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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2260/2024 promossa in grado d'appello da
Codice Fiscale e Partita Iva n. , con sede in Milano Parte_1 P.IVA_1
(MI), Viale Fulvio Testi n. 280, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti
Francesco Mocci del Foro di Nuoro (C.F. ) e Anna Bettoni del Foro C.F._1 di Milano (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio dei predetti C.F._2 avvocati a Milano, Corso Europa 13.
APPELLANTE contro
nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 46, C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._3
DR OC, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
, in forza di mandato in atti. Email_1 APPELLATO
OGGETTO: finanziamento con carta revolving.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 6289/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 13597/2024, depositata in data 20 giugno 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e CP_1 in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CP_1
CPA di entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor e/o il procuratore costituito alla restituzione di quanto CP_1 pagato da per spese di lite e spese vive liquidate in Sentenza”. Pt_1
Per : CP_1
“Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 6289 del 20 giugno 2024 del Tribunale di Milano, che in accoglimento della domanda formulata, in primo grado, da , ha così statuito: CP_1
“in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento
[...] al contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro
518,00 per rimborso spese.
A motivo della decisione, il Tribunale di Milano osservava che: era da ritenersi infondata l'eccezione, sollevata da di improcedibilità Parte_1 della domanda per omesso espletamento della mediazione obbligatoria, atteso che D.L.vo
28/2010 ha previsto tale condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non era riconducibile la causa in oggetto, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo intrattenuto con soggetto differente rispetto a un istituto di credito o un intermediario finanziario;
era del pari infondata l'eccezione, svolta da di inammissibilità delle Parte_1 domande di accertamento avanzate da parte del ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale;
era da ritenersi anche infondata l'eccezione di prescrizione della domanda, considerato che la parte ricorrente aveva svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, pertanto imprescrittibile, mentre l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non era che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n.
3858/2021, con riferimento al contratto di c/c).
Nel merito, il Tribunale accoglieva l'eccezione, svolta da parte attrice in via principale, di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse, rilevando testualmente:
“A tal proposito va rilevato come nel prospetto/frontespizio del contratto si preveda che, a fronte di un plafond di finanziamento pari a euro 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni. Parte convenuta ha obiettato come in realtà la pattuizione fosse pienamente determinata, in quanto era stata prevista una forbice entro cui il tasso di interesse avrebbe dovuto essere contenuto, con sua specificazione esplicitata con la lettera di trasmissione della carta revolving, una volta perfezionato il contratto.
Tale difesa non può trovare condivisione, considerato come il contratto si limiti a prevedere un limite minimo
e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione.
Anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato alla indicizzazione nei limiti indicati.
Né potrebbe ipotizzarsi che tale indeterminabilità della clausola possa considerarsi risolta con la successiva lettera di trasmissione della carta di credito revolving, non solo in quanto il tasso di interesse non potrebbe essere unilateralmente individuato da una delle parti, ma anche e in ogni caso, in quanto il vizio genetico del contratto non potrebbe essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva”.
Pertanto, il Tribunale così decideva, ritenendo assorbita la successiva domanda, proposta in via subordinata:
“in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di dichiara la nullità CP_1 Parte_1 della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese”.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello rassegnando i seguenti Parte_1 motivi di appello:
1. Mancato esperimento della mediazione obbligatoria: sostiene che la causa Pt_1 rientri tra quelle per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione, come previsto dal d.lgs. 28/2010. Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso tale obbligo.
2. Validità della clausola sul tasso di interesse: AG contesta la dichiarazione di nullità della clausola, argomentando che il tasso massimo era chiaramente indicato nel contratto (21%) e che l'applicazione di un tasso migliorativo (16%) è conforme alla normativa e al contratto stesso. Inoltre, richiama precedenti giurisprudenziali che confermano la validità di clausole simili.
