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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/10/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2984/2025 VG promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Cicconi - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Comunanza, via G. Savonarola n.9;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 31/7/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2004, Numero 21, Parte I, Serie,
Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale è nata una figlia, (nata il [...]). Persona_1
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Parte_2 ricorso cumulativo ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
4/8/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra gli stessi (ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale) alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi Sigg. e a vivere separati, con l'obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2) pronunciare la separazione dei coniugi e (Matrimonio contratto in Porto Parte_1 Parte_2
Sant'Elpidio (AP) in data 31.07.2004 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio
(AP), Anno 2004, Numero 21, Parte I e Ufficio 1) e ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, con udienza che eventualmente verrà fissata, in base alle seguenti condizioni:
A. La casa familiare sita in 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Fonteserpe n. 29, di proprietà del sig.
viene assegnata con gli arredi alla sig.ra , quale genitore convivente con la Parte_2 Parte_1
Per_ figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , la quale continuerà ad abitarvi con quest'ultima;
B. La figlia continuerà a risiedere stabilmente presso la casa familiare insieme alla madre;
Persona_1
C. Le utenze e le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno sostenute interamente dalla sig.ra Parte_1 ad eccezione di quelle di straordinaria manutenzione che saranno a carico del proprietario
[...] Parte_2
[...]
D. Il sig. verserà la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il Parte_2
Per_ mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , direttamente alla sig.ra
, nella sua qualità di genitore convivente, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Parte_1
Il contributo al mantenimento della figlia sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI purché l'indice sia positivo;
pagina 2 di 4 Per_ E. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite in parti uguali (50% ciascuno) tra i genitori. Il rimborso di dette spese avverrà dietro presentazione della ricevuta attestante l'effettivo esborso. Per
l'individuazione delle spese straordinarie, nonché per quelle soggette o meno a preventivo consenso, le parti faranno riferimento al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza distrettuale sulla riforma Cartabia in materia di famiglia e sottoscritto in data 10.07.2024 che gli stessi dichiarano di aver visionato e ricevuto e che costituisce parte integrante Per_ del presente accordo (All. 15). Le parti convengono espressamente che le tasse universitarie della figlia saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ F. La figlia sarà fiscalmente a carico di ciascun coniuge al 50%;
G. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
H. Il sig. a seguito della separazione, andrà a vivere in altra abitazione, sostenendone Parte_2 autonomamente le relative spese e oneri”.
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 11/8/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia (maggiorenne non economicamente autosufficiente) Persona_1 non sono in contrasto con gli interessi della stessa - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole, sia ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 3 di 4 4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 31/7/2004 (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2004, Numero 21,
Parte I, Serie, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 3/10/025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2984/2025 VG promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Cicconi - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Comunanza, via G. Savonarola n.9;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 31/7/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2004, Numero 21, Parte I, Serie,
Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale è nata una figlia, (nata il [...]). Persona_1
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Parte_2 ricorso cumulativo ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
4/8/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra gli stessi (ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale) alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi Sigg. e a vivere separati, con l'obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2) pronunciare la separazione dei coniugi e (Matrimonio contratto in Porto Parte_1 Parte_2
Sant'Elpidio (AP) in data 31.07.2004 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio
(AP), Anno 2004, Numero 21, Parte I e Ufficio 1) e ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, con udienza che eventualmente verrà fissata, in base alle seguenti condizioni:
A. La casa familiare sita in 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Fonteserpe n. 29, di proprietà del sig.
viene assegnata con gli arredi alla sig.ra , quale genitore convivente con la Parte_2 Parte_1
Per_ figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , la quale continuerà ad abitarvi con quest'ultima;
B. La figlia continuerà a risiedere stabilmente presso la casa familiare insieme alla madre;
Persona_1
C. Le utenze e le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno sostenute interamente dalla sig.ra Parte_1 ad eccezione di quelle di straordinaria manutenzione che saranno a carico del proprietario
[...] Parte_2
[...]
D. Il sig. verserà la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il Parte_2
Per_ mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , direttamente alla sig.ra
, nella sua qualità di genitore convivente, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Parte_1
Il contributo al mantenimento della figlia sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI purché l'indice sia positivo;
pagina 2 di 4 Per_ E. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite in parti uguali (50% ciascuno) tra i genitori. Il rimborso di dette spese avverrà dietro presentazione della ricevuta attestante l'effettivo esborso. Per
l'individuazione delle spese straordinarie, nonché per quelle soggette o meno a preventivo consenso, le parti faranno riferimento al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza distrettuale sulla riforma Cartabia in materia di famiglia e sottoscritto in data 10.07.2024 che gli stessi dichiarano di aver visionato e ricevuto e che costituisce parte integrante Per_ del presente accordo (All. 15). Le parti convengono espressamente che le tasse universitarie della figlia saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ F. La figlia sarà fiscalmente a carico di ciascun coniuge al 50%;
G. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
H. Il sig. a seguito della separazione, andrà a vivere in altra abitazione, sostenendone Parte_2 autonomamente le relative spese e oneri”.
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 11/8/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia (maggiorenne non economicamente autosufficiente) Persona_1 non sono in contrasto con gli interessi della stessa - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole, sia ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 3 di 4 4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 31/7/2004 (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del comune di Porto Sant'Elpidio, Anno 2004, Numero 21,
Parte I, Serie, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 3/10/025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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