Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Improcedibile
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01964/2026REG.PROV.COLL.
N. 05438/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5438 del 2023, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Natale Edoardo Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Galleano in Milano, corso Lodi 19;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere LI DE;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. 222399 del 1° agosto 2022, recante il rigetto dell’istanza di trasferimento presentata, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104, dal capitano della Guardia di finanza -OMISSIS-.
2. La sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, 27 aprile 2023 n. 7242 accoglieva il ricorso, ritenendo il provvedimento viziato da difetto di motivazione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha interposto appello, corredato da istanza cautelare e notificato il 22 giugno 2023, articolando due motivi di gravame (privi di rubrica ed estesi da pag. 5 a pag. 11) con cui deduce:
a) che le problematiche individuali della ricorrente non sono conciliabili con le esigenze di servizio, anche in considerazione della situazione di incompatibilità ambientale in cui la predetta si trovava all’epoca della domanda -e continua a trovarsi- con riguardo alla sede di Potenza (unica sede richiesta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992) ove esercitano l’attività imprenditoriale il marito e gli altri parenti;
b) che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., l’appellata ha richiesto il trasferimento a domanda ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 solo ed unicamente per la sede di Potenza, e non anche per le sedi Bari e Napoli, le quali sono state indicate tra quelle di gradimento ai soli fini di un trasferimento d’autorità, con conseguente pagamento della relativa indennità a carico dell’amministrazione.
4. In data 18 luglio 2023 si è costituita in resistenza l’appellata.
5. Con ordinanza 26 luglio 2023 n. 3100 la sezione ha respinto l’istanza cautelare del Ministero, compensando le spese di lite.
6. Nel corso del giudizio l’appellata ha depositato memorie e documenti, evidenziando di aver proposto dinanzi al T.a.r. per il Lazio ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 7241/2023, accolto dalla sesta sezione con sentenza 12 novembre 2205 n. 20110.
7. Con memoria del 3 febbraio 2026 la stessa ha comunicato l’avvenuto trasferimento, con provvedimento di reimpiego del 27 gennaio 2026, presso il Comando regione Basilicata di Potenza, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
8. In data 4 febbraio 2026 il Ministero ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese, stante l’avvenuto trasferimento dell’interessata.
9. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il collegio prende atto dell’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dal Ministero con memoria depositata in data 4 febbraio 2026.
11. Precisa il collegio che l’avvenuto trasferimento presso la sede richiesta per effetto del provvedimento del 27 gennaio 2026 non consente di dichiarare - contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata (memoria del 3 febbraio 2026) - la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché tale pronuncia presuppone il conseguimento in via retroattiva del bene della vita agognato, nella specie insussistente.
12. Secondo la giurisprudenza, infatti, il riconoscimento del bene della vita sopraggiunto in grado di appello in favore della parte ricorrente vittoriosa in primo grado (anche se conseguito per il tramite di un giudicato o di una sopravvenienza normativa), comporta la declaratoria di cessata materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a., ovvero di improcedibilità del ricorso di primo grado, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., a seconda che l’Amministrazione resistente operi il ritiro del provvedimento impugnato in prime cure con effetti ex tunc ovvero ex nunc (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6828 del 2025, sez. IV, n. 2829 del 2022, sez. IV, n. 2027 del 2021).
13. In considerazione dello sviluppo procedimentale della vicenda, il collegio si limita ad osservare, sotto il profilo strettamente giuridico, che:
a) per il personale militare l’istituto del trasferimento ai sensi art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ha natura eccezionale ed è ammissibile solo se compatibile con le esigenze di FO TA (Cons. Stato, sez. II, n. 3419 del 2025);
b) il trasferimento in questione, coinvolgendo interessi legittimi, esige da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità organizzativa di cui è titolare, un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e le esigenze di servizio (Cons. Stato, sez. IV, nn. 1113 del 2019 e 4671 del 2017), in conformità al paradigma costituzionale di cui all’art. 97 Cost;
c) sebbene l’art. 33 l. n. 104/1992, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24 della legge 4 novembre 2010 n. 183, non richieda, ai fini del riconoscimento del beneficio, che l’assistenza al disabile rivesta i requisiti della “continuità” ed “esclusività”, tuttavia, tale modifica non ha eliso e nemmeno ridotto il margine di discrezionalità dell’amministrazione nel contemperamento tra le esigenze di servizio e quelle del dipendente (Cons. Stato, sez. II, n. 10870 del 2022, sez. IV, n. 5157 del 2022);
d) l’esigenza dell’amministrazione di prevenire situazioni di incompatibilità prevale rispetto a quelle sottese al trasferimento ai sensi della l. n. 104/1992 (Cons. Stato, sez. II, n. 8150 del 2021).
14. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
15. Stante il peculiare andamento del processo nel secondo grado di giudizio, il collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale fra le parti delle relative spese, fermo restando che il contributo unificato rimane a carico della parte attrice di ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
LI DE, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI DE | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.