3. Nullità del contratto per la concessione della carta di pagamento: respinge Pt_1 la contestazione avversaria (proposta in via subordinata, per la sola ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte appellante, e ritenuta assorbita dal Tribunale, che nulla ha motivato in merito n.d.r.) secondo cui il contratto sarebbe nullo per violazione della normativa sull'agente in attività finanziaria. Richiama la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a) del Regolamento attuativo
(d.m. 485/2001), che esclude la distribuzione di carte di pagamento dall'obbligo di avvalersi di agenti iscritti all'albo. Inoltre, evidenzia che la normativa successiva
(d.lgs. 141/2010) ha introdotto restrizioni non applicabili retroattivamente. chiede pertanto alla Corte d'Appello di Milano di: Pt_1
• Accertare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
• Rigettare le domande del signor in quanto infondate. CP_1
• Confermare la validità del contratto e della clausola sul tasso di interesse.
• Condannare il signor al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio e alla restituzione delle spese già liquidate.
Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituito il , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, e la condanna di controparte alle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 22 ottobre 2025, in esito al deposito degli atti conclusivi ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è passata in decisione.
*****
La Corte ritiene l'appello infondato. La sentenza del primo Giudice è pienamente condivisibile e va interamente confermata.
In relazione al primo motivo di appello, in ciò confermando un orientamento ormai consolidato di questa Corte (ex multis, Corte d'Appello di Milano, n. 914 del 31 marzo
2025, rel. est. Galioto) va rilevato che l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 dispone che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs. 8.10.2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero ancora il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7.9.2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
Si impone una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. La norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» e dunque contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998); non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione a diverse fattispecie, anche se,nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento.
Si noti che l'orientamento di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari tipici, e che detta previsione rinvia alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere altre fattispecie.
La censura non può pertanto essere condivisa.
È del pari infondato il secondo motivo di appello, con cui ritiene Parte_1 validamente pattuita la clausola relativa alla determinazione degli interessi.
In fatto è pacifico, e documentato, che le parti nel 2008 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici, e che, contestualmente, ha messo Pt_1
a disposizione del cliente una linea di credito tramite carta cd revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 5.100,00, da restituire con versamenti mensili gravati da un Tasso Annuo Nominale (TAN) compreso tra il 13% e il 21% ed un TAEG tra il 13,80% ed il tasso soglia.
Il sig. ha poi attivato la carta secondo le istruzioni pervenutegli da ed in CP_1 Pt_1 quella sede, con comunicazione contestuale all'attivazione della linea di credito, vi è stata specificazione del tasso applicato, nella misura del 16%, ossia in misura compresa nella 'forbice' di valore indicata in contratto. sostiene che la specificazione del tasso sia pertanto avvenuta al momento Pt_1 dell'attivazione, come del resto già noto ed accettato dal , e che in ragione della CP_1 previsione di detta 'forbice', gli aumenti in corso di rapporto contenuti entro il limite massimo previsto dal contratto non sarebbero soggetti alla previsione di cui all'art. 118
TUB.
La tesi, reputa la Corte, non appare fondata.
Come ha osservato, in senso condivisibile, il primo Giudice, il contratto non prevede un tasso determinato (ma, anzi, un intervallo di valori oscillante tra un minimo e un massimo), né una percentuale determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, dato che non è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione.
E, comunque, bene si rileva in sentenza che, anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato alla indicizzazione nei limiti indicati.
Ancora, neppure si può ritenere superata tale indeterminatezza con la successiva trasmissione della carta di credito revolving, in occasione della quale ha indicato il Pt_1 tasso – pur compreso nella forbice di cui sopra - del 16%, che avrebbe applicato nel prosieguo del rapporto.
Ed infatti, il vizio genetico del contratto non può essere sanato in un secondo momento, una volta che si passi nella fase propriamente esecutiva, peraltro con indicazione meramente unilaterale del tasso di interesse.
In ogni caso, non si può fondatamente sostenere, come fa l'appellante, che è stata applicata una condizione più favorevole al cliente sol perché il tasso applicato era inferiore al massimo pattuito, posto che quest'ultimo si presentava tuttavia peggiorativo rispetto al valore minimo della 'forbice'.
