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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Canale Alberto - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5510/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10142/2023, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione dei procedimenti riuniti iscritti al R.G. n. 11211/2020 e 11331/2021, pendente
TRA
Avv. AN IO (C.F.: , difeso da sé stesso C.F._1
APPELLANTE
E
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (cf: ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(cf: , (cf: Parte_1 C.F._5 Parte_2
), AN IO (cf: ), nella C.F._6 C.F._7
qualità di eredi di (cf: , nato a [...] il Persona_1 C.F._8
15.9.1930 e deceduto il 7.11.2023, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio
BR (cf: e RC SS EL VE (cf: C.F._9 ) giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa in C.F._10
appello.
APPELLATA
E
Avv. RC SS EL VE (cf: ) e Avv. Claudio C.F._10
BR (cf: in qualità di procuratori nel giudizio di primo C.F._9
grado di Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: per l'appellante: “Pertanto, si riporta all'atto di appello, chiede darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza allegata e della non opponibilità della relazione del notaio in quanto lo stesso doveva limitarsi alla relazione sino alla data Per_2
del decesso di e non successivamente, e per l'effetto, rigettare ogni Persona_3
richiesta proposta dagli avv.ti SS EL VE RC e BR Claudio così come costituitisi e n.q., rigettando ogni richiesta intimata dall'istante in data
24.02.2020.
Accoglimento dell'appello proposto, rigetto ogni richiesta di controparte e dichiarando che il provvedimento relativo all'autorizzato sorteggio dell'eredità di non ha alcuna validità per il trasferimento di diritti reali, se non Controparte_4
viene omologato, e che, nel caso di specie, il decesso dell'interdetto è Persona_3
avvenuto il giorno stesso del sorteggio, allorchè lo stesso non era stato omologato e comunque dichiarandosi non opponibile il provvedimento di omologazione effettuato dopo il decesso del soggetto intimato ( ) allorchè i beni dello stesso Persona_3
erano ormai passati ai chiamati all'eredità del defunto tutto ciò in relazione alla vendita nessun diritto era stato trasferito ad per cui lo stesso non Persona_1
poteva disporre dei beni dell'eredità della defunta madre Controparte_4
Spese e competenze di giudizio”. per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, adversis reiectis, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per mancanza dei presupposti di legge così provvedere:
In via principale e preliminare:
1.- dichiarare inammissibile l'avverso mezzo di gravame in quanto proposto in violazione del disposto di cui al novellato art. 342 c.p.c.;
3. nel merito, rigettare l'appello in quanto totalmente infondato in fatto e diritto, confermando l'appellata sentenza n.10142/2023, emessa dal Tribunale di Napoli –
Sezione Civile, nella persona del G.I. Dott.ssa Balletti.
3. per l'effetto, rigettare le domande di parte appellante per i motivi tutti superiormente formulati;
4.- condannare l'Avv. IO AN al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge con attribuzione ai procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 22.5.2020, proponeva opposizione Persona_1
all'atto di precetto notificatogli in data 2.3.2020, con cui l'avv.to IO AN gli intimava il pagamento della complessiva somma di euro 8.143,76 (di cui: €5.200,00 per competenze;
€ 225,00 per spese di precetto, € 13,00 per spese di notifica, € 750,00 per spese generali, € 115,00 per CPA, € 1.173,00 per IVA, € 667,76 a titolo di interessi), invocando, quale titolo esecutivo a fondamento, la sentenza nr. 3185/2009 del Tribunale di Napoli, resa, il 6.3.2009, all'esito del giudizio di divisione instaurato tra le stesse parti processuali, e AN IO;
la sentenza, nello Parte_3
specifico, era attivata tramite precetto nella parte relativa alle spese processuali, con riferimento alle quali statuiva che queste erano poste “a carico della massa ereditaria” liquidandole “in favore di in complessivi euro 6.000,00 … oltre spese Parte_3
generali su diritti ed onorari ed iva e cpa come per legge;
in favore di AN IO in complessive euro 5200,00 …; in favore di in complessive euro Parte_4
5000,00 ...; in favore di in complessive euro 4000,00 ...>>. Persona_1
A sostegno dell'opposizione, lamentava l'erroneità della Persona_1
quantificazione della somma precettata, posto che, in virtù dell'art. 754 c.c., i debiti gravanti sulla massa ereditaria dovevano essere ripartiti pro quota tra i vari eredi e, per l'effetto, l'importo di euro 5.200,00, dovuto a titolo di spese di lite, avrebbe dovuto essere ridotto, nei suoi confronti, ad euro 1.300,00 (pari ad ¼ dei 5.200,00 euro richiesti) in ragione della presenza di altri tre eredi.
