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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 550/2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 550/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Parte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998
[...]
nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Persona_1
Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela
Fazio,VA IO e ET RI;
-appellante-
E
( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 N° 550/2023
4.1.1966 ed ivi residente in [...](RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone
(CF: ,PEC: C.F._2 Email_1
c.f. e P.Iva , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma alla Via
PP AR n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì
( , PEC tel C.F._3 Email_2
e fax 0964-20883) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze 113, giusta procura in atti
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado impugnava la comunicazione Controparte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000993000, notificatagli in data 19.11.2019, con specifico riferimento alle seguenti cartelle di pagamento nn. 09420090025304365000; 09420090034060420000, portanti l'importo complessivo di €13.146,95 a titolo di contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. Individuali e somme aggiuntive per gli anni
2008, Gestione datore di lavoro in agricoltura di cui eccepiva la prescrizione.
Si sono costituiti l' ed il concessionario delle riscossione per difendersi. CP_3
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto il ricorso ritenendo il credito prescritto sulla base della seguente motivazione “il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente, stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995, ….. Va al riguardo osservato che le cartelle di pagamento oggetto di causa risultano ammesse come notificate rispettivamente in data 8.6.2010, 21.5.2010. Non v'è valida prova di successivi atti interruttivi anche alla luce del fatto che l' Controparte_2
costituendosi tardivamente in giudizio, è incorsa nelle preclusioni di
[...] rito ex art. 416 c.p.c.” N° 550/2023
Avverso detta decisione ha interposto appello l' eccependo l'errore CP_3
interpretativo e ritenuta utilizzabile la documentazione tardivamente depositata in primo grado dal Concessionario ha chiesto rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Si è costituito l'appellato per difendersi eccependo la nullità della notifica del preavviso di ipoteca del 2014 in assenza di prova del procedimento notificatorio.
Si è costituita per difendersi. CP_4
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025..
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Con ricorso in primo grado l'odierno appellato ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201900000993000, notificatagli in data 19.11.2019 con riferimento alle cartelle: 1) 094 2009 0025304365 000 notificata il 08.06.2010 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. Individuali e somme aggiuntive per gli anni 2008, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
2) 094 2009 0034060420 000 CP_3
notificata il 21.05.2010 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. Individuali e somme aggiuntive per gli anni 2008, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di CP_3
Reggio Calabria.
Il Tribunale ha ritenuto matura la prescrizione in assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle ritenendo non utilizzabile la documentazione depositata dal
. CP_5
Con l'appello l' ha chiesto l'acquisizione della documentazione CP_3 eccependone la sua utilizzabilità ai fini probatori.
Se è vero che il primo giudice, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.421 cpc, avrebbe dovuto ritenere utilizzabili gli atti depositi dal N° 550/2023
Concessionario, atteso che la Suprema Corte (vedasi ordinanza n.10634/2021) ha chiarito l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010).
E' anche vero che la documentazione depositata in primo grado, pur dovendola utilizzare, non è idonea a fornire la prova di validi atti interruttivi della prescrizione del quinquennio successivo alla notifica delle cartelle, atteso che non vi è alcuna prova della ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione n. 09476201400001336000. Con riferimento a quest'ultimo atti è stata depositata, come prova, solo la copia di un frontespizio di una busta da lettera con la scritta a penna
“avvisato” .
Detta documentazione non prova nulla e, di conseguenza, atteso che per il quinquennio successivo alla notifica delle cartelle andava a scadere rispettivamente in data 8/6/2015 e 21/5/2015 non vi è prova di atti interruttivi inviati entro dette date e la sentenza va confermata, con assorbimento dell'accertamento della regolare notifica del secondo atto interruttivo n. 094 2015 90189966 27/000 asseritamente ricevuto in data
14/12/2015 pertanto oltre il quinquennio a prescrizione maturata.
