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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3828/2023 promossa da:
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASS.NI E RIASS. (C.F. ), Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZILIOLI TITO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZILIOLI TITO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLO Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE NINO BIXIO, 2 VERONA presso il difensore avv.
MAESTRELLO ANDREA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello non è fondato e va quindi respinto.
Va anzitutto analizzata la questione della nullità o meno del contratto di assicurazione per violazione dell'art. 12 comma I° del Codice delle Assicurazioni Private, attesa la prevista indennizzabilità delle somme dovute dall'assicurato (Lachiver) per le violazioni alle prescrizioni di cui alla legge 81/08, TU della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli artt. 12 comma I° e 167 comma II° del Codice delle Assicurazioni Private ne prevede sì la nullità, ma solo ad iniziativa del contraente o dell'assicurato.
Ciò posto, accertato che la nullità in argomento non può essere qualificata come nullità assoluta, va accertato se si possano ravvisare negli atti e documenti di causa elementi tali da ritenere essere stata effettivamente proposta un'eccezione di nullità in tal senso.
pagina 1 di 2 Va in proposito rilevato come la dizione di cui all'art. 167 comma II° citato (“contraente”;
“assicurato”) non possa essere riferita alla compagnia di assicurazione, pena l'evidente anomalia della facoltà che sarebbe altrimenti riconosciuta all'assicuratore – che aveva stipulato il contratto – di invocarne a proprio tornaconto la nullità e di liberarsi dalle obbligazioni indennitarie di pagamento sullo stesso incombenti.
Ne deriva che le considerazioni svolte dall'assicurazione sia nell'atto di costituzione avanti il Giudice di Pace che nell'atto d'appello in punto di nullità della polizza non possono in alcun modo valere.
Il contratto di assicurazione in oggetto, quindi, risulta pienamente efficace, attesa l'insussistenza di alcuna eccezione di nullità.
Ciò posto, va analizzata la questione circa la riconducibilità dei fatti di causa alla polizza di assicurazione.
L'estensione della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 3 lett. A e B della polizza, prevede l'indennizzabilità anche per fatti riconducibili a soggetti delegati del datore di lavoro;
nel caso di specie la contravvenzione è stata irrogata per il comportamento omissivo del dott. Controparte_2 dipendente sì di ma anche delegato del datore di lavoro del soggetto infortunato CP_1
(cfr. documento 16 fascicolo di primo grado). Parte_2
Va quindi riconosciuta la piena operatività della polizza in argomento.
Accertata quindi l'operatività del contratto di assicurazione per difetto di eccezione di nullità e riconosciuta la indennizzabilità del fatto ai sensi di polizza, va confermata la condanna irrogata dal
Giudice di Pace nei confronti dell'assicurazione odierna appellante.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_3
nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 661/23
[...] depositata 13.4.2023 e, per l'effetto, conferma integralmente la stessa;
B) Condanna la , in persona Parte_3 del legale rappresentante, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, spese liquidate in €. 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 per il versamento – a carico di parte appellante – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi.
Verona, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3828/2023 promossa da:
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASS.NI E RIASS. (C.F. ), Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZILIOLI TITO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZILIOLI TITO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLO Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE NINO BIXIO, 2 VERONA presso il difensore avv.
MAESTRELLO ANDREA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello non è fondato e va quindi respinto.
Va anzitutto analizzata la questione della nullità o meno del contratto di assicurazione per violazione dell'art. 12 comma I° del Codice delle Assicurazioni Private, attesa la prevista indennizzabilità delle somme dovute dall'assicurato (Lachiver) per le violazioni alle prescrizioni di cui alla legge 81/08, TU della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli artt. 12 comma I° e 167 comma II° del Codice delle Assicurazioni Private ne prevede sì la nullità, ma solo ad iniziativa del contraente o dell'assicurato.
Ciò posto, accertato che la nullità in argomento non può essere qualificata come nullità assoluta, va accertato se si possano ravvisare negli atti e documenti di causa elementi tali da ritenere essere stata effettivamente proposta un'eccezione di nullità in tal senso.
pagina 1 di 2 Va in proposito rilevato come la dizione di cui all'art. 167 comma II° citato (“contraente”;
“assicurato”) non possa essere riferita alla compagnia di assicurazione, pena l'evidente anomalia della facoltà che sarebbe altrimenti riconosciuta all'assicuratore – che aveva stipulato il contratto – di invocarne a proprio tornaconto la nullità e di liberarsi dalle obbligazioni indennitarie di pagamento sullo stesso incombenti.
Ne deriva che le considerazioni svolte dall'assicurazione sia nell'atto di costituzione avanti il Giudice di Pace che nell'atto d'appello in punto di nullità della polizza non possono in alcun modo valere.
Il contratto di assicurazione in oggetto, quindi, risulta pienamente efficace, attesa l'insussistenza di alcuna eccezione di nullità.
Ciò posto, va analizzata la questione circa la riconducibilità dei fatti di causa alla polizza di assicurazione.
L'estensione della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 3 lett. A e B della polizza, prevede l'indennizzabilità anche per fatti riconducibili a soggetti delegati del datore di lavoro;
nel caso di specie la contravvenzione è stata irrogata per il comportamento omissivo del dott. Controparte_2 dipendente sì di ma anche delegato del datore di lavoro del soggetto infortunato CP_1
(cfr. documento 16 fascicolo di primo grado). Parte_2
Va quindi riconosciuta la piena operatività della polizza in argomento.
Accertata quindi l'operatività del contratto di assicurazione per difetto di eccezione di nullità e riconosciuta la indennizzabilità del fatto ai sensi di polizza, va confermata la condanna irrogata dal
Giudice di Pace nei confronti dell'assicurazione odierna appellante.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_3
nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 661/23
[...] depositata 13.4.2023 e, per l'effetto, conferma integralmente la stessa;
B) Condanna la , in persona Parte_3 del legale rappresentante, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, spese liquidate in €. 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 per il versamento – a carico di parte appellante – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi.
Verona, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2