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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/11/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 291/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 291/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
n rappresentanza di con Parte_1 CP_1 Parte_2
l'Avv. PAGNUTTI Mario del Foro di Udine
- APPELLANTE-
CONTRO
, CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e con l'Avv. DORO Laura del Foro di Pordenone
[...] CP_7 CP_8
-APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 99/2024 del Tribunale di Pordenone, emessa il
15.02.2024 nel giudizio N. RG 2857/2022.
Causa iscritta a ruolo il 16.09.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale nel merito: respingere l'opposizione le domande e le richieste avversarie tutte, così come proposte ed avanzate, confermandosi, per l'effetto, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 2085/2022 R.G. e n.
1050/2022 Ing. del Tribunale di Pordenone, e/o, comunque, condannarsi , CP_2 , , , , , CP_7 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8
a pagare alla società Controparte_3 Parte_3 in persona del suo procuratore in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 66.060,72, oltre agli interessi contrattuali di mora dal 01 settembre 2022, all'effettivo saldo, oltre alle spese e alle competenze del procedimento monitorio e alle successive occorrende.
In ordine alle conclusioni istruttorie avversarie, ci si oppone all'ammissione della CTU volta a far accertare l'esistenza dell'usura, originaria e sopravvenuta, e l'eventuale anatocismo, posto che tale richiesta, in mancanza di allegazioni specifiche e puntuali in ordine alla misura ed al tempo degli eventuali superamenti dei tassi soglia dell'usura ed in ordine alla sussistenza dell'anatocismo, appare meramente esplorativa e come tale inammissibile. Spese di lite, di entrambi i gradi, rifuse.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA dichiararsi la nullità/annullarsi/revocarsi il D.I. n. 1050 del 31.10.2022 del
Tribunale di Pordenone per intervenuta prescrizione del diritto di escutere la garanzia prestata dagli opponenti.
In via ulteriormente subordinata: previa declaratoria di nullità delle clausole n. 2, 6, 7, 8 e 9 della garanzia prestata per vessatorietà e/o conformità al modello ABI, dichiararsi la decadenza della garanzia fideiussoria e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi l'inefficacia del D.I. n.
1050 del 31.10.2022, l'insussistenza del credito azionato e che nulla è dovuto da parte dei sig.ri
. Parte_4
In ogni caso dichiararsi che non sono dovuti gli interessi di cui al contratto di mutuo per prescrizione del diritto;
dichiararsi e accertarsi che non sono dovuti gli interessi convenzionali e moratori di cui al contratto di mutuo per vessatorietà delle clausole n. 1 e 7 della garanzia e degli art. 3 e 6 del contratto di mutuo e/o per divieto di anatocismo e/o comunque per usurarietà degli interessi applicati;
con vittoria di spese, compensi, spese generali, CPA, IVA di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Se ritenuto necessario si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che la sig.ra dopo il matrimonio, si è Controparte_3 esclusivamente dedicata della cura dei suoi 6 figli e successivamente dei vari nipoti e della casa familiare? 2) Vero che l'azienda agricola DA GI con sede in Basedo di Chions, Via Trento
13, era gestita esclusivamente dal titolare, unico lavoratore?
Si indica a testimone il sig. . Testimone_1
In relazione all'eccezione di usurarietà dei tassi convenzionali e moratori previsti negli artt. 3 e 6 del contratto di mutuo, si chiede venga disposta apposita CTU volta ad accertare il tasso di mora effettivamente applicato alla rata scaduta, la usurarietà preventiva e sopravvenuta, l'eventuale anatocismo e il rispetto del tasso soglia degli interessi applicati.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1050 emesso dal Tribunale di Pordenone il 03.11.2022 a , CP_2
, , , , e è CP_7 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8 Controparte_3 stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro € 66.060,72, oltre agli Parte_3 interessi e spese del procedimento monitorio quali fideiussori dell'obbligato principale DA
GI.
2. Gli ingiunti hanno proposto opposizione al d.i. rappresentando che i contratti dagli stessi stipulati con la CA nell'interesse del sig. DA GI, seppur formalmente rubricati “fideiussione omnibus”, erano in realtà contratti autonomi di garanzia;
pertanto, poichè le obbligazioni da essi assunte erano slegate dalle vicende relative alla obbligazione assunta dal sig. DA con il contratto di mutuo, il credito vantato dalla CA, in assenza di atti interruttivi nei confronti degli opponenti, era prescritto.
In subordine, premesso che la aveva atteso due anni prima di attivarsi con la procedura CP_9 esecutiva promossa ai danni del sig. DA GI, gli ingiunti hanno eccepito:
- la nullità delle clausole n. 6, 7 e 9 della garanzia per vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lett. t) e art. 34 comma 5 Codice Consumo e conseguente decadenza dalla garanzia;
- la nullità delle clausole n. 2, 6, 7 e 8 per conformità al modello ABI e comunque per vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lett. t) e art. 34 comma 5 Codice Consumo e conseguente decadenza dalla garanzia;
- la prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.c.;
- la nullità per vessatorietà delle clausole n. 1 e 7 del contratto di garanzia e dell'art. 3 contratto di mutuo;
- l'usurarietà dei tassi di mora applicati;
- l'illecita capitalizzazione degli interessi.
In ultimo, hanno contestato l'ammontare dell'importo ingiunto. 3. Costituendosi la convenuta opposta ha sostenuto che gli ingiunti avevano concluso un contratto di fideiussione essendo palese l'elemento del collegamento delle obbligazioni dei garanti con quelle assunte dall'obbligato principale verso la dipendenti da operazioni bancarie di qualunque CP_9 natura, non prevedendo i contratti la clausola di adempimento “a prima richiesta senza eccezioni”.