Del resto, anche la Cassazione a Sezioni Unite (Cfr. Cass. Cassazione civile sez. un.,
29/05/2024, n.15130) ha recentemente chiarito che “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023)”. Trascende, quindi, dall'analisi richiesta, ogni considerazione circa le eventuali fluttuazioni favorevoli del tasso applicato al finanziato, che non elide certo l'assoluta incertezza iniziale.
AG deduce poi che il aveva, nel corso degli anni, ripetutamente utilizzato la carta CP_1 per prelievi ed acquisti;
aveva regolarmente ricevuto gli estratti conto, e mai aveva mosso contestazioni di alcun genere.
Ma tali considerazioni non implicano che costui abbia manifestato implicito consenso ad addebiti che avvenivano sulla scorta di pattuizione affetta da nullità per indeterminatezza, atteso che l'individuazione dell'oggetto attiene alla fase genetica del negozio e dunque alla costruzione strutturale di esso;
occorre, in altri termini, verificare che la relativa clausola abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, che devono essere pattuiti sulla base di elementi oggettivi ed insuscettibili di margini di incertezza (cfr. Cass. n. 20801/2024).
Il secondo motivo di appello è dunque infondato.
*****
Resta assorbita dalle considerazioni svolte, come in primo grado, la questione della nullità del contratto relativo alla carta revolving perché la stipulazione del contratto è avvenuta tramite venditore anziché tramite intermediario, perché il sig. ha CP_1 proposto quest'ultima domanda in via meramente subordinata, e per il caso di accoglimento, ancorchè parziale, dei motivi di appello di Parte_1
Per il medesimo motivo, la questione di costituzionalità che ha Parte_1 sollevato nei propri atti difensivi conclusivi, con riferimento al profilo soggettivo del concedente, non è rilevante ai fini del decidere, e su essa nulla deve pronunciare il
Collegio.
*****
In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del valore di causa, da considerarsi di valore indeterminabile non elevato, con esclusione della fase di trattazione istruttoria, non tenutasi nel presente grado di appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6289/2024, ogni altra istanza ed
[...] eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, di cui dispone la distrazione a favore del procuratore dell'appellato, che ne ha fatto istanza;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere Rel. Est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott.ssa AN Galioto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2260/2024 promossa in grado d'appello da
Codice Fiscale e Partita Iva n. , con sede in Milano Parte_1 P.IVA_1
(MI), Viale Fulvio Testi n. 280, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti
Francesco Mocci del Foro di Nuoro (C.F. ) e Anna Bettoni del Foro C.F._1 di Milano (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio dei predetti C.F._2 avvocati a Milano, Corso Europa 13.
APPELLANTE contro
nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 46, C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._3
DR OC, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
, in forza di mandato in atti. Email_1 APPELLATO
OGGETTO: finanziamento con carta revolving.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 6289/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 13597/2024, depositata in data 20 giugno 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e CP_1 in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CP_1
CPA di entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor e/o il procuratore costituito alla restituzione di quanto CP_1 pagato da per spese di lite e spese vive liquidate in Sentenza”. Pt_1
Per : CP_1
“Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 6289 del 20 giugno 2024 del Tribunale di Milano, che in accoglimento della domanda formulata, in primo grado, da , ha così statuito: CP_1
“in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento
[...] al contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro
518,00 per rimborso spese.
A motivo della decisione, il Tribunale di Milano osservava che: era da ritenersi infondata l'eccezione, sollevata da di improcedibilità Parte_1 della domanda per omesso espletamento della mediazione obbligatoria, atteso che D.L.vo
28/2010 ha previsto tale condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non era riconducibile la causa in oggetto, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo intrattenuto con soggetto differente rispetto a un istituto di credito o un intermediario finanziario;
era del pari infondata l'eccezione, svolta da di inammissibilità delle Parte_1 domande di accertamento avanzate da parte del ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale;
era da ritenersi anche infondata l'eccezione di prescrizione della domanda, considerato che la parte ricorrente aveva svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, pertanto imprescrittibile, mentre l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non era che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n.
3858/2021, con riferimento al contratto di c/c).
