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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 918/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 510/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA Presidente rel. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Consigliera Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 751/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, est. Emanuela Fedele, discussa all'udienza collegiale del 12 novembre 2025 e promossa DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rossi e Chiara Tomiola, i quali
[...] eleggono domicilio presso il loro studio in Padova, Corso Garibaldi, n. 5 APPELLANTE CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Moreno Antonio Genova, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barlassina (MB), via A. Fogazzaro, n. 2
APPELLATA
CON L'INTERVENTO
[...]
, in persona Controparte_2 della Consigliera di Parità della , Avv.ta Anna Danesi, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv.ta Samanta Mazzola con studio in via Staurenghi n. 6 ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale costituito presso l'indirizzo pec
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I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“in accoglimento del presente appello e riforma dell'impugnata sentenza, respingersi integralmente le domande ex adverso proposte nel ricorso introduttivo del giudizio. Con rifusione integrale delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“In via principale, respingere l'appello proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata, in ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, limitare l'onere restitutorio gravante sulla resistente a quanto ritenuto di giustizia”.
PER L'INTERVENIENTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla società in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1 la sentenza n. 751/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.11.2024. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio, avanti il Controparte_1
Tribunale di Varese, la datrice di lavoro, (incorporante la precedente Parte_1 società , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_3
e non patrimoniali subiti per l'effetto di condotte datoriali riconducibili alla discriminazione di genere ed alle molestie di cui la stessa affermava di essere stata vittima durante il rapporto di lavoro, nel periodo dal marzo 2016 sino al licenziamento, occorso in data 15.04.2019. In particolare, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare A) Accertare e dichiarare che quale incorporante, è Parte_1 succeduta ad ogni titolo e per ogni ragione e/o causa, iuris et de iure nella posizione giuridica di Controparte_3
In via principale B) Previo accertamento, per tutti i fatti ut supra esposti, della responsabilità di e/o dei suoi Amm.ri, per violazione degli art. 2087, 2043, 2049 od Parte_1 altra norma nonché del nesso di causalità tra dette violazioni ed i danni subiti dalla sig.ra
, condannare la stessa, in persona dell'Amm.re Leg. Rapp.te pro- Controparte_1 tempore al risarcimento di tutti i danni che si indicano in €. 76.858,89 per danno patrimoniale ed in €. 161.713,00 per danno biologico e/ o non patrimoniale permanente (oltre danno morale), €. 53.460,00 per ITT, €. 26.730 per ITP oltre al danno morale per IT per €. 26.730,00 e, cosi complessivamente, in € 268.633 per danno biologico-non patrimoniale, ovvero, in subordine, nella somma meglio vista e ritenuta dal Giudice, anche secondo equità, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
C) Accertare e dichiarare, per i fatti ut supra esposti, il carattere ingiurioso del licenziamento comminato alla sig.ra
in data 15.04.2019 e, per l'effetto condannare, al CP_1 Parte_1 risarcimento dello specifico danno, a tale titolo, patito dalle ricorrente da determinarsi nella somma prudentemente ritenuta congrua dal Giudice anche secondo equità, D) Condannare alla rifusione delle spese sanitarie per perizie specialistiche che si Parte_1 indicano in complessivi € 3.532,00. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di avvocato ex D.M. 55/14 oltre al rimborso delle spese forfetarie, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, nelle misure di legge”. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante, chiedendo il rigetto integrale delle domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e formulando le conclusioni come segue:
“Respingersi con ogni statuizione le domande ex adverso proposte per le ragioni illustrate nella presente memoria. Con rifusione integrale delle spese e delle competenze professionali”. Interveniva nel procedimento, ai sensi degli artt. 419 e 105 c.p.c. e 36, 2°comma, d.lgs. 198/2006, l' , al fine di Controparte_2 supportare le ragioni della ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previa ammissione del presente intervento, respinta ogni avversa istanza, accogliere il ricorso della IG.ra riconoscendo alla stessa, anche alla luce di Controparte_1 quanto esposto in narrativa del presente atto e nel ricorso introduttivo, il ristoro integrale del danno subito e del danno da discriminazione di genere determinandone l'entità anche in via equitativa oppure, in subordine, disponendo l'integrale ristoro del danno biologico come richiesto dalla ricorrente e con personalizzazione massima, oltre al danno morale. Con vittoria di spese e competenze di causa”. In particolare, la signora deduceva di essere stata assunta dall'odierna CP_1 appellante (con la precedente denominazione) in data 29.10.2007, con mansioni di impiegata presso la filiale di NN SE, presso la quale lavoravano, tra gli altri,
montatore e allestitore di veicoli industriali sino a febbraio 2018; Testimone_1 Tes_2
, venditore;
impiegato tecnico;
, tecnico
[...] Testimone_3 Testimone_4 montatore che dal marzo 2016 al gennaio 2017 assunse le mansioni di impiegato tecnico;
, venditore, poi dal 2007 a 2020 amministratore di , Persona_1 Controparte_3 successivamente dipendente della società incorporante la e , Parte_1 Persona_2 agente venditore. Nel dicembre 2016, la signora è stata destinataria - unitamente ai colleghi CP_1
ed - di una contestazione disciplinare concernente la Testimone_4 Testimone_3 diretta responsabilità inerente alla “qualità del clima aziendale” non rispondente alle aspettative del datore di lavoro. Nel febbraio 2017 l'odierna appellata veniva trasferita nella filiale di EL nell'ambito di una riorganizzazione delle attività amministrative. La filiale distava oltre 50 chilometri dalla residenza della allora ricorrente e dalla filiale di NN SE e per il viaggio era previsto un rimborso spese lordo di euro 200,00. In seguito, dal 4 marzo 2017 al 3 settembre 2018, la dipendente si assentava per malattia. Inoltre, in data 13 marzo 2019, la consegnava alla responsabile delle risorse CP_1 umane una lettera nella quale lamentava la ripetizione delle medesime condotte vessatorie che le avevano causato uno stato depressivo e, conseguentemente, la citata assenza per malattia. A seguito di tale missiva, il 25 marzo 2019 la dipendente veniva sospesa cautelativamente e il 15 aprile 2019 la società provvedeva al licenziamento della stessa per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Il licenziamento veniva annullato con ordinanza del 25 novembre 2019, la quale – emessa all'esito della fase a cognizione sommaria – disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice, riconoscendo il diritto della signora “di portare a conoscenza CP_1 dei vertici aziendali la sua situazione di disagio e il dovere di indicare quelli che a suo parere ne erano i responsabili”. La dipendente aveva optato per il risarcimento del danno ex art. 18, comma 3 l. 300/1970, rinunciando alla reintegrazione. L'ordinanza non veniva opposta. Ciò premesso, la IG.ra chiedeva la condanna di al CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni, lamentando di avere subito condotte afflittive e discriminatorie, integrate anche da molestie sessuali, senza che il datore di lavoro fosse intervenuto a tutela della sua integrità. Si costituiva in giudizio la società, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti della ricorrente e rilevando l'infondatezza delle domande. Interveniva in giudizio ad adiuvandum l' , insistendo Controparte_2 sull'equiparazione della molestia alla discriminazione di genere e chiedendo il ristoro integrale del danno subito, attraverso il riconoscimento del danno da discriminazione come voce autonoma di danno e, in subordine, l'integrale ristoro del danno biologico con personalizzazione massima. Il giudice di prime cure, con la citata sentenza – accertata l'esistenza di molestie e comportamenti discriminatori nei confronti della dipendente, nonché la responsabilità della società ex art. 2087 c.c. - condannava la stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di euro 92.594,48. Inoltre, liquidava quale voce autonoma il danno da discriminazione, pari euro 13.000. Riconosceva, inoltre, euro 4.034 oltre interessi legali per le spese sostenute per le CTP e poneva definitivamente a carico della società le spese della CTU. Infine, condannava la società alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 13.000, oltre accessori sia a favore della dipendente che a favore dell'Ufficio della Consigliera di parità.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. L'insussistenza di molestie sessuali e di discriminazioni di genere Con il primo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza Parte_1 che ha ritenuto provata la discriminazione di genere e le molestie sessuali subìte dalla signora . CP_1
Nello specifico, parte appellante ha contestato: i. la credibilità del teste l'unico a confermare le molestie, rammentando il suo Tes_1 contenzioso con l'azienda (avendo lo stesso impugnato prima il trasferimento e poi il licenziamento comminatogli), oltre al fatto che lo stesso lavorava in officina, non in ufficio, vale a dire in uno spazio separato da un muro e da una porta chiusa rispetto all'ufficio, in cui - secondo la stessa prospettazione dell'allora ricorrente - i fatti si sarebbero svolti. Il
quindi, non poteva né vedere né sentire quanto accadeva in ufficio, a fortiori Tes_1 considerando che in officina si svolgevano lavorazioni rumorose;
ii. la circostanza che gli altri testimoni non avevano confermato le molestie: il teste , Tes_2 contrariamente a quanto statuito in sentenza, aveva riferito unicamente di “comportamenti goliardici”, precisando che detti comportamenti, così denominati, consistevano in
“flatulenze”. Tali condotte, lamenta parte appellante, non rientrano nella definizione di molestie sessuali. Quanto alla “tendenza di a battute degradanti a sfondo sessuale” parte Persona_2 appellante ha osservato che il sig. non aveva mai lavorato con la prima del Per_2 CP_1 gennaio 2019, come peraltro affermato dalla stessa. Con riferimento alle ulteriori testimonianze, la società ha sottolineato che la dott.ssa non era presente nel periodo precedente alla malattia della ricorrente, essendo Per_3 stata assunta solo a dicembre 2017. Inoltre, i testi , e avevano Tes_3 Tes_4 Per_1 recisamente negato le circostanze dedotte dalla lavoratrice;
iii. dalle deposizioni testimoniali, peraltro, non era possibile trarre alcun elemento a conferma dell'affermazione secondo cui vi sarebbe stata una “reazione isolante ed espulsiva del datore di lavoro dopo la denuncia del disagio”, come statuito nella sentenza di prime cure. Tale affermazione della sentenza impugnata, denuncia parte appellante, era priva di fondamento e confliggeva altresì con il contenuto dell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di e , che dava conto della Per_1 CP_4
“mancanza di riscontri circa la finalità punitiva del trasferimento della e del suo CP_1 licenziamento disciplinare e dell'effettiva sussistenza di condotte vessatorie da parte degli indagati con lo scopo di emarginarla”; iv. inoltre, l'appellante ha sostenuto che dalle contestazioni disciplinari - diversamente da quanto affermato dalla sentenza di prime cure - non poteva trarsi conferma alcuna delle
“molestie discriminatorie subite dalla ricorrente”, posto che quelle indirizzate ai due soggetti e ) che la ricorrente aveva segnalato per le flatulenze, contenevano Tes_4 Tes_3 appunto la contestazione dei comportamenti maleducati dagli stessi tenuti, mentre diversa era la contestazione mossa alla stessa, in quanto essa aveva ad oggetto CP_1 unicamente la mancanza di collaborazione lavorativa, (mancanza ammessa dalla stessa in risposta alla contestazione, contenuta nell'e-mail del 25 dicembre 2016). Peraltro, nonostante l'ammissione della lavoratrice, la società aveva archiviato il procedimento e non aveva proceduto ulteriormente nei confronti della dipendente;
v. la trasferta a EL non era di carattere punitivo, ma anzi un'opportunità di crescita professionale: il datore di lavoro aveva cercato, con tale incarico, di dare una nuova opportunità di carriera alla , che le avrebbe consentito di svincolarsi dal rapporto CP_1 con la singola filiale attraverso incarichi di più ampio respiro nell'ambito dell'organizzazione e dell'avvio dell'attività amministrativa delle nuove filiali (quale appunto EL, aperta nell'agosto 2016) e della formazione del personale ad esse adibito. Per questo, in continuità con l'attività che ella aveva già iniziato a svolgere presso la filiale di NN, l'aveva inviata temporaneamente in trasferta presso la filiale di EL, nella quale vi era necessità di una persona esperta che potesse formare l'impiegato presente e avviare l'attività amministrativa.
2. Insussistenza di violazione dell'art. 2087 c.c. Parte appellante ha impugnato inoltre la sentenza per avere ritenuto violato l'art. 2087 c.c. per ambiente lavorativo non sicuro, dal momento che nessuna condotta vessatoria era stata provata. Infatti, i passaggi riportati della relazione di ATS Insubria non avevano trovato riscontro probatorio, tanto che lo stesso Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale rilevando come “a fronte della descrizione piuttosto generica e non circostanziata resa dalla persona offesa in sede di querela, nessuno dei soggetti ha evidenziato condotte vessatorie e maltrattanti poste in essere dai datori di lavoro nello specifico indirizzo della ”; “quanto al trasferimento presso la filiale di CP_1
EL, la ricostruzione della , secondo la quale lo stesso avrebbe avuto finalità CP_1 meramente punitive, non trova alcun riscontro e non può escludersi che il provvedimento avesse la finalità di garantire una riorganizzazione aziendale”; “quanto al disturbo da disadattamento con ansia e umore depresso misti acuto (…) non emergono elementi per poter sostenere che lo stesso sia riconducibile ad una condotta del datore di lavoro”.
3. Insussistenza del nesso di causalità tra condotte datoriali e danno. Difetto di prova In subordine, la società ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le discriminazioni subite e l'“esordio della malattia depressiva di cui soffre la ricorrente”, rilevando che il disturbo di cui la soffre si CP_1 sarebbe ugualmente verificato nella medesima misura anche in assenza della condotta datoriale (contestata). E questo perché le patologie pregresse (“epatite B, ipertensione arteriosa, diabete di tipo II, incontinenza urinaria in prolasso verticale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, descritte nella perizia a p. 2), gli eventi traumatici extralavorativi subiti, quali la depressione del figlio e il proprio divorzio (cfr. p. 2 perizia) e la sua particolare predisposizione caratteriale costituivano cause sufficienti a determinarlo (cfr., ex multis, Cass. SU, sent n. 576 del 11 gennaio 2008,).
4. L'erronea quantificazione del danno non patrimoniale. Difetto di prova. Difetto di motivazione Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la quantificazione del danno biologico, sia permanente sia temporaneo, 'personalizzato' con una maggiorazione del 45% a titolo di incremento percentuale della sofferenza. In particolare, quanto al danno biologico permanente - quantificato dal primo giudice nel 13% senza fornire motivazione specifica rispetto allo scostamento dalle conclusioni del CTU (che lo aveva quantificato nel 10%) - parte appellante ha contestato tale percentuale, non risultando agli atti nessuna compromissione delle abitudini di vita della signora
, tanto più seriamente riconducibile agli eventi occorsi. CP_1
In tale valutazione, non può non tenersi conto del fatto che al momento della CTU la lavoratrice aveva sessant'anni e soffriva già di gravi patologie, che sicuramente avevano inciso sulle abitudini di vita della stessa e che nulla avevano a che fare con l'odierna appellante. Con riferimento al danno biologico temporaneo, la società appellante ha denunciato il discostamento dalle conclusioni del CTU, dal momento che la sentenza, senza ulteriore spiegazione, lo aveva quantificato nel 100% per 180 giorni, nel 75% per 90 giorni, nel 25% per 90 giorni e nel 15% per ulteriori 90 giorni, non tenendo in alcun conto le osservazioni del consulente di parte di che quantificava il danno in sei mesi al 25%, e Parte_1 discostandosi dalle conclusioni del CTU che lo identificavano in tre mesi al 50%, tre mesi al 25% e sei mesi al 15%. Quanto invece all'incremento del valore di punto del danno biologico sia permanente che temporaneo, applicato dal Tribunale nella misura del 45%, parte appellante ritiene che nessun elemento in causa consenta di ritenere sussistente tale componente di danno ulteriore rispetto al danno biologico, dal momento che la lavoratrice non aveva dimostrato alcun elemento in grado di consentire di ritenere provata una sofferenza soggettiva interiore superiore rispetto a quella media e pari al massimo. I valori c.d. “standard” prospettati dalle Tabelle di Milano, infatti, devono ritenersi idonei a ristorare integralmente le conseguenze pregiudizievoli che, anche in termini di sofferenza soggettiva interiore, derivano normalmente e mediamente dalle compromissioni funzionali e relazionali determinati da una lesione dell'integrità psico-fisica. Affinché la quantificazione del danno possa essere incrementata rispetto ai valori indicati dalle Tabelle di Milano (cd. personalizzazione del valore), è necessario che siano rigorosamente e specificatamente dedotte e provate conseguenze pregiudizievoli non ordinarie. E nulla, ad avviso dell'appellante, era stato al riguardo dedotto in ricorso, né era emersa dall'istruttoria nessuna conseguenza “peculiare” idonea a giustificare uno scostamento in aumento dai valori standard di liquidazione.
5. In subordine: erronea applicazione dei parametri di liquidazione del danno biologico permanente Parte appellante – sempre in subordine – ha lamentato l'erronea applicazione dei parametri di liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle citate Tabelle Milanesi anche sotto altro profilo. La società dichiara, infatti, che, anche accettando la personalizzazione del danno nella misura del 45%, il valore del punto del danno non patrimoniale permanente non è pari ad euro 4.309,46, bensì, in relazione all'età della lavoratrice all'epoca del sinistro (53 anni), stante l'applicazione del demoltiplicatore relativo all'età pari allo 0,740%, è pari ad euro 3.189,0004. Dunque, a parere di parte appellante, l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico permanente sarebbe pari ad euro 41.457,0052 e non ad euro 56.022,98, diversamente da quanto erroneamente riconosciuto in sentenza.
6. Il danno da discriminazione. Assenza di domanda. Duplicazione Con tale censura l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto alla lavoratrice un'autonoma voce di “danno da discriminazione” nella misura di euro 13.000,00 pari alla retribuzione del periodo dal rientro dalla malattia al licenziamento dell'aprile 2019, non corrispondendo tale statuizione ad alcuna domanda del ricorso in primo grado presentato dalla , con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. CP_1
Inoltre, il riconoscimento di un'autonoma voce di danno a tale titolo, ulteriore rispetto al riconoscimento del danno biologico permanente e temporaneo e del danno morale, integra una illegittima duplicazione delle poste risarcitorie, somma, a suo avviso, non dovuta, considerato anche il comportamento tenuto dalla e comprovato in atti, che CP_1 dimostra come ella avesse cambiato nel tempo le sue versioni, ponendo in essere un atteggiamento non collaborativo, finalizzato a creare pretesti per cercare una contrapposizione con i colleghi e i responsabili.
7. Erroneo riconoscimento di spese per perizie stragiudiziali Parte appellante ha infine censurato il riconoscimento da parte del giudice di una somma superiore rispetto a quella richiesta in ricorso a titolo di spese sostenute per la CTP (euro 4.034 al posto di euro 3.532,00), facendo inoltre osservare che il primo Giudice non avrebbe dovuto riconoscere il rimborso della perizia dello psicologo prof. (cfr. Per_4 doc. 59 ricorso) - avente quale oggetto esclusivo unicamente il danno patrimoniale per l'asserita lesione della capacità di reddito – in quanto il relativo pregiudizio non è stato ritenuto provato né risarcibile.
L'appellante, avendo dato integrale esecuzione alla sentenza impugnata, ha formulato istanza di restituzione conseguente all'auspicata riforma della sentenza medesima.
Con memoria del 18-9-2025, si è regolarmente costituita l'appellata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma integrale della sente4nza impugnata.
Con memoria del 23-9-2025 si è costituto l' Controparte_2
, associandosi alle difese dell'appellata e, in particolare, sostenendo l'autonoma
[...] risarcibilità del danno da discriminazione.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi che, per la loro stretta connessione debbono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Sulla scorta delle testimonianze raccolte in primo grado e delle evidenze documentali in atti, deve ritenersi assolutamente corretto ed esente da errori l'accertamento effettuato dal primo Giudice in relazione alle condotte discriminatorie (di genere) subite dall'odierna appellata riconducibili agli atteggiamenti degradanti ed alle molestie, anche di carattere sessuale, poste in essere dai colleghi di lavoro. Tali condotte risultano, infatti, confermate (per tutti i comportamenti denunziati) dal teste il quale ha riferito di aver personalmente assistito ai comportamenti Testimone_1 molesti e degradanti, quali eruttazioni e flatulenze, posti in essere da e, in Tes_4 Per_5 misura minore, da ai danni della sig.ra . Il teste ha riferito anche di Tes_3 CP_1
“pesanti scherzi ed allusioni a sfondo sessuale, frequente esibizione di filmati e materiale pornografico, mimesi di rapporti sessuali, inviti a farsi toccare le parti intime e/o consumare rapporti sessuali”. Ha inoltre riferito di aver “sentito in azienda che la ricorrente chiese audizione al in merito alla sua situazione” e che quest'ultimo l'avesse Per_1 ricevuta. A conferma del clima di 'goliardia' che si era instaurato nei confronti della ricorrente, ha precisato che “le volte in cui andavo io in ufficio vedevo e mimare atti di Tes_4 Per_5 erotismo e auto erotismo. Preciso che non c'erano altre donne in ufficio. … l'ufficio era poco più grande di questa stanza con una scrivania lunga dove c'erano e e un CP_1 Tes_4 tavolino dove stava . era nella stanza accanto separata da una parete Tes_2 Per_5 vetrata. … si spostava nell'ufficio della ricorrente per compiere i comportamenti Per_5 che ho spiegato prima” e che “la signora era disgustata dalle flatulenze ed CP_1 eruttazioni dei colleghi e rispondeva di non essere interessata alla visione di filmati e a tutto il resto quando i colleghi si producevano in queste attività”. Il teste ha, inoltre, riportato l'episodio seguente: “il come sempre era in ritardo e quella mattina il Tes_4 piazzale era stato invaso da furgoni e la merce era in scarico. La ricorrente rimproverò il per questo ritardo e lui diede in escandescenza e fece proprio il gesto di colpirla. Il Tes_4 non era nuovo a questi comportamenti […]”. Tes_4
Dalla testimonianza emerge come fosse palese il disagio della ricorrente e che ella volesse lamentarsi con il proprio superiore, sig. , ma che quest'ultimo “la ascoltò e la Per_1 liquidò molto velocemente. Di fatto non cambiò nulla”. Anche il teste ha confermato i comportamenti molesti e degradanti. Nello specifico, Tes_2 il teste ha riferito che gli è capitato “di assistere a comportamenti goliardici nei confronti della ricorrente […]” e, in particolare, di ricordare le flatulenze. Il testimone ha precisato che “la ricorrente aveva chiesto di parlare con il di Per_1 questa situazione della goliardia che c'era in ufficio. […]”. Ha altresì riferito che “in data 02.03.2019, nel pomeriggio, davanti ad alcuni clienti, , rivolto agli stessi e Persona_2 riferendosi allo stato di salute della ebbe a pronunciare la frase: "state attenti CP_1 che questa vi vomita addosso"” e che “alla presenza dei clienti […] il Nava ironizzava sui tempi necessari per l'emissione della documentazione contabile e riferendosi alla CP_1 iniziava a ironizzare sulla persona della stessa profferendo, tra l'altro la seguente frase: "se qui almeno si potesse attendere con una bella ventenne in minigonna ..."”. Dalla testimonianza di si evince in modo evidente la volontà di Testimone_5 Per_1
di isolare l'odierna appellata, nonché di provvedere al licenziamento della stessa
[...] al suo rientro dalla malattia (“in quella riunione di cui non ricordo la data fu fatta dal
la richiesta di licenziamento della ricorrente al rientro della malattia”; “il Per_1 Per_1 mi chiese di trovare il modo di licenziare la ricorrente”; “il mi disse di non pranzare Per_1 con la ricorrente poiché registrava tutto”). Inoltre, la teste ha confermato le espressioni e battute degradanti ai danni della da parte di , avvenute anche alla CP_1 Testimone_4 presenza di clienti.
A fronte di tale inequivoco e coerente quadro probatorio, le testimonianze di , Tes_3
e sono da ritenersi poco attendibili, sia per il diretto coinvolgimento degli Per_1 Tes_4 stessi nei fatti oggetto di giudizio, sia per le criticità correttamente rilevate dal giudice di prime cure.
A conferma della sussistenza delle molestie di carattere discriminatorio subite dalla lavoratrice appellata si pongono le contestazioni disciplinari inviate a , Testimone_4 ed alla stessa il 12 dicembre 2016, dalle quali emerge come Testimone_3 CP_1 la società fosse pienamente a conoscenza dei comportamenti maleducati e della “qualità del clima aziendale” deteriorato (cfr. doc. 17 fascicolo di primo grado allegato da parte appellata). La discriminazione, pienamente provata nei termini anzidetti, risulta pertanto aggravata dal comportamento del datore di lavoro che, nonostante la denuncia del disagio, ha ritenuto di non intervenire e non disporre alcuna misura precauzionale. Infatti, nel caso di specie, sussisteva il dovere in capo al datore di lavoro di prevenire ed eliminare, attraverso misure idonee, le condotte che determinavano l'aggravarsi del clima aziendale. La sussistenza di comportamenti vessatori successivi alla denuncia è documentale: oltre alla citata infondata contestazione disciplinare alla lavoratrice, si evidenziano il trasferimento/trasferta di carattere afflittivo poiché onerosa e non sufficientemente remunerata (come risulta dalla corretta disamina della sentenza di prime cure), nonché l'intervenuto licenziamento per giusta causa come reazione alla denuncia di isolamento e agli atteggiamenti vessatori della lavoratrice. Tutto ciò appare ancor più grave alla luce dello stretto arco temporale in cui si sono susseguite le condotte datoriali (la contestazione infondata di dicembre 2016, il trasferimento di febbraio 2017 e – a seguito della lunga malattia tra il 2017 ed il 2018 – il licenziamento illegittimo nel 2019).
Acquisita la piena prova delle delineate condotte degradanti e delle molestie anche di carattere sessuale, deve ritenersi sussistente la responsabilità di ai sensi Parte_1 dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Sul punto, occorre ricordare che, per orientamento consolidato, la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, dunque, il rimedio esperibile dal dipendente è quello della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in tema di prescrizione e onere della prova. La giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque che il pregiudizio che colpisce la controparte deriva da causa a lui non imputabile – pur se è, comunque, soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. ex multis Cass. n. 8855/2013; Cass. n. 20533/2015; Cass. n. 14468/2017). E sempre in ordine al riparto degli oneri probatori, vista, altresì, la portata costituzionale della materia trattata, si è giunti – parallelamente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di prova del danno da demansionamento (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572 del 2006) - ad ammettere che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano soggette a prove presuntive (Cass. n. 18927/2012; Cass. n. 4664/2024). La Suprema Corte ha sottolineato che ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (Cass. n. 3692/2023, Cass. n. 28923/2023; Cass. n. 4664/2024; Cass. n.123/2025). Invero, la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute (Cass. n. 33639/2022).
È stato, altresì, rilevato (Cass. n. 29101/2023) che lo straining, che può configurarsi anche tramite un atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., sicché garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing. Anche recentemente, la Suprema Corte (Cass. n. 2084/2024) ha ribadito che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute. È stato, inoltre, sottolineato (Cass. n. 29101/2023 cit.) che -in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining - quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica;
la reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza (vedi, da ultimo, Cass., 1-12-2025, n. 31367).
Nella specie, risulta ampiamente provata la suddetta responsabilità datoriale, atteso che, unitamente agli elementi probatori valorizzati con riferimento al primo motivo di appello, si debbono evidenziare le risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito da ATS Insubria sulla scorta della delega di indagine della locale Procura della Repubblica (a seguito della querela presentata dalla signora ). CP_1
L'ATS, infatti, ha indagato al fine di accertare la natura professionale della sindrome depressiva da cui risultava affetta la lavoratrice. La relazione del giugno 2018 evidenzia che “questi elementi caratteriali e comportamenti sicuramente negativi e discutibili, sia di alcuni colleghi (come descritto nella querela della signora ) che dei Dirigenti, CP_1 hanno avuto un ruolo fondamentale nel determinismo della malattia che si è manifestata per la persistenza nel tempo di un contesto lavorativo alterato che ha logorato le difese soggettive la capacità di relazione della lavoratrice, in una tale situazione, sicuramente sottovalutando l'impatto sul benessere dei lavoratori, anche le trasferte/trasferimenti operati a carico della signora e del signor appaiono come un atto CP_1 Tes_1 punitivo […]”. Con particolare riferimento al nesso causale, la relazione evidenzia come la patologia sia riconducibile a problematiche di matrice lavorativa e si sia manifestata in occasione del lavoro, essendo, nello specifico, cagionata da un contesto lavorativo alterato. Inoltre, si deve sottolineare come il trasferimento/trasferta a EL abbia segnato la fase acuta della patologia stessa, confermando l'origine lavorativa della stessa e la correlata responsabilità del datore di lavoro. Dunque, l'ATS, oltre ad aver evidenziato l'inadeguatezza del DVR con riferimento al rischio stress lavoro-correlato, ha accertato la natura professionale della sindrome depressiva, evidenziando una criticità nelle relazioni interpersonali sul posto di lavoro, unitamente ad un alterato clima relazionale aggravato da una serie di manipolazioni da parte dei superiori.
A fronte del completo ed univoco quadro probatorio emerso in fase istruttoria, non può assumere, in questa sede, decisiva rilevanza l'avvenuta archiviazione del procedimento penale in quanto – stante l'autonomia del giudizio civile da quello penale – si deve escludere che dal decreto di archiviazione discenda un "vincolo di valutazione nel presente giudizio"; infatti, per consolidata giurisprudenza, il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089; vedi anche Cass., ord., n. 16239/2017). L'autonomia, infatti, delle due fattispecie, fondate su una diversa valutazione dei fatti e delle responsabilità alle parti sottese, essendo ben possibile che a fronte del medesimo fatto, il giudice penale possa disporre, come nel caso in esame, l'archiviazione del procedimento, mentre quello civile possa ritenere sussistente un comportamento fondante l'azione di risarcimento (vedi Cass., 21/02/2025, n.4595). Da ciò consegue che il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile;
né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale, e integrando l'istruttoria con gli strumenti propri del processo civile, facendo ricorso, se del caso, ai poteri officiosi di cui dispone.
A ciò si aggiunga che la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado ha riscontrato e confermato la sussistenza del nesso causale tra le discriminazioni e molestie subite e l'esordio della patologia depressiva (nello specifico, Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso correlato allo stress lavorativo), che ha peraltro determinato postumi permanenti. Giova evidenziare che l'azienda, in particolare in persona del presidente del Consiglio di amministrazione, , e degli amministratori, e (quest'ultimo Parte_2 CP_4 Per_1 sottoscrittore delle suindicate contestazioni), era pienamente a conoscenza della critica situazione interpersonale e, ciononostante, non si è efficacemente attivata in alcun modo per eliminare le cause dell'insalubrità dei luoghi di lavoro, con conseguente violazione dei propri obblighi ai sensi dell'art. 2087 c.c. Nello specifico, il datore di lavoro non ha correttamente vigilato, né ha approntato alcun dispositivo o cautela col fine di prevenire o, quantomeno, tempestivamente individuare ed arrestare molestie, comportamenti degradanti ed umilianti ai danni della lavoratrice appellata. L'azienda non solo non ha operato correttamente all'emergere delle condotte discriminatorie, omettendo indagini approfondite e negando il disagio, ma addirittura si è adoperata (in particolare nella persona di ) per punire, allontanare ed Persona_1 isolare la signora , aggravandone il disagio lavorativo e personale all'origine della CP_1 patologia depressiva che l'aveva afflitta. In quest'ottica, come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, “si deve ritenere una responsabilità aziendale sia omissiva che commissiva nel determinismo degli eventi capitati alla ricorrente”. Come compiutamente argomentato nella sentenza oggi impugnata, risulta senz'altro provata la violazione del dovere di tutela ex art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro.
Anche il terzo motivo d'appello deve ritenersi infondato. Alla luce dell'analisi della documentazione sanitaria e del percorso di cura seguito dalla signora , il CTU ha statuito che la stessa è affetta da Disturbo dell'adattamento CP_1 con ansia e umore depresso, correlato allo stress lavorativo. E tale patologia, evidenzia il CTU, è insorta nel marzo 2017, vale a dire immediatamente dopo il trasferimento a EL e all'esito dell'insieme dei comportamenti discriminatori subiti dall'odierna appellata. Da ciò si evince la correlazione cronologica, oltreché logica, tra le condotte e la patologia (protrattasi per tutto il lungo periodo di malattia, vale a dire dal 4 marzo 2017 al 30 luglio 2018, ed avente postumi permanenti). Nello specifico, il CTU ha statuito che “nel caso di specie, gli elementi circostanziali legati a quelli sanitari depongono per una condizione di continuo stress che ha portato, nel corso dei diversi mesi, al determinismo della malattia” (cfr. pp. 12 e 15 CTU). Va evidenziato come il CTU ricolleghi causalmente l'insorgere della patologia depressiva all'insieme degli eventi intercorsi durante i mesi di esposizione alle condizioni lavorative ostili. La delineata valutazione del CTU in punto di nesso causale, fatta propria dal Giudice di prime cure (e, peraltro, non contestata dal consulente tecnico di parte appellante), risulta scevra da vizi logici. Inoltre, il CTU, che appare basata su un'analisi rigorosa della documentazione sanitaria in atti, evidenzia la compatibilità cronologica e clinica tra gli eventi lesivi subiti dall'odierna appellata e la patologia depressiva. In definitiva, il consulente d'ufficio ha chiaramente e con dovizia di argomentazioni confermato il nesso causale ed il giudice di prime cure ha coerentemente aderito a tale ricostruzione. Sul punto, infatti, la sentenza di prime cure ha correttamente posto in evidenza che “la consulenza tecnica fatta eseguire nel corso del giudizio ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le discriminazioni subite e l'esordio della malattia depressiva”. Né sono emersi in giudizio fondati elementi tali da elidere il nesso causale o comunque da revocare in dubbio la stretta consequenzialità logica e cronologica tra i descritti eventi lesivi e le conseguenze dannose subite dall'odierna appellata.
Il quarto motivo d'appello è da ritenersi parzialmente fondato, per le ragioni che seguono. Con riferimento al danno biologico, il CTU – alla luce della consultazione dei più qualificati baremes di riferimento - si è espresso sulla quantificazione nei termini seguenti: “Detto quanto sopra, la paziente – come più volte ricordato – risulta affetta da un “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso” la cui fascia valutativa deve essere posta, a giudizio di chi scrive, nella forchetta valutativa dei disturbi complicati visto che la paziente ha lamentato e documentato una situazione clinica con elementi di forte polarizzazione dei pensieri, reattività agli stimoli esterni (vedasi il ritorno ad una subdeflessione dell'umore e di abbattimento dell'asse timico quando ha subito una frattura di caviglia), disturbi del sonno, sensazione di inutilità, ecc. Alla luce del fatto che la condizione patologica di cui è affetta la IG.ra è stata definita in diverse certificazioni come di “…moderata CP_1 entità…”, deve essere corrisposto alla paziente un valore percentuale di danno biologico nell'ordine del 13% circa”. Il CTU aggiunge, inoltre, che “Tale numero, per le motivazioni di cui sopra, dovrà essere moltiplicato per il corrispettivo coefficiente di taratura che, nel nostro caso, è identificabile tra lo 0.7 e lo 0.8, visto che, a tali valori, corrispondono le importanti e reiterate vessazioni e psico-fisiche sul luogo di lavoro. Pertanto, residua una menomazione dell'integrità psico-fisica in parametri valutativi medico- legali da indicare nella misura del 10% (dieci per cento)”. Anche dopo le osservazioni, il CTU ha ribadito che “considerando il disturbo non come grave ma moderato e complicato, soppesato adeguatamente per coefficiente di taratura per i life- events, si ritiene congrua e adeguata una stima nell'ordine del 10%”. A fronte di tale inequivoca e chiara conclusione, il primo giudice – senza fornire una sufficiente argomentazione – ha ritenuto di disattendere la valutazione del CTU, sostenendo apoditticamente che fosse “maggiormente aderente alle condizioni della ricorrente attestate dalla copiosa documentazione medica prodotta” la percentuale del 13%, in luogo della percentuale inferiore ritenuta congrua nella valutazione medico-legale. Il Collegio - non parendo condivisibili le ragioni che il giudice di prime cure ha posto alla base di tale scostamento – ritiene maggiormente opportuno valorizzare la CTU nella parte in cui ha applicato il coefficiente di taratura (compreso tra lo 0,7 e lo 0,8), tenendo in considerazione la necessità di “elidere cause e/o concause patogene diverse”, quali le patologie dalle quali la ricorrente risultava già affetta e gli eventi traumatici extralavorativi, ovvero “cause eventualmente riconducibili a tratti di personalità propria”. Pertanto, sulla base di tale quantificazione del consulente, il danno biologico deve essere liquidato, in applicazione delle usuali Tabelle del Tribunale di Milano (percentuale di invalidità: 10%; anni del soggetto danneggiato: 53) in complessivi euro 24.358,00.
Quanto al danno biologico temporaneo, il consulente d'ufficio ha dichiarato di aver
“valorizzato, stante il quesito formulato dall'Ill.mo IG. Giudice, l'intervallo di malattia occorso alla paziente, cioè il periodo di tempo comportante l'incapacità di attendere alle abituali attività lavorative;
è da intendersi in tal senso la preclusione delle occupazioni ordinarie dal 04.03.2017 al 30.07.2018, avendo ben chiaro il concetto di malattia, vale a dire un processo patologico dinamico, una successione di fenomeni che presuppone, a breve o a lunga scadenza, un esito che potrà essere la restitutio ad integrum, l'adattamento a nuove condizioni di vita [N.d.R. come nel caso di specie] oppure la morte. Se invece si vuole far corrispondere il concetto di occupazioni ordinarie con quello del danno biologico temporaneo, secondo la criteriologia della responsabilità civilistica, espressione quindi di un evento acuto, del verificarsi di una lesione e del tempo necessario alla sua stabilizzazione (sino al determinarsi di un'eventuale menomazione a carattere permanente), è da ritenersi che non possa essere considerata né un'inabilità temporanea pari al 100% per tutto il periodo sopracitato né l'intero intervallo di tempo tra il 4 marzo 2017 e il 30 luglio 2018. Come da linee guida in materia, il disturbo dell'adattamento presenta una fase di manifestazione clinica che si risolve entro sei mesi, superati i quali i disturbi diventano cronici. Tale definizione risulta di estremo rilievo per il medico legale il quale il danno biologico temporaneo non può prescindere dalla necessità di individuare univoci parametri risarcitori di base, al fine di uniformare l'entità del risarcimento in casi consimili, nell'ottica di un'equa e giusta ristorazione del danno alla persona;
la valutazione complessiva deve essere pertanto posta in essere non solo alla luce della documentazione in atti, non solo alla luce delle lesioni conseguite dal sinistro de quo, ma anche facendo valere il principio dell'id quod plerumque accidit (“ciò che di solito accade”) che lega il tempo medio di guarigione di pazienti con analoghe lesioni iniziali in casi simili e consimili. Nel caso specifico però, oltre ai 6 mesi riscontrabili dalle linee guida, è da osservarsi che al controllo del gennaio 2018 è segnalato che nell'ottobre del 2017 la paziente aveva avviato un “…percorso di supporto psicologico con colloqui a cadenza quindicinale…” utile al miglioramento clinico e alla stabilizzazione di malattia, tant'è che nell'aprile del 2018 era proprio certificato tale beneficio. Ciò premesso, in ambito strettamente di inabilità temporanea (danno biologico temporaneo), si ritiene pertanto corretto riconoscere un periodo di inabilità temporanea di tre mesi al 50% e tre mesi al 25%; a questi devono aggiungersi, stante il fatto che la paziente stava proseguendo con un percorso psicologico di supporto tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 un ulteriore periodo di 6 mesi al 15%. In altri termini, il danno biologico temporaneo, stimabile secondo la criteriologia della responsabilità civilistica deve considerarsi nell'ordine di: 3 mesi al 50%, 3 mesi al 25% e 6 mesi al 15%”. Non essendovi valide ragioni per discostarsi da tale motivata valutazione medico-legale, il Collegio ritiene maggiormente opportuno in questa sede - alla luce della completezza e coerenza argomentativa della consulenza medico-legale - riconoscere all'odierna appellata un periodo di inabilità temporanea di tre mesi al 50% e tre mesi al 25% a cui aggiungere un ulteriore periodo di 6 mesi al 15%, tenendo conto che la signora stava CP_1 proseguendo in quel periodo (tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018) un percorso psicologico di supporto. Ciò posto, il danno da invalidità temporanea deve essere quantificato come segue: 3 mesi al 50%: euro 5.175,00; 3 mesi al 25%: euro 2.587,50; 6 mesi al 15%: euro 3.105,00, per un totale pari ad euro 10.867,50. Conseguentemente, sommati tutti gli importi sopra quantificati, si perviene ad una complessiva quantificazione del danno non patrimoniale (morale e biologico, permanente e temporaneo) pari ad euro 35.225,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto all'incremento del valore di punto del danno biologico (sia permanente che temporaneo) a titolo di “personalizzazione”, va preliminarmente rilevato che i valori prospettati dalle Tabelle di Milano devono generalmente ritenersi idonei a ristorare le conseguenze pregiudizievoli che, anche in termini di pretium doloris, discendono normalmente dalle compromissioni funzionali e relazionali conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica. Ora, affinché sia applicabile un aumento del valore di punto, è necessario – per consolidata giurisprudenza – che siano dedotte e provate “conseguenze peculiari” ossia “sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi” (cfr. Cass. n. 5865/2021). Nel caso di specie, siffatto aumento è stato applicato dal Giudice di primo grado nella misura del 45% “a titolo di incremento percentuale della sofferenza avuto riguardo all'intensità, intenzionalità e alla durata della discriminazione subita”. Il Collegio ritiene che la personalizzazione riconosciuta dal primo Giudice non sia giustificabile. In materia, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, ai fini della personalizzazione del danno morale, “non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale;
bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. E' necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile. Diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie […]” (Cass., sent. n. 10989 del 9 giugno 2020). In quest'ottica, la Corte di cassazione ha statuito che “le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, …, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (così Cass., sent. n. 7513 del 27 marzo 2018; in questo senso cfr. anche, da ultimo, Cass., sent. 29135 del 4 novembre 2015). Ciò acclarato, nel caso di specie, la lavoratrice non ha dedotto (e, quindi, provato) di aver sofferto ulteriori danni (esulanti, cioè, dalle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età) determinati da circostanze eccezionali e straordinarie tali da giustificare una personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale. In conclusione, quindi, non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere applicabile l'incremento del valore di punto, dovendosi considerare – sotto questo aspetto – la sentenza di primo grado meritevole di riforma.
Il quinto motivo d'appello risulta assorbito alla luce del parziale accoglimento del motivo che precede. Il sesto motivo deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito esposte. Come ampiamente argomentato, le condotte gravi e reiterate sono di carattere discriminatorio poichè dirette ai danni di una lavoratrice in quanto donna e invalida. Pertanto, al fine di quantificare le conseguenze dannose causate da tali condotte, si impone la necessità di un risarcimento per il danno da discriminazione, previsto ex lege (art. 38 d.lgs. 198/2006 e art. 28 d.lgs. 150/2011). In materia di discriminazione, questa Corte di Appello si è già pronunciata, con sentenza del 4 maggio 2016, resa nella causa R.G. n. 1239/2014 (Pres. Rel. Casella), Per_6 riconoscendo la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile per la “lesione di un diritto, legalmente tutelato, alla parità di trattamento (…)”, da ritenersi “significativa, attesa la violazione di un diritto primario che incide in modo rilevante sull'identità personale e sui modi di esplicazione di tale personalità”. Per costante giurisprudenza, il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di discriminazione deve essere effettivo, proporzionale e soprattutto dissuasivo. Esso non si limita al mero compenso per il disagio subìto dal danneggiato, ma rappresenta uno strumento di tutela della dignità umana, con funzione anche di deterrenza contro eventuali replicazioni di atti discriminatori. In quest'ottica, si deve tener conto della specificità e gravità dell'atto discriminatorio e dei suoi effetti sul lavoratore, tenendo in conto anche la funzione dissuasiva intrinseca del risarcimento (cfr., da ultimo, Cass., sent. n. 3488 del 11 febbraio 2025). La Suprema Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha rilevato che “con il D.Lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed ai commi 5 e 6 dell'art. 4, nel testo originario, ha previsto che Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento;
i commi in parola sono stati abrogati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 150 del 2011 di riduzione e semplificazione dei riti e contestualmente il legislatore delegato, all'art. 28, ha dettato una disciplina comune della controversie in materia di discriminazione (recita il comma 1: Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo) e, quanto ai poteri del giudice da esercitare in caso di accertamento della discriminazione, ha sostanzialmente trasfuso nei commi 5 e 6 la previgente disciplina;
nell'interpretare la disposizione in parola, sia pure in fattispecie nella quale veniva in rilievo un'azione proposta dall'organizzazione sindacale non dal singolo lavoratore discriminato, le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 20819/2021) hanno osservato che la previsione del risarcimento del danno non patrimoniale, pur non potendo essere ricondotta nell'alveo dei cosiddetti danni punitivi in senso proprio, va letta alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE secondo cui Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
[le Sezioni Unite] hanno, quindi, evidenziato che il rimedio alla discriminazione deve rispondere ai requisiti stabiliti dal diritto unionale, e deve essere effettivo, proporzionale, dissuasivo perché il principio di effettività è funzionale a garantire il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Unione, rafforza i diritti riconosciuti dalle direttive e ha anche la funzione di anticipare la soglia della tutela apprestata;
ne hanno tratto la conseguenza che, in tema di discriminazione, il risarcimento del danno non patrimoniale è caratterizzato da una connotazione dissuasiva, tanto che può essere riconosciuto nei casi di discriminazione collettiva, anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile;
si tratta di principi che si armonizzano con l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia che, sempre in tema di diritto antidiscriminatorio, nell'interpretare l'art. 15 della direttiva 2000/43, sovrapponibile all'art. 17 della direttiva 2000/78, ha sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell'ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e "La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità" (Corte di Giustizia 15 aprile 2021 in causa C - 30/19); d'altro canto, questa Sezione (Cass. n. 31071/2021), nel ritenere esente da errori giuridici la decisione della Corte territoriale che, in quel caso, aveva riconosciuto il danno non patrimoniale equitativamente determinato in considerazione della gravità della discriminazione subita, dopo avere evidenziato che "in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana", ha aggiunto che " la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo
- del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)" ed infine ha ritenuto che "l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa"”.
In coerenza con tali principi, questa Corte d'Appello ha avuto più volte occasione di affermare che “una volta accertata la condotta discriminatoria, l'applicazione del rimedio perequativo è necessitata -perlomeno in forma di risarcimento del danno- affinché possa trovare piena effettività la funzione del diritto antidiscriminatorio sia in termini di eliminazione della diseguaglianza o dello sfavore subiti sia in termini dissuasivi e sanzionatori” (C. App. Milano, sez. lav., 1° settembre 2021, n. 1067, che a sua volta richiama la precedente sentenza n. 709/2021). In questo senso, la sentenza di primo grado correttamente evidenzia che “Se l'assunto della tutela della discriminazione mira ad un risarcimento dissuasivo” col fine di incentivare l'adozione di presidi antidiscriminatori, “è evidente che tale finalità non possa essere sufficientemente soddisfatta dal mero risarcimento del danno biologico”. In relazione alla censurata violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c., si deve osservare che, per giurisprudenza costante, il giudice deve interpretare le domande di parte non limitandosi a considerarle nella loro formulazione letterale (cfr. ex multis Cass. sent. n. 14751/2007), bensì avuto riguardo ai contenuti sostanziali della pretesa come desumibili dalla situazione dedotta in giudizio, anche sondando l'effettiva volontà della parte, alla luce, inter alia, delle finalità che essa intende perseguire (cfr. ex multis Cass., ord. n. 13602/2019; Cass., ord. n. 19435/2018). Poiché, nella specie, la lavoratrice ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di essere stata vittima di comportamenti discriminatori (di genere), invocando espressamente il D.lgs 9 luglio 2003 n. 216 (come modificato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150) – che prevede espressamente che “il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale” – deve ritenersi che le conclusioni rassegnate, improntate sul risarcimento del danno non patrimoniale, comprendano anche il danno non patrimoniale derivante dai denunciati comportamenti discriminatori. Si aggiunga poi che tale intenzione è stata meglio delineata dall'intervento dell'
[...]
, la quale, nell'associarsi alle domande della lavoratrice, ha ritenuto di Controparte_2 precisare che il risarcimento non patrimoniale dovesse includere anche il c.d. danno da discriminazione.
Dunque, sotto questo profilo, la decisione di prime cure, essendo giuridicamente corretta e rispondente al principio della domanda, non ha determinato alcuna duplicazione risarcitoria. Sul quantum, il criterio utilizzato dal primo Giudice appare equo e, comunque, non è stato specificamente censurato in questa sede.
Il settimo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento. Le spese della consulenza tecnica di parte (che ha natura di allegazione difensiva) sono ricomprese fra le spese processuali di cui la parte vittoriosa vanta diritto al rimborso, purché non risultino eccessive o superflue ex art. 92, comma 1 c.p.c. (cfr. Cass., sent. n. 26279 del 15 ottobre 2024). Pers Nel caso di specie, la perizia del prof. era effettivamente finalizzata ad accertare il danno da incapacità lavorativa specifica. Conseguentemente, considerato che il danno oggetto della suddetta perizia è stato ritenuto non provato e non risarcibile, dev'essere escluso il diritto dell'odierna appellata al rimborso delle spese volontariamente assunte dalla stessa (e quantificate dal CTU in euro 2.730,00) relative ad una domanda che è stata rigettata nel merito. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto, con conseguente esclusione del rimborso alla lavoratrice di detto importo non dovuto.
Da ultimo, alla luce dell'integrale esecuzione della sentenza da parte dell'odierna appellante, considerata la parziale della sentenza di prime cure nei termini anzidetti, conseguirà ex lege la parziale restituzione delle maggiori somme versate dalla società.
Preso atto dell'esito del giudizio, le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente ( , tenuta a rimborsare integralmente le spese della Parte_1
Consigliera di Parità e in misura di 2/3, stante la parziale reciproca soccombenza, le spese della IG.ra , e rispettivamente liquidate come da dispositivo, in ragione della CP_1 controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 751/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, ridetermina l'importo dovuto alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico CP_1 permanente e danno da invalidità temporanea) in complessivi € 35.225,00 ed esclude dal rimborso delle spese consulenziali di parte l'importo non dovuto di € 2.730,00; conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del primo grado, liquidate a favore della Consigliera di Parità in euro 13.000,00 e nella misura di 2/3 a favore della sig.ra CP_1 pari - in tale quota - ad € 8.666,66 oltre spese generali ed accessori di legge, compensando la restante parte;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, liquidate a favore della Consigliera di Parità in complessivi euro 3.600,00 e a favore della sig.ra nella CP_1 misura di 2/3 in complessivi euro 2.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge, compensando la restante parte. Milano, 12 novembre 2025
Il Presidente rel. (dott. Giovanni Casella)
Atto redatto con la collaborazione del dott. Stefano Visconti Magistrato ordinario in tirocinio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA Presidente rel. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Consigliera Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 751/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, est. Emanuela Fedele, discussa all'udienza collegiale del 12 novembre 2025 e promossa DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rossi e Chiara Tomiola, i quali
[...] eleggono domicilio presso il loro studio in Padova, Corso Garibaldi, n. 5 APPELLANTE CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Moreno Antonio Genova, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barlassina (MB), via A. Fogazzaro, n. 2
APPELLATA
CON L'INTERVENTO
[...]
, in persona Controparte_2 della Consigliera di Parità della , Avv.ta Anna Danesi, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv.ta Samanta Mazzola con studio in via Staurenghi n. 6 ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale costituito presso l'indirizzo pec
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I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“in accoglimento del presente appello e riforma dell'impugnata sentenza, respingersi integralmente le domande ex adverso proposte nel ricorso introduttivo del giudizio. Con rifusione integrale delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“In via principale, respingere l'appello proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata, in ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, limitare l'onere restitutorio gravante sulla resistente a quanto ritenuto di giustizia”.
PER L'INTERVENIENTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla società in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1 la sentenza n. 751/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.11.2024. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio, avanti il Controparte_1
Tribunale di Varese, la datrice di lavoro, (incorporante la precedente Parte_1 società , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_3
e non patrimoniali subiti per l'effetto di condotte datoriali riconducibili alla discriminazione di genere ed alle molestie di cui la stessa affermava di essere stata vittima durante il rapporto di lavoro, nel periodo dal marzo 2016 sino al licenziamento, occorso in data 15.04.2019. In particolare, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare A) Accertare e dichiarare che quale incorporante, è Parte_1 succeduta ad ogni titolo e per ogni ragione e/o causa, iuris et de iure nella posizione giuridica di Controparte_3
In via principale B) Previo accertamento, per tutti i fatti ut supra esposti, della responsabilità di e/o dei suoi Amm.ri, per violazione degli art. 2087, 2043, 2049 od Parte_1 altra norma nonché del nesso di causalità tra dette violazioni ed i danni subiti dalla sig.ra
, condannare la stessa, in persona dell'Amm.re Leg. Rapp.te pro- Controparte_1 tempore al risarcimento di tutti i danni che si indicano in €. 76.858,89 per danno patrimoniale ed in €. 161.713,00 per danno biologico e/ o non patrimoniale permanente (oltre danno morale), €. 53.460,00 per ITT, €. 26.730 per ITP oltre al danno morale per IT per €. 26.730,00 e, cosi complessivamente, in € 268.633 per danno biologico-non patrimoniale, ovvero, in subordine, nella somma meglio vista e ritenuta dal Giudice, anche secondo equità, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
C) Accertare e dichiarare, per i fatti ut supra esposti, il carattere ingiurioso del licenziamento comminato alla sig.ra
in data 15.04.2019 e, per l'effetto condannare, al CP_1 Parte_1 risarcimento dello specifico danno, a tale titolo, patito dalle ricorrente da determinarsi nella somma prudentemente ritenuta congrua dal Giudice anche secondo equità, D) Condannare alla rifusione delle spese sanitarie per perizie specialistiche che si Parte_1 indicano in complessivi € 3.532,00. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di avvocato ex D.M. 55/14 oltre al rimborso delle spese forfetarie, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, nelle misure di legge”. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante, chiedendo il rigetto integrale delle domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e formulando le conclusioni come segue:
“Respingersi con ogni statuizione le domande ex adverso proposte per le ragioni illustrate nella presente memoria. Con rifusione integrale delle spese e delle competenze professionali”. Interveniva nel procedimento, ai sensi degli artt. 419 e 105 c.p.c. e 36, 2°comma, d.lgs. 198/2006, l' , al fine di Controparte_2 supportare le ragioni della ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previa ammissione del presente intervento, respinta ogni avversa istanza, accogliere il ricorso della IG.ra riconoscendo alla stessa, anche alla luce di Controparte_1 quanto esposto in narrativa del presente atto e nel ricorso introduttivo, il ristoro integrale del danno subito e del danno da discriminazione di genere determinandone l'entità anche in via equitativa oppure, in subordine, disponendo l'integrale ristoro del danno biologico come richiesto dalla ricorrente e con personalizzazione massima, oltre al danno morale. Con vittoria di spese e competenze di causa”. In particolare, la signora deduceva di essere stata assunta dall'odierna CP_1 appellante (con la precedente denominazione) in data 29.10.2007, con mansioni di impiegata presso la filiale di NN SE, presso la quale lavoravano, tra gli altri,
montatore e allestitore di veicoli industriali sino a febbraio 2018; Testimone_1 Tes_2
, venditore;
impiegato tecnico;
, tecnico
[...] Testimone_3 Testimone_4 montatore che dal marzo 2016 al gennaio 2017 assunse le mansioni di impiegato tecnico;
, venditore, poi dal 2007 a 2020 amministratore di , Persona_1 Controparte_3 successivamente dipendente della società incorporante la e , Parte_1 Persona_2 agente venditore. Nel dicembre 2016, la signora è stata destinataria - unitamente ai colleghi CP_1
ed - di una contestazione disciplinare concernente la Testimone_4 Testimone_3 diretta responsabilità inerente alla “qualità del clima aziendale” non rispondente alle aspettative del datore di lavoro. Nel febbraio 2017 l'odierna appellata veniva trasferita nella filiale di EL nell'ambito di una riorganizzazione delle attività amministrative. La filiale distava oltre 50 chilometri dalla residenza della allora ricorrente e dalla filiale di NN SE e per il viaggio era previsto un rimborso spese lordo di euro 200,00. In seguito, dal 4 marzo 2017 al 3 settembre 2018, la dipendente si assentava per malattia. Inoltre, in data 13 marzo 2019, la consegnava alla responsabile delle risorse CP_1 umane una lettera nella quale lamentava la ripetizione delle medesime condotte vessatorie che le avevano causato uno stato depressivo e, conseguentemente, la citata assenza per malattia. A seguito di tale missiva, il 25 marzo 2019 la dipendente veniva sospesa cautelativamente e il 15 aprile 2019 la società provvedeva al licenziamento della stessa per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Il licenziamento veniva annullato con ordinanza del 25 novembre 2019, la quale – emessa all'esito della fase a cognizione sommaria – disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice, riconoscendo il diritto della signora “di portare a conoscenza CP_1 dei vertici aziendali la sua situazione di disagio e il dovere di indicare quelli che a suo parere ne erano i responsabili”. La dipendente aveva optato per il risarcimento del danno ex art. 18, comma 3 l. 300/1970, rinunciando alla reintegrazione. L'ordinanza non veniva opposta. Ciò premesso, la IG.ra chiedeva la condanna di al CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni, lamentando di avere subito condotte afflittive e discriminatorie, integrate anche da molestie sessuali, senza che il datore di lavoro fosse intervenuto a tutela della sua integrità. Si costituiva in giudizio la società, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti della ricorrente e rilevando l'infondatezza delle domande. Interveniva in giudizio ad adiuvandum l' , insistendo Controparte_2 sull'equiparazione della molestia alla discriminazione di genere e chiedendo il ristoro integrale del danno subito, attraverso il riconoscimento del danno da discriminazione come voce autonoma di danno e, in subordine, l'integrale ristoro del danno biologico con personalizzazione massima. Il giudice di prime cure, con la citata sentenza – accertata l'esistenza di molestie e comportamenti discriminatori nei confronti della dipendente, nonché la responsabilità della società ex art. 2087 c.c. - condannava la stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di euro 92.594,48. Inoltre, liquidava quale voce autonoma il danno da discriminazione, pari euro 13.000. Riconosceva, inoltre, euro 4.034 oltre interessi legali per le spese sostenute per le CTP e poneva definitivamente a carico della società le spese della CTU. Infine, condannava la società alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 13.000, oltre accessori sia a favore della dipendente che a favore dell'Ufficio della Consigliera di parità.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. L'insussistenza di molestie sessuali e di discriminazioni di genere Con il primo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza Parte_1 che ha ritenuto provata la discriminazione di genere e le molestie sessuali subìte dalla signora . CP_1
Nello specifico, parte appellante ha contestato: i. la credibilità del teste l'unico a confermare le molestie, rammentando il suo Tes_1 contenzioso con l'azienda (avendo lo stesso impugnato prima il trasferimento e poi il licenziamento comminatogli), oltre al fatto che lo stesso lavorava in officina, non in ufficio, vale a dire in uno spazio separato da un muro e da una porta chiusa rispetto all'ufficio, in cui - secondo la stessa prospettazione dell'allora ricorrente - i fatti si sarebbero svolti. Il
quindi, non poteva né vedere né sentire quanto accadeva in ufficio, a fortiori Tes_1 considerando che in officina si svolgevano lavorazioni rumorose;
ii. la circostanza che gli altri testimoni non avevano confermato le molestie: il teste , Tes_2 contrariamente a quanto statuito in sentenza, aveva riferito unicamente di “comportamenti goliardici”, precisando che detti comportamenti, così denominati, consistevano in
“flatulenze”. Tali condotte, lamenta parte appellante, non rientrano nella definizione di molestie sessuali. Quanto alla “tendenza di a battute degradanti a sfondo sessuale” parte Persona_2 appellante ha osservato che il sig. non aveva mai lavorato con la prima del Per_2 CP_1 gennaio 2019, come peraltro affermato dalla stessa. Con riferimento alle ulteriori testimonianze, la società ha sottolineato che la dott.ssa non era presente nel periodo precedente alla malattia della ricorrente, essendo Per_3 stata assunta solo a dicembre 2017. Inoltre, i testi , e avevano Tes_3 Tes_4 Per_1 recisamente negato le circostanze dedotte dalla lavoratrice;
iii. dalle deposizioni testimoniali, peraltro, non era possibile trarre alcun elemento a conferma dell'affermazione secondo cui vi sarebbe stata una “reazione isolante ed espulsiva del datore di lavoro dopo la denuncia del disagio”, come statuito nella sentenza di prime cure. Tale affermazione della sentenza impugnata, denuncia parte appellante, era priva di fondamento e confliggeva altresì con il contenuto dell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di e , che dava conto della Per_1 CP_4
“mancanza di riscontri circa la finalità punitiva del trasferimento della e del suo CP_1 licenziamento disciplinare e dell'effettiva sussistenza di condotte vessatorie da parte degli indagati con lo scopo di emarginarla”; iv. inoltre, l'appellante ha sostenuto che dalle contestazioni disciplinari - diversamente da quanto affermato dalla sentenza di prime cure - non poteva trarsi conferma alcuna delle
“molestie discriminatorie subite dalla ricorrente”, posto che quelle indirizzate ai due soggetti e ) che la ricorrente aveva segnalato per le flatulenze, contenevano Tes_4 Tes_3 appunto la contestazione dei comportamenti maleducati dagli stessi tenuti, mentre diversa era la contestazione mossa alla stessa, in quanto essa aveva ad oggetto CP_1 unicamente la mancanza di collaborazione lavorativa, (mancanza ammessa dalla stessa in risposta alla contestazione, contenuta nell'e-mail del 25 dicembre 2016). Peraltro, nonostante l'ammissione della lavoratrice, la società aveva archiviato il procedimento e non aveva proceduto ulteriormente nei confronti della dipendente;
v. la trasferta a EL non era di carattere punitivo, ma anzi un'opportunità di crescita professionale: il datore di lavoro aveva cercato, con tale incarico, di dare una nuova opportunità di carriera alla , che le avrebbe consentito di svincolarsi dal rapporto CP_1 con la singola filiale attraverso incarichi di più ampio respiro nell'ambito dell'organizzazione e dell'avvio dell'attività amministrativa delle nuove filiali (quale appunto EL, aperta nell'agosto 2016) e della formazione del personale ad esse adibito. Per questo, in continuità con l'attività che ella aveva già iniziato a svolgere presso la filiale di NN, l'aveva inviata temporaneamente in trasferta presso la filiale di EL, nella quale vi era necessità di una persona esperta che potesse formare l'impiegato presente e avviare l'attività amministrativa.
2. Insussistenza di violazione dell'art. 2087 c.c. Parte appellante ha impugnato inoltre la sentenza per avere ritenuto violato l'art. 2087 c.c. per ambiente lavorativo non sicuro, dal momento che nessuna condotta vessatoria era stata provata. Infatti, i passaggi riportati della relazione di ATS Insubria non avevano trovato riscontro probatorio, tanto che lo stesso Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale rilevando come “a fronte della descrizione piuttosto generica e non circostanziata resa dalla persona offesa in sede di querela, nessuno dei soggetti ha evidenziato condotte vessatorie e maltrattanti poste in essere dai datori di lavoro nello specifico indirizzo della ”; “quanto al trasferimento presso la filiale di CP_1
EL, la ricostruzione della , secondo la quale lo stesso avrebbe avuto finalità CP_1 meramente punitive, non trova alcun riscontro e non può escludersi che il provvedimento avesse la finalità di garantire una riorganizzazione aziendale”; “quanto al disturbo da disadattamento con ansia e umore depresso misti acuto (…) non emergono elementi per poter sostenere che lo stesso sia riconducibile ad una condotta del datore di lavoro”.
