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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GE GE TO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del IR Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 675735 CONTRIBUTO CONS 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica IR NO e alla società Area srl, il sig.
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato il Data di nascita_1 a GR (CS) ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Indirizzo_2, , impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 675735 documento n. 22992111 ricevuto raccomandata in data 15.10.2024 e relativo a contributi consortili relativi all' anno 2020.
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'illegittimo utilizzo del procedimento di ingiunzione e l'infondatezza della pretesa per assenza del beneficio fondiario e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituiva solamente la società Area srl., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_3, (C.F. e P.IVA 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_1, nata ad [...] il Data di nascita_2 (C.F. CF_1) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3 e dalla Dott.sa Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Indirizzo_4
, eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
parte ricorrente non ha contestato l'omessa notifica dell'atto posto a base del fermo e cioè dell'ingiunzione fiscale n.1052600; tale circostanza comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso sollevati dal ricorrente;
dispone, infatti, l'art. 65 del
Dpr 175/2024: “ 1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili
((di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33))
;
g) il fermo di beni mobili registrati
((di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33))
;
h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2;
i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio
2000, n. 212;
n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” ; aggiunge il successivo art. 67, stesso Dpr: “ Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”; dal combinato disposto di tale norme risulta che l'omessa impugnazione degli atti autonomamente impugnabili preclude la facoltà di far valere vizi di tali atti, attraverso l'impugnazione degli atti successivi;
nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso sollevati dal ricorrente riguardano vizi della pretesa sussistenti al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento e vizi della stessa ingiunzione e, come tali, dovevano essere fatti valere con la tempestiva impugnazione della predetta ingiunzione;
la Suprema Corte, infatti, ha equiparato l'ingiunzione fiscale alla cartella di pagamento ( così Cass. 24552/2024)
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della resistente Area, con distrazione ai difensori, in €.
150,00 oltre Iva, cassa professionale e accessori.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della resistente Area, con distrazione ai difensori, in €. 150,00 oltre Iva, cassa professionale e accessori.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GE GE TO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del IR Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 675735 CONTRIBUTO CONS 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica IR NO e alla società Area srl, il sig.
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato il Data di nascita_1 a GR (CS) ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Indirizzo_2, , impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 675735 documento n. 22992111 ricevuto raccomandata in data 15.10.2024 e relativo a contributi consortili relativi all' anno 2020.
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'illegittimo utilizzo del procedimento di ingiunzione e l'infondatezza della pretesa per assenza del beneficio fondiario e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituiva solamente la società Area srl., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_3, (C.F. e P.IVA 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_1, nata ad [...] il Data di nascita_2 (C.F. CF_1) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3 e dalla Dott.sa Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Indirizzo_4
, eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
parte ricorrente non ha contestato l'omessa notifica dell'atto posto a base del fermo e cioè dell'ingiunzione fiscale n.1052600; tale circostanza comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso sollevati dal ricorrente;
dispone, infatti, l'art. 65 del
Dpr 175/2024: “ 1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili
((di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33))
;
g) il fermo di beni mobili registrati
((di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33))
;
h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2;
i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio
2000, n. 212;
n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” ; aggiunge il successivo art. 67, stesso Dpr: “ Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”; dal combinato disposto di tale norme risulta che l'omessa impugnazione degli atti autonomamente impugnabili preclude la facoltà di far valere vizi di tali atti, attraverso l'impugnazione degli atti successivi;
nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso sollevati dal ricorrente riguardano vizi della pretesa sussistenti al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento e vizi della stessa ingiunzione e, come tali, dovevano essere fatti valere con la tempestiva impugnazione della predetta ingiunzione;
la Suprema Corte, infatti, ha equiparato l'ingiunzione fiscale alla cartella di pagamento ( così Cass. 24552/2024)
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della resistente Area, con distrazione ai difensori, in €.
150,00 oltre Iva, cassa professionale e accessori.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della resistente Area, con distrazione ai difensori, in €. 150,00 oltre Iva, cassa professionale e accessori.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise