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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: usucapione
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luisella Pregasi Parte_1 C.F._1
attore
nei confronti di
, in qualità di erede di , e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di Persona_1
convenuti (contumaci)
conclusioni:
per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declatoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, In Via Principale: 1)
accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti, l'odierno attore Sig. proprietario per Parte_1
intervenuto usucapione dell'appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Loro
Ciuffenna (AR) al Fg. 69 P.lla 224, superficie 40 mq, reddito dominicale € 0,10=, reddito agrario € 0,07=,
sopra descritto;
2) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari Ufficio di Arezzo per quanto attiene il diritto di proprietà. 3) Con vittoria di spese ed onorari del
presente giudizio, solo in caso di opposizione e contestazione della domanda formulata e solo nei confronti dei
convenuti opponenti.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 738/2024
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in qualità di erede di , e , in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
eredi di , chiedendo 1) accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti, l'odierno Persona_1
attore Sig. proprietario per intervenuto usucapione dell'appezzamento di terreno identificato al Parte_1
Catasto Terreni del Comune di Loro Ciuffenna (AR) al Fg. 69 P.lla 224, superficie 40 mq, reddito dominicale
€ 0,10=, reddito agrario € 0,07=, sopra descritto”.
A fondamento della domanda proposta, l'attore ha allegato:
i. di essere proprietario di un immobile con resede pertinenziale sito nel Comune di Loro
Ciuffenna (AR) e identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 69 P.lla 219 Sub. 1,
2, 3, 4 e 5 (cfr. doc. 1);
ii. di utilizzare uti dominus, da tempo immemorabile e comunque da oltre vent'anni, un piccolo appezzamento di terreno, posseduto da oltre vent'anni in maniera pacifica e ininterrotta dallo stesso e, prima di lui, dal padre e dallo zio , terreno identificato CP_5 Persona_2
al Catasto del Comune Loro Ciuffenna al Fg. 69 P.lla 224, catastalmente intestato a terzi, superficie
40 mq, reddito dominicale € 0,10, reddito agrario € 0,07, confinante con la P.lla 219 Fg. 69 Sub. 1, 2,
3, 4 e 5, di proprietà dell'attore medesimo (cfr. doc. 2, 3 e 6);
iii. dalla visura del catasto terreni del Comune di Loro Ciuffenna il terreno identificato al Fg. 69
P.lla 224 risulta intestato a e;
Persona_1 CP_6
iv. che da ricerca anagrafica è emerso che gli intestatari di cui sopra sono deceduti e che CP_1
è legittima erede di , mentre e sono
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_4
legittimi eredi di;
Persona_1
v. che dall'ispezione ipotecaria eseguita presso i registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio precedente il presente atto e contro i suddetti terreni domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sullo stesso (cfr. doc. 7, 8);
vi. di utilizzare da oltre vent'anni detto appezzamento di terreno adiacente a quello di sua proprietà, provvedendo a conservarlo in buono stato con il taglio dell'erba e sostenendo le relative spese, nonché sostenendo le spese degli interventi di manutenzione;
v. che tali situazioni, di fatto, comprovanti da sole la presenza sia dell'elemento oggettivo (corpus),
sia dell'elemento soggettivo (animus), integrano i requisiti del possesso del bene, concretizzandosi in un comportamento da esclusivo proprietario del fondo;
2 R.G. n. 738/2024
vi. che fin dall'inizio, il possesso è stato pacifico, non avendo egli mai ricevuto alcuna contestazione con azioni giudiziarie, né avendo mai alcuno rivendicato la proprietà della particella
de quo
vii. che è stato esperito tentativo obbligatorio di mediazione di cui al d. lgs. 28 del 2010, dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo, con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti (cfr. doc. 9).
Su queste basi, dunque, l'attore ha chiesto accertarsi il riconoscimento dell'intervenuto usucapione del terreno in suo favore, per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c.
2. I convenuti hanno scelto la contumacia.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prova testimoniale,
come da ordinanza a verbale del 6 novembre 2024.