Affermata la natura fideiussioria della garanzia prestata dagli attori, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1957 comma IV c.c., la ha evidenziato che il credito vantato nei CP_9 confronti dell'obbligato principale non era prescritto atteso che:
- in data 12 giugno 2006, la atteso il mancato pagamento di alcune rate del mutuo, aveva CP_9 invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine, mediante invio di lettera racc. a.r., ricevuta in data 14 giugno 2006;
- in data 7 settembre 2006 aveva provveduto alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, sempre nei confronti dell'obbligato principale;
- in data 27 settembre 2006 era stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare, con conseguente sospensione della decorrenza del termine di prescrizione;
- in data 16 maggio 2018 si era tenuta l'udienza di approvazione del piano di riparto ed il Tribunale aveva dichiarato la chiusura della procedura esecutiva e solo da tale data era ripreso il decorso del termine di prescrizione (artt. 2943, 2945, c. 2, cc. come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza 25/03/2002 n. 4203 per la quale “l'atto con il quale si inizia un processo esecutivo, al quale
l'art. 2943, comma 1, c.c., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, è assistito dall'effetto sospensivo previsto dal successivo art. 2945, comma 2, sino al momento in cui il processo esecutivo giunga ad un risultato che possa considerarsi l'equipollente di ciò che quest'ultima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”).
Quanto alle ulteriori eccezioni, peraltro irrilevanti atteso che la aveva agito contro il debitore CP_9 principale nel termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., la convenuta opposta ha contestato che non era stata provata la qualità di consumatori dei garanti.
Quanto all'ammontare del credito, la ha evidenziato che gli interessi non erano prescritti, non CP_9 applicandosi il disposto di cui all'art. 2948 c.c. ai ratei dei contratti di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche, bensì di adempimenti parziali di un unico rapporto debitorio;
in ogni caso, tra la data della chiusura della procedura esecutiva (16.05.2018) e la notifica del d.i. (08.11.2022) non erano decorsi 5 anni.
Quanto alla misura degli interessi oggetto della domanda, questa risultava dal piano di ammortamento e si era sempre mantenuta al di sotto della soglia dell'usura.
La contestazione di illegittima capitalizzazione degli interessi era infondata essendo stato adottato il sistema di ammortamento alla francese. La clausola relativa agli interessi di mora non era vessatoria, in quanto non si trattava di una pattuizione che comportava per il fideiussore una posizione più gravosa rispetto a quella del debitore principale né una penale in sé e per sé manifestamente eccessiva;
inoltre, il fideiussore era stato messo in grado di conoscerne il contenuto atteso che il contratto di fideiussione faceva rinvio al contratto di mutuo.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto inginutivo, essendo il credito prescritto.
Il Tribunale ha qualificato i contratti conclusi con la banca dai garanti quali contratti autonomi di garanzia valorizzando le seguenti clausole contrattuali:
- l'art. 2 prevedeva che il garante rispondesse anche nel caso in cui i pagamenti del debitore principale dovessero essere restituiti per “annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6 prevedeva la deroga esplicita al termine decandenziale stabilito dall'art. 1957 c.c.;
- l'art. 7 prevedeva l'obbligo per il garante di pagare “immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta”, in deroga all'art. 1945 c.c.;
- l'art. 8 faceva sopravvivere la fideiussione all'eventuale invalidità delle obbligazioni garantite;
- l'art. 9 prevedeva l'impossibilità di avanzare eccezioni relative al momento del recesso della CA dai rapporti con il debitore.
Essendo trascorsi 22 anni dalla sottoscrizione dei contratti prima che la banca o i suoi cessionari avessero agito giudizialmente nei confronti dei garanti, in assenza di atti interruttivi nei loro confronti, il credito era prescritto.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. CP_1
5.1. Erronea qualificazione delle fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia nonostante i contratti non prevedessero la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, locuzione riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità come idonea a qualificare il contratto come garanzia autonoma (v.
Cass. Sez. Un. 3947/2010).
Secondo l'appellante la locuzione “immediatamente” non si riferiva alla rinuncia alle eccezioni, ma riguardava il solo termine che il creditore concede al fideiussore per adempiere alla prestazione.
Quanto alle altre clausole derogatorie alle norme del codice civile, la giurisprudenza aveva riconosciuto che in sé considerate erano compatibili con la fideiussione tipica.
5.2. Accertata la natura fideiussoria della garanzia il credito verso i fideiussori non era prescritto trovando applicazione il disposto di cui all'art. 1957, comma IV, c.c.. 5.3. Nel merito l'appellante ha riproposto tutte le argomentazioni già svolte in primo grado al fine di contrastare le eccezioni attoree.
6. Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello, osservando che l'avverbio
“immediatamente” associato all'obbligo di pagamento “a prima richiesta” rappresentava non soltanto il momento temporale della richiesta da parte del creditore – libero di chiedere il pagamento direttamente al garante, senza prima escutere il debitore principale - ma anche la modalità del conseguente pagamento, che appunto doveva essere eseguito “immediatamente”, senza alcuna possibile eccezione.
Come evidenziato dal Tribunale, inoltre, dalla lettura complessiva delle clausole dei contratti di garanzia era emerso che i garanti non avrebbero potuto sollevare alcuna eccezione.
Hanno proseguito gli appellati ribadendo che l'obbligazione nascente dai contratti autonomi di garanzia era prescritta non essendo stata avanzata alcuna richiesta ai garanti sin dal maggio 2000.
In via subordinata, gli appellati hanno proposto appello incidentale riproponendo i motivi non esaminati dal Tribunale in quanto assorbiti dalla ritenuta fondatezza della eccezione di prescrizione.
7. L'appello è fondato.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha rappresentato che erroneamente il Tribunale aveva qualificato i contratti di garanzia come contratti autonomi e non come fideiussioni.
La censura è fondata.
Gli appellati tra il 10 maggio 2000 ed il 29 maggio 2000 hanno stipulato ciascuno contratto di identico contenuto con il quale si sono costituiti garanti delle obbligazioni assunte dal sig. DA GI nei confronti della allora CA Popolare Udinese fino alla concorrenza dell'importo di L. 350.000.000.
Il contratto reca l'intestazione “Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (Fideiussione omnibus)”; nel testo dell'accordo i garanti vengono sempre appellati come fideiussori e il contratto viene sempre indicato come fideiussione.
Il dato testuale, per quanto non risolutivo, è un primo indice della volontà delle parti di stipulare un contratto di fideiussione, volontà che a parere della Corte non è smentita dal regolamento del rapporto contrattuale dal quale emerge il carattere di accessorietà della garanzia, accessorietà che è la caratteristica distintiva della garanzia fideiussoria rispetto alla garanzia autonoma.
