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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 686 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Antonio Lopreiato) Parte_1 appellante
E
(avv. Teresa Calfa) Controparte_1 appellato
E
(avv.ti Gianfranco Esposito, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli) CP_2 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Spese di giudizio.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Vibo Valentia, adito il 17.3.2022 da con Parte_1 ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento che l'epigrafata CP_1
Pag. 1 di 3 esattrice gli aveva notificato per il recupero di crediti contributivi dell' , ha CP_2 dichiarato, su comune istanza delle parti, cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento della partita creditoria controversa ai sensi dell'art 1, cc. da
222 a 230, della legge n. 197 del 2022.
2. Ha compensato tra le parti le spese di lite “attesa la previsione ex lege dell'annullamento”.
3. L'opponente impugna la statuizione relativa alle spese di cui chiede l'integrale rifusione, non ricorrendo le condizioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ne giustificano la compensazione. Ne rivendica, in applicazione del “principio della soccombenza virtuale”, il relativo importo nella misura di 4.259 euro.
4. Nella resistenza dell' e dell' che CP_2 Controparte_1 hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è manifestamente infondato.
6. Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, legittima la compensazione delle spese anche nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni dirimenti che siano non imputabili al soccombente e correlate a circostanze imprevedibili in senso oggettivo (cfr. Cass.
4696/2019).
7. Tale è, ovviamente, il caso della definizione della lite in base alla sopravvenienza di una disposizione di legge, come quella che nel caso di specie ha imposto, iure superveniente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e che rende inconferente il richiamo, da parte dell'appellante, ai principi in materia di soccombenza virtuale1.
8. E proprio l'incongruenza di tale richiamo, unitamente alla mancata considerazione del consolidato orientamento di legittimità che è contrario alla prospettazione dell'appellante, rendono palese la temerarietà dell'impugnazione
Pag. 2 di 3 proposta e giustificano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 96, c. 3,
c.p.c., con la conseguente condanna dell'appellante a pagare a ciascuna controparte una somma equitativamente determinata in misura pari a metà delle spese di lite.
9. Le spese del grado si liquidano come da dispositivo in base all'importo rivendicato dall'appellante e ai vigenti parametri tariffari.
10. Il rigetto dell'appello principale impone di dare atto delle condizioni oggettive per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 20.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 144/24, pubblicata in data 6.3.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che, in favore di ciascuna di esse, liquida in 1.800 euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Condanna l'appellante a pagare a ciascuna controparte, a tiolo di sanzione per lite temeraria, la somma di 900 euro;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Consolidato in questo senso è l'insegnamento della Cassazione, che l'appellante ha del tutto trascurato. Cfr., a titolo esemplificativo, i plurimi arresti citati in motivazione da Cass. 9859/2025.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 686 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Antonio Lopreiato) Parte_1 appellante
E
(avv. Teresa Calfa) Controparte_1 appellato
E
(avv.ti Gianfranco Esposito, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli) CP_2 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Spese di giudizio.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Vibo Valentia, adito il 17.3.2022 da con Parte_1 ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento che l'epigrafata CP_1
Pag. 1 di 3 esattrice gli aveva notificato per il recupero di crediti contributivi dell' , ha CP_2 dichiarato, su comune istanza delle parti, cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento della partita creditoria controversa ai sensi dell'art 1, cc. da
222 a 230, della legge n. 197 del 2022.
2. Ha compensato tra le parti le spese di lite “attesa la previsione ex lege dell'annullamento”.
3. L'opponente impugna la statuizione relativa alle spese di cui chiede l'integrale rifusione, non ricorrendo le condizioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ne giustificano la compensazione. Ne rivendica, in applicazione del “principio della soccombenza virtuale”, il relativo importo nella misura di 4.259 euro.
4. Nella resistenza dell' e dell' che CP_2 Controparte_1 hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è manifestamente infondato.
6. Il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, legittima la compensazione delle spese anche nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni dirimenti che siano non imputabili al soccombente e correlate a circostanze imprevedibili in senso oggettivo (cfr. Cass.
4696/2019).
7. Tale è, ovviamente, il caso della definizione della lite in base alla sopravvenienza di una disposizione di legge, come quella che nel caso di specie ha imposto, iure superveniente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e che rende inconferente il richiamo, da parte dell'appellante, ai principi in materia di soccombenza virtuale1.
8. E proprio l'incongruenza di tale richiamo, unitamente alla mancata considerazione del consolidato orientamento di legittimità che è contrario alla prospettazione dell'appellante, rendono palese la temerarietà dell'impugnazione
Pag. 2 di 3 proposta e giustificano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 96, c. 3,
c.p.c., con la conseguente condanna dell'appellante a pagare a ciascuna controparte una somma equitativamente determinata in misura pari a metà delle spese di lite.
9. Le spese del grado si liquidano come da dispositivo in base all'importo rivendicato dall'appellante e ai vigenti parametri tariffari.
10. Il rigetto dell'appello principale impone di dare atto delle condizioni oggettive per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 20.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 144/24, pubblicata in data 6.3.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che, in favore di ciascuna di esse, liquida in 1.800 euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Condanna l'appellante a pagare a ciascuna controparte, a tiolo di sanzione per lite temeraria, la somma di 900 euro;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Consolidato in questo senso è l'insegnamento della Cassazione, che l'appellante ha del tutto trascurato. Cfr., a titolo esemplificativo, i plurimi arresti citati in motivazione da Cass. 9859/2025.