3. Insussistenza del nesso di causalità tra condotte datoriali e danno. Difetto di prova In subordine, la società ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le discriminazioni subite e l'“esordio della malattia depressiva di cui soffre la ricorrente”, rilevando che il disturbo di cui la soffre si CP_1 sarebbe ugualmente verificato nella medesima misura anche in assenza della condotta datoriale (contestata). E questo perché le patologie pregresse (“epatite B, ipertensione arteriosa, diabete di tipo II, incontinenza urinaria in prolasso verticale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, descritte nella perizia a p. 2), gli eventi traumatici extralavorativi subiti, quali la depressione del figlio e il proprio divorzio (cfr. p. 2 perizia) e la sua particolare predisposizione caratteriale costituivano cause sufficienti a determinarlo (cfr., ex multis, Cass. SU, sent n. 576 del 11 gennaio 2008,).
4. L'erronea quantificazione del danno non patrimoniale. Difetto di prova. Difetto di motivazione Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la quantificazione del danno biologico, sia permanente sia temporaneo, 'personalizzato' con una maggiorazione del 45% a titolo di incremento percentuale della sofferenza. In particolare, quanto al danno biologico permanente - quantificato dal primo giudice nel 13% senza fornire motivazione specifica rispetto allo scostamento dalle conclusioni del CTU (che lo aveva quantificato nel 10%) - parte appellante ha contestato tale percentuale, non risultando agli atti nessuna compromissione delle abitudini di vita della signora
, tanto più seriamente riconducibile agli eventi occorsi. CP_1
In tale valutazione, non può non tenersi conto del fatto che al momento della CTU la lavoratrice aveva sessant'anni e soffriva già di gravi patologie, che sicuramente avevano inciso sulle abitudini di vita della stessa e che nulla avevano a che fare con l'odierna appellante. Con riferimento al danno biologico temporaneo, la società appellante ha denunciato il discostamento dalle conclusioni del CTU, dal momento che la sentenza, senza ulteriore spiegazione, lo aveva quantificato nel 100% per 180 giorni, nel 75% per 90 giorni, nel 25% per 90 giorni e nel 15% per ulteriori 90 giorni, non tenendo in alcun conto le osservazioni del consulente di parte di che quantificava il danno in sei mesi al 25%, e Parte_1 discostandosi dalle conclusioni del CTU che lo identificavano in tre mesi al 50%, tre mesi al 25% e sei mesi al 15%. Quanto invece all'incremento del valore di punto del danno biologico sia permanente che temporaneo, applicato dal Tribunale nella misura del 45%, parte appellante ritiene che nessun elemento in causa consenta di ritenere sussistente tale componente di danno ulteriore rispetto al danno biologico, dal momento che la lavoratrice non aveva dimostrato alcun elemento in grado di consentire di ritenere provata una sofferenza soggettiva interiore superiore rispetto a quella media e pari al massimo. I valori c.d. “standard” prospettati dalle Tabelle di Milano, infatti, devono ritenersi idonei a ristorare integralmente le conseguenze pregiudizievoli che, anche in termini di sofferenza soggettiva interiore, derivano normalmente e mediamente dalle compromissioni funzionali e relazionali determinati da una lesione dell'integrità psico-fisica. Affinché la quantificazione del danno possa essere incrementata rispetto ai valori indicati dalle Tabelle di Milano (cd. personalizzazione del valore), è necessario che siano rigorosamente e specificatamente dedotte e provate conseguenze pregiudizievoli non ordinarie. E nulla, ad avviso dell'appellante, era stato al riguardo dedotto in ricorso, né era emersa dall'istruttoria nessuna conseguenza “peculiare” idonea a giustificare uno scostamento in aumento dai valori standard di liquidazione.
5. In subordine: erronea applicazione dei parametri di liquidazione del danno biologico permanente Parte appellante – sempre in subordine – ha lamentato l'erronea applicazione dei parametri di liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle citate Tabelle Milanesi anche sotto altro profilo. La società dichiara, infatti, che, anche accettando la personalizzazione del danno nella misura del 45%, il valore del punto del danno non patrimoniale permanente non è pari ad euro 4.309,46, bensì, in relazione all'età della lavoratrice all'epoca del sinistro (53 anni), stante l'applicazione del demoltiplicatore relativo all'età pari allo 0,740%, è pari ad euro 3.189,0004. Dunque, a parere di parte appellante, l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico permanente sarebbe pari ad euro 41.457,0052 e non ad euro 56.022,98, diversamente da quanto erroneamente riconosciuto in sentenza.
6. Il danno da discriminazione. Assenza di domanda. Duplicazione Con tale censura l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto alla lavoratrice un'autonoma voce di “danno da discriminazione” nella misura di euro 13.000,00 pari alla retribuzione del periodo dal rientro dalla malattia al licenziamento dell'aprile 2019, non corrispondendo tale statuizione ad alcuna domanda del ricorso in primo grado presentato dalla , con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. CP_1
Inoltre, il riconoscimento di un'autonoma voce di danno a tale titolo, ulteriore rispetto al riconoscimento del danno biologico permanente e temporaneo e del danno morale, integra una illegittima duplicazione delle poste risarcitorie, somma, a suo avviso, non dovuta, considerato anche il comportamento tenuto dalla e comprovato in atti, che CP_1 dimostra come ella avesse cambiato nel tempo le sue versioni, ponendo in essere un atteggiamento non collaborativo, finalizzato a creare pretesti per cercare una contrapposizione con i colleghi e i responsabili.
7. Erroneo riconoscimento di spese per perizie stragiudiziali Parte appellante ha infine censurato il riconoscimento da parte del giudice di una somma superiore rispetto a quella richiesta in ricorso a titolo di spese sostenute per la CTP (euro 4.034 al posto di euro 3.532,00), facendo inoltre osservare che il primo Giudice non avrebbe dovuto riconoscere il rimborso della perizia dello psicologo prof. (cfr. Per_4 doc. 59 ricorso) - avente quale oggetto esclusivo unicamente il danno patrimoniale per l'asserita lesione della capacità di reddito – in quanto il relativo pregiudizio non è stato ritenuto provato né risarcibile.
L'appellante, avendo dato integrale esecuzione alla sentenza impugnata, ha formulato istanza di restituzione conseguente all'auspicata riforma della sentenza medesima.
Con memoria del 18-9-2025, si è regolarmente costituita l'appellata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma integrale della sente4nza impugnata.
Con memoria del 23-9-2025 si è costituto l' Controparte_2
, associandosi alle difese dell'appellata e, in particolare, sostenendo l'autonoma
[...] risarcibilità del danno da discriminazione.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi che, per la loro stretta connessione debbono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Sulla scorta delle testimonianze raccolte in primo grado e delle evidenze documentali in atti, deve ritenersi assolutamente corretto ed esente da errori l'accertamento effettuato dal primo Giudice in relazione alle condotte discriminatorie (di genere) subite dall'odierna appellata riconducibili agli atteggiamenti degradanti ed alle molestie, anche di carattere sessuale, poste in essere dai colleghi di lavoro. Tali condotte risultano, infatti, confermate (per tutti i comportamenti denunziati) dal teste il quale ha riferito di aver personalmente assistito ai comportamenti Testimone_1 molesti e degradanti, quali eruttazioni e flatulenze, posti in essere da e, in Tes_4 Per_5 misura minore, da ai danni della sig.ra . Il teste ha riferito anche di Tes_3 CP_1
“pesanti scherzi ed allusioni a sfondo sessuale, frequente esibizione di filmati e materiale pornografico, mimesi di rapporti sessuali, inviti a farsi toccare le parti intime e/o consumare rapporti sessuali”. Ha inoltre riferito di aver “sentito in azienda che la ricorrente chiese audizione al in merito alla sua situazione” e che quest'ultimo l'avesse Per_1 ricevuta. A conferma del clima di 'goliardia' che si era instaurato nei confronti della ricorrente, ha precisato che “le volte in cui andavo io in ufficio vedevo e mimare atti di Tes_4 Per_5 erotismo e auto erotismo. Preciso che non c'erano altre donne in ufficio. … l'ufficio era poco più grande di questa stanza con una scrivania lunga dove c'erano e e un CP_1 Tes_4 tavolino dove stava . era nella stanza accanto separata da una parete Tes_2 Per_5 vetrata. … si spostava nell'ufficio della ricorrente per compiere i comportamenti Per_5 che ho spiegato prima” e che “la signora era disgustata dalle flatulenze ed CP_1 eruttazioni dei colleghi e rispondeva di non essere interessata alla visione di filmati e a tutto il resto quando i colleghi si producevano in queste attività”. Il teste ha, inoltre, riportato l'episodio seguente: “il come sempre era in ritardo e quella mattina il Tes_4 piazzale era stato invaso da furgoni e la merce era in scarico. La ricorrente rimproverò il per questo ritardo e lui diede in escandescenza e fece proprio il gesto di colpirla. Il Tes_4 non era nuovo a questi comportamenti […]”. Tes_4
Dalla testimonianza emerge come fosse palese il disagio della ricorrente e che ella volesse lamentarsi con il proprio superiore, sig. , ma che quest'ultimo “la ascoltò e la Per_1 liquidò molto velocemente. Di fatto non cambiò nulla”. Anche il teste ha confermato i comportamenti molesti e degradanti. Nello specifico, Tes_2 il teste ha riferito che gli è capitato “di assistere a comportamenti goliardici nei confronti della ricorrente […]” e, in particolare, di ricordare le flatulenze. Il testimone ha precisato che “la ricorrente aveva chiesto di parlare con il di Per_1 questa situazione della goliardia che c'era in ufficio. […]”. Ha altresì riferito che “in data 02.03.2019, nel pomeriggio, davanti ad alcuni clienti, , rivolto agli stessi e Persona_2 riferendosi allo stato di salute della ebbe a pronunciare la frase: "state attenti CP_1 che questa vi vomita addosso"” e che “alla presenza dei clienti […] il Nava ironizzava sui tempi necessari per l'emissione della documentazione contabile e riferendosi alla CP_1 iniziava a ironizzare sulla persona della stessa profferendo, tra l'altro la seguente frase: "se qui almeno si potesse attendere con una bella ventenne in minigonna ..."”. Dalla testimonianza di si evince in modo evidente la volontà di Testimone_5 Per_1
di isolare l'odierna appellata, nonché di provvedere al licenziamento della stessa
[...] al suo rientro dalla malattia (“in quella riunione di cui non ricordo la data fu fatta dal
la richiesta di licenziamento della ricorrente al rientro della malattia”; “il Per_1 Per_1 mi chiese di trovare il modo di licenziare la ricorrente”; “il mi disse di non pranzare Per_1 con la ricorrente poiché registrava tutto”). Inoltre, la teste ha confermato le espressioni e battute degradanti ai danni della da parte di , avvenute anche alla CP_1 Testimone_4 presenza di clienti.
A fronte di tale inequivoco e coerente quadro probatorio, le testimonianze di , Tes_3
e sono da ritenersi poco attendibili, sia per il diretto coinvolgimento degli Per_1 Tes_4 stessi nei fatti oggetto di giudizio, sia per le criticità correttamente rilevate dal giudice di prime cure.