I garanti si sono obbligati ad eseguire la medesima prestazione pecuniaria del debitore garantito, mentre nel contratto autonomo di garanzia di regola la prestazione del garante è diversa da quella del debitore principale (v. contratto nel quale si legge “Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del sig. DA GI e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta CA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura …. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta CA in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta CA nell'interesse di terzi”; v. anche art. 1 con il quale le parti hanno stabilito che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio”; v. giurisprudenza citata oltre).
I garanti si sono obbligati in solido con il debitore principale verso il creditore garantito, il quale a partire dal momento in cui il credito è esigibile può indifferentemente rivolgersi a ciascun obbligato
(art. 1944, comma 1, c.c.), mentre nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è di regola subordinata all'inadempimento del debitore principale (v. Cass. sez. un. n. 3947/2010 per le quali “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze fideiussorie); per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacchè mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta”; concetti ripresi e ribaditi anche da Cass. n. 660/2025 per la quale “Con la sentenza n. 3947 del 2010, Sezioni Unite hanno chiarito che: a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c) l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass., sez. 6 -3, 31/03/2021, n. 8874)”).
La Corte osserva che se è vero che anche nel contratto di fideiussione le parti possono temperare la solidarietà prevedendo a favore del garante il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale (art. 1944, comma 2, c.c.), tuttavia la circostanza che nel caso di specie non lo abbiano fatto è un ulteriore elemento che depone per natura fideiussoria del contratto oggetto del presente giudizio.
In ultimo, ulteriore elemento determinante ai fini dell'accertamento della natura fideiussoria dei contratti stipulati dagli appellati è la mancata previsione dell'obbligo dei garanti di pagare a prima richiesta e senza eccezioni, in deroga al disposto di cui all'art. 1945 c.c..
Infatti, pur avendo le parti all'art. 2 pattuito che “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla
CA le somme che dalla CA stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, tuttavia all'art. 7 le parti si sono limitate a stabilire che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, senza espressamente prevedere la rinuncia del garante ad opporre, in un secondo momento, dopo avere pagato, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.
L'utilizzo dell'avverbio di tempo “immediatamente”, abbinato alla espressione “a semplice richiesta scritta” significa che, a fronte della mera richiesta della banca, il garante non potrà ritardare il pagamento facendo valere le eccezioni spettanti al debitore principale, delle quali invece potrà avvalersi in un secondo momento per ottenere la restituzione di quanto pagato (c.d. clausola solve et repete) con il solo limite costituito dalle somme effettivamente erogate dalla cioè della sorte CP_9 capitale effettivamente erogata (art. 2 sopra citato).
Riassumendo, sono indici della natura fideiussoria del contratto stipulato dai garanti:
a) il dato letterale del contratto nel quale le parti hanno sempre fatto riferimento alla fideiussione;
b)
l'identità della prestazione del debitore principale e di quella dei garanti;
c) la mancata previsione a favore dei garanti del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
d) la mancata rinuncia dei garanti ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c..
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha rappresentato che, qualificata la garanzia come fideiussione, il credito non era prescritto. Il motivo è fondato.
Acclarata la natura fideiussoria dei contratti stipulati dagli appellati, il credito della banca non è prescritto in forza del disposto di cui all'art. 1957 ultimo comma in base al quale “L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Nel caso di specie l'appellante ha dimostrato che:
- in data 12 giugno 2006, cessionaria del credito, atteso il mancato Controparte_10 pagamento di n. 7 rate del mutuo, aveva invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine, mediante invio di lettera racc. a.r., ricevuta in data 14 giugno 2006 (doc. 15 ; con la stessa CP_1 lettera la aveva comunicato l'avvenuta cessione del credito alla società CP_9 Parte_5
- in data 7 settembre 2006 aveva notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto al debitore Pt_5 principale (doc. 16 ; CP_1
- tra il 27 settembre 2006 ed il 3 ottobre 2006 aveva notificato l'atto di pignoramento Pt_5 immobiliare (doc. 17 nota di trascrizione del pignoramento), così esercitando l'azione CP_1 esecutiva nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dal 12.06.2006, data di scadenza dell'obbligazione principale, nel rispetto del termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.. Quanto alla data della notifica del pignoramento, la Corte osserva che solo nella comparsa conclusionale di primo grado, quindi tardivamente, gli odierni appellati hanno per la prima volta contestato che la nota di trascrizione del pignoramento non indicava in nessun campo la data della notifica dello stesso. La contestazione, in ogni caso, è irrilevante. Infatti, a mente dell'art. 555 c.p.c. l'ufficiale giudiziario solo dopo la notificazione consegna copia autentica dell'atto di pignoramento con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari o, in alternativa, consegna gli atti al creditore procedente: poiché la nota di trascrizione è stata presentata per la trascrizione il 03.10.2006, certamente il pignoramento è stato notificato al più tardi il 03.10.2006, quindi entro il termine di 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale del 12.06.2006. La notifica, infine, era senz'altro andata a buon fine, essendosi radicato il procedimento esecutivo, che si era concluso fisiologicamente con l'approvazione del progetto di distribuzione.
- all'udienza del 16 maggio 2018, fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione, il creditore procedente aveva approvato il progetto di distribuzione che era stato contestualmente dichiarato esecutivo dal giudice dell'esecuzione, quindi, solo da tale data era ripreso il decorso del termine di prescrizione che era stato interrotto con la notifica dell'atto di pignoramento e che era rimasto sospeso per tutta la durata del processo esecutivo ex artt. 2943, 2945, c. 2, cc. (v. Cassazione civile sez. VI,
24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8217 per la quale “La giurisprudenza di questa
Corte ha avuto modo di chiarire che tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass. 09/05/2019, n. 12239; Cass. 13/02/2017, n.
3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass. 25/03/2002, n. 4203; Cass. 07/12/1985, n. 6165). Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, "quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili" (Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag. 17)”,
- infine, la creditrice in date comprese tra il 08.11.2022 ed il 10.11.2022 aveva notificato agli appellati il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, quindi entro 4 anni dalla ripresa ex novo del decorso del termine di prescrizione dalla data del 16.05.2018, data della approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione immobiliare.
7.3. Le eccezioni riproposte dagli appellati, ritenute assorbite dal giudice di prime cure, sono infondate o irrilevanti.
