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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2230/2022 RG, avente ad oggetto
“Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L 689/1981. lavoro/prev”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Mercogliano ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via S. Moccia, n. 90;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.07.2022, la parte in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 10.06.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000256948 dell' per un importo di euro 28.000,00 CP_1 per la violazione della disposizione ex art. 2 co. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. con modif. L. 638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (per euro 1.226,37) relative ai mesi di marzo e aprile 2014, in relazione all'atto d'accertamento, ivi richiamato, prot. n. CP_1
del 07/09/2017, omissione ad ella ascritta quale NumeroDiCartaIdentit_1 titolare di omonima ditta individuale.
Rappresentava l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, e la conseguente decadenza dell'ente dal richiedere il pagamento delle sanzioni.
Riteneva, nel merito, l'insussistenza della violazione contestata, evidenziando che l'onere della prova della pretesa creditoria ricade sulla p.a..
Affermava l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni, ex art. 11 L. 689/1981, nonché la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 9.11.2022 si costituiva in giudizio l' instando per il CP_1 rigetto del ricorso. In via pregiudiziale, chiedeva di verificare la tempestività dell'opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento. Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Evidenziava che il trasgressore era stato individuato nell'odierna ricorrente, in quanto titolare della impresa individuale omonima, ex art. 3 co. 1 L.689/1981.
Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/1981 era iniziata a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione (15.1.2016). Deduceva la regolare notifica, in data 26.06.2017, dell'atto di accertamento della violazione e della contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta.
In allegato alle note di trattazione scritta del 15.02.2025 depositava, infine, atto di rideterminazione in riduzione della sanzione, per effetto dell'entrata in vigore
Pag. 2 di 9 dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 3065,93.
Precisava, quindi, le seguenti conclusioni: “verificare la tempestività dell'opposizione con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, confermare il provvedimento sanzionatorio come da allegata ridetermina adottata, in sede di autotutela, dal Direttore pro tempore della Sede provinciale di CP_1
Avellino in conformità alla novella normativa sopra richiamata, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, e salvo gravame, rideterminare la somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa a CP_1 titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi indicati.”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione sostituita dallo scambio di note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1991 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data
11.07.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione (10.06.2022), stante lo spirare ultimo del termine in giorno festivo.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va rilevato, anzitutto, che identica questione sottoposta all'attenzione del
Giudicante è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n.
884/2024, resa a definizione del procedimento R.G. 2168/2022, avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., sia pur con le dovute precisazioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012,
Cass. n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che
Pag. 3 di 9 ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del
2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
Ciò rilevato, vale premettere che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. n. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito CP_1 amministrativo, ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L.
689/1981.
Nella progressione del procedimento sanzionatorio dell'illecito ammnistrativo ove non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione i suoi estremi debbono essere notificati agli interessati (se residenti in Italia) entro il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 L. 689/1981, qui rilevante, (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
Pag. 4 di 9 dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), Entro il successivo termine di sessanta giorni (dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) il trasgressore viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta (art. 16). Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (o, in mancanza, al prefetto), organi ai quali gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (art. 17).
Solo all'esito la autorità competente emette la ordinanza motivata di ingiunzione (se non ritenga di archiviare), (art. 18) per la cui notificazione è previsto il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 L. 689/1981). Giova sul punto rammentare che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della
Pag. 5 di 9 legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il
Supremo Collegio (Sez. L., Sentenza n. 11559 del 11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della
P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede, come sopra evidenziato, la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (art. 6 D.Lgs. 8/2016:
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”).
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016. L'art. 9, intitolato alla
“trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” commi 2 e 4 del D.lgs. n.
8/2016 non fa che confermare il termine di 90 giorni e la decorrenza stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 14 Legge n. 689/1981.
L'articolo citato prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un
Pag. 6 di 9 ritorno all'autorità amministrativa;
la “ritrasmissione” in sede amministrativa segna anche la decorrenza della notifica degli “estremi della violazione” da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso percorso interpretativo.
Ora, nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi CP_1 in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista, trattandosi di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo ed avendo il CP_1 ricorrente eccepito l'insussistenza e l'omessa notificazione dell'atto di accertamento prot. n. 0800.26/06/2017.0146190. CP_1
Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al mese di gennaio-marzo 2014, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva
Pag. 7 di 9 reato e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. per una ricostruzione in questi termini C. A. Torino sent. n. 89/2023 e 111/2023).
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione” conforta l'opzione ermeneutica di cui sopra, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
Alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche, l'effetto estintivo si è prodotto, posto che la prima contestazione da parte dell' nei confronti CP_1 del ricorrente, risulta notificata il 7/09/2017, ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.
Né l' ha allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che CP_1 abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del 11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez.
Unite, n. 9936 del 08/05/2014).
Pag. 8 di 9 In definitiva, rilevata l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento e ritenuto che la contestazione relativa alla notificazione investa anche il profilo della tempestività rispetto al descritto termine decadenziale, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, in quanto l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi estinta decorsi 90 giorni dal 6.2.2016.
