Sentenza 11 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2002, n. 14518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14518 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEURTURIR Mario SPADONE Presidente R.G.N. 11021/00 Cron. 338521 4 5 18/02 Dott. Ugo Consigliere Dott. Rosario DE - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 03/07/02 Dott. Carlo - Consigliere CIOFFI Consiglier Pott ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del procuratore dott. IODICE RENATO elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA MURANO MARIA PIA, 30, presso lo studio dell'avvocato VIA ALBALONGA 2002 CONCETTA PALMA, difeso dall'avvocato EUGENIO CONFORTI, 1072 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 389/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 29/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo notificato in data 8 marzo 1999 Maria Pia Murano Con atto conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 29 ottobre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso Maria Pia Murano. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che aveva proposto domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di riconvenzionale elettrodotto la quale è stata rigettata con la una servitù di seguente motivazione: ..la stessa viene dichiarata inammissibile, emergendo nel corso dell'istruttoria che l'installazione dei pali è avvenuta da meno di 20 anni. Né la società convenuta ha esibito in grado di verificare con certezza il momentodocumentazioni preciso dell'installazione. Lo stesso teste della convenuta dichiara con non vi è alcuna documentazione in proposito in possesso dell'Enel. Dunque nella fattispecie la suddetta domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento. L'ENEL S.p.a. sostiene che il Giudice di pace non avrebbe potuto rigettare una domanda riconvenzionale che esulava dalla sua competenza. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha, infatti, violato il disposto dell'art. 36 cod. proc. civ., il quale stabilisce che ove la domanda riconvenzionale ecceda la competenza del giudice adito questi applica l'art. 34 cod. proc. civ. Ciò significa che il Giudice di pace avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al Tribunale competente. L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dall'ENEL s.p.a. alla sentenza impugnata, la quale va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 Ри ма Plant Jud V Аралан U ) L I L S ' L F 4 9 O N T E 3 8 D 6 11. CANCELLIERE C1 I D 1 N Francesco Catania O E 1 - O 1 Z M 1 I - 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA N I 6 N 6 D 1 Roma 11 OUT. 2002. ' N O IL CANCELLIERE C1 ' O I M E ( T L * O IL CANCELLIERE C1 Francesco Catanie