7.3.1. Le eccezioni di nullità delle clausole dei contratti di fideiussione.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 6 del contratto con il quale le parti avevano pattuito la deroga all'art. 1957 c.c., la Corte osserva che la questione è irrilevante atteso che la creditrice ha agito nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 7 del contratto con il quale le parti avevano pattuito che il fideiussore era tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, e dell'art. 9 CP_9 con il quale le parti avevano pattuito che il fideiussione non poteva opporre nessuna eccezione al riguardo al momento in cui la aveva esercitato la sua facoltà di recedere dai rapporti col CP_9 debitore, la questione è assorbita dalla ritenuta natura fideiussoria dei contratti di garanzia con conseguente ammissibilità delle eccezioni svolte dai garanti nel presente giudizio.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 2 del contratto in forza del quale “Il fideiussore s'impegna a rimborsare alla CA le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di CP_9 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” e dell'art. 8 in forza del quale “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia delle somme comunque erogate”, la questione è irrilevante attesa l'infondatezza delle eccezioni inerenti al rapporto garantito svolte dai fideiussori (v. oltre).
Quanto alla eccepita nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli articoli 1 e 7 della fideiussione in forza delle quali, rispettivamente, il fideiussore garantisce il pagamento anche degli interessi moratori dovuti dal debitore principale e, nel caso di suo ritardo nel pagamento, è tenuto a corrispondere interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale, la Corte osserva che gli appellati hanno genericamente allegato che gli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo erano manifestatamente eccessivi, senza indicare la misura degli interessi e senza argomentare in ordine alla manifesta eccessività: l'eccezione, pertanto, è inammissibile perché generica.
7.3.2. Le eccezioni inerenti al contratto di mutuo.
L'eccezione di prescrizione degli interessi relativi al contratto di mutuo ai sensi dell'art. 2948 c.c. è infondata, non applicandosi la norma invocata al contratto di mutuo. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art.
2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., n. 18951 del 2013; Cass. n. 17798 del 2011; Cass. n.
1110 del 1994)” (così Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, (ud. 10/04/2024, dep. 22/04/2024),
n.10859).
L'eccezione di usurarietà degli interessi di mora è infondata, non avendo gli appellati, come era loro onere, indicato il tasso moratorio in concreto applicato, cioè la misura del tasso di mora nel periodo successivo all'inadempimento del debitore principale, rilevante ai fini della decisione, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né, infine, hanno dimesso i decreti ministeriali rilevanti ai fini della decisione, avendo prodotto con la seconda memoria ex art. 183 comma II c.p.c. il solo decreto del ministero del tesoro del 20.12.2000 (all. 13). La Corte osserva che, poiché solo con l'inadempimento ed a partire da tale momento il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, gli appellati avrebbero dovuto produrre i decreti ministeriali relativi ai periodi successivi al primo insoluto del 30.09.2004 (v. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep.
18/09/2020), n.19597 per la quale “Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”; v. anche Cassazione civile sez. III,
11/10/2024, (ud. 14/05/2024, dep. 11/10/2024), n.26525 per la quale “Va precisato al riguardo che, proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che
è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza”).
Sul punto gli appellati, invece, si sono limitati a dedurre:
“Nel concreto della fattispecie in esame, si evidenzia che gli interessi di mora vengono stabiliti nella misura pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale, pari alla media aritmetica delle quotazioni EURIBOR nominale annuo sull'Euro a sei mesi moltiplicate per il coefficiente
365/360, aumentato di 1,75. Dovrà pertanto essere accertato il tasso d'interesse di mora applicato alla rata scaduta, non esposto nell'estratto dimesso dall'opposta, per capire se il tasso soglia è stato rispettato o meno. Ciò al fine di verificare l'eventuale nullità del contratto (gratuità del mutuo) o
l'obbligo della banca di restituire importi per tassi di interesse non dovuti, a seconda della fattispecie esistente. In mancanza di una precisa documentazione contabile è praticamente impossibile per gli odierni opponenti verificare correttezza e veridicità dell'importo dichiarato come dovuto da parte dell'opposta. Nell'estratto conto-lista movimenti dimesso sub doc. 14 da controparte non emerge infatti il tasso di interesse di mora via via applicato negli anni e vi è un ammanco di documentazione contabile dal 2006 al 2011”.
La Corte osserva, infine, che contrariamente a quanto allegato dagli appellati, nel piano di ammortamento dimesso dalla (doc. 2) risulta chiaramente indicato il tasso di mora applicato CP_9 alla data di scadenza di ciascuna rata insoluta.
Infine, l'eccezione inerente alla illegittima capitalizzazione degli interessi è inammissibile.
Gli appellati in chiusura della comparsa di costituzione si sono limitati a dedurre “Si rileva che l'art.
3 del contratto di mutuo prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, pratica vietata”, senza neppure allegare che la aveva in concreto effettivamente applicato la capitalizzazione degli CP_9 interessi, circostanza negata dalla appellante, la quale ha, invece, evidenziato, sin dalla costituzione in primo grado, che “nei piani di ammortamento in cui viene fatta applicazione del sistema di ammortamento alla francese … viene esclusa qualsivoglia applicazione di interessi anatocistici”, circostanza che risulta dal piano di ammortamento dimesso in atti, nel quale si legge “T po ammortamento: 01 rata costante francese”, non oggetto di alcun rilievo sul punto da parte dei garanti
(v. f. 16 comparsa di risposta primo grado e f. 31 atto di appello e piano di ammortamento doc. 2).
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati alla rifusione a favore di
[...]
quale procuratore di delle Parte_1 Parte_3 spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza, senza alcuna maggiorazione stante la perfetta identità delle posizioni degli appellati: quanto al primo grado euro 11.268,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, minimi in considerazione della limitata attività svolta, e fase decisoria), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 12.154,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, minimi tabellari in considerazione della limitata attività svolta, e fase decisoria) oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
quale procuratore di nei Parte_1 Parte_3 confronti di , , , , CP_2 CP_7 CP_4 CP_5
, , , così provvede: CP_6 CP_8 Controparte_3 accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli appellati , , , CP_2 CP_7 CP_4 CP_5
, , , al pagamento delle
[...] CP_6 CP_8 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante quale procuratore Controparte_11 di che liquida quanto al primo grado in Parte_3 complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 291/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
n rappresentanza di con Parte_1 CP_1 Parte_2
l'Avv. PAGNUTTI Mario del Foro di Udine
- APPELLANTE-
CONTRO
, CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e con l'Avv. DORO Laura del Foro di Pordenone
[...] CP_7 CP_8
-APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 99/2024 del Tribunale di Pordenone, emessa il
15.02.2024 nel giudizio N. RG 2857/2022.
