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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/02/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 6484/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 6484/2018 promossa da:
C.F. , elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Gramsci n°19 presso lo studio dell'Avv. Stefania Tornaturi dal quale è rappresento e difeso
APPELLANTE
Contro
C.F. : , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappr. e dif.dall'Avv. Tiziana Genito, C.F. dal quale è rapp.ta e
[...] C.F._2 difesa, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Benevento, alla Via Cap. Luca Mazzella
n° 6
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., con sede ivi ed elett.te Controparte_3 dom.to in al Corso Trieste n°149 presso lo studio del suo procuratore costituito Avv. CP_3
Astianatte De Vincentis dal quale è rapp.to e difeso –
APPELLATO-
CONCLUSIONI come in atti pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
Il presente procedimento ha riguardo sia alla correzione materiale del dispositivo di sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di annullamento della cartella in relazione ad un numero di cartella errata sia nella parte in cui erroneamente liquidate in favore dell'attore solo le spese per il contributo unificato e non anche gli onorari di lite senza addure alcuna motivazione per la compensazione.
La domanda è fondata.
Il Giudice di pace, infatti, non ha in motivato l'operata compensazione delle spese di giudizio.
Giova ricordare al riguardo che l'art.2 della L.263/2005 ha compiuto una prima riforma dell'art.92 co 2 prevedendo esplicitamente l'obbligo per il giudice di indicare specificamente nella motivazione quali siano i giusti motivi che fondano il provvedimento di compensazione parziale o per intero delle spese di lite. La legge di riforma del processo civile del 2009 è tornata sul tema della compensazione delle spese con l'obiettivo di circoscrivere ulteriormente la discrezionalità del giudice. Fermo restando l'obbligo di motivazione, il riferimento ai “giusti motivi” è stato sostituito da quello a “gravi ed eccezionali ragioni” cioè a fatti significativi seri e non ordinari.
In forza di tale previsione normativa, l'obbligo di motivazione in particolare non è soddisfatto quando la compensazione è spiegata con ragioni di equità ed opportunità, o con riferimento alla peculiarità della materia perché una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cfr Cass.14563/2008).
Le gravi ragioni per la compensazione devono peraltro essere indicate nella motivazione
(Cass.221/16).
Sottolinea ancora la Suprema Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cass. Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598), che la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.(Cass. 2 luglio 2007,
n. 14964).
pagina 2 di 3 L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata degli oneri inerenti l'attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. (Cass.2972/90).
Con principio consolidato la Suprema Corte nel caso di lite necessaria quando cioè il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo, identifica il soccombente in chi ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato. (Cass.1808/79).
Dall'accoglimento dell'appello discende la condanna alle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. MARIA C.V. in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe riportato, così provvede: accoglie la domanda e riforma la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio e, per l'effetto, condanna gli appellati in solido a rifondere le spese del giudizio di primo grado che, ai sensi del DM.55/2014, si liquidano in €.508,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre
CPA ed IVA come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna altresì gli appellati in solido alla refusione delle spese del presente giudizio di appello che si liquidano in €. 650,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. ferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso in S. Maria C.V., il 1/02/2024
Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 6484/2018 promossa da:
C.F. , elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Gramsci n°19 presso lo studio dell'Avv. Stefania Tornaturi dal quale è rappresento e difeso
APPELLANTE
Contro
C.F. : , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappr. e dif.dall'Avv. Tiziana Genito, C.F. dal quale è rapp.ta e
[...] C.F._2 difesa, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Benevento, alla Via Cap. Luca Mazzella
n° 6
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., con sede ivi ed elett.te Controparte_3 dom.to in al Corso Trieste n°149 presso lo studio del suo procuratore costituito Avv. CP_3
Astianatte De Vincentis dal quale è rapp.to e difeso –
APPELLATO-
CONCLUSIONI come in atti pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
Il presente procedimento ha riguardo sia alla correzione materiale del dispositivo di sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di annullamento della cartella in relazione ad un numero di cartella errata sia nella parte in cui erroneamente liquidate in favore dell'attore solo le spese per il contributo unificato e non anche gli onorari di lite senza addure alcuna motivazione per la compensazione.
La domanda è fondata.
Il Giudice di pace, infatti, non ha in motivato l'operata compensazione delle spese di giudizio.
Giova ricordare al riguardo che l'art.2 della L.263/2005 ha compiuto una prima riforma dell'art.92 co 2 prevedendo esplicitamente l'obbligo per il giudice di indicare specificamente nella motivazione quali siano i giusti motivi che fondano il provvedimento di compensazione parziale o per intero delle spese di lite. La legge di riforma del processo civile del 2009 è tornata sul tema della compensazione delle spese con l'obiettivo di circoscrivere ulteriormente la discrezionalità del giudice. Fermo restando l'obbligo di motivazione, il riferimento ai “giusti motivi” è stato sostituito da quello a “gravi ed eccezionali ragioni” cioè a fatti significativi seri e non ordinari.
In forza di tale previsione normativa, l'obbligo di motivazione in particolare non è soddisfatto quando la compensazione è spiegata con ragioni di equità ed opportunità, o con riferimento alla peculiarità della materia perché una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cfr Cass.14563/2008).
Le gravi ragioni per la compensazione devono peraltro essere indicate nella motivazione
(Cass.221/16).
Sottolinea ancora la Suprema Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cass. Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598), che la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.(Cass. 2 luglio 2007,
n. 14964).
pagina 2 di 3 L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata degli oneri inerenti l'attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. (Cass.2972/90).
Con principio consolidato la Suprema Corte nel caso di lite necessaria quando cioè il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo, identifica il soccombente in chi ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato. (Cass.1808/79).
Dall'accoglimento dell'appello discende la condanna alle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. MARIA C.V. in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe riportato, così provvede: accoglie la domanda e riforma la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio e, per l'effetto, condanna gli appellati in solido a rifondere le spese del giudizio di primo grado che, ai sensi del DM.55/2014, si liquidano in €.508,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre
CPA ed IVA come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna altresì gli appellati in solido alla refusione delle spese del presente giudizio di appello che si liquidano in €. 650,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. ferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso in S. Maria C.V., il 1/02/2024
Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo)
pagina 3 di 3