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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8391 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. NI AS, all'esito della Camera di consiglio del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 41064/2024, vertente
Tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro CICIARELLI ed Andrea ROSSINI, Parte_1 giusta procura speciale in atti, rilasciata anche ai fini conciliativi,
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
IA FU, giusta procura speciale in atti, rilasciata anche ai fini conciliativi,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento natura subordinata rapporto di lavoro – differenze retributive – regolarizzazione posizione contributiva.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo che Parte_1 fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti dal 24.09.2018 al 12.08.2023, con orario full - time per 40 ore settimanali, dal martedì al sabato, con orario di lavoro dalle 9:00 alle 18:00; ha domandato l'accertamento del diritto all'inquadramento nel I livello CCNL, Acconciatura ed Estetica, o altro ritenuto di giustizia, relativo all'intero periodo di lavoro sopra indicato;
per l'effetto, ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 58.567,57, come da conteggio prodotto in ricorso, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi di mora, a titolo di differenze retributive, inclusa la retribuzione per lavoro straordinario, e TFR;
da ultimo, ha domandato che alla convenuta fosse ordinato di procedere a regolarizzare, sul piano contributivo, la
1 posizione del ricorrente, con conseguente condanna della medesima al versamento all' dei CP_2 contributi dovuti in base alla effettiva retribuzione spettante al lavoratore, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno dell'accoglimento del petitum, il ricorrente ha allegato di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 24.09.2018 sino al 12.08.2023 presso il salone denominato
Salon 105, sito in Via F. Civinini n. 105. Detto rapporto si è formalizzato in data 14.11.2018, livello
III, per poi passare al II livello del CCNL Barbieri Parrucchieri e Centri Estetici, a decorrere dal mese di febbraio 2023. Da accordi, il lavoro è stato inizialmente svolto come un part time al 60%, per divenire a tempo pieno nel febbraio 2022. Il ha dedotto invero che il rapporto si sarebbe Pt_1 svolto in maniera difforme da quanto formalizzato. In particolare, ha allegato di aver lavorato alle Cont dipendenze della per cinque giorni a settimana, sin dal 24.09.2018, nella fascia oraria dalle ore
9:30 sino alla chiusura serale del salone alle ore 20:30 (ore 19:30 durante la pandemia), con un intervallo di 15/20 minuti per consumare il pranzo.
Quanto alle mansioni, il ricorrente ha esposto di aver svolto le prestazioni professionali, tutte riconducibili al livello I del CCNL, in assoluta autonomia, occupandosi anche della gestione e supervisione delle lavorazioni eseguite nel negozio, assistendo gli altri lavoratori.
Ha convenuto in giudizio l' al fine di integrare il contraddittorio sulla richiesta di condanna della CP_2 resistente società al versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro in esito all'accertamento della subordinazione, calcolati sulle retribuzioni effettivamente spettanti.
Si è costituita la per il rigetto della domanda avversaria, riconoscendo la sola debenza del CP_1
TFR, ma in una determinazione di importo inferiore rispetto al preteso del ricorrente.
In via preliminare, la resistente ha eccepito la nullità del ricorso per mancanza di conteggi specifici, non essendo state allegate con precisione le somme richieste, oltre alla mancata produzione del CCNL di riferimento nel periodo di lavoro (2018 – 2023).
Nel merito, ha contestato tanto lo svolgimento full time dell'attività lavorativa dalla data di assunzione (24.09.2018) tanto lo svolgimento in autonomia delle prestazioni professionali addotto dal ricorrente, che invece avrebbe solo prestato mansioni esecutive, come lavaggi della cute, Cont colorazioni e talune pieghe, non sapendo né fare tagli né acconciature. La ha dedotto che il lavoratore, dopo la sua crescita professionale, è stato inquadrato nel II livello, ma le mansioni di I livello sono state svolte da altre figure professionali provviste di competenze più elevate del ricorrente
(come da prova ricavabile dalle istanze istruttorie testimoniali). Da ultimo, la società ha contestato la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di lavoro per un numero di ore eccedente l'orario ordinario.
All'esito del rinvio concesso all'udienza 11.02.2025, i difensori della parte ricorrente e della società resistente, in forza di procura speciale rilasciata anche per finalità conciliative, sono comparsi avanti
2 al Tribunale dando atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale a definizione della lite, con compensazione delle spese legali, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L' ha preso atto e nulla ha eccepito. CP_2
Ritiene il Tribunale che , come concordemente richiesto da parte ricorrente e dalla convenuta CP_1
[...
deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo in sede stragiudiziale per la definizione della lite in via transattiva, che ha previsto la dazione della somma di cui ai bonifici prodotti, sicchè sulla questione dedotta in giudizio è venuta meno ogni ragione di contrasto tra dette parti e l' interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Quanto alle spese di lite, essere devono dichiararsi integralmente compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra il ricorrente e la società Parte_1 resistente S.G.C. per effetto dell'accordo conciliativo raggiunto in sede stragiudiziale.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
Dispone come da separato ordinanza per il prosieguo del giudizio nei rapporti tra le parti e l' CP_2
Così deciso in Roma il 15 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
NI AS Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. NI AS, all'esito della Camera di consiglio del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 41064/2024, vertente
Tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro CICIARELLI ed Andrea ROSSINI, Parte_1 giusta procura speciale in atti, rilasciata anche ai fini conciliativi,
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
IA FU, giusta procura speciale in atti, rilasciata anche ai fini conciliativi,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento natura subordinata rapporto di lavoro – differenze retributive – regolarizzazione posizione contributiva.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo che Parte_1 fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti dal 24.09.2018 al 12.08.2023, con orario full - time per 40 ore settimanali, dal martedì al sabato, con orario di lavoro dalle 9:00 alle 18:00; ha domandato l'accertamento del diritto all'inquadramento nel I livello CCNL, Acconciatura ed Estetica, o altro ritenuto di giustizia, relativo all'intero periodo di lavoro sopra indicato;
per l'effetto, ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 58.567,57, come da conteggio prodotto in ricorso, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi di mora, a titolo di differenze retributive, inclusa la retribuzione per lavoro straordinario, e TFR;
da ultimo, ha domandato che alla convenuta fosse ordinato di procedere a regolarizzare, sul piano contributivo, la
1 posizione del ricorrente, con conseguente condanna della medesima al versamento all' dei CP_2 contributi dovuti in base alla effettiva retribuzione spettante al lavoratore, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno dell'accoglimento del petitum, il ricorrente ha allegato di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 24.09.2018 sino al 12.08.2023 presso il salone denominato
Salon 105, sito in Via F. Civinini n. 105. Detto rapporto si è formalizzato in data 14.11.2018, livello
III, per poi passare al II livello del CCNL Barbieri Parrucchieri e Centri Estetici, a decorrere dal mese di febbraio 2023. Da accordi, il lavoro è stato inizialmente svolto come un part time al 60%, per divenire a tempo pieno nel febbraio 2022. Il ha dedotto invero che il rapporto si sarebbe Pt_1 svolto in maniera difforme da quanto formalizzato. In particolare, ha allegato di aver lavorato alle Cont dipendenze della per cinque giorni a settimana, sin dal 24.09.2018, nella fascia oraria dalle ore
9:30 sino alla chiusura serale del salone alle ore 20:30 (ore 19:30 durante la pandemia), con un intervallo di 15/20 minuti per consumare il pranzo.
Quanto alle mansioni, il ricorrente ha esposto di aver svolto le prestazioni professionali, tutte riconducibili al livello I del CCNL, in assoluta autonomia, occupandosi anche della gestione e supervisione delle lavorazioni eseguite nel negozio, assistendo gli altri lavoratori.
Ha convenuto in giudizio l' al fine di integrare il contraddittorio sulla richiesta di condanna della CP_2 resistente società al versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro in esito all'accertamento della subordinazione, calcolati sulle retribuzioni effettivamente spettanti.
Si è costituita la per il rigetto della domanda avversaria, riconoscendo la sola debenza del CP_1
TFR, ma in una determinazione di importo inferiore rispetto al preteso del ricorrente.
In via preliminare, la resistente ha eccepito la nullità del ricorso per mancanza di conteggi specifici, non essendo state allegate con precisione le somme richieste, oltre alla mancata produzione del CCNL di riferimento nel periodo di lavoro (2018 – 2023).
Nel merito, ha contestato tanto lo svolgimento full time dell'attività lavorativa dalla data di assunzione (24.09.2018) tanto lo svolgimento in autonomia delle prestazioni professionali addotto dal ricorrente, che invece avrebbe solo prestato mansioni esecutive, come lavaggi della cute, Cont colorazioni e talune pieghe, non sapendo né fare tagli né acconciature. La ha dedotto che il lavoratore, dopo la sua crescita professionale, è stato inquadrato nel II livello, ma le mansioni di I livello sono state svolte da altre figure professionali provviste di competenze più elevate del ricorrente
(come da prova ricavabile dalle istanze istruttorie testimoniali). Da ultimo, la società ha contestato la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di lavoro per un numero di ore eccedente l'orario ordinario.
All'esito del rinvio concesso all'udienza 11.02.2025, i difensori della parte ricorrente e della società resistente, in forza di procura speciale rilasciata anche per finalità conciliative, sono comparsi avanti
2 al Tribunale dando atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale a definizione della lite, con compensazione delle spese legali, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L' ha preso atto e nulla ha eccepito. CP_2
Ritiene il Tribunale che , come concordemente richiesto da parte ricorrente e dalla convenuta CP_1
[...
deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo in sede stragiudiziale per la definizione della lite in via transattiva, che ha previsto la dazione della somma di cui ai bonifici prodotti, sicchè sulla questione dedotta in giudizio è venuta meno ogni ragione di contrasto tra dette parti e l' interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Quanto alle spese di lite, essere devono dichiararsi integralmente compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra il ricorrente e la società Parte_1 resistente S.G.C. per effetto dell'accordo conciliativo raggiunto in sede stragiudiziale.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
Dispone come da separato ordinanza per il prosieguo del giudizio nei rapporti tra le parti e l' CP_2
Così deciso in Roma il 15 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
NI AS Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
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