Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11618/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 23/08/1978 rappresentato e difeso dall'avv. DI FRANCO Parte_1
ALFREDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. MATANO MONICA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 e in via incidentale con domanda ex art.700 cpc l'epigrafata ricorrente ha agito in giudizio chiedendo di : “conoscere, accertare e dichiarare, il diritto ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8, punto IV lettera m), del C.C.N.I. del 08.07.2020 ed Intesa del 27/06/2024 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di ricongiungimento indicati nella domanda, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Caserta, secondo le preferenze indicate in domanda, sul posto EH SOSTEGNO PSICOFISICO - scuola dell'infanzia, con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata con avviso prot. n. 16406 del 13/08/2024 e delle assegnazioni in rettifica interprovinciali pubblicate con avviso prot. n. 17560 del 29/08/2024; - Conseguentemente, ordinare all'
[...]
, in persona del suo L.R.P.T., di provvedere all'immediata Controparte_2 assegnazione provvisoria, in favore della ricorrente sig.ra , in una sede di servizio tra Parte_1 gli istituti scolastici del Comune di Aversa (Ce) o, in subordine, in un altro Comune della Provincia di Caserta,
1
Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Co Il ricorso ex art 700 cpc veniva deciso e rigettato dalla sottoscritta che rinviava per il merito all'udienza di discussione che si celebrava in presenza in data 17.2.25; udita la discussione orale del procuratore di parte ricorrente il Gl decideva la causa.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La è titolare presso l'Istituto Comprensivo 64° “Rodari – Moscati - D'Acquisto” del Parte_1
Comune di Napoli (NA) su scuola dell'infanzia e ha presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per varie scuole della provincia di Caserta. Le procedure di assegnazione provvisoria del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 sono disciplinate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativo agli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22, la cui vigenza è stata prorogata con l'Intesa del 16.6.2022 per l'a.s. 2022/23, con la successiva Intesa del 13.6.2023 per l'a.s. 2023/24, e da ultimo con l'Intesa del 27.06.2024 per l'a.s. 2024/25.
Le precedenze sono classificate sistematicamente per categorie e vengono inserite al sistema secondo un ordine di priorità, come stabilisce l'art. 8, comma 1 del contratto collettivo citato.
Lo stesso art. 8 del CCNI, dopo aver riconosciuto al paragrafo I carattere prioritario con precedenza assoluta alla mobilità del personale docente non vedente o emodializzato, al paragrafo II al personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, e al paragrafo III precedenza al personale con disabilità o che ha bisogno di particolari cure continuative, al paragrafo IV riconosce precedenza al personale che si trovi nelle seguenti condizioni: g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità; h) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;
l) ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs. 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;
n) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile della
2 persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive
Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della precedenza di cui all'art. 8, par. IV, lett. m) del
C.C.N.I.
L'art. 7 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie stabilisce, al comma 1, che i motivi che legittimano la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria sono unicamente: - ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
La stessa disposizione, però, al comma 8 precisa ulteriormente che “il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale, oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. […] L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”.
Il contestava la richiesta della interpretando la citata norma nel senso che la mancata CP_4 Pt_1 indicazione, come prima preferenza sintetica, del comune di ricongiungimento - nel caso di specie, Aversa - preclude la possibilità di esprimere ulteriori preferenze per altri comuni.
Co Sulla questione, la sottoscritta condividendo un orientamento già prospettato dalla giurisprudenza di merito osserva che la norma sopra citata da un lato prevede che il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento “dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub comunale oppure una o più istituzione scolastiche comprese in esso”, dall'altro successivamente precisa che “l'indicazione dell'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria” qualora si intenda esprimere preferenze per altro comune, per poi concludere che in caso di mancata indicazione del comune di ricongiungimento “la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento
(…)”
In particolare, nella fattispecie, soccorrono gli artt. 1363 c.c. e 1366 c.c., secondo i quali le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, e il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Facendo applicazione di tali criteri ermeneutici al disposto dell'art. 7 sopra citato, ritiene il giudicante che la norma di cui al comma
8 debba essere interpretata nel senso che la mancata indicazione nella domanda dell'intero comune di ricongiungimento comporti che l'ufficio debba limitarsi a prendere in esame le sole preferenze analitiche espresse dal docente relativamente a scuole di quel Comune, senza prendere in esame le ulteriori scuole ed istituti compresi nel Comune medesimo;
ma non anche che l'ufficio non possa prendere in esame le ulteriori preferenze espresse su scuole o istituti di altri Comuni. La diversa interpretazione, caldeggiata dal ministero convenuto, appare infatti contraria anzitutto al principio di buona fede, laddove riconnette alla mancata indicazione da parte del docente dell'intero comune di ricongiungimento una conseguenza
3 gravissima, ossia quella della sostanziale decadenza di tutte le ulteriori preferenze espresse per altri comuni e anche, genericamente, per l'intera Provincia, senza che tale conseguenza sia adeguatamente enfatizzata e, soprattutto, chiarita in modo inequivoco a chi compila la domanda. Inoltre, tale interpretazione confligge con le altre previsioni del medesimo articolo, che invece prevedono espressamente che il docente possa indicare anche una o più istituzione scolastiche comprese nel comune di ricongiungimento, in alternativa rispetto all'indicazione dell'intero comune. Né è dato comprendere quale sia la ratio di una disposizione che eventualmente obblighi il docente a richiedere l'assegnazione in tutte le scuole del Comune di ricongiungimento, atteso che le esigenze familiari, che l'assegnazione provvisoria è volta a tutelare, ben possono essere soddisfatte dall'assegnazione anche in altri Comuni della stessa Provincia.
Ciò posto, nel caso che occupa, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allegata è pacifico ed è comune provato che la ha indicato nella propria domanda, oltre ad alcuni istituti siti nel comune di Pt_1 ricongiungimento (Comune di Aversa, anche altri istituti, specificamente indicati, siti in altri Comuni della
Provincia e, a chiusura dell'elenco delle preferenze, ha altresì indicato l'intera Provincia di Caserta
L'indicazione esprime in modo inequivoco la volontà della ricorrente ad essere assegnata ad un qualsiasi istituto sito in Provincia di Caserta, ossia nella provincia dove stabilmente risiedono i suoi famigliari, e tale chiarissima manifestazione di volontà non pare possa essere vanificata dalla mera circostanza del mancato inserimento, tra le preferenze, del Comune di residenza.
Tale circostanza risulta evidente anche dal confronto tra la domanda della e quella depositata dal Pt_1 che non risultano perfettamente sovrapposte proprio con riferimento all'elencazione delle preferenze CP_4 della ricorrente.
Così ricostruito il quadro giuridico e fattuale la mancata attribuzione del richiesto diritto di precedenza appare quindi illegittima, in effettuata sulla base di una erronea interpretazione dell'art. 7, co. 8, del CCNI
Considerata l'oggettiva controvertibilità del dettato normativo e la novità della questione trattata, ritiene questo giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accerta e dichiara, il diritto della sig.ra ad usufruire del diritto di Parte_1 precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8, punto IV lettera m), del C.C.N.I. del 08.07.2020 ed
Intesa del 27/06/2024 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel
Comune di ricongiungimento indicati nella domanda, o in subordine in un altro Comune della
Provincia di Caserta, secondo le preferenze indicate in domanda, sul posto EH SOSTEGNO
PSICOFISICO - scuola dell'infanzia, con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata con avviso prot. n. 16406 del 13/08/2024 e delle assegnazioni in rettifica interprovinciali pubblicate con avviso prot. n. 17560 del 29/08/2024
- ordina all' , in persona del Controparte_2 suo L.R.P.T., di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria, in favore della ricorrente sig.ra
, in una sede di servizio tra gli istituti scolastici del Comune di Aversa (Ce) o, Parte_1
4 in subordine, in un altro Comune della Provincia di Caserta, secondo le preferenze indicate in domanda, sul posto EH SOSTEGNO PSICOFISICO - scuola dell'infanzia.
- Compensa le spese di lite
Si comunichi.
Aversa, 18/02/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
5