Causa iscritta a ruolo il 16.09.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale nel merito: respingere l'opposizione le domande e le richieste avversarie tutte, così come proposte ed avanzate, confermandosi, per l'effetto, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 2085/2022 R.G. e n.
1050/2022 Ing. del Tribunale di Pordenone, e/o, comunque, condannarsi , CP_2 , , , , , CP_7 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8
a pagare alla società Controparte_3 Parte_3 in persona del suo procuratore in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 66.060,72, oltre agli interessi contrattuali di mora dal 01 settembre 2022, all'effettivo saldo, oltre alle spese e alle competenze del procedimento monitorio e alle successive occorrende.
In ordine alle conclusioni istruttorie avversarie, ci si oppone all'ammissione della CTU volta a far accertare l'esistenza dell'usura, originaria e sopravvenuta, e l'eventuale anatocismo, posto che tale richiesta, in mancanza di allegazioni specifiche e puntuali in ordine alla misura ed al tempo degli eventuali superamenti dei tassi soglia dell'usura ed in ordine alla sussistenza dell'anatocismo, appare meramente esplorativa e come tale inammissibile. Spese di lite, di entrambi i gradi, rifuse.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA dichiararsi la nullità/annullarsi/revocarsi il D.I. n. 1050 del 31.10.2022 del
Tribunale di Pordenone per intervenuta prescrizione del diritto di escutere la garanzia prestata dagli opponenti.
In via ulteriormente subordinata: previa declaratoria di nullità delle clausole n. 2, 6, 7, 8 e 9 della garanzia prestata per vessatorietà e/o conformità al modello ABI, dichiararsi la decadenza della garanzia fideiussoria e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi l'inefficacia del D.I. n.
1050 del 31.10.2022, l'insussistenza del credito azionato e che nulla è dovuto da parte dei sig.ri
. Parte_4
In ogni caso dichiararsi che non sono dovuti gli interessi di cui al contratto di mutuo per prescrizione del diritto;
dichiararsi e accertarsi che non sono dovuti gli interessi convenzionali e moratori di cui al contratto di mutuo per vessatorietà delle clausole n. 1 e 7 della garanzia e degli art. 3 e 6 del contratto di mutuo e/o per divieto di anatocismo e/o comunque per usurarietà degli interessi applicati;
con vittoria di spese, compensi, spese generali, CPA, IVA di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Se ritenuto necessario si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che la sig.ra dopo il matrimonio, si è Controparte_3 esclusivamente dedicata della cura dei suoi 6 figli e successivamente dei vari nipoti e della casa familiare? 2) Vero che l'azienda agricola DA GI con sede in Basedo di Chions, Via Trento
13, era gestita esclusivamente dal titolare, unico lavoratore?
Si indica a testimone il sig. . Testimone_1
In relazione all'eccezione di usurarietà dei tassi convenzionali e moratori previsti negli artt. 3 e 6 del contratto di mutuo, si chiede venga disposta apposita CTU volta ad accertare il tasso di mora effettivamente applicato alla rata scaduta, la usurarietà preventiva e sopravvenuta, l'eventuale anatocismo e il rispetto del tasso soglia degli interessi applicati.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1050 emesso dal Tribunale di Pordenone il 03.11.2022 a , CP_2
, , , , e è CP_7 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8 Controparte_3 stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro € 66.060,72, oltre agli Parte_3 interessi e spese del procedimento monitorio quali fideiussori dell'obbligato principale DA
GI.
2. Gli ingiunti hanno proposto opposizione al d.i. rappresentando che i contratti dagli stessi stipulati con la CA nell'interesse del sig. DA GI, seppur formalmente rubricati “fideiussione omnibus”, erano in realtà contratti autonomi di garanzia;
pertanto, poichè le obbligazioni da essi assunte erano slegate dalle vicende relative alla obbligazione assunta dal sig. DA con il contratto di mutuo, il credito vantato dalla CA, in assenza di atti interruttivi nei confronti degli opponenti, era prescritto.
In subordine, premesso che la aveva atteso due anni prima di attivarsi con la procedura CP_9 esecutiva promossa ai danni del sig. DA GI, gli ingiunti hanno eccepito:
- la nullità delle clausole n. 6, 7 e 9 della garanzia per vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lett. t) e art. 34 comma 5 Codice Consumo e conseguente decadenza dalla garanzia;
- la nullità delle clausole n. 2, 6, 7 e 8 per conformità al modello ABI e comunque per vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lett. t) e art. 34 comma 5 Codice Consumo e conseguente decadenza dalla garanzia;
- la prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.c.;
- la nullità per vessatorietà delle clausole n. 1 e 7 del contratto di garanzia e dell'art. 3 contratto di mutuo;
- l'usurarietà dei tassi di mora applicati;
- l'illecita capitalizzazione degli interessi.
In ultimo, hanno contestato l'ammontare dell'importo ingiunto. 3. Costituendosi la convenuta opposta ha sostenuto che gli ingiunti avevano concluso un contratto di fideiussione essendo palese l'elemento del collegamento delle obbligazioni dei garanti con quelle assunte dall'obbligato principale verso la dipendenti da operazioni bancarie di qualunque CP_9 natura, non prevedendo i contratti la clausola di adempimento “a prima richiesta senza eccezioni”.
