice con allegato estratto conto cliente finale che riporta l'indicazione dei periodi, delle fatture e degli importi dovuti.
Il documento riporta, altresì, l'indicazione del numero del contratto, della matricola del contatore, del codice PDR (che identifica in modo certo il punto fisico ove avviene la fornitura), della denominazione e della partita IVA della società beneficiaria della somministrazione.
I suindicati documenti riportano gli elementi identificativi del contratto intercorso con la cliente e della fornitura che è rimasta inadempiuta.
Trattasi di documentazione inviata alla beneficiaria e non contestata.
A ciò aggiungasi che il credito è stato documentato da n. 16 fatture di cui:
- € 4.625,18 oggetto della fattura n. 201800389856, con scadenza il 04/10/2018, dell'importo complessivo di € 8.151,88 di cui è stata versata esclusivamente, in data 17/10/2019, la somma di € 3.526,70;
- € 7.322,08 oggetto n. 15 fatture tutte scadute e mai pagate.
Le fatture recano la precisa indicazione del periodo di riferimento, degli importi e dei consumi.
La prova del credito derivante dalla somministrazione di energia si fonda, quindi, su un compendio documentale completo e univoco che consente fondatamente di ritenere dimostrata la sussistenza del contratto, delle forniture, dei consumi e dell'esposizione debitoria.
L'appello va, pertanto, accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 12.928,88) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate)
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso l'ordinanza definitoria dell'8.09.2023 comunicata il 12.09.2023 ed in Parte_1
riforma della stessa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di €12.928,88, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna, altresì, al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado che liquida in 2.540,00 per il primo grado ed € 2.906 per l'appello, oltre rsf 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
21.11.2025
Il Presidente est.
LE LI
,
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. LE LI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2023 promossa da:
(avv. ABBINANTE NICOLA) Parte_1
contro
Controparte_1
All'udienza del 21.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis c.p.c la conveniva in giudizio titolare Parte_1 Controparte_1 dell'esercizio NATHALIE RESTAURANT CAFE' esponendo che:
- aveva effettuato, in forza di contratto n.9336655 Codice PDR 03060000063220, Matricola
Contatore SMGR34018073156, una fornitura di energia elettrica in favore di CP_1
titolare della predetta attività commerciale;
[...]
- aveva emesso, per i relativi consumi effettuati, una serie di fatture della complessiva somma di
€.15.473,96, oltre interessi di mora;
- la aveva versato solo un acconto di €.3.526,70 omettendo di pagare il residuo CP_1
importo senza peraltro riscontare la diffida di pagamento inoltrata dalla creditrice e rimanendo debitrice di €.11.947,26.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 " 1) Accertare e Dichiarare che la Società Ricorrente è creditrice, per le causali esposte in giudizio, nei confronti della Resistente della complessiva somma di € 11.947,26
(undicimilanovecentoquarantasette/26) per sorte capitale ed € € 981,62* (novecentoottantuno/62) per interessi di mora oltre ad interessi legali a partire dalla data della domanda, o di quella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia;
2) Condannare la Resistente al pagamento, per le causali sopra esposte, nei confronti della Società
Ricorrente della complessiva somma di € 12.928,88* (dodicimilanovecentoventotto/88), oltre ad interessi legali a partire dalla domanda, o di quella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia;
3) Condannare la Resistente al pagamento di spese e competenze legali”. non si costituiva. CP_2
Il Tribunale, con ordinanza definitoria dell'8.09.2023 comunicata il 12.09.2023, rigettava la domanda.
Argomentava che non vi era prova documentale del titolo ovvero del contratto avente a oggetto la fornitura di energia elettrica.
Quanto alle fatture prodotte e rimaste impagate, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma al più un mero indizio" (così Cass. n. 9542 del 2018).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando un'erronea valutazione delle Parte_2
risultanze probatorie.
L'appello è fondato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la fattura costituisca la prova scritta che ha legittimato l'emissione del decreto e sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria. Il giudice d'appello che attribuisca alle fatture commerciali valore di prova del rapporto controverso, nonostante le specifiche contestazioni pagina 2 di 4 dedotte dalla parte circa l'esistenza e la regolarità del rapporto contrattuale sottostante, viola il principio secondo cui la fattura, in presenza di contestazione del rapporto principale, ha valore di mero indizio e non di prova (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34831 del 29 dicembre 2024).
Orbene, nel caso di specie, la pronuncia appellata è frutto di una valutazione atomistica delle risultanze probatorie poiché la prova del credito non risulta fondata esclusivamente sulle fatture.
Parte appellante ha prodotto, in primo grado, la diffida ad adempiere inviata alla debitrice con allegato estratto conto cliente finale che riporta l'indicazione dei periodi, delle fatture e degli importi dovuti.
Il documento riporta, altresì, l'indicazione del numero del contratto, della matricola del contatore, del codice PDR (che identifica in modo certo il punto fisico ove avviene la fornitura), della denominazione e della partita IVA della società beneficiaria della somministrazione.
I suindicati documenti riportano gli elementi identificativi del contratto intercorso con la cliente e della fornitura che è rimasta inadempiuta.
Trattasi di documentazione inviata alla beneficiaria e non contestata.
A ciò aggiungasi che il credito è stato documentato da n. 16 fatture di cui:
- € 4.625,18 oggetto della fattura n. 201800389856, con scadenza il 04/10/2018, dell'importo complessivo di € 8.151,88 di cui è stata versata esclusivamente, in data 17/10/2019, la somma di € 3.526,70;
- € 7.322,08 oggetto n. 15 fatture tutte scadute e mai pagate.
Le fatture recano la precisa indicazione del periodo di riferimento, degli importi e dei consumi.
La prova del credito derivante dalla somministrazione di energia si fonda, quindi, su un compendio documentale completo e univoco che consente fondatamente di ritenere dimostrata la sussistenza del contratto, delle forniture, dei consumi e dell'esposizione debitoria.
L'appello va, pertanto, accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 12.928,88) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate)
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso l'ordinanza definitoria dell'8.09.2023 comunicata il 12.09.2023 ed in Parte_1
riforma della stessa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di €12.928,88, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna, altresì, al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado che liquida in 2.540,00 per il primo grado ed € 2.906 per l'appello, oltre rsf 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
21.11.2025
Il Presidente est.
LE LI
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