Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13992/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione IV CIVILE
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. ssa Caterina Condò, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13992 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1
studio dell'avv.to GABBRIELLINI LUCA dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, c.f. , elettivamente domiciliata in LARGO P.IVA_1
BRAMBILLA 3 50134 FIRENZE e rappresentata e difesa dell'avv.to PIERONI
ALESSANDRA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti, all'udienza del 14.1.2025, hanno così concluso: per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, in via istruttoria, confermare l'ordinanza riservata resa all'esito dell'udienza del 19.11.2024, e conseguentemente respingere l'istanza di ulteriori accertamenti strumentali avanzata ex adverso, attesa la completezza ed esaustività dei chiarimenti già resi dal Collegio peritale;
nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità per negligenza e/o imperizia dei sanitari dell' CP_1
convenuta nella corretta applicazione della scienza medica che il caso peraltro routinario richiedeva,
pagina 1 di 17
il più o il meno che sarà ritenuto di Giustizia, in € 85.000,00 (ottantacinquemila/ 00) oltre interessi legali sul capitale devalutato alla data del 17.5.2018 e rivalutato annualmente sino al saldo. Con vittoria di spese (ivi incluse quelle di C.T.U. e C.T.P.) e competenze legali, 15% spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione (i.e.: “NEL MERITO IN TESI: respingere la domanda dell'attrice sia da un punto di vista di an che di quantum in quanto infondata, non provata e comunque esorbitante;
IN IPOTESI: previo espletamento della perizia medico legale chiesta da parte attrice che si chiede sia eseguita da un Collegio peritale formato oltre che da un medico legale anche da uno o più specialisti da quest'ultimo ritenuti necessari, limitare e rideterminare le voci di danno, senza duplicazione alcuna, in base alle reali responsabilità accertate nei confronti dell fatta salva ogni CP_2
ed eventuale motivata contestazione in sede di accertamento peritale. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e con condanna della controparte a pagare gli oneri riflessi in sostituzione dell'IVA e CPA applicabili nel caso che la difesa sia assunta da legale interno di un ente pubblico iscritto all'Albo speciale degli avvocati”) riportandosi agli atti difensivi depositati e in merito al quantum si riporta alle osservazioni dei CCTTPP e a quanto dedotta a verbale di udienza del 19.9.2023 e alle note critiche depositate il 18.11.2024, insistendo nell'ulteriore accertamento strumentale richiesto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/12/2021, depositato il 17/12/2021, Pt_1
ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1
l fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in
[...]
ragione della dedotta colpa medica dell'azienda convenuta.
In particolare, l'attrice ha esposto che
- in data 23 marzo 2018 , fu visitata presso la SOD di Chirurgia Parte_1
Generale dell'AOUC di Firenze dalla Dott.ssa in quanto presentava una Per_1
tumefazione giudicata di natura linfonodale sovra-claveare destra indolente ma con caratteristiche ecografiche giudicate dubbie per cui fu richiesta biopsia linfonodale. A tale esame fu sottoposta in data 30.3.2018 e gli esiti, comunicati il 12.4.2018, furono i seguenti:
“tessuto linfonodale con architettura conservata, alcuni centri germinativi normostrutturati e lieve espansione della zona T paracorticale”;
pagina 2 di 17 - nonostante l'esito confortante dell'esame, in data 17 maggio 2018, l'attrice fu sottoposta a intervento chirurgico di asportazione linfonodi cervicali profondi a destra, e successivo intervento per revisione della ferita chirurgica con drenaggio rifornente materiale ematico, in presenza di ematoma e tumefazione in corrispondenza della stessa ferita chirurgica;
- in data 27.5.2018 l'attrice fece accesso al P.S. dell' a causa di una nuova CP_2
tumefazione nella sede del precedente intervento chirurgico;
- alla visita di controllo del 18.6.2018 risultava la persistenza di un versamento, le cui conseguenze, al di là dell'effetto compressivo, si resero responsabili della ganga fibroso cicatriziale rilevata in occasione dell'intervento chirurgico effettuato presso il Presidio
Ospedaliero di RO;
dal referto si evince come l'attrice presentasse una sintomatologia algico disfunzionale indicativa di una lesione neurologica iatrogena non adeguatamente approfondita, con un ritardo che ha comportato l'irreversibilità del danno neurologico al nervo accessorio di destra;
- nonostante le cure fisiche cui si era sottoposta, l'attrice avvertiva forte dolore ed impossibilità a sollevare il braccio destro, e, in data 22.2.2019 si sottoponeva ad esame
EMG-ENG presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi che accertò un interessamento mielino-assonopatico del ramo del nervo accessorio spinale di destra, in particolare delle fibre di pertinenza del muscolo sovra-spinoso, e in grado minore del sovrascapolare per il muscolo sottospinoso e per il nervo toracico lungo;
- il dolore e la limitazione funzionale del braccio permanevano, nonostante tutte le cure, interventi ed esami alle quali si è sottoposta l'attrice; pertanto agiva per il risarcimento delle conseguenze menomative prodottesi in occasione degli interventi effettuati presso la da ascrivere ad un danno iatrogeno, che hanno fatto residuare, secondo gli CP_2
accertamenti medico legali di parte, postumi permanenti in misura pari al 20% di danno biologico e una invalidità temporanea, al netto del periodo di convalescenza necessario per l'intervento bioptico, pari ad 1 mese di ITT, 4 mesi di ITP al 75%, 3 mesi di ITP al 50
% e 4 mesi di ITP al 25%. L'attrice, quindi, concludeva per la condanna della convenuta al risarcimento in suo favore dei danni quantificati in misura di € 136.628,40 o quanto di pagina 3 di 17 giustizia, oltre interessi legali sul capitale devalutato alla data del 17.05.2018 e rivalutato annualmente.