Affermata la natura fideiussioria della garanzia prestata dagli attori, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1957 comma IV c.c., la ha evidenziato che il credito vantato nei CP_9 confronti dell'obbligato principale non era prescritto atteso che:
- in data 12 giugno 2006, la atteso il mancato pagamento di alcune rate del mutuo, aveva CP_9 invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine, mediante invio di lettera racc. a.r., ricevuta in data 14 giugno 2006;
- in data 7 settembre 2006 aveva provveduto alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, sempre nei confronti dell'obbligato principale;
- in data 27 settembre 2006 era stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare, con conseguente sospensione della decorrenza del termine di prescrizione;
- in data 16 maggio 2018 si era tenuta l'udienza di approvazione del piano di riparto ed il Tribunale aveva dichiarato la chiusura della procedura esecutiva e solo da tale data era ripreso il decorso del termine di prescrizione (artt. 2943, 2945, c. 2, cc. come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza 25/03/2002 n. 4203 per la quale “l'atto con il quale si inizia un processo esecutivo, al quale
l'art. 2943, comma 1, c.c., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, è assistito dall'effetto sospensivo previsto dal successivo art. 2945, comma 2, sino al momento in cui il processo esecutivo giunga ad un risultato che possa considerarsi l'equipollente di ciò che quest'ultima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”).
Quanto alle ulteriori eccezioni, peraltro irrilevanti atteso che la aveva agito contro il debitore CP_9 principale nel termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., la convenuta opposta ha contestato che non era stata provata la qualità di consumatori dei garanti.
Quanto all'ammontare del credito, la ha evidenziato che gli interessi non erano prescritti, non CP_9 applicandosi il disposto di cui all'art. 2948 c.c. ai ratei dei contratti di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche, bensì di adempimenti parziali di un unico rapporto debitorio;
in ogni caso, tra la data della chiusura della procedura esecutiva (16.05.2018) e la notifica del d.i. (08.11.2022) non erano decorsi 5 anni.
Quanto alla misura degli interessi oggetto della domanda, questa risultava dal piano di ammortamento e si era sempre mantenuta al di sotto della soglia dell'usura.
La contestazione di illegittima capitalizzazione degli interessi era infondata essendo stato adottato il sistema di ammortamento alla francese. La clausola relativa agli interessi di mora non era vessatoria, in quanto non si trattava di una pattuizione che comportava per il fideiussore una posizione più gravosa rispetto a quella del debitore principale né una penale in sé e per sé manifestamente eccessiva;
inoltre, il fideiussore era stato messo in grado di conoscerne il contenuto atteso che il contratto di fideiussione faceva rinvio al contratto di mutuo.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto inginutivo, essendo il credito prescritto.
Il Tribunale ha qualificato i contratti conclusi con la banca dai garanti quali contratti autonomi di garanzia valorizzando le seguenti clausole contrattuali:
- l'art. 2 prevedeva che il garante rispondesse anche nel caso in cui i pagamenti del debitore principale dovessero essere restituiti per “annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6 prevedeva la deroga esplicita al termine decandenziale stabilito dall'art. 1957 c.c.;
- l'art. 7 prevedeva l'obbligo per il garante di pagare “immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta”, in deroga all'art. 1945 c.c.;
- l'art. 8 faceva sopravvivere la fideiussione all'eventuale invalidità delle obbligazioni garantite;
- l'art. 9 prevedeva l'impossibilità di avanzare eccezioni relative al momento del recesso della CA dai rapporti con il debitore.
Essendo trascorsi 22 anni dalla sottoscrizione dei contratti prima che la banca o i suoi cessionari avessero agito giudizialmente nei confronti dei garanti, in assenza di atti interruttivi nei loro confronti, il credito era prescritto.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. CP_1
5.1. Erronea qualificazione delle fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia nonostante i contratti non prevedessero la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, locuzione riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità come idonea a qualificare il contratto come garanzia autonoma (v.
Cass. Sez. Un. 3947/2010).
Secondo l'appellante la locuzione “immediatamente” non si riferiva alla rinuncia alle eccezioni, ma riguardava il solo termine che il creditore concede al fideiussore per adempiere alla prestazione.
Quanto alle altre clausole derogatorie alle norme del codice civile, la giurisprudenza aveva riconosciuto che in sé considerate erano compatibili con la fideiussione tipica.
5.2. Accertata la natura fideiussoria della garanzia il credito verso i fideiussori non era prescritto trovando applicazione il disposto di cui all'art. 1957, comma IV, c.c.. 5.3. Nel merito l'appellante ha riproposto tutte le argomentazioni già svolte in primo grado al fine di contrastare le eccezioni attoree.
6. Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello, osservando che l'avverbio
“immediatamente” associato all'obbligo di pagamento “a prima richiesta” rappresentava non soltanto il momento temporale della richiesta da parte del creditore – libero di chiedere il pagamento direttamente al garante, senza prima escutere il debitore principale - ma anche la modalità del conseguente pagamento, che appunto doveva essere eseguito “immediatamente”, senza alcuna possibile eccezione.
Come evidenziato dal Tribunale, inoltre, dalla lettura complessiva delle clausole dei contratti di garanzia era emerso che i garanti non avrebbero potuto sollevare alcuna eccezione.
Hanno proseguito gli appellati ribadendo che l'obbligazione nascente dai contratti autonomi di garanzia era prescritta non essendo stata avanzata alcuna richiesta ai garanti sin dal maggio 2000.
In via subordinata, gli appellati hanno proposto appello incidentale riproponendo i motivi non esaminati dal Tribunale in quanto assorbiti dalla ritenuta fondatezza della eccezione di prescrizione.
7. L'appello è fondato.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha rappresentato che erroneamente il Tribunale aveva qualificato i contratti di garanzia come contratti autonomi e non come fideiussioni.
La censura è fondata.
Gli appellati tra il 10 maggio 2000 ed il 29 maggio 2000 hanno stipulato ciascuno contratto di identico contenuto con il quale si sono costituiti garanti delle obbligazioni assunte dal sig. DA GI nei confronti della allora CA Popolare Udinese fino alla concorrenza dell'importo di L. 350.000.000.
Il contratto reca l'intestazione “Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (Fideiussione omnibus)”; nel testo dell'accordo i garanti vengono sempre appellati come fideiussori e il contratto viene sempre indicato come fideiussione.
Il dato testuale, per quanto non risolutivo, è un primo indice della volontà delle parti di stipulare un contratto di fideiussione, volontà che a parere della Corte non è smentita dal regolamento del rapporto contrattuale dal quale emerge il carattere di accessorietà della garanzia, accessorietà che è la caratteristica distintiva della garanzia fideiussoria rispetto alla garanzia autonoma.