Inoltre, l'opponente, con l'atto introduttivo, poneva in compensazione dei crediti, asseritamente certi, liquidi ed esigibili, per un ammontare complessivo di euro
3.056,67.
Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la Persona_1
nullità/annullabilità/revoca/inefficacia dell'atto di precetto nonché, accertati i presupposti, procedere a compensazione dei crediti, con conseguente declaratoria di non debenza dell'importo precettato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'avv.to IO AN, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A seguito di istanza dell'opposto, con ordinanza del 9.3.2022, si procedeva alla riunione dei giudizi RG nr. 11211/2020 e 11331/2021, per connessione oggettiva e soggettiva, posto che il secondo originava dall'opposizione di ad un Persona_1
precetto del tutto identico a quello notificato il 2.3.2020.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, il Tribunale, all'udienza del 21.9.2022, assumeva la causa in decisione.
Con sentenza nr. 10142/2023, pubblicata il 6.11.2023 e notificata il giorno 8.11.2023, all'esito dei procedimenti riuniti RG nr. 11211/2020 e 11331/2021, il Tribunale di
Napoli così statuiva:
“1. Accoglie l'opposizione, nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, dichiara che l'avv. AN IO ha diritto di procedere all'esecuzione limitatamente all'importo di Euro 300,00; 2. condanna l'avv. IO AN al pagamento delle spese di lite in favore di
, che liquida con distrazione in favore dell'avv. Claudio Persona_1
Fabbricatore e dell'avv. RC SS del VE dichiaratisi antistatari in complessivi
€. 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 6.11.2023 e notificata il giorno 8.11.2023, con citazione notificata a mezzo PEC in data 7.12.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., AN IO interponeva appello – iscritto a ruolo il 18.12.2023 – per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per l'effetto, va annullata la sentenza impugnata e/o va riformata inaccoglimento del presente appello e chiede sospendersi la esecutività della sentenza stessa, e dichiararsi, incidenter tantum, ancora aperta la successione ereditaria di CP_4
atteso che la quota ereditaria spettante al compianto defunto ed oggi all'altro
[...]
compianto defunto sono la prima ) e la seconda per Persona_4 Persona_3
la parte relativa alla partecipazione del defunto all'eredità di Persona_3
, ancora in discussione e fissate per l'esame davanti al G.I, dr. Calise Controparte_4
8 sez. civ. udienza 14.12.2023 rg. 4192/18 e rg.5500/22).
In ogni caso, revoca della sentenza opposta, rigetto dell'opposizione a precetto, condanna alle spese del doppio grado nei confronti di e/o per esso Persona_1
dei chiamati all'eredità. […] spese e competenze di giudizio del doppio grado”.
Si costituivano in giudizio gli eredi di deceduto il 7.11.2023, che si Persona_1
opponevano al gravame considerato inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza del 24.5.2024, si rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e, contestualmente, si rinviava la causa all'udienza del 14.11.2025 per la decisione, con i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni in data 12.9.2025, comparsa conclusionale il 14.10.2025 e memorie di replica il 28.10.2025; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 14.7.2025, comparsa conclusionale il 3.10.2025 e memorie di replica il 23.10.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto l'opposizione a precetto, così statuendo: “§ 1. Va premesso in linea generale sul giudizio di divisione che, con riferimento alle spese di giudizio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 8.10.2013, n. 22903, Cass. 15.05.2002, n. 7059). Principio ribadito ancora recentemente: “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1635/2020).
Ponendo le spese “a carico della massa”, in concreto, ciascun condividente sarebbe tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute, pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote.
Ne deriva che le spese di giudizio, in quanto funzionali alla divisione (escluse quelle per la consulenza tecnica già liquidate in corso di causa), sono spese sostenute per addivenire allo scioglimento della comunione, nel comune interesse delle parti e, come tali, imputabili alla massa, dovendo gravare pro-quota su ciascuno dei contitolari, con la conseguenza che l'opponente , risultato titolare della quota 1/4 Persona_1 in relazione all'eredità della genitrice è tenuto soltanto al Controparte_4
pagamento della somma € 1.300,00, pari ad un quarto della somma precettata (€
5.200,00).
§ 2. La domanda proposta è, altresì, parzialmente fondata anche sotto il profilo dell'eccepita estinzione per compensazione.
L'opponente eccepisce in compensazione l'esistenza di un
contro
-credito, in virtù della stessa sentenza, che rappresenta il titolo esecutivo, sulla base del quale l'avv. IO
AN ha azionato il precetto opposto.
E invero, con la menzionata sentenza sono state liquidate a carico della massa e in favore di le spese processuali, nella misura di Euro 4000,00. Persona_1
Trattandosi di credito, liquido ed esigibile, esso è compensabile tra le parti.
Ne consegue che la sorte precettata, per effetto della operata compensazione deve essere ridotta di euro 1.000,00, per cui la parte opposta ha diritto ad agire esecutivamente per la residua somma di euro 300,00.