4. All'udienza del 19 febbraio 2025 è stata espletata la prova orale e la parte attrice ha precisato le conclusioni. Alla stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. co.
c.p.c.
******
5. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà di un bene per usucapione richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti:
i. il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014);
ii. il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.),
prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012);
iii. la continuità del possesso per venti anni.
L'onere della prova incombe, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sulla parte attrice.
6. Va inoltre ricordato che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è
proprietario all'atto della domanda (ex multis, Cass. n. 17270/2015; Cass. n. 24260/2018).
7. Nel caso di specie, dalle allegazioni di parte e dalla documentazione in atti si ricava che il terreno identificato al Catasto del Comune Loro Ciuffenna al Fg. 69 P.lla 224, superficie 40 mq,
reddito dominicale € 0,10, reddito agrario € 0,07, confinante con la P.lla 219 Fg. 69 Sub. 1, 2, 3, 4 e 5,
di proprietà dell'attore (cfr. visura storica per immobile sub doc. 2 e 3, nonché doc. 1 e 6) risulta
3 R.G. n. 738/2024
intestato a e , entrambi deceduti (rispettivamente il 19 maggio 2015 e Persona_1 CP_6
l'8 dicembre 1997 (cfr. certificati di morte sub doc. 4 e doc. 5).
L'attore ha quindi allegato che “da ricerca anagrafica è emerso che gli intestatari di cui sopra sono
deceduti e che la Sig.ra è legittima erede del Sig. mentre i Sig.ri Controparte_1 CP_6 CP_3
e sono legittimi eredi del Sig. (cfr. doc. 4, 5)”.
[...] Controparte_4 Persona_1
Detta allegazione risulta, tuttavia, del tutto sfornita di prova;
sono stati, invero, prodotti sub doc. 4
e 5 citati solo i certificati di morte di e e da alcun altro dei documenti Persona_1 CP_6
in atti si ricava quanto allegato dalla parte attrice.
8. Le domande proposte dalla parte attrice devono, dunque, essere respinte, ogni altra questione assorbita.
9. Nulla sulle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 22 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: usucapione
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luisella Pregasi Parte_1 C.F._1
attore
nei confronti di
, in qualità di erede di , e , in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di Persona_1
convenuti (contumaci)
conclusioni:
per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declatoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, In Via Principale: 1)
accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti, l'odierno attore Sig. proprietario per Parte_1
intervenuto usucapione dell'appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Loro
Ciuffenna (AR) al Fg. 69 P.lla 224, superficie 40 mq, reddito dominicale € 0,10=, reddito agrario € 0,07=,
sopra descritto;
2) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari Ufficio di Arezzo per quanto attiene il diritto di proprietà. 3) Con vittoria di spese ed onorari del
presente giudizio, solo in caso di opposizione e contestazione della domanda formulata e solo nei confronti dei
convenuti opponenti.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 738/2024
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in qualità di erede di , e , in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
eredi di , chiedendo 1) accertare e dichiarare, sulla base dei documenti prodotti, l'odierno Persona_1
attore Sig. proprietario per intervenuto usucapione dell'appezzamento di terreno identificato al Parte_1
Catasto Terreni del Comune di Loro Ciuffenna (AR) al Fg. 69 P.lla 224, superficie 40 mq, reddito dominicale
€ 0,10=, reddito agrario € 0,07=, sopra descritto”.
A fondamento della domanda proposta, l'attore ha allegato:
i. di essere proprietario di un immobile con resede pertinenziale sito nel Comune di Loro
Ciuffenna (AR) e identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 69 P.lla 219 Sub. 1,
2, 3, 4 e 5 (cfr. doc. 1);
ii. di utilizzare uti dominus, da tempo immemorabile e comunque da oltre vent'anni, un piccolo appezzamento di terreno, posseduto da oltre vent'anni in maniera pacifica e ininterrotta dallo stesso e, prima di lui, dal padre e dallo zio , terreno identificato CP_5 Persona_2
al Catasto del Comune Loro Ciuffenna al Fg. 69 P.lla 224, catastalmente intestato a terzi, superficie
40 mq, reddito dominicale € 0,10, reddito agrario € 0,07, confinante con la P.lla 219 Fg. 69 Sub. 1, 2,
3, 4 e 5, di proprietà dell'attore medesimo (cfr. doc. 2, 3 e 6);
iii. dalla visura del catasto terreni del Comune di Loro Ciuffenna il terreno identificato al Fg. 69
P.lla 224 risulta intestato a e;
Persona_1 CP_6
iv. che da ricerca anagrafica è emerso che gli intestatari di cui sopra sono deceduti e che CP_1
è legittima erede di , mentre e sono
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_4
legittimi eredi di;
Persona_1
v. che dall'ispezione ipotecaria eseguita presso i registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio precedente il presente atto e contro i suddetti terreni domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sullo stesso (cfr. doc. 7, 8);
vi. di utilizzare da oltre vent'anni detto appezzamento di terreno adiacente a quello di sua proprietà, provvedendo a conservarlo in buono stato con il taglio dell'erba e sostenendo le relative spese, nonché sostenendo le spese degli interventi di manutenzione;
v. che tali situazioni, di fatto, comprovanti da sole la presenza sia dell'elemento oggettivo (corpus),
sia dell'elemento soggettivo (animus), integrano i requisiti del possesso del bene, concretizzandosi in un comportamento da esclusivo proprietario del fondo;
2 R.G. n. 738/2024
vi. che fin dall'inizio, il possesso è stato pacifico, non avendo egli mai ricevuto alcuna contestazione con azioni giudiziarie, né avendo mai alcuno rivendicato la proprietà della particella
de quo
vii. che è stato esperito tentativo obbligatorio di mediazione di cui al d. lgs. 28 del 2010, dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo, con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti (cfr. doc. 9).
Su queste basi, dunque, l'attore ha chiesto accertarsi il riconoscimento dell'intervenuto usucapione del terreno in suo favore, per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c.
2. I convenuti hanno scelto la contumacia.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prova testimoniale,
come da ordinanza a verbale del 6 novembre 2024.
4. All'udienza del 19 febbraio 2025 è stata espletata la prova orale e la parte attrice ha precisato le conclusioni. Alla stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. co.
c.p.c.
******
5. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà di un bene per usucapione richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti:
i. il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014);
ii. il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.),
prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012);
iii. la continuità del possesso per venti anni.
L'onere della prova incombe, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sulla parte attrice.
6. Va inoltre ricordato che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è
proprietario all'atto della domanda (ex multis, Cass. n. 17270/2015; Cass. n. 24260/2018).
7. Nel caso di specie, dalle allegazioni di parte e dalla documentazione in atti si ricava che il terreno identificato al Catasto del Comune Loro Ciuffenna al Fg. 69 P.lla 224, superficie 40 mq,
reddito dominicale € 0,10, reddito agrario € 0,07, confinante con la P.lla 219 Fg. 69 Sub. 1, 2, 3, 4 e 5,
di proprietà dell'attore (cfr. visura storica per immobile sub doc. 2 e 3, nonché doc. 1 e 6) risulta
3 R.G. n. 738/2024
intestato a e , entrambi deceduti (rispettivamente il 19 maggio 2015 e Persona_1 CP_6
l'8 dicembre 1997 (cfr. certificati di morte sub doc. 4 e doc. 5).
L'attore ha quindi allegato che “da ricerca anagrafica è emerso che gli intestatari di cui sopra sono
deceduti e che la Sig.ra è legittima erede del Sig. mentre i Sig.ri Controparte_1 CP_6 CP_3
e sono legittimi eredi del Sig. (cfr. doc. 4, 5)”.
[...] Controparte_4 Persona_1
Detta allegazione risulta, tuttavia, del tutto sfornita di prova;
sono stati, invero, prodotti sub doc. 4
e 5 citati solo i certificati di morte di e e da alcun altro dei documenti Persona_1 CP_6
in atti si ricava quanto allegato dalla parte attrice.
8. Le domande proposte dalla parte attrice devono, dunque, essere respinte, ogni altra questione assorbita.
9. Nulla sulle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 22 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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