I garanti si sono obbligati ad eseguire la medesima prestazione pecuniaria del debitore garantito, mentre nel contratto autonomo di garanzia di regola la prestazione del garante è diversa da quella del debitore principale (v. contratto nel quale si legge “Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore del sig. DA GI e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta CA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura …. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta CA in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta CA nell'interesse di terzi”; v. anche art. 1 con il quale le parti hanno stabilito che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio”; v. giurisprudenza citata oltre).
I garanti si sono obbligati in solido con il debitore principale verso il creditore garantito, il quale a partire dal momento in cui il credito è esigibile può indifferentemente rivolgersi a ciascun obbligato
(art. 1944, comma 1, c.c.), mentre nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è di regola subordinata all'inadempimento del debitore principale (v. Cass. sez. un. n. 3947/2010 per le quali “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze fideiussorie); per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacchè mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta”; concetti ripresi e ribaditi anche da Cass. n. 660/2025 per la quale “Con la sentenza n. 3947 del 2010, Sezioni Unite hanno chiarito che: a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c) l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass., sez. 6 -3, 31/03/2021, n. 8874)”).
La Corte osserva che se è vero che anche nel contratto di fideiussione le parti possono temperare la solidarietà prevedendo a favore del garante il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale (art. 1944, comma 2, c.c.), tuttavia la circostanza che nel caso di specie non lo abbiano fatto è un ulteriore elemento che depone per natura fideiussoria del contratto oggetto del presente giudizio.
In ultimo, ulteriore elemento determinante ai fini dell'accertamento della natura fideiussoria dei contratti stipulati dagli appellati è la mancata previsione dell'obbligo dei garanti di pagare a prima richiesta e senza eccezioni, in deroga al disposto di cui all'art. 1945 c.c..
Infatti, pur avendo le parti all'art. 2 pattuito che “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla
CA le somme che dalla CA stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, tuttavia all'art. 7 le parti si sono limitate a stabilire che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, senza espressamente prevedere la rinuncia del garante ad opporre, in un secondo momento, dopo avere pagato, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.
L'utilizzo dell'avverbio di tempo “immediatamente”, abbinato alla espressione “a semplice richiesta scritta” significa che, a fronte della mera richiesta della banca, il garante non potrà ritardare il pagamento facendo valere le eccezioni spettanti al debitore principale, delle quali invece potrà avvalersi in un secondo momento per ottenere la restituzione di quanto pagato (c.d. clausola solve et repete) con il solo limite costituito dalle somme effettivamente erogate dalla cioè della sorte CP_9 capitale effettivamente erogata (art. 2 sopra citato).
Riassumendo, sono indici della natura fideiussoria del contratto stipulato dai garanti:
a) il dato letterale del contratto nel quale le parti hanno sempre fatto riferimento alla fideiussione;
b)
l'identità della prestazione del debitore principale e di quella dei garanti;
c) la mancata previsione a favore dei garanti del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
d) la mancata rinuncia dei garanti ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c..
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha rappresentato che, qualificata la garanzia come fideiussione, il credito non era prescritto. Il motivo è fondato.
Acclarata la natura fideiussoria dei contratti stipulati dagli appellati, il credito della banca non è prescritto in forza del disposto di cui all'art. 1957 ultimo comma in base al quale “L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Nel caso di specie l'appellante ha dimostrato che:
- in data 12 giugno 2006, cessionaria del credito, atteso il mancato Controparte_10 pagamento di n. 7 rate del mutuo, aveva invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine, mediante invio di lettera racc. a.r., ricevuta in data 14 giugno 2006 (doc. 15 ; con la stessa CP_1 lettera la aveva comunicato l'avvenuta cessione del credito alla società CP_9 Parte_5
- in data 7 settembre 2006 aveva notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto al debitore Pt_5 principale (doc. 16 ; CP_1
- tra il 27 settembre 2006 ed il 3 ottobre 2006 aveva notificato l'atto di pignoramento Pt_5 immobiliare (doc. 17 nota di trascrizione del pignoramento), così esercitando l'azione CP_1 esecutiva nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dal 12.06.2006, data di scadenza dell'obbligazione principale, nel rispetto del termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.. Quanto alla data della notifica del pignoramento, la Corte osserva che solo nella comparsa conclusionale di primo grado, quindi tardivamente, gli odierni appellati hanno per la prima volta contestato che la nota di trascrizione del pignoramento non indicava in nessun campo la data della notifica dello stesso. La contestazione, in ogni caso, è irrilevante. Infatti, a mente dell'art. 555 c.p.c. l'ufficiale giudiziario solo dopo la notificazione consegna copia autentica dell'atto di pignoramento con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari o, in alternativa, consegna gli atti al creditore procedente: poiché la nota di trascrizione è stata presentata per la trascrizione il 03.10.2006, certamente il pignoramento è stato notificato al più tardi il 03.10.2006, quindi entro il termine di 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale del 12.06.2006. La notifica, infine, era senz'altro andata a buon fine, essendosi radicato il procedimento esecutivo, che si era concluso fisiologicamente con l'approvazione del progetto di distribuzione.
- all'udienza del 16 maggio 2018, fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione, il creditore procedente aveva approvato il progetto di distribuzione che era stato contestualmente dichiarato esecutivo dal giudice dell'esecuzione, quindi, solo da tale data era ripreso il decorso del termine di prescrizione che era stato interrotto con la notifica dell'atto di pignoramento e che era rimasto sospeso per tutta la durata del processo esecutivo ex artt. 2943, 2945, c. 2, cc. (v. Cassazione civile sez. VI,
24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.8217 per la quale “La giurisprudenza di questa
Corte ha avuto modo di chiarire che tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass. 09/05/2019, n. 12239; Cass. 13/02/2017, n.
3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass. 25/03/2002, n. 4203; Cass. 07/12/1985, n. 6165). Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, "quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili" (Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag. 17)”,
- infine, la creditrice in date comprese tra il 08.11.2022 ed il 10.11.2022 aveva notificato agli appellati il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, quindi entro 4 anni dalla ripresa ex novo del decorso del termine di prescrizione dalla data del 16.05.2018, data della approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione immobiliare.
7.3. Le eccezioni riproposte dagli appellati, ritenute assorbite dal giudice di prime cure, sono infondate o irrilevanti.