Quanto alla sussistenza degli ulteriori pretesi controcrediti opposti in compensazione, si rileva che gli stessi non risultano provati.
In particolare, sebbene l'opponente a pag. 4 dell'atto di citazione abbia affermato di aver allegato il “modello F23” a comprova del pagamento dell'imposta di successione, tale documento non risulta in concreto depositato, né è stata depositata altra documentazione a sostegno dell'asserito ulteriore controcredito nei confronti di parte opposta.
Ne consegue che la compensazione può operare solo parzialmente, in ordine alla sussistenza del citato controcredito di € 1.000,00, riconosciuto all'opponente dalla medesima sentenza portata in esecuzione dall'opposto, passata in giudicato.
In conclusione l'avv. risulta creditore soltanto della somma di € 300,00, Per_1
atteso che l'importo precettato (€ 5.200,00) va dapprima ripartito pro quota tra i quattro condividenti e poi compensato con quanto dovuto dallo stesso all'opponente
(€ 1.000,00) in base alle statuizioni contenute nella sentenza che ha definito il giudizio di divisione più volte richiamato. E allora, richiamato l'ormai consolidato orientamento (cfr. ex aliis Cass. nn.
27032/2014 e 24704/2020) secondo cui il precetto che intimi il pagamento per una somma superiore a quella effettivamente dovuta, non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, ma con la nullità parziale per la somma eccedente, va dichiarata la nullità parziale del precetto opposto per la somma di euro 4900,00”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante afferma testualmente: “l'opposizione come proposta, anche relativa alla richiesta di sospensione andava immediatamente rigettata, in quanto la opposizione, andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi e di esecuzione, tenendo conto che la residenza dell'opposto è in Castelvetere sul Calore alla via Tremauriello nr. 1”.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale sostenendo che:
“la somma precettata era relativa ad una sentenza esecutiva, che certamente non poteva essere messa in discussione dal Magistrato”.
§ 6.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che: “la sentenza messa in esecuzione (n.
3185/09) contrariamente a quanto dichiarato in sentenza, ad una condanna a favore specifico di AN IO e nei confronti specifici del , e non Parte_3
certamente ad una condanna genericamente espressa nei confronti dell'eredità che, per quanto attiene all'attore, era testamentaria e non certamente nei confronti di tutti gli eredi”.
§ 7.
Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante contesta la sentenza sostenendo che:
“l'opposizione come formulata e come ipotizzata, implicava una valutazione complessiva, non attinente l'eredità tutta, ma solo un giudizio relativo ad una attività conclusasi con l'autorizzazione alla divisione, ma con indicazione specifica dei beni complessivi. Certamente il Notaio non poteva intervenire dopo un primo Per_5 precetto non coltivato e ritenere il secondo atto di precetto, non preclusivo dell'impugnativa già trascurata”.
§ 8.
Tutti i riportati motivi di appello sono inammissibili per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 16/11/2017,
n. 27199), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
L'appellante, cioè, “è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata revisione deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012)” (così Corte
d'Appello di Napoli, sez. III 15 febbraio 2018 n. 764).
In virtù dell'anzidetto principio, l'appello è nel suo complesso da ritenersi inammissibile, siccome, in primo luogo, non consente in alcun modo di individuare quali siano le specifiche censure mosse alla sentenza del Tribunale.
Quest'ultima, difatti, nello scrutinare ed accogliere i motivi di opposizione al precetto,
s'incentra sulla ripartizione delle spese di lite tra gli eredi nei casi in cui, all'esito di un precedente giudizio di divisione, il giudice le abbia poste a carico dell'asse ereditario. L'appellante, viceversa, non solo non indica specificamente i capi o punti della sentenza oggetto di gravame ma non procede minimamente neanche alla contestazione della ratio decidendi ad essa sottesa. Invero, egli si riferisce a vicende che esulano del tutto dall'oggetto del giudizio (vedasi il confuso richiamo, contenuto nel quarto motivo d'appello, alla posizione del Notaio o, comunque, formula delle censure di Per_5
difficile, se non impossibile, decodificazione relativamente alla qualificazione dell'opposizione (primo motivo) e al tenore della condanna “condanna a favore specifico di AN IO e nei confronti specifici del , e non Parte_3
certamente ad una condanna genericamente espressa nei confronti dell'eredità che, per quanto attiene all'attore, era testamentaria e non certamente nei confronti di tutti gli eredi”.
L'appello, pertanto, è inammissibile.
§ 9.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione della complessità della lite e dell'attività espletata dalle parti.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv.to
IO AN con citazione notificata in data 7.12.2023, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Condanna l'avv.to IO AN al pagamento delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 2.906 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.