Con memoria di costituzione e risposta si è costituita in data 02/05/2022 l'
[...]
chiedendo di respingere la domanda dell'attrice in Controparte_3
quanto infondata nell'an e nel quantum, ovvero di limitare e rideterminare le voci di danno in base alle reali responsabilità accertate nei confronti della convenuta in seguito a perizia medico legale.
Ha esposto in fatto la storia clinica della paziente, eccependo la mancata prova del nesso causale tra l'insorgenza o aggravamento della patologia con la condotta dell'azienda convenuta;
ha contestato il mancato coinvolgimento in giudizio delle altre strutture sanitarie intervenute in momenti diversi nella vicenda de quo, e, in ogni caso, l'interruzione del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari di e l'evento dannoso lamentato CP_2
dalla paziente a causa dei citati interventi sanitari di terzi, oltre alla quantificazione del danno.
La causa è stata istruita per via documentale e tramite CTU medico legale.
L'incarico è stato affidato al Collegio peritale composto dal Dott. quale Persona_2
C.T.U. medico legale, e dal dott. quale specialista in neurochirurgia, sui Persona_3
seguenti quesiti: “1. descrivano il trattamento medico complessivo cui l'attrice è stata sottoposta a partire dall'accesso del 23.3.3018, dicano se vi era indicazione per l'intervento del 17.5.2018, ed accertino se in relazione allo stesso siano state osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, soffermandosi sulle censure mosse nel ricorso, anche con riferimento ai controlli e alle terapie messe in atto dopo l'intervento, fino al ricovero presso l'Ospedale di RO nel dicembre 2019;
2. accertino se l'attrice presenti o meno i pregiudizi descritti nel ricorso e se sia possibile verificare che gli stessi siano causalmente riconducibili al trattamento medico sub 1, oppure se l'effettuazione dell'intervento presso l'Ospedale di RO non consenta la valutazione dei postumi derivanti dall'attività del convenuto, ovvero la consenta solo in parte;
3. descrivano tutti gli eventuali precedenti interessanti la salute dell'attrice al momento del primo intervento chirurgico e ne tengano conto ai fini delle valutazioni che precedono e di quelle di seguito elencate;
pagina 4 di 17 4. accertino se sussistono esiti invalidanti di carattere permanente influenti sulla integrità psico-fisica dell'attrice ovverosia aventi un'incidenza negativa sulle attività del vivere quotidiano e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della perizianda;
5. quantifichino in termini percentualistici l'entità del danno biologico, fisico e psichico (fermo che tale valutazione dovrà comprendere in sé, in modo onnicomprensivo, anche l'aspetto del pregiudizio estetico, escludendosi, quindi la sua valutazione a parte) direttamente riconducibile all'attività del convenuto e non di terzi (se possibile la sua valutazione), esplicitando i criteri e le fonti all'uopo utilizzati (i cui riferimenti bibliografici dovranno essere compiutamente forniti);
6. determinino la durata della inabilità temporanea assoluta e parziale sulla scorta della documentazione medica acquisita agli atti, ancorando l'inabilità assoluta alla oggettiva impossibilità per la perizianda di svolgere le attività ordinarie del vivere quotidiano (p.es. in ragione di degenze e/o prescrizioni implicanti l'immobilità) ed avendo cura di puntualizzare i parametri utilizzati per la quantificazione della durata e del grado della inabilità parziale;
7. nell'ipotesi di possibili miglioramenti dello stato di salute mediante applicazione di protesi, interventi chirurgici o trattamenti sanitari specialistici, specifichino il costo di tali interventi e la loro prevedibile efficacia;
8. indichino l'ammontare delle spese mediche sostenute, accertando se siano congrue, e quali siano da sostenere in futuro, precisando per queste ultime se siano coperte dall'assistenza sanitaria pubblica”.
All'esito del giudizio, deve ritenersi sufficiente ed esaustiva l'istruttoria compiuta, con rigetto della domanda di parte convenuta di ulteriore accertamento strumentale sulla persona dell'attrice, quale la “risonanza magnetica ad alto campo magnetico (almeno 1,5 tesla) del rachide cervicale, del plesso brachiale e della spalla destra” (cfr. note di parte convenuta del
18.11.2024, richiamate da parte convenuta a verbale di udienza del 19.11.2024).
Infatti, la Relazione di CTU depositata, insieme ai chiarimenti acquisiti, risulta fondata su presupposti scientifici correnti, argomentata logicamente, completa ed esaustiva rispetto ai quesiti posti.
Nel merito si osserva come la fattispecie dedotta in giudizio sia da ricondursi nell'ambito della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto discendente dalla conclusione fra le parti del c.d. contratto di spedalità, come espressamente previsto dall'art.
pagina 5 di 17 7 della Legge 24/2017 (v. ex multis Cass. n. 9085/2006; n. 13953/2007; n. 18610/2015; n.
28987/2019; n. 10050/2022).
Da ciò consegue, quanto all'onere della prova, che è dovere del paziente provare l'esistenza del c.d. contratto di spedalità, allegare l'inadempimento, nonché provare l'esistenza del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento e il danno subito, secondo il criterio del
“più probabile che non”; mentre, è onere della struttura sanitaria convenuta in giudizio dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile (v. ex multis Cass. n. 15993/2011 n. 29315/2017;
n. 3704/2018; n. 10050/2022).
In primo luogo, occorre rilevare che non è in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale di spedalità tra l'attrice e la struttura sanitaria il quale risulta, del resto, CP_2
documentalmente provato.
Ciò posto, l'attrice ha allegato l'insorgenza di una lesione della sua integrità psico-fisica costituita da una sintomatologia algico disfunzionale indicativa di una lesione neurologica iatrogena al nervo accessorio di destra, causata dall'intervento della convenuta.
Riguardo all'intervento posto in essere, nella Relazione medico legale si legge che:
“Il referto dell'Intervento chirurgico del 7/5/2018 riporta: “Incisione latero cervicale destra. Dissezione latero cervicale sul margine antero mediale del muscolo sternocleidomastoideo con asportazione della catena linfonodale fino alla vena giugulare interna. Alla fine della catena linfonodale, sul margine profondo, si rileva il linfonodo diagnosticato ecograficamente. Revisione dell'emostasi perfezionata con tabotamp fibrillare”. Il materiale inviato per l'esame istologico consisteva in un linfonodo di 1,3 x 1 x 0,7 cm, di un linfonodo diviso a metà e di altri linfonodi. La descrizione della procedura appare parziale ed imprecisa, in quanto non riporta l'orientamento e le dimensioni dell'incisione cutanea, il tipo di dissezione e cauterizzazione utilizzata, la strumentazione utilizzata per la divaricazione e non descrive i passaggi della procedura, il riconoscimento e la preservazione delle strutture vascolo-nervose necessariamente incontrate.
Dal momento che la lesione del nervo accessorio rappresenta una tra le complicanze più frequenti nel corso di procedure chirurgiche nel Triangolo Posteriore del collo, la descrizione della progressiva dissezione per piani e l'annotazione del riconoscimento e del rispetto delle strutture incontrate sarebbe stata più corretta.”
(cfr. pag. 39)”.
pagina 6 di 17 Per la qualificazione della condotta della convenuta, si rileva come i CCTTUU abbiano ritenuto corretta l'indicazione della seconda biopsia (del 17/5/2018), nei seguenti termini:
“Il risultato della prima biopsia aveva escluso patologie di rilievo, ma l'asportazione di un linfonodo che non era quello in crescita dimensionale e la persistenza delle manifestazioni cliniche, oltre che l'ulteriore accrescimento di detto linfonodo sono elementi che non era adeguato trascurare. La necessità di escludere una forma tumorale con una seconda biopsia, pur più rischiosa della prima determina una necessità diagnostica data la potenziale gravità, quindi non censurabile;
tuttavia, l'intervallo temporale di un mese e mezzo fra le due procedure avrebbe potuto anche consigliare una maggiore prudenza, eventualmente eseguendo una rivalutazione clinica in tempi contenuti, più che ulteriori accertamenti come esami strumentali.”, pag. 45 Relazione CTU).
Per contro, i CCTTUU hanno rilevato un'esecuzione non corretta dell'intervento, in particolare: “L'intervento eseguito il 17/5/2018 è stato indubbiamente seguito da una complicanza, pur prevedibile, ma la descrizione operatoria è effettivamente carente e non dimostra l'operato chirurgico, in particolare la corretta dissezione e isolamento delle strutture di una sede anatomica particolare e potenziale fonte di difficoltà nella procedura con i conseguenti rischi. La rapida comparsa del sanguinamento e dell'ematoma nonostante l'emostasi, costituisce – unitamente alla scarna descrizione operatoria – un elemento che purtroppo non dimostra una corretta tecnica operatoria con successivo sanguinamento a nappo a livello del piano muscolare accertato al reintervento, effettuato in tempi brevi e su tale aspetto temporale non si ritiene siano da avanzare censure.” (pag. 45 Relazione CTU)
Gli stessi CCTTUU sono quindi giunti quindi ad affermare il nesso causale tra l'intervento del 17.5.2018 e il danno, con esclusione dell'incidenza causale di fattori preesistenti o concomitanti: “Si ritiene evidente che l'importante sofferenza a carico del nervo accessorio spinale di destra sia da ricondurre alla biopsia laterocervicale destra del 17/5/2018. L'ipotesi formulata in relazione al sospetto di una meiopragia concomitante e preesistente al maggio 2018 a carico del nervo soprascapolare sembra alquanto improbabile anche perché, oltre al risultato dell'Indice di Barthel, un approfondito esame clinico e neurologico preoperatorio, sicuramente è stato eseguito all'atto del ricovero e prima dell'intervento chirurgico e avrebbe sicuramente escluso o evidenziato anche la presenza di una preesistente patologia a carico della cuffia dei rotatori (patologia che si manifesta con una sintomatologia che sarebbe stata facilmente evidenziata e caratterizzata da limitazione della motilità, ipostenia, dolore pagina 7 di 17 anche a riposo esacerbato dai movimenti con schiocchi e crepitio durante i movimenti della spalla).” (cfr. pag. 43).
La Relazione ha escluso poi che il danno fosse stato causato dell'intervento eseguito presso l'Ospedale di RO, precisando come sia “indiscutibile che la procedura eseguita dal dott.
(presso l'Ospedale di RO, ndr), che ha richiesto la riapertura e l'allargamento della Per_4
ferita chirurgica ha, senza dubbio, contribuito a peggiorare il risultato estetico della cicatrice” (cfr. pag.
42).
Nelle conclusioni della Relazione, a pagg. 52 e ss, si legge quindi che: “2) il quadro clinico attuale consegue a un danno neurologico dei rami del plesso brachiale a livello della regione laterocervicale del collo, che comunque con adeguata probabilità medico-legale consegue alla biopsia del 17/5/2018;
l'effettuazione dell'intervento a RO nel dicembre 2019 ha inciso in modo rilevante sui postumi cicatriziali chirurgici cutanei, non sui postumi disfunzionali neurologici;
3) non sono emersi e non si sono accertati precedenti morbosi di rilievo ai presenti fini;
(…) “.
Tali conclusioni sono state confermate dai CCTTU anche a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla scrivente sulla base delle osservazioni dei CCTTPP di parte convenuta, secondo cui “si chiede ai CTU di rivalutare l'effettuazione di approfondimenti strumentali
(RMN spalla destra, RMN plesso brachiale) sulla paziente, a nostro giudizio imprescindibili per una oggettiva valutazione dei fatti, ancor prima che interpretativa. Qualora i CTU ritenessero di voler confermare la non necessità di procedere a tali accertamenti, ne giustifichino la motivazione stante anche il fatto che la clinica attuale della paziente a nostro parere risulta ascrivibile non in toto ad una lesione nervosa dell'accessorio ma più probabilmente ad un quadro ben più complesso e combinato (lesione nervosa e tendinopatia), tenuto conto anche del dolore che la paziente manifesta al sollevamento passivo dell'arto in abduzione oltre i 140-150°”(cfr. pag. 7 dell'allegato alla CTU).
Al riguardo i CCTTUU hanno confermato, nella nota depositata l'8.9.2024 come “Il presente caso evidenzia un aspetto clinico – compatibile con i dati strumentali disponibili – significativo per lesione neurologica iatrogena e non per lesione della cuffia dei rotatori anche eventualmente completa.
Inoltre il tempo decorso di quasi cinque anni è tale da influire sul risultato e interpretazione dei dati che possono emergere: un danno neurologico (evidente alle elettromiografie e come già scritto in perizia attendibilmente conseguente a un danno locale post-chirurgico) comporta una secondaria ridotta mobilità di spalla che è un potenziale fattore da non uso alterante le strutture artro-muscolari della spalla fra le pagina 8 di 17 quali la cuffia dei rotatori. Inoltre le lesioni (anche degenerative) della cuffia sono adeguatamente evidenziabili a un esame obiettivo determinando segni clinici tipici e differenti da quelli di un danno neurogeno. Nel caso attuale alla visita diretta non se ne è trovata traccia e questo è un ulteriore elemento che fa escludere un danno massivo della cuffia incidente sulla funzione, che invece è alterata per il danno neurogeno” (cfr. pagg. 2 e 3). In questa sede, tali argomentazioni appaiono rilevanti e idonee a ritenere superate le richieste di parte convenuta di ulteriore accertamento strumentale.
Deve quindi ritenersi accertata sia la condotta colposa della convenuta sia il nesso causale con il danno neurologico accertato, nonostante siano emersi dubbi sull'incidenza causale di possibili ritardi diagnostici e di cure: “La successiva evoluzione clinica non è in alcun modo documentata sino a sei mesi dopo, quando il MMG pone una diagnosi alla spalla omolaterale alla sede dell'intervento di biopsia, che non risulta adeguata prescrivendo cure fisiche. La scheda fisioterapica del
24/1/2019 mostra manifestazioni di tipo neurologico (ipoestesia) con il deficit articolare, giungendosi poi all'esame elettromiografico del 22/2/2019 che conduce al corretto inquadramento del danno alla spalla e attiva il successivo percorso con l'intervento chirurgico di revisione della cicatrice eseguito a RO. Si ritiene che – nonostante la carenza documentata di manifestazioni cliniche specifiche nel periodo dal ricovero del
17/5/2018 alla visita del in data 13/11/2018, sia piuttosto difficile non ammettere alla Parte_2
correlazione causale con l'intervento il danno neurologico con il conseguente deficit di spalla destra”.
Per i CCTTU, in ogni caso, gli eventi successivi non hanno escluso il nesso causale tra l'intervento del 17.5.2018 e il danno neurologico: “la storia clinica dimostra una probabile sovrammissione di eventi che si sono inseriti nel nesso causale determinando una tardiva diagnosi, l'assente ricorso a cure tempestive, una procedura eseguita a RO oltre i tempi utili per ottenere un risultato che potesse definirsi adeguato, anzi con maggiore danno dei tessuti del collo e attuale esito cicatriziale peggiorativo, mentre non ha influito sul danno neurologico in senso stretto.”.
Venendo alla stima del danno biologico, nelle conclusioni della Relazione di CTU si legge:
“4) sussistono esiti invalidanti e di carattere ormai permanente incidenti sulla integrità psico-fisica dell'attrice e sulle attività quotidiane e gli aspetti dinamico-relazionali della vita della ricorrente, dato il carattere inestetico conseguente alla cicatrice e all'aspetto cadente della spalla da ipomiotrofia, nonché per il danno funzionale con deficit dei movimenti attivi e ipostenia negli stessi, che limitano e rendono meno agevole la funzione dell'arto superiore dominante anche per il maggiore affaticamento e la minore resistenza fisica e il credibile disagio secondario;
pagina 9 di 17 5) il danno biologico psico-fisico. comprensivo delle voci di danno cui al punto (5) del quesito peritale, è da indicare – tenendo conto delle tabelle relative alla valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, in particolar modo quelle della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
– complessivamente per la cicatrice, l'ipomiotrofia con spalla cadente, ipostenia e deficit del movimento attivo in spalla dominante, nella misura del 20 (venti) percento. Il danno derivante dagli eventi oggetto di esame peritale ai fini della responsabilità, è un danno differenziale compreso fra l'1-2 (uno e mezzo) percento, che è quello conseguente alla normale cicatrice motivata da un intervento di biopsia non complicato,
e il valore sopraindicato, che tuttavia risente della cicatrice chirurgica cui all'intervento di RO che lo aggrava e attendibilmente, qualora non effettuato in detta sede l'intervento di revisione essendo tardivo lo scopo curativo dello stesso, e il danno complessivo residuo ai trattamenti effettuati presso l' definibile CP_2
pari al 17-18 (diciassette e mezzo) percento escluso il dismorfismo conseguente al maggior esito cicatriziale cui all'intervento eseguito a RO. L'incidenza di eventuali e non escludibili ulteriori comportamenti sul danno permanente, come anche ritardi e/o mancanze diagnostico-terapeutiche non è comunque determinabile adeguatamente allo stato attuale;
6) l'inabilità temporanea biologica non è adeguatamente documentata, ma le elettromiografie mostrano un danno definibile sostanzialmente invariato nelle varie date, senza significativa evoluzione e pertanto con elevata probabilità già stabilizzato nel febbraio 2019. Il periodo di inabilità temporanea, nell'epoca decorsa dall'intervento del 17/5/2018 e al quale devono sottrarsi una ventina di giorni necessari per la guarigione di una cicatrice normale senza complicazioni, è indicabile pari a 30 (trenta) giorni a parziale al 75%, ulteriori 150 (centocinquanta) al 50% e 90 (novanta) al 25%. La valutazione di detto periodo tiene conto dei dati contenuti nelle schede fisioterapiche con il relativo deficit funzionale in spalla dominante, ma articolazioni distali mobili, nonché della assente dimostrazione relativa alla effettiva durata della cessazione dell'attività lavorativa svolta. Il successivo ricovero a RO è durato due giorni e il periodo di inabilità temporanea biologica conseguente è da valutarsi in 7 (sette) giorni a totale, 7 (sette) a parziale al
75% e ulteriori 14 (quattordici) a parziale al 50%, è da aggiungersi a quello sopraindicato. L'inabilità temporanea biologica tiene chiaramente conto non della sola evoluzione morbosa, quindi dello stato di malattia, ma della incidenza di questa sulla capacità di svolgere le attività quotidiane, fra cui la lavorativa della quale non è stata fornita adeguata dimostrazione da parte ricorrente;
7) non sono da prevedersi miglioramenti futuri dello stato di salute;
pagina 10 di 17 8) spese in atti di causa: da accettare quelle cui alla elencazione presente nel file n. 24 del deposito di parte attrice dalla prima (ecocolordoppler del 15/6/2018) sino alla spesa “09 2021” di pagina uno e dalla spesa 1/146 all'ultima cui alla pagina due;
inoltre quelle cui ai trattamenti laser e ai relativi farmaci presenti nel file 25 depositato e – se accettabili per la tardiva produzione – quelle cui ai recenti trattamenti laser della cicatrice. Si tratta di spese motivate dal tipo di lesioni e conseguenze delle stesse, prescritte e documentate e sostenute senza intervento del SSN. Non sono accettabili le spese ulteriori: la 4750/FAT in quanto non comprovata dal relativo documento sanitario di visita;
quelle da 27225/D a 51764/D della prima pagina del file n. 24 in quanto visite e trattamenti non necessari per il tipo di lesività e le conseguenze accertate.”.
In definitiva, considerato che il danno biologico consiste in una “lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito” (cfr. art. 138 Dlgs 7 settembre 2005, n. 209),
i consulenti hanno correttamente individuato:
- la misura del danno biologico “complessivo”, inteso come danno permanente derivante dalle condotta di parte convenuta, considerando tutti le menomazioni subite (cicatrice, ipomiotrofia, spalla cadente, ipostenia, deficit di movimento della spalla dominante), pari al 20%, che include anche il “pregiudizio estetico”;
- la misura del danno “differenziale”, posto che non deve essere imputato alla struttura convenuta il danno biologico complessivo, ma questo deve essere diminuito considerando, per un verso, il danno minimo che ci si sarebbe aspettati in caso di intervento corretto, e, per altro verso, l'aggravamento della situazione sotto il profilo estetico in ragione del secondo intervento a RO.
Alla luce di ciò, i CCTTUU hanno ritenuto che il danno direttamente riconducibile ai trattamenti effettuati presso l' sia valutabile nella misura del 17-18% (escludendo il CP_2
danno minimo fisiologico (1-2%) e l'aggravamento (1%) dovuto all'intervento di RO, giudicato peraltro non tempestivo e quindi non utile per ridurre le conseguenze dannose dell'intervento del 17.5.2018).
Allo stesso tempo la Relazione ha chiarito che non è stato possibile stabilire con certezza se eventuali altri fattori, come errori diagnostici o ritardi terapeutici, abbiano contribuito pagina 11 di 17 ulteriormente al danno permanente, il che comporta la necessità di una ulteriore diminuzione in via equitativa della misura del danno individuato e riconducibile alla convenuta, alla luce dei vari aspetti rimasti nella vicenda indeterminati anche all'esito della consulenza esperita, per cui pare opportuno considerare a carico della parte convenuta un danno differenziale del 15%.
Quanto all'inabilità temporanea, si legge che “l'inabilità temporanea biologica non è adeguatamente documentata, ma le elettromiografie mostrano un danno definibile sostanzialmente invariato nelle varie date, senza significativa evoluzione e pertanto con elevata probabilità già stabilizzato nel febbraio 2019.
Il periodo di inabilità temporanea, nell'epoca decorsa dall'intervento del 17/5/2018 e al quale devono sottrarsi una ventina di giorni necessari per la guarigione di una cicatrice normale senza complicazioni, è indicabile pari a 30 (trenta) giorni a parziale al 75%, ulteriori 150 (centocinquanta) al 50% e 90
(novanta) al 25%. La valutazione di detto periodo tiene conto dei dati contenuti nelle schede fisioterapiche con il relativo deficit funzionale in spalla dominante, ma articolazioni distali mobili, nonché della assente dimostrazione relativa alla effettiva durata della cessazione dell'attività lavorativa svolta. “.
Non pare invece doversi porre a carico di parte convenuta il risarcimento dell'inabilità temporanea derivante dal successivo ricovero presso l'Ospedale di RO, eseguito “oltre i tempi utili per ottenere un risultato che potesse definirsi adeguato” (cfr. pag. 46 della Relazione).
Riguardo all'evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre premettere che le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio in forza del quale
“il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale - cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in pagina 12 di 17 conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non patrimoniale da lesione della salute, seguendo l'orientamento della Suprema Corte occorre fare riferimento al “metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Tale valore poi “può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018).
Questo Tribunale ritiene di applicare le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che sono quelle a maggiore diffusione sul territorio nazionale, e quindi rappresentano la media dei precedenti giurisprudenziali, e, inoltre, consentono di meglio soddisfare le esigenze di integralità e non duplicazione del risarcimento sopra individuate. (v. Cass. Civ. Sent.
7/6/2011 n. 12408).
Sul punto, la Corte di Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.7892 ha da ultimo chiarito che “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento
(con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del pagina 13 di 17 solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.”.
Nel caso in esame si ritiene che la sofferenza soggettiva in termini di dolore, dedotta nell'atto di citazione e immanente nel tipo di lesione subita, non possa essere esclusa, mentre non si ritiene di procedere a una personalizzazione del danno, in assenza di ogni deduzione e prova al riguardo.
Pertanto, tenuto conto del punto di invalidità accertato pari al 15% e dell'età che l'attrice aveva al momento del fatto (50 anni), in base ai menzionati criteri tabellari adottati per la liquidazione del danno biologico e morale, si stima equa, quale complessivo risarcimento del danno non patrimoniale, la somma già rivalutata al giugno 2024, di euro 47.645,00.
Invece, il quantum spettante a parte attrice a titolo risarcitorio per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è pari a euro 115,00, comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (cfr. Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 1 giugno 2024). Tale somma non si ritiene possa essere aumentata per la personalizzazione. Il conteggio del risarcimento spettante tiene conto di quanto rilevato dai CCTTUU (cfr. “Il periodo di inabilità temporanea, nell'epoca decorsa dall'intervento del 17/5/2018 e al quale devono sottrarsi una ventina di giorni necessari per la guarigione di una cicatrice normale senza complicazioni, è indicabile pari a 30 (trenta) giorni a parziale al 75%, ulteriori 150 (centocinquanta) al 50% e 90 (novanta) al 25%.”), per cui spetta all'attrice l'importo di euro 13.800,00.
Il complessivo danno non patrimoniale liquidabile ammonta, dunque, ad euro 61.445,00, quale somma rivalutata al giugno 2024, oltre interessi nella misura legale fino al soddisfo sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'intervento (17.5.2018), e poi via via annualmente rivalutata fino alla presente sentenza in base agli indici ISTAT del periodo di riferimento.
Con riferimento al danno patrimoniale, nella specie del danno emergente, per le spese mediche sostenute, nella relazione tecnica i CCTTUU hanno precisato che sono “da accettare quelle cui alla elencazione presente nel file n. 24 del deposito di parte attrice dalla prima
(ecocolordoppler del 15/6/2018) sino alla spesa “09 2021” di pagina uno e dalla spesa 1/146 all'ultima cui alla pagina due;
inoltre quelle cui ai trattamenti laser e ai relativi farmaci presenti nel file pagina 14 di 17 25 depositato e – se accettabili per la tardiva produzione – quelle cui ai recenti trattamenti laser della cicatrice. Si tratta di spese motivate dal tipo di lesioni e conseguenze delle stesse, prescritte e documentate e sostenute senza intervento del SSN. Non sono accettabili le spese ulteriori: la 4750/FAT in quanto non comprovata dal relativo documento sanitario di visita;
quelle da 27225/D a 51764/D della prima pagina del file n. 24 in quanto visite e trattamenti non necessari per il tipo di lesività e le conseguenze accertate.”