7.3.1. Le eccezioni di nullità delle clausole dei contratti di fideiussione.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 6 del contratto con il quale le parti avevano pattuito la deroga all'art. 1957 c.c., la Corte osserva che la questione è irrilevante atteso che la creditrice ha agito nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 7 del contratto con il quale le parti avevano pattuito che il fideiussore era tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, e dell'art. 9 CP_9 con il quale le parti avevano pattuito che il fideiussione non poteva opporre nessuna eccezione al riguardo al momento in cui la aveva esercitato la sua facoltà di recedere dai rapporti col CP_9 debitore, la questione è assorbita dalla ritenuta natura fideiussoria dei contratti di garanzia con conseguente ammissibilità delle eccezioni svolte dai garanti nel presente giudizio.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 2 del contratto in forza del quale “Il fideiussore s'impegna a rimborsare alla CA le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di CP_9 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” e dell'art. 8 in forza del quale “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia delle somme comunque erogate”, la questione è irrilevante attesa l'infondatezza delle eccezioni inerenti al rapporto garantito svolte dai fideiussori (v. oltre).
Quanto alla eccepita nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli articoli 1 e 7 della fideiussione in forza delle quali, rispettivamente, il fideiussore garantisce il pagamento anche degli interessi moratori dovuti dal debitore principale e, nel caso di suo ritardo nel pagamento, è tenuto a corrispondere interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale, la Corte osserva che gli appellati hanno genericamente allegato che gli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo erano manifestatamente eccessivi, senza indicare la misura degli interessi e senza argomentare in ordine alla manifesta eccessività: l'eccezione, pertanto, è inammissibile perché generica.
7.3.2. Le eccezioni inerenti al contratto di mutuo.
L'eccezione di prescrizione degli interessi relativi al contratto di mutuo ai sensi dell'art. 2948 c.c. è infondata, non applicandosi la norma invocata al contratto di mutuo. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art.
2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., n. 18951 del 2013; Cass. n. 17798 del 2011; Cass. n.
1110 del 1994)” (così Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, (ud. 10/04/2024, dep. 22/04/2024),
n.10859).
L'eccezione di usurarietà degli interessi di mora è infondata, non avendo gli appellati, come era loro onere, indicato il tasso moratorio in concreto applicato, cioè la misura del tasso di mora nel periodo successivo all'inadempimento del debitore principale, rilevante ai fini della decisione, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né, infine, hanno dimesso i decreti ministeriali rilevanti ai fini della decisione, avendo prodotto con la seconda memoria ex art. 183 comma II c.p.c. il solo decreto del ministero del tesoro del 20.12.2000 (all. 13). La Corte osserva che, poiché solo con l'inadempimento ed a partire da tale momento il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, gli appellati avrebbero dovuto produrre i decreti ministeriali relativi ai periodi successivi al primo insoluto del 30.09.2004 (v. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep.
18/09/2020), n.19597 per la quale “Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”; v. anche Cassazione civile sez. III,
11/10/2024, (ud. 14/05/2024, dep. 11/10/2024), n.26525 per la quale “Va precisato al riguardo che, proprio perché il tasso soglia risulta da quei decreti, non può essere oggetto di un fatto notorio, che
è un fatto di conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza”).
Sul punto gli appellati, invece, si sono limitati a dedurre:
“Nel concreto della fattispecie in esame, si evidenzia che gli interessi di mora vengono stabiliti nella misura pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale, pari alla media aritmetica delle quotazioni EURIBOR nominale annuo sull'Euro a sei mesi moltiplicate per il coefficiente
365/360, aumentato di 1,75. Dovrà pertanto essere accertato il tasso d'interesse di mora applicato alla rata scaduta, non esposto nell'estratto dimesso dall'opposta, per capire se il tasso soglia è stato rispettato o meno. Ciò al fine di verificare l'eventuale nullità del contratto (gratuità del mutuo) o
l'obbligo della banca di restituire importi per tassi di interesse non dovuti, a seconda della fattispecie esistente. In mancanza di una precisa documentazione contabile è praticamente impossibile per gli odierni opponenti verificare correttezza e veridicità dell'importo dichiarato come dovuto da parte dell'opposta. Nell'estratto conto-lista movimenti dimesso sub doc. 14 da controparte non emerge infatti il tasso di interesse di mora via via applicato negli anni e vi è un ammanco di documentazione contabile dal 2006 al 2011”.
La Corte osserva, infine, che contrariamente a quanto allegato dagli appellati, nel piano di ammortamento dimesso dalla (doc. 2) risulta chiaramente indicato il tasso di mora applicato CP_9 alla data di scadenza di ciascuna rata insoluta.
Infine, l'eccezione inerente alla illegittima capitalizzazione degli interessi è inammissibile.
Gli appellati in chiusura della comparsa di costituzione si sono limitati a dedurre “Si rileva che l'art.
3 del contratto di mutuo prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, pratica vietata”, senza neppure allegare che la aveva in concreto effettivamente applicato la capitalizzazione degli CP_9 interessi, circostanza negata dalla appellante, la quale ha, invece, evidenziato, sin dalla costituzione in primo grado, che “nei piani di ammortamento in cui viene fatta applicazione del sistema di ammortamento alla francese … viene esclusa qualsivoglia applicazione di interessi anatocistici”, circostanza che risulta dal piano di ammortamento dimesso in atti, nel quale si legge “T po ammortamento: 01 rata costante francese”, non oggetto di alcun rilievo sul punto da parte dei garanti
(v. f. 16 comparsa di risposta primo grado e f. 31 atto di appello e piano di ammortamento doc. 2).
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati alla rifusione a favore di
[...]
quale procuratore di delle Parte_1 Parte_3 spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza, senza alcuna maggiorazione stante la perfetta identità delle posizioni degli appellati: quanto al primo grado euro 11.268,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, minimi in considerazione della limitata attività svolta, e fase decisoria), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 12.154,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, minimi tabellari in considerazione della limitata attività svolta, e fase decisoria) oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
quale procuratore di nei Parte_1 Parte_3 confronti di , , , , CP_2 CP_7 CP_4 CP_5
, , , così provvede: CP_6 CP_8 Controparte_3 accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli appellati , , , CP_2 CP_7 CP_4 CP_5
, , , al pagamento delle
[...] CP_6 CP_8 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante quale procuratore Controparte_11 di che liquida quanto al primo grado in Parte_3 complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli