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1 gennaio 2010
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13 aprile 2011
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Art. 50. (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilita' pubblica in considerazione ((del potenziamento della funzione)) del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilita' pubblica in considerazione ((del potenziamento della funzione)) del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
Commentari • 2
- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24 aprile 2014, n. 66Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 giugno 2014 · 0.819796
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 25/09/2013, n. 4027Provvedimento: […] Con l'occasione può essere utile ricordare, al Governo e al Ministero proponente, che dal 1978 (anno della legge n. 468 , di riforma della contabilità generale dello Stato) e poi più di recente con l'art. 50 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), si è sempre riproposto il tema di una riorganizzazione e razionalizzazione delle norme di contabilità, in particolare di quelle che disciplinano la tenuta dei conti della tesoreria statale Si ricorda che da ultimo è stata varata una delega generale al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. […]Leggi di più...