5. In conclusione, alla luce delle su espresse considerazioni, l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 25.02.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2230/2022 RG, avente ad oggetto
“Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L 689/1981. lavoro/prev”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Mercogliano ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via S. Moccia, n. 90;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.07.2022, la parte in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 10.06.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000256948 dell' per un importo di euro 28.000,00 CP_1 per la violazione della disposizione ex art. 2 co. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. con modif. L. 638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (per euro 1.226,37) relative ai mesi di marzo e aprile 2014, in relazione all'atto d'accertamento, ivi richiamato, prot. n. CP_1
del 07/09/2017, omissione ad ella ascritta quale NumeroDiCartaIdentit_1 titolare di omonima ditta individuale.
Rappresentava l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, e la conseguente decadenza dell'ente dal richiedere il pagamento delle sanzioni.
Riteneva, nel merito, l'insussistenza della violazione contestata, evidenziando che l'onere della prova della pretesa creditoria ricade sulla p.a..
Affermava l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni, ex art. 11 L. 689/1981, nonché la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 9.11.2022 si costituiva in giudizio l' instando per il CP_1 rigetto del ricorso. In via pregiudiziale, chiedeva di verificare la tempestività dell'opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento. Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Evidenziava che il trasgressore era stato individuato nell'odierna ricorrente, in quanto titolare della impresa individuale omonima, ex art. 3 co. 1 L.689/1981.
Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/1981 era iniziata a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione (15.1.2016). Deduceva la regolare notifica, in data 26.06.2017, dell'atto di accertamento della violazione e della contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta.
In allegato alle note di trattazione scritta del 15.02.2025 depositava, infine, atto di rideterminazione in riduzione della sanzione, per effetto dell'entrata in vigore
Pag. 2 di 9 dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 3065,93.
Precisava, quindi, le seguenti conclusioni: “verificare la tempestività dell'opposizione con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, confermare il provvedimento sanzionatorio come da allegata ridetermina adottata, in sede di autotutela, dal Direttore pro tempore della Sede provinciale di CP_1
Avellino in conformità alla novella normativa sopra richiamata, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, e salvo gravame, rideterminare la somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa a CP_1 titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi indicati.”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione sostituita dallo scambio di note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1991 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data
11.07.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione (10.06.2022), stante lo spirare ultimo del termine in giorno festivo.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va rilevato, anzitutto, che identica questione sottoposta all'attenzione del
Giudicante è stata risolta da altro Giudice di questo Tribunale con la sentenza n.
884/2024, resa a definizione del procedimento R.G. 2168/2022, avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., sia pur con le dovute precisazioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012,
Cass. n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che
Pag. 3 di 9 ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del
2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
Ciò rilevato, vale premettere che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. n. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito CP_1 amministrativo, ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L.
689/1981.
Nella progressione del procedimento sanzionatorio dell'illecito ammnistrativo ove non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione i suoi estremi debbono essere notificati agli interessati (se residenti in Italia) entro il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 L. 689/1981, qui rilevante, (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
Pag. 4 di 9 dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), Entro il successivo termine di sessanta giorni (dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) il trasgressore viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta (art. 16). Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (o, in mancanza, al prefetto), organi ai quali gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (art. 17).
Solo all'esito la autorità competente emette la ordinanza motivata di ingiunzione (se non ritenga di archiviare), (art. 18) per la cui notificazione è previsto il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 L. 689/1981). Giova sul punto rammentare che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della
Pag. 5 di 9 legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il
Supremo Collegio (Sez. L., Sentenza n. 11559 del 11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della
P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede, come sopra evidenziato, la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato (art. 6 D.Lgs. 8/2016:
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”).
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016. L'art. 9, intitolato alla
“trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” commi 2 e 4 del D.lgs. n.
8/2016 non fa che confermare il termine di 90 giorni e la decorrenza stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 14 Legge n. 689/1981.
L'articolo citato prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un
Pag. 6 di 9 ritorno all'autorità amministrativa;
la “ritrasmissione” in sede amministrativa segna anche la decorrenza della notifica degli “estremi della violazione” da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso percorso interpretativo.
Ora, nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi CP_1 in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista, trattandosi di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo ed avendo il CP_1 ricorrente eccepito l'insussistenza e l'omessa notificazione dell'atto di accertamento prot. n. 0800.26/06/2017.0146190. CP_1
Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al mese di gennaio-marzo 2014, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva
Pag. 7 di 9 reato e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. per una ricostruzione in questi termini C. A. Torino sent. n. 89/2023 e 111/2023).
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione” conforta l'opzione ermeneutica di cui sopra, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
Alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche, l'effetto estintivo si è prodotto, posto che la prima contestazione da parte dell' nei confronti CP_1 del ricorrente, risulta notificata il 7/09/2017, ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.
Né l' ha allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che CP_1 abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del 11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez.
Unite, n. 9936 del 08/05/2014).
Pag. 8 di 9 In definitiva, rilevata l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento e ritenuto che la contestazione relativa alla notificazione investa anche il profilo della tempestività rispetto al descritto termine decadenziale, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, in quanto l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi estinta decorsi 90 giorni dal 6.2.2016.
5. In conclusione, alla luce delle su espresse considerazioni, l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 25.02.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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