La sentenza va, pertanto, confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza di ai sensi CP_3 dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese tra ed il Concessionario vanno compensate attesa l'unicità CP_3
delle difese. N° 550/2023
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto e contro CP_3 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio CP_1 CP_4
Calabria n. sentenza n.315/23 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante e alla refusione in favore CP_3 Parte_2
di delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 oltre Controparte_1 spese generali al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Taccone;
3) compensa le spese con CP_4
4) ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 550/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Parte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998
[...]
nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Persona_1
Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela
Fazio,VA IO e ET RI;
-appellante-
E
( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 N° 550/2023
4.1.1966 ed ivi residente in [...](RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone
(CF: ,PEC: C.F._2 Email_1
c.f. e P.Iva , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma alla Via
PP AR n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì
( , PEC tel C.F._3 Email_2
e fax 0964-20883) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze 113, giusta procura in atti
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado impugnava la comunicazione Controparte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000993000, notificatagli in data 19.11.2019, con specifico riferimento alle seguenti cartelle di pagamento nn. 09420090025304365000; 09420090034060420000, portanti l'importo complessivo di €13.146,95 a titolo di contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. Individuali e somme aggiuntive per gli anni
2008, Gestione datore di lavoro in agricoltura di cui eccepiva la prescrizione.
Si sono costituiti l' ed il concessionario delle riscossione per difendersi. CP_3
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto il ricorso ritenendo il credito prescritto sulla base della seguente motivazione “il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente, stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995, ….. Va al riguardo osservato che le cartelle di pagamento oggetto di causa risultano ammesse come notificate rispettivamente in data 8.6.2010, 21.5.2010. Non v'è valida prova di successivi atti interruttivi anche alla luce del fatto che l' Controparte_2
costituendosi tardivamente in giudizio, è incorsa nelle preclusioni di
[...] rito ex art. 416 c.p.c.” N° 550/2023
Avverso detta decisione ha interposto appello l' eccependo l'errore CP_3
interpretativo e ritenuta utilizzabile la documentazione tardivamente depositata in primo grado dal Concessionario ha chiesto rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Si è costituito l'appellato per difendersi eccependo la nullità della notifica del preavviso di ipoteca del 2014 in assenza di prova del procedimento notificatorio.
Si è costituita per difendersi. CP_4
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025..
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Con ricorso in primo grado l'odierno appellato ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201900000993000, notificatagli in data 19.11.2019 con riferimento alle cartelle: 1) 094 2009 0025304365 000 notificata il 08.06.2010 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. Individuali e somme aggiuntive per gli anni 2008, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
2) 094 2009 0034060420 000 CP_3
notificata il 21.05.2010 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. Individuali e somme aggiuntive per gli anni 2008, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di CP_3
Reggio Calabria.
Il Tribunale ha ritenuto matura la prescrizione in assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle ritenendo non utilizzabile la documentazione depositata dal
. CP_5
Con l'appello l' ha chiesto l'acquisizione della documentazione CP_3 eccependone la sua utilizzabilità ai fini probatori.
Se è vero che il primo giudice, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.421 cpc, avrebbe dovuto ritenere utilizzabili gli atti depositi dal N° 550/2023
Concessionario, atteso che la Suprema Corte (vedasi ordinanza n.10634/2021) ha chiarito l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010).
E' anche vero che la documentazione depositata in primo grado, pur dovendola utilizzare, non è idonea a fornire la prova di validi atti interruttivi della prescrizione del quinquennio successivo alla notifica delle cartelle, atteso che non vi è alcuna prova della ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione n. 09476201400001336000. Con riferimento a quest'ultimo atti è stata depositata, come prova, solo la copia di un frontespizio di una busta da lettera con la scritta a penna
“avvisato” .
Detta documentazione non prova nulla e, di conseguenza, atteso che per il quinquennio successivo alla notifica delle cartelle andava a scadere rispettivamente in data 8/6/2015 e 21/5/2015 non vi è prova di atti interruttivi inviati entro dette date e la sentenza va confermata, con assorbimento dell'accertamento della regolare notifica del secondo atto interruttivo n. 094 2015 90189966 27/000 asseritamente ricevuto in data
14/12/2015 pertanto oltre il quinquennio a prescrizione maturata.
La sentenza va, pertanto, confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza di ai sensi CP_3 dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese tra ed il Concessionario vanno compensate attesa l'unicità CP_3
delle difese. N° 550/2023
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto e contro CP_3 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio CP_1 CP_4
Calabria n. sentenza n.315/23 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante e alla refusione in favore CP_3 Parte_2
di delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 oltre Controparte_1 spese generali al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Taccone;
3) compensa le spese con CP_4
4) ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti