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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9018 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott. Alessandro Cento Giudice
Dott.ssa Cristina Liverani Giudice rel.
nel procedimento di reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero 20997/2025 del ruolo generale,
TRA
Parte_1
(avv. Catalano Giuseppina)
Esecutata - reclamante
E
Controparte_1
(avv. Ottanà Elisa Maria Rita e avv. Aguglia Nadia Maria)
Esecutante – reclamato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
[...]
(contumaci)
Terzi pignorati
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza del 17.04.2025 (comunicata in pari data) nella parte in cui il G.E., dopo aver dichiarato l'estinzione dell'esecuzione con conseguente liberazione dei terzi pignorati, ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare del procedimento di opposizione esecutiva richiamando i principi enunciati da Cass. 26285/2019. Il reclamante ha chiesto al Collegio adito di:
“- riformare l'impugnata Ordinanza del 17 aprile 2025, comunicata in pari data, nella parte in cui
è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio n. RG.11205/2021, e conseguentemente, disporre la condanna alle spese ed onorari del citato giudizio, in base al valore di causa (€
12.677,00), - condannare alle ulteriori somme di cui all'art. 96 cpc, dati i comportamenti tenuti da controparte, - condannare alle spese del presente reclamo, ed accessori di legge e oltre refusione dei contributi unificati relativi ai due giudizi, - Condannare agli interessi legali maturati su ciascuna delle somme pignorate dalla data del vincolo fino alla data dello svincolo per ognuna di esse, nonché agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo”.
si è costituito, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] 1) Accertare, dichiarare infondato in fatto e in diritto, il reclamo proposto dalla signora avverso l'Ordinanza emessa dal Parte_1
G.E. il 17 aprile 2025 in definizione del Proc. n. 11205/2021 R.G. Es. limitatamente alla disposta compensazione delle spese del giudizio. 2) Conseguentemente rigettare il reclamo e confermare
l'Ordinanza del 17.04.2025 in ogni sua statuizione. 3) Condannare la signora alle Parte_1 spese e competenze del giudizio anche ex art. 96 c.p.c”.
La e non si sono costituite. Controparte_2 CP_2 Controparte_2
DIRITTO
Deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_2 Controparte_2
che – nonostante la comunicazione da parte della Cancelleria del ricorso e del decreto del
[...]
13.05.2025 – non si sono costituite nel presente giudizio.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'ordinanza impugnata ha natura composita poiché il Giudice dell'esecuzione:
- da un lato, preso atto dell'accoglimento dell'opposizione a precetto disposto con sentenza n.
1573/2016 del 10.10.2016 del Tribunale di Reggio Calabria (passata in giudicato), ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione e ha disposto la liberazione dei terzi pignorati,
- dall'altro, in merito alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., fondata sui medesimi motivi di opposizione pre-esecutiva, ha compensato le spese della fase cautelare, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 26285/2019. Occorre, dunque, distinguere la decisione sulla estinzione dell'esecuzione dalla decisione sull'opposizione esecutiva.
La parte ricorrente ha impugnato con lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c. la citata ordinanza del 17.04.2025 limitatamente alla parte in cui il G.E. ha ritenuto di compensare le spese della fase cautelare del procedimento di opposizione, anziché condannare l'esecutante ai sensi degli atti. 91 e
96 c.p.c.
Orbene, il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione riservato dal codice di rito avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e per gli altri casi di estinzione c.d. tipica per dolersi. Il disposto di cui al primo comma dell'art. 630 c.p.c. stabilisce, infatti, che “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”: trattasi di ipotesi di estinzione del processo esecutivo tipizzate dal legislatore (rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c., cause espressamente previste dalla legge, anche speciale) avverso le quali l'unico rimedio impugnatorio è costituito dalla proposizione del reclamo al collegio.
Alla luce di quanto sopra, il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. proposto avverso l'ordinanza del
17.04.2025 nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese della fase cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione è inammissibile.
Nonostante l'inammissibilità del reclamo, ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese del presente procedimento tenuto conto della natura composita del provvedimento impugnato e della carenza di titolo esecutivo in capo a , così come accertato dal giudice Controparte_1 dell'opposizione a precetto con sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
1. Dichiara la contumacia della di e di Controparte_2 CP_2 Controparte_2
[...]
2. Dichiara il reclamo inammissibile;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristina Liverani Dott. Giorgio Jachia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott. Alessandro Cento Giudice
Dott.ssa Cristina Liverani Giudice rel.
nel procedimento di reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero 20997/2025 del ruolo generale,
TRA
Parte_1
(avv. Catalano Giuseppina)
Esecutata - reclamante
E
Controparte_1
(avv. Ottanà Elisa Maria Rita e avv. Aguglia Nadia Maria)
Esecutante – reclamato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
[...]
(contumaci)
Terzi pignorati
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza del 17.04.2025 (comunicata in pari data) nella parte in cui il G.E., dopo aver dichiarato l'estinzione dell'esecuzione con conseguente liberazione dei terzi pignorati, ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare del procedimento di opposizione esecutiva richiamando i principi enunciati da Cass. 26285/2019. Il reclamante ha chiesto al Collegio adito di:
“- riformare l'impugnata Ordinanza del 17 aprile 2025, comunicata in pari data, nella parte in cui
è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio n. RG.11205/2021, e conseguentemente, disporre la condanna alle spese ed onorari del citato giudizio, in base al valore di causa (€
12.677,00), - condannare alle ulteriori somme di cui all'art. 96 cpc, dati i comportamenti tenuti da controparte, - condannare alle spese del presente reclamo, ed accessori di legge e oltre refusione dei contributi unificati relativi ai due giudizi, - Condannare agli interessi legali maturati su ciascuna delle somme pignorate dalla data del vincolo fino alla data dello svincolo per ognuna di esse, nonché agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo”.
si è costituito, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] 1) Accertare, dichiarare infondato in fatto e in diritto, il reclamo proposto dalla signora avverso l'Ordinanza emessa dal Parte_1
G.E. il 17 aprile 2025 in definizione del Proc. n. 11205/2021 R.G. Es. limitatamente alla disposta compensazione delle spese del giudizio. 2) Conseguentemente rigettare il reclamo e confermare
l'Ordinanza del 17.04.2025 in ogni sua statuizione. 3) Condannare la signora alle Parte_1 spese e competenze del giudizio anche ex art. 96 c.p.c”.
La e non si sono costituite. Controparte_2 CP_2 Controparte_2
DIRITTO
Deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_2 Controparte_2
che – nonostante la comunicazione da parte della Cancelleria del ricorso e del decreto del
[...]
13.05.2025 – non si sono costituite nel presente giudizio.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'ordinanza impugnata ha natura composita poiché il Giudice dell'esecuzione:
- da un lato, preso atto dell'accoglimento dell'opposizione a precetto disposto con sentenza n.
1573/2016 del 10.10.2016 del Tribunale di Reggio Calabria (passata in giudicato), ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione e ha disposto la liberazione dei terzi pignorati,
- dall'altro, in merito alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., fondata sui medesimi motivi di opposizione pre-esecutiva, ha compensato le spese della fase cautelare, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 26285/2019. Occorre, dunque, distinguere la decisione sulla estinzione dell'esecuzione dalla decisione sull'opposizione esecutiva.
La parte ricorrente ha impugnato con lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c. la citata ordinanza del 17.04.2025 limitatamente alla parte in cui il G.E. ha ritenuto di compensare le spese della fase cautelare del procedimento di opposizione, anziché condannare l'esecutante ai sensi degli atti. 91 e
96 c.p.c.
Orbene, il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione riservato dal codice di rito avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e per gli altri casi di estinzione c.d. tipica per dolersi. Il disposto di cui al primo comma dell'art. 630 c.p.c. stabilisce, infatti, che “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”: trattasi di ipotesi di estinzione del processo esecutivo tipizzate dal legislatore (rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c., cause espressamente previste dalla legge, anche speciale) avverso le quali l'unico rimedio impugnatorio è costituito dalla proposizione del reclamo al collegio.
Alla luce di quanto sopra, il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. proposto avverso l'ordinanza del
17.04.2025 nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese della fase cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione è inammissibile.
Nonostante l'inammissibilità del reclamo, ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese del presente procedimento tenuto conto della natura composita del provvedimento impugnato e della carenza di titolo esecutivo in capo a , così come accertato dal giudice Controparte_1 dell'opposizione a precetto con sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
1. Dichiara la contumacia della di e di Controparte_2 CP_2 Controparte_2
[...]
2. Dichiara il reclamo inammissibile;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristina Liverani Dott. Giorgio Jachia