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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2146 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 18.9.2024, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Pamela Parte_1 Parte_2
Cioci, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
E
, in qualità di unica socia superstite della Controparte_1
cancellata Società Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS s.r.l.. convenuta contumace
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.9.2023 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio in qualità di unica socia Controparte_1
superstite della cancellata Società Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS s.r.l., per sentir “accertare e dichiarare che la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
sono proprietari esclusivi per maturata usucapione acquisitiva, dei terreni siti nel comune di Filettino, distinti al Catasto Terreni Foglio 25, Particelle 243 e 384 e per
l'effetto ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Assumevano gli attori:
1 - di possedere da più di 20 anni i suddetti terreni, confinanti con le loro abitazioni
(foglio 25, part. 266, sub 1 e sub 4) ed altra piccola porzione di terreno di proprietà
(foglio 25, part. 391 e 417), anche grazie al possesso su di essi esercitato dai loro danti causa ( e per Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
per , acquirenti dei citati immobili dalla società Società Tes_1 Parte_2
Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS s.r.l.;
- che, in particolare, sia i predetti soggetti che i loro eredi, odierni attori, avevano da sempre utilizzato i fondi come parcheggio privato, in quanto naturale pertinenza delle loro abitazioni, esercitando il possesso in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, animo domini;
- che, invero, fin dal 1982, e Controparte_2 Controparte_3 [...] avevano iniziato a possedere in via esclusiva il “piazzale (che all'epoca Tes_1
era un terreno non asfaltato), sia curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia provvedendo al taglio periodico delle erbe e dei rovi, sia apponendovi uno strato di brecciolino per utilizzarlo più agevolmente come parcheggio privato, sia asfaltandolo negli anni 2000/2001 e sia, infine, apponendovi nei medesimi anni una catena volta ad impedire il parcheggio e comunque l'accesso carrabile a soggetti terzi non autorizzati”;
- che anche gli attori, una volta ereditate le abitazioni e la porzione di terreno adiacente
(per effetto di successioni avvenute nel 2015, nel 2020 e nel 2023), avevano continuato a possedere il piazzale alla stessa stregua, “sia attendendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, sia provvedendo al taglio periodico degli arbusti e dei rovi, sia impedendone il parcheggio e comunque l'accesso carrabile a soggetti terzi non autorizzati mediante il mantenimento della segnaletica di proprietà privata e della catena a chiusura del piazzale”;
- che, in base alle visure catastali, entrambe le particelle oggetto di domanda di usucapione risultavano ancora intestate alla Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS
s.r.l., nonostante l'avvenuta cancellazione di detta società dal registro delle imprese in data 12.9.1997 e nonostante il bilancio finale di liquidazione di essa, approvato in data
20.12.1995, non facesse alcuna menzione dei terreni;
- che soci della SEIS s.r.l. risultavano (anche amministratore e Persona_1
liquidatore), deceduto il 5.9.2022, e Controparte_1
La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace. La causa veniva istruita con prova per testi e quindi rinviata per precisazione delle
2 conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.9.2024. A tale udienza parte attrice precisava le conclusioni “chiedendo il riconoscimento di un diritto di proprietà pro quota indiviso sulle particelle individuate nell'atto di citazione
e precisamente l'accertamento dell'acquisto per usucapione della quota indivisa del
25% da parte dell'attrice e l'accertamento dell'acquisto per Parte_1
usucapione della quota indivisa del 25% da parte di considerato vi Parte_2
sono altri due compossessori in pari misura del piazzale, proprietari di due abitazioni adiacenti a quelle degli attori”.
Orbene, dalle prove orali e dai documenti (foto e piantina) allegati alla citazione si desume che l'area oggetto di domanda di usucapione consiste in un piazzale, antistante una serie di villette a schiera (due delle quali di proprietà degli attori), sul quale sono presenti (lungo il lato più distante dalle villette) strisce di delimitazione di stalli di sosta per autovetture.
Il teste ha dichiarato: “conosco i luoghi per cui è causa in quanto Testimone_2
sono originario di Filettino e conosco perché abbiamo lavorato Parte_2
insieme alla Findus dal 1986 fino al 2021, quando sono andato in pensione. Mi è capitato più volte di andarlo a trovare a casa. La sua casa è una di quelle visibili nelle foto ed adiacente al piazzale dove si trovano segnati alcuni posti auto. Si tratta di una abitazione che lui utilizzava e utilizza per trascorrervi i fine settimana e le ferie nel periodo estivo. So che che conosco di vista, è proprietaria di Parte_1 un'altra casa tra quelle visibili nelle foto. era la zia di . Testimone_1 Pt_2
Ricordo che quando andavo a trovare , prevalentemente nei week end, lui o la Pt_2 zia mi facevano parcheggiare nell'area antistante, dove si vedono nelle foto dei posti auto segnati. Le prime volte in cui andavo da lui c'era solo del brecciato, dopo qualche anno la superficie del piazzale è stata asfaltata e sono state dipinte delle strisce, lui mi disse che era stata opera sua. Sul piazzale ho sempre visto parcheggiate due o tre macchine, una di queste era senz'altro quella di . Già prima che il Pt_2 piazzale fosse asfaltato c'erano dei paletti con una catenella ed un cartello di divieto di accesso o proprietà privata. Posso aggiungere che nel corso degli anni ho visto a volte pulire il piazzale delle foglie”. Pt_2
La teste ha a sua volta riferito: “conosco i luoghi per cui è causa Testimone_3
perché vi è ubicata la casa di che è una mia cara amica. Frequento Parte_1 casa di dalla fine degli anni '90. Si tratta di una casa che occupa Pt_1 Pt_1 durante le vacanze e nei periodi liberi dal lavoro. Io con continuità sin dagli anni '90
3 sono andata a trovarla, prevalentemente nei periodi estivi e con la bella stagione.
Conoscevo chiaramente anche i genitori di , e Pt_1 Controparte_2 [...]
Conosco anche così come conoscevo di vista sua CP_3 Parte_2
zia Anche loro erano proprietari di una abitazione ubicata in loco, Testimone_1
vicina a quella di . Ricordo che quando mi portavo sul posto apriva una Pt_1 Pt_1 catenella per farmi entrare con la macchina. Questo è sempre successo fino all'ultima volta in cui sono andata a trovarla. La catenella la ricordo più estesa rispetto a quanto visibile nelle foto esibitemi e tale da impedire l'ingresso nel piazzale. Il piazzale lo ricordo sempre pavimentato, ricordo che ad un certo punto sono state fatte delle strisce per individuare i posti auto. Davanti ai posti auto è stato fatto un muretto.
Parlando con mi ha detto che erano stati i genitori a realizzare tanto il muretto Pt_1
quanto le strisce. In questo piazzale ho sempre visto la macchina di e le Pt_1
macchine degli altri proprietari delle case, nonché di qualche loro ospite. Di questi proprietari conosco la famiglia mentre altre persone le conosco solo di Parte_2
vista. Ho visto spesso e la moglie di occuparsi di tenere Pt_1 Parte_2 pulito il piazzale rimuovendo le erbacce e i detriti”.
Sostanzialmente da tali deposizioni (in particolare dall'ultima) si evince che l'area in questione non è stata posta a servizio esclusivo degli attori, ma costoro se ne sono serviti, a scopo di parcheggio, al pari degli altri abitanti delle villette limitrofe, come del resto lascia supporre la stessa visione dello stato dei luoghi raffigurato nelle foto
(con i plurimi posti auto disegnati sull'asfalto che seguono l'andamento lineare delle villette a schiera).
Evidentemente per questo motivo gli attori hanno poi mutato la domanda all'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'accertamento di un compossesso, con corrispondente usucapione di quota indivisa del bene, nella stessa misura di “altri due compossessori…proprietari di due abitazioni adiacenti a quelle degli attori”.
La domanda, tuttavia, così come mutata al termine del processo, va dichiarata inammissibile.
La richiesta postula l'accertamento di un compossesso e di un corrispondente diritto di comproprietà sulle particelle non già tra gli attori e l'originario proprietario esclusivo convenuto in giudizio (situazione a cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa di parte attrice, ossia Cass. 16914/2011 e 16695/2023) ma tra gli attori ed altri due terzi estranei al processo, per giunta nemmeno identificati.
4 Trattasi dunque di una domanda nuova che travalica l'ambito di quella originaria, fondandosi su fatti costituitivi mai dedotti in precedenza (compossesso del piazzale tra gli attori ed i suddetti soggetti terzi in virtù dell'utilizzo dell'area a scopo di parcheggio privato da parte di tutti gli abitanti delle case ubicate in loco, in misura paritaria tra di essi, protratto per oltre vent'anni nell'inerzia della titolare del diritto dominicale SEIS s.r.l. e dei suoi successori) e piuttosto “emersi” dalle prove orali assunte. Con la prospettazione sottesa alla domanda formulata si assume in sostanza una comproprietà, per quote precisamente individuate, non già tra gli attori ed il soggetto citato come successore superstite della SEIS s.r.l. (non è infatti questo che i richiedenti hanno dedotto) ma tra gli attori ed i proprietari delle altre case del complesso edilizio.
In ragione della novità dei fatti, la domanda, così come “precisata”, va dichiarata inammissibile.
Nulla sulle spese, non essendosi la convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Frosinone il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
5
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2146 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 18.9.2024, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Pamela Parte_1 Parte_2
Cioci, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
E
, in qualità di unica socia superstite della Controparte_1
cancellata Società Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS s.r.l.. convenuta contumace
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.9.2023 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio in qualità di unica socia Controparte_1
superstite della cancellata Società Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS s.r.l., per sentir “accertare e dichiarare che la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
sono proprietari esclusivi per maturata usucapione acquisitiva, dei terreni siti nel comune di Filettino, distinti al Catasto Terreni Foglio 25, Particelle 243 e 384 e per
l'effetto ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Assumevano gli attori:
1 - di possedere da più di 20 anni i suddetti terreni, confinanti con le loro abitazioni
(foglio 25, part. 266, sub 1 e sub 4) ed altra piccola porzione di terreno di proprietà
(foglio 25, part. 391 e 417), anche grazie al possesso su di essi esercitato dai loro danti causa ( e per Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
per , acquirenti dei citati immobili dalla società Società Tes_1 Parte_2
Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS s.r.l.;
- che, in particolare, sia i predetti soggetti che i loro eredi, odierni attori, avevano da sempre utilizzato i fondi come parcheggio privato, in quanto naturale pertinenza delle loro abitazioni, esercitando il possesso in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, animo domini;
- che, invero, fin dal 1982, e Controparte_2 Controparte_3 [...] avevano iniziato a possedere in via esclusiva il “piazzale (che all'epoca Tes_1
era un terreno non asfaltato), sia curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia provvedendo al taglio periodico delle erbe e dei rovi, sia apponendovi uno strato di brecciolino per utilizzarlo più agevolmente come parcheggio privato, sia asfaltandolo negli anni 2000/2001 e sia, infine, apponendovi nei medesimi anni una catena volta ad impedire il parcheggio e comunque l'accesso carrabile a soggetti terzi non autorizzati”;
- che anche gli attori, una volta ereditate le abitazioni e la porzione di terreno adiacente
(per effetto di successioni avvenute nel 2015, nel 2020 e nel 2023), avevano continuato a possedere il piazzale alla stessa stregua, “sia attendendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, sia provvedendo al taglio periodico degli arbusti e dei rovi, sia impedendone il parcheggio e comunque l'accesso carrabile a soggetti terzi non autorizzati mediante il mantenimento della segnaletica di proprietà privata e della catena a chiusura del piazzale”;
- che, in base alle visure catastali, entrambe le particelle oggetto di domanda di usucapione risultavano ancora intestate alla Edilizia Immobiliare Svizzera – SEIS
s.r.l., nonostante l'avvenuta cancellazione di detta società dal registro delle imprese in data 12.9.1997 e nonostante il bilancio finale di liquidazione di essa, approvato in data
20.12.1995, non facesse alcuna menzione dei terreni;
- che soci della SEIS s.r.l. risultavano (anche amministratore e Persona_1
liquidatore), deceduto il 5.9.2022, e Controparte_1
La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace. La causa veniva istruita con prova per testi e quindi rinviata per precisazione delle
2 conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.9.2024. A tale udienza parte attrice precisava le conclusioni “chiedendo il riconoscimento di un diritto di proprietà pro quota indiviso sulle particelle individuate nell'atto di citazione
e precisamente l'accertamento dell'acquisto per usucapione della quota indivisa del
25% da parte dell'attrice e l'accertamento dell'acquisto per Parte_1
usucapione della quota indivisa del 25% da parte di considerato vi Parte_2
sono altri due compossessori in pari misura del piazzale, proprietari di due abitazioni adiacenti a quelle degli attori”.
Orbene, dalle prove orali e dai documenti (foto e piantina) allegati alla citazione si desume che l'area oggetto di domanda di usucapione consiste in un piazzale, antistante una serie di villette a schiera (due delle quali di proprietà degli attori), sul quale sono presenti (lungo il lato più distante dalle villette) strisce di delimitazione di stalli di sosta per autovetture.
Il teste ha dichiarato: “conosco i luoghi per cui è causa in quanto Testimone_2
sono originario di Filettino e conosco perché abbiamo lavorato Parte_2
insieme alla Findus dal 1986 fino al 2021, quando sono andato in pensione. Mi è capitato più volte di andarlo a trovare a casa. La sua casa è una di quelle visibili nelle foto ed adiacente al piazzale dove si trovano segnati alcuni posti auto. Si tratta di una abitazione che lui utilizzava e utilizza per trascorrervi i fine settimana e le ferie nel periodo estivo. So che che conosco di vista, è proprietaria di Parte_1 un'altra casa tra quelle visibili nelle foto. era la zia di . Testimone_1 Pt_2
Ricordo che quando andavo a trovare , prevalentemente nei week end, lui o la Pt_2 zia mi facevano parcheggiare nell'area antistante, dove si vedono nelle foto dei posti auto segnati. Le prime volte in cui andavo da lui c'era solo del brecciato, dopo qualche anno la superficie del piazzale è stata asfaltata e sono state dipinte delle strisce, lui mi disse che era stata opera sua. Sul piazzale ho sempre visto parcheggiate due o tre macchine, una di queste era senz'altro quella di . Già prima che il Pt_2 piazzale fosse asfaltato c'erano dei paletti con una catenella ed un cartello di divieto di accesso o proprietà privata. Posso aggiungere che nel corso degli anni ho visto a volte pulire il piazzale delle foglie”. Pt_2
La teste ha a sua volta riferito: “conosco i luoghi per cui è causa Testimone_3
perché vi è ubicata la casa di che è una mia cara amica. Frequento Parte_1 casa di dalla fine degli anni '90. Si tratta di una casa che occupa Pt_1 Pt_1 durante le vacanze e nei periodi liberi dal lavoro. Io con continuità sin dagli anni '90
3 sono andata a trovarla, prevalentemente nei periodi estivi e con la bella stagione.
Conoscevo chiaramente anche i genitori di , e Pt_1 Controparte_2 [...]
Conosco anche così come conoscevo di vista sua CP_3 Parte_2
zia Anche loro erano proprietari di una abitazione ubicata in loco, Testimone_1
vicina a quella di . Ricordo che quando mi portavo sul posto apriva una Pt_1 Pt_1 catenella per farmi entrare con la macchina. Questo è sempre successo fino all'ultima volta in cui sono andata a trovarla. La catenella la ricordo più estesa rispetto a quanto visibile nelle foto esibitemi e tale da impedire l'ingresso nel piazzale. Il piazzale lo ricordo sempre pavimentato, ricordo che ad un certo punto sono state fatte delle strisce per individuare i posti auto. Davanti ai posti auto è stato fatto un muretto.
Parlando con mi ha detto che erano stati i genitori a realizzare tanto il muretto Pt_1
quanto le strisce. In questo piazzale ho sempre visto la macchina di e le Pt_1
macchine degli altri proprietari delle case, nonché di qualche loro ospite. Di questi proprietari conosco la famiglia mentre altre persone le conosco solo di Parte_2
vista. Ho visto spesso e la moglie di occuparsi di tenere Pt_1 Parte_2 pulito il piazzale rimuovendo le erbacce e i detriti”.
Sostanzialmente da tali deposizioni (in particolare dall'ultima) si evince che l'area in questione non è stata posta a servizio esclusivo degli attori, ma costoro se ne sono serviti, a scopo di parcheggio, al pari degli altri abitanti delle villette limitrofe, come del resto lascia supporre la stessa visione dello stato dei luoghi raffigurato nelle foto
(con i plurimi posti auto disegnati sull'asfalto che seguono l'andamento lineare delle villette a schiera).
Evidentemente per questo motivo gli attori hanno poi mutato la domanda all'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'accertamento di un compossesso, con corrispondente usucapione di quota indivisa del bene, nella stessa misura di “altri due compossessori…proprietari di due abitazioni adiacenti a quelle degli attori”.
La domanda, tuttavia, così come mutata al termine del processo, va dichiarata inammissibile.
La richiesta postula l'accertamento di un compossesso e di un corrispondente diritto di comproprietà sulle particelle non già tra gli attori e l'originario proprietario esclusivo convenuto in giudizio (situazione a cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa di parte attrice, ossia Cass. 16914/2011 e 16695/2023) ma tra gli attori ed altri due terzi estranei al processo, per giunta nemmeno identificati.
4 Trattasi dunque di una domanda nuova che travalica l'ambito di quella originaria, fondandosi su fatti costituitivi mai dedotti in precedenza (compossesso del piazzale tra gli attori ed i suddetti soggetti terzi in virtù dell'utilizzo dell'area a scopo di parcheggio privato da parte di tutti gli abitanti delle case ubicate in loco, in misura paritaria tra di essi, protratto per oltre vent'anni nell'inerzia della titolare del diritto dominicale SEIS s.r.l. e dei suoi successori) e piuttosto “emersi” dalle prove orali assunte. Con la prospettazione sottesa alla domanda formulata si assume in sostanza una comproprietà, per quote precisamente individuate, non già tra gli attori ed il soggetto citato come successore superstite della SEIS s.r.l. (non è infatti questo che i richiedenti hanno dedotto) ma tra gli attori ed i proprietari delle altre case del complesso edilizio.
In ragione della novità dei fatti, la domanda, così come “precisata”, va dichiarata inammissibile.
Nulla sulle spese, non essendosi la convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Frosinone il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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