In questa sede si concorda parzialmente con i CCTTUU, visto che essi hanno considerato come spese mediche anche quelle per le perizie del Dott. della Dott. ssa Per_5 Per_6
che devono essere considerate a parte, e quelle per i trattamenti laser indicati nel doc. 24,
25 e nella memoria del 10/01/2023 di parte attrice, che risultano finalizzati a eliminare il pregiudizio estetico, il cui aggravamento nei termini attualmente osservati non è stato ricondotto in questa sede alla responsabilità della convenuta.
Le spese da porre a carico della parte convenuta possono essere quindi identificate con lo schema seguente:
Fattura Data Descrizione Importo Doc.
18/081289 15/06/2018 EcoColoDoppler Tronchi Sovraaortici 60,00 € 24
AAS201912100215 24/01/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS20194100229 29/01/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS5Y22019.10158 29/01/2019 Elettromiografia 76,00 € 24
7
AAS20191200274 31/01/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS20192100319 05/02/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS201994100310 07/02/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS20192100388 12/02/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS201994100341 14/02/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS20194100372 14/02/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS20194100423 19/02/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS201922100475 21/02/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS201922100476 21/02/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
014/001849 22/02/2019 Elettromiografia 130,00 € 24
AAS20192100504 26/02/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS20194100562 01/03/2019 Kinesiterapia + Kinesiotaping 30,00 € 24
AAS20194100061 05/03/2019 Kinesiterapia 35,00 € 24
AAS201992100692 14/03/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS201992100763 21/03/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS201994100997 01/04/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
pagina 15 di 17 AAS201997100076 11/04/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS201994101171 18/04/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS201994101208 24/04/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS201992100905 02/05/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS201994101340 06/05/2019 Kinesiotaping 12,00 € 24
AAS201994101380 13/05/2019 Ticket fisioterapia 92,00 € 24
3472760400001-0 04/06/2019 Ticket Visita fisiatrica 42,00 € 24
014/005543 11/06/2019 Elettromiografia 130,00 € 24
36764/FAT 18/06/2019 Visita neurologica RO 145,20 € 24
01/007335 27/08/2019 Ticket fisioterapia 38,00 € 24
1193 22/02/2020 Ecografia capo e collo 60,00 € 24
014/001919 25/02/2020 Fisioterapia 38,00 € 24
1692 23/03/2020 Fisioterapia 172,00 € 24
1898 01/04/2020 Fisioterapia 172,00 € 24
014/003315 05/06/2020 Elettromiografia 130,00 € 24
18889/FAT 15/06/2020 Visita neurologica RO 120,20 € 24
Deve quindi porsi a carico della convenuta la somma di euro 765,00 per spese mediche documentate e pertinenti, oltre interessi dalla domanda al saldo, ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Inoltre, vanno poste a carico di parte convenuta, vista la loro documentazione, le spese di euro 2502,00 e di euro 300,00 per le perizie anteriori al giudizio del Dott. e della Per_5
Dott. ssa (cfr. doc. 24) e di euro 3.660,00 per la CTP del dott. per un Per_6 Per_5
totale di euro 6.464,00.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza di parte convenuta, esse si devono liquidare in favore di parte attrice. Per la liquidazione, tenuto conto della nota spese depositata, si applicano le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, considerato lo scaglione di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, nonché le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale patrocinate.
Allo stesso modo, anche le spese di CTU svolte in questo giudizio, come già liquidate, devono essere poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
pagina 16 di 17 1. in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, accertata la responsabilità della convenuta, condanna la medesima Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento dei danni
[...]
che si liquidano a favore di parte attrice: il danno non patrimoniale, complessivamente in euro 61.445,00, quale somma rivalutata al giugno 2024, oltre interessi nella misura legale fino al soddisfo sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'intervento (17.5.2018), e poi via via annualmente rivalutata fino alla presente sentenza in base agli indici ISTAT del periodo di riferimento;
il danno patrimoniale, in euro 756,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo, per spese mediche, euro 2.802,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo, per le perizie anteriori al giudizio, ed euro 3.660,00 per spese di CTP;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del
15% per spese generali, euro 1.659,12 per spese non imponibili, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico di parte convenuta.
Firenze, il 10.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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