Nel merito, il Tribunale accoglieva l'eccezione, svolta da parte attrice in via principale, di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse, rilevando testualmente:
“A tal proposito va rilevato come nel prospetto/frontespizio del contratto si preveda che, a fronte di un plafond di finanziamento pari a euro 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni. Parte convenuta ha obiettato come in realtà la pattuizione fosse pienamente determinata, in quanto era stata prevista una forbice entro cui il tasso di interesse avrebbe dovuto essere contenuto, con sua specificazione esplicitata con la lettera di trasmissione della carta revolving, una volta perfezionato il contratto.
Tale difesa non può trovare condivisione, considerato come il contratto si limiti a prevedere un limite minimo
e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione.
Anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato alla indicizzazione nei limiti indicati.
Né potrebbe ipotizzarsi che tale indeterminabilità della clausola possa considerarsi risolta con la successiva lettera di trasmissione della carta di credito revolving, non solo in quanto il tasso di interesse non potrebbe essere unilateralmente individuato da una delle parti, ma anche e in ogni caso, in quanto il vizio genetico del contratto non potrebbe essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva”.
Pertanto, il Tribunale così decideva, ritenendo assorbita la successiva domanda, proposta in via subordinata:
“in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di dichiara la nullità CP_1 Parte_1 della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese”.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello rassegnando i seguenti Parte_1 motivi di appello:
1. Mancato esperimento della mediazione obbligatoria: sostiene che la causa Pt_1 rientri tra quelle per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione, come previsto dal d.lgs. 28/2010. Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso tale obbligo.
2. Validità della clausola sul tasso di interesse: AG contesta la dichiarazione di nullità della clausola, argomentando che il tasso massimo era chiaramente indicato nel contratto (21%) e che l'applicazione di un tasso migliorativo (16%) è conforme alla normativa e al contratto stesso. Inoltre, richiama precedenti giurisprudenziali che confermano la validità di clausole simili.
3. Nullità del contratto per la concessione della carta di pagamento: respinge Pt_1 la contestazione avversaria (proposta in via subordinata, per la sola ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte appellante, e ritenuta assorbita dal Tribunale, che nulla ha motivato in merito n.d.r.) secondo cui il contratto sarebbe nullo per violazione della normativa sull'agente in attività finanziaria. Richiama la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a) del Regolamento attuativo
(d.m. 485/2001), che esclude la distribuzione di carte di pagamento dall'obbligo di avvalersi di agenti iscritti all'albo. Inoltre, evidenzia che la normativa successiva
(d.lgs. 141/2010) ha introdotto restrizioni non applicabili retroattivamente. chiede pertanto alla Corte d'Appello di Milano di: Pt_1
• Accertare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
• Rigettare le domande del signor in quanto infondate. CP_1
• Confermare la validità del contratto e della clausola sul tasso di interesse.
• Condannare il signor al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio e alla restituzione delle spese già liquidate.
Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituito il , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, e la condanna di controparte alle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 22 ottobre 2025, in esito al deposito degli atti conclusivi ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è passata in decisione.
*****
La Corte ritiene l'appello infondato. La sentenza del primo Giudice è pienamente condivisibile e va interamente confermata.
In relazione al primo motivo di appello, in ciò confermando un orientamento ormai consolidato di questa Corte (ex multis, Corte d'Appello di Milano, n. 914 del 31 marzo
2025, rel. est. Galioto) va rilevato che l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 dispone che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs. 8.10.2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero ancora il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7.9.2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
Si impone una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. La norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» e dunque contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998); non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione a diverse fattispecie, anche se,nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento.
Si noti che l'orientamento di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari tipici, e che detta previsione rinvia alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere altre fattispecie.
La censura non può pertanto essere condivisa.
È del pari infondato il secondo motivo di appello, con cui ritiene Parte_1 validamente pattuita la clausola relativa alla determinazione degli interessi.
In fatto è pacifico, e documentato, che le parti nel 2008 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici, e che, contestualmente, ha messo Pt_1
a disposizione del cliente una linea di credito tramite carta cd revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 5.100,00, da restituire con versamenti mensili gravati da un Tasso Annuo Nominale (TAN) compreso tra il 13% e il 21% ed un TAEG tra il 13,80% ed il tasso soglia.
Il sig. ha poi attivato la carta secondo le istruzioni pervenutegli da ed in CP_1 Pt_1 quella sede, con comunicazione contestuale all'attivazione della linea di credito, vi è stata specificazione del tasso applicato, nella misura del 16%, ossia in misura compresa nella 'forbice' di valore indicata in contratto. sostiene che la specificazione del tasso sia pertanto avvenuta al momento Pt_1 dell'attivazione, come del resto già noto ed accettato dal , e che in ragione della CP_1 previsione di detta 'forbice', gli aumenti in corso di rapporto contenuti entro il limite massimo previsto dal contratto non sarebbero soggetti alla previsione di cui all'art. 118
TUB.
La tesi, reputa la Corte, non appare fondata.
Come ha osservato, in senso condivisibile, il primo Giudice, il contratto non prevede un tasso determinato (ma, anzi, un intervallo di valori oscillante tra un minimo e un massimo), né una percentuale determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, dato che non è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione.
E, comunque, bene si rileva in sentenza che, anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato alla indicizzazione nei limiti indicati.
Ancora, neppure si può ritenere superata tale indeterminatezza con la successiva trasmissione della carta di credito revolving, in occasione della quale ha indicato il Pt_1 tasso – pur compreso nella forbice di cui sopra - del 16%, che avrebbe applicato nel prosieguo del rapporto.
Ed infatti, il vizio genetico del contratto non può essere sanato in un secondo momento, una volta che si passi nella fase propriamente esecutiva, peraltro con indicazione meramente unilaterale del tasso di interesse.
In ogni caso, non si può fondatamente sostenere, come fa l'appellante, che è stata applicata una condizione più favorevole al cliente sol perché il tasso applicato era inferiore al massimo pattuito, posto che quest'ultimo si presentava tuttavia peggiorativo rispetto al valore minimo della 'forbice'.
Del resto, anche la Cassazione a Sezioni Unite (Cfr. Cass. Cassazione civile sez. un.,
29/05/2024, n.15130) ha recentemente chiarito che “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023)”. Trascende, quindi, dall'analisi richiesta, ogni considerazione circa le eventuali fluttuazioni favorevoli del tasso applicato al finanziato, che non elide certo l'assoluta incertezza iniziale.
AG deduce poi che il aveva, nel corso degli anni, ripetutamente utilizzato la carta CP_1 per prelievi ed acquisti;
aveva regolarmente ricevuto gli estratti conto, e mai aveva mosso contestazioni di alcun genere.
Ma tali considerazioni non implicano che costui abbia manifestato implicito consenso ad addebiti che avvenivano sulla scorta di pattuizione affetta da nullità per indeterminatezza, atteso che l'individuazione dell'oggetto attiene alla fase genetica del negozio e dunque alla costruzione strutturale di esso;
occorre, in altri termini, verificare che la relativa clausola abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, che devono essere pattuiti sulla base di elementi oggettivi ed insuscettibili di margini di incertezza (cfr. Cass. n. 20801/2024).
Il secondo motivo di appello è dunque infondato.
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Resta assorbita dalle considerazioni svolte, come in primo grado, la questione della nullità del contratto relativo alla carta revolving perché la stipulazione del contratto è avvenuta tramite venditore anziché tramite intermediario, perché il sig. ha CP_1 proposto quest'ultima domanda in via meramente subordinata, e per il caso di accoglimento, ancorchè parziale, dei motivi di appello di Parte_1
Per il medesimo motivo, la questione di costituzionalità che ha Parte_1 sollevato nei propri atti difensivi conclusivi, con riferimento al profilo soggettivo del concedente, non è rilevante ai fini del decidere, e su essa nulla deve pronunciare il
Collegio.
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In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del valore di causa, da considerarsi di valore indeterminabile non elevato, con esclusione della fase di trattazione istruttoria, non tenutasi nel presente grado di appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6289/2024, ogni altra istanza ed
[...] eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, di cui dispone la distrazione a favore del procuratore dell'appellato, che ne ha fatto istanza;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere Rel. Est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott.ssa AN Galioto