Articolo 50 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Articolo 38 septiesArticolo 51
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1 gennaio 2010
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13 aprile 2011
Art. 50. (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilita' pubblica in considerazione ((del potenziamento della funzione)) del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
Entrata in vigore il 13 aprile 2011
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