A conferma della sussistenza delle molestie di carattere discriminatorio subite dalla lavoratrice appellata si pongono le contestazioni disciplinari inviate a , Testimone_4 ed alla stessa il 12 dicembre 2016, dalle quali emerge come Testimone_3 CP_1 la società fosse pienamente a conoscenza dei comportamenti maleducati e della “qualità del clima aziendale” deteriorato (cfr. doc. 17 fascicolo di primo grado allegato da parte appellata). La discriminazione, pienamente provata nei termini anzidetti, risulta pertanto aggravata dal comportamento del datore di lavoro che, nonostante la denuncia del disagio, ha ritenuto di non intervenire e non disporre alcuna misura precauzionale. Infatti, nel caso di specie, sussisteva il dovere in capo al datore di lavoro di prevenire ed eliminare, attraverso misure idonee, le condotte che determinavano l'aggravarsi del clima aziendale. La sussistenza di comportamenti vessatori successivi alla denuncia è documentale: oltre alla citata infondata contestazione disciplinare alla lavoratrice, si evidenziano il trasferimento/trasferta di carattere afflittivo poiché onerosa e non sufficientemente remunerata (come risulta dalla corretta disamina della sentenza di prime cure), nonché l'intervenuto licenziamento per giusta causa come reazione alla denuncia di isolamento e agli atteggiamenti vessatori della lavoratrice. Tutto ciò appare ancor più grave alla luce dello stretto arco temporale in cui si sono susseguite le condotte datoriali (la contestazione infondata di dicembre 2016, il trasferimento di febbraio 2017 e – a seguito della lunga malattia tra il 2017 ed il 2018 – il licenziamento illegittimo nel 2019).
Acquisita la piena prova delle delineate condotte degradanti e delle molestie anche di carattere sessuale, deve ritenersi sussistente la responsabilità di ai sensi Parte_1 dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Sul punto, occorre ricordare che, per orientamento consolidato, la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, dunque, il rimedio esperibile dal dipendente è quello della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in tema di prescrizione e onere della prova. La giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque che il pregiudizio che colpisce la controparte deriva da causa a lui non imputabile – pur se è, comunque, soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. ex multis Cass. n. 8855/2013; Cass. n. 20533/2015; Cass. n. 14468/2017). E sempre in ordine al riparto degli oneri probatori, vista, altresì, la portata costituzionale della materia trattata, si è giunti – parallelamente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di prova del danno da demansionamento (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572 del 2006) - ad ammettere che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano soggette a prove presuntive (Cass. n. 18927/2012; Cass. n. 4664/2024). La Suprema Corte ha sottolineato che ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi (Cass. n. 3692/2023, Cass. n. 28923/2023; Cass. n. 4664/2024; Cass. n.123/2025). Invero, la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute (Cass. n. 33639/2022).
È stato, altresì, rilevato (Cass. n. 29101/2023) che lo straining, che può configurarsi anche tramite un atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., sicché garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing. Anche recentemente, la Suprema Corte (Cass. n. 2084/2024) ha ribadito che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute. È stato, inoltre, sottolineato (Cass. n. 29101/2023 cit.) che -in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining - quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica;
la reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza (vedi, da ultimo, Cass., 1-12-2025, n. 31367).
Nella specie, risulta ampiamente provata la suddetta responsabilità datoriale, atteso che, unitamente agli elementi probatori valorizzati con riferimento al primo motivo di appello, si debbono evidenziare le risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito da ATS Insubria sulla scorta della delega di indagine della locale Procura della Repubblica (a seguito della querela presentata dalla signora ). CP_1
L'ATS, infatti, ha indagato al fine di accertare la natura professionale della sindrome depressiva da cui risultava affetta la lavoratrice. La relazione del giugno 2018 evidenzia che “questi elementi caratteriali e comportamenti sicuramente negativi e discutibili, sia di alcuni colleghi (come descritto nella querela della signora ) che dei Dirigenti, CP_1 hanno avuto un ruolo fondamentale nel determinismo della malattia che si è manifestata per la persistenza nel tempo di un contesto lavorativo alterato che ha logorato le difese soggettive la capacità di relazione della lavoratrice, in una tale situazione, sicuramente sottovalutando l'impatto sul benessere dei lavoratori, anche le trasferte/trasferimenti operati a carico della signora e del signor appaiono come un atto CP_1 Tes_1 punitivo […]”. Con particolare riferimento al nesso causale, la relazione evidenzia come la patologia sia riconducibile a problematiche di matrice lavorativa e si sia manifestata in occasione del lavoro, essendo, nello specifico, cagionata da un contesto lavorativo alterato. Inoltre, si deve sottolineare come il trasferimento/trasferta a EL abbia segnato la fase acuta della patologia stessa, confermando l'origine lavorativa della stessa e la correlata responsabilità del datore di lavoro. Dunque, l'ATS, oltre ad aver evidenziato l'inadeguatezza del DVR con riferimento al rischio stress lavoro-correlato, ha accertato la natura professionale della sindrome depressiva, evidenziando una criticità nelle relazioni interpersonali sul posto di lavoro, unitamente ad un alterato clima relazionale aggravato da una serie di manipolazioni da parte dei superiori.
A fronte del completo ed univoco quadro probatorio emerso in fase istruttoria, non può assumere, in questa sede, decisiva rilevanza l'avvenuta archiviazione del procedimento penale in quanto – stante l'autonomia del giudizio civile da quello penale – si deve escludere che dal decreto di archiviazione discenda un "vincolo di valutazione nel presente giudizio"; infatti, per consolidata giurisprudenza, il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089; vedi anche Cass., ord., n. 16239/2017). L'autonomia, infatti, delle due fattispecie, fondate su una diversa valutazione dei fatti e delle responsabilità alle parti sottese, essendo ben possibile che a fronte del medesimo fatto, il giudice penale possa disporre, come nel caso in esame, l'archiviazione del procedimento, mentre quello civile possa ritenere sussistente un comportamento fondante l'azione di risarcimento (vedi Cass., 21/02/2025, n.4595). Da ciò consegue che il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile;
né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale, e integrando l'istruttoria con gli strumenti propri del processo civile, facendo ricorso, se del caso, ai poteri officiosi di cui dispone.
A ciò si aggiunga che la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado ha riscontrato e confermato la sussistenza del nesso causale tra le discriminazioni e molestie subite e l'esordio della patologia depressiva (nello specifico, Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso correlato allo stress lavorativo), che ha peraltro determinato postumi permanenti. Giova evidenziare che l'azienda, in particolare in persona del presidente del Consiglio di amministrazione, , e degli amministratori, e (quest'ultimo Parte_2 CP_4 Per_1 sottoscrittore delle suindicate contestazioni), era pienamente a conoscenza della critica situazione interpersonale e, ciononostante, non si è efficacemente attivata in alcun modo per eliminare le cause dell'insalubrità dei luoghi di lavoro, con conseguente violazione dei propri obblighi ai sensi dell'art. 2087 c.c. Nello specifico, il datore di lavoro non ha correttamente vigilato, né ha approntato alcun dispositivo o cautela col fine di prevenire o, quantomeno, tempestivamente individuare ed arrestare molestie, comportamenti degradanti ed umilianti ai danni della lavoratrice appellata. L'azienda non solo non ha operato correttamente all'emergere delle condotte discriminatorie, omettendo indagini approfondite e negando il disagio, ma addirittura si è adoperata (in particolare nella persona di ) per punire, allontanare ed Persona_1 isolare la signora , aggravandone il disagio lavorativo e personale all'origine della CP_1 patologia depressiva che l'aveva afflitta. In quest'ottica, come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, “si deve ritenere una responsabilità aziendale sia omissiva che commissiva nel determinismo degli eventi capitati alla ricorrente”. Come compiutamente argomentato nella sentenza oggi impugnata, risulta senz'altro provata la violazione del dovere di tutela ex art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro.
Anche il terzo motivo d'appello deve ritenersi infondato. Alla luce dell'analisi della documentazione sanitaria e del percorso di cura seguito dalla signora , il CTU ha statuito che la stessa è affetta da Disturbo dell'adattamento CP_1 con ansia e umore depresso, correlato allo stress lavorativo. E tale patologia, evidenzia il CTU, è insorta nel marzo 2017, vale a dire immediatamente dopo il trasferimento a EL e all'esito dell'insieme dei comportamenti discriminatori subiti dall'odierna appellata. Da ciò si evince la correlazione cronologica, oltreché logica, tra le condotte e la patologia (protrattasi per tutto il lungo periodo di malattia, vale a dire dal 4 marzo 2017 al 30 luglio 2018, ed avente postumi permanenti). Nello specifico, il CTU ha statuito che “nel caso di specie, gli elementi circostanziali legati a quelli sanitari depongono per una condizione di continuo stress che ha portato, nel corso dei diversi mesi, al determinismo della malattia” (cfr. pp. 12 e 15 CTU). Va evidenziato come il CTU ricolleghi causalmente l'insorgere della patologia depressiva all'insieme degli eventi intercorsi durante i mesi di esposizione alle condizioni lavorative ostili. La delineata valutazione del CTU in punto di nesso causale, fatta propria dal Giudice di prime cure (e, peraltro, non contestata dal consulente tecnico di parte appellante), risulta scevra da vizi logici. Inoltre, il CTU, che appare basata su un'analisi rigorosa della documentazione sanitaria in atti, evidenzia la compatibilità cronologica e clinica tra gli eventi lesivi subiti dall'odierna appellata e la patologia depressiva. In definitiva, il consulente d'ufficio ha chiaramente e con dovizia di argomentazioni confermato il nesso causale ed il giudice di prime cure ha coerentemente aderito a tale ricostruzione. Sul punto, infatti, la sentenza di prime cure ha correttamente posto in evidenza che “la consulenza tecnica fatta eseguire nel corso del giudizio ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le discriminazioni subite e l'esordio della malattia depressiva”. Né sono emersi in giudizio fondati elementi tali da elidere il nesso causale o comunque da revocare in dubbio la stretta consequenzialità logica e cronologica tra i descritti eventi lesivi e le conseguenze dannose subite dall'odierna appellata.
Il quarto motivo d'appello è da ritenersi parzialmente fondato, per le ragioni che seguono. Con riferimento al danno biologico, il CTU – alla luce della consultazione dei più qualificati baremes di riferimento - si è espresso sulla quantificazione nei termini seguenti: “Detto quanto sopra, la paziente – come più volte ricordato – risulta affetta da un “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso” la cui fascia valutativa deve essere posta, a giudizio di chi scrive, nella forchetta valutativa dei disturbi complicati visto che la paziente ha lamentato e documentato una situazione clinica con elementi di forte polarizzazione dei pensieri, reattività agli stimoli esterni (vedasi il ritorno ad una subdeflessione dell'umore e di abbattimento dell'asse timico quando ha subito una frattura di caviglia), disturbi del sonno, sensazione di inutilità, ecc. Alla luce del fatto che la condizione patologica di cui è affetta la IG.ra è stata definita in diverse certificazioni come di “…moderata CP_1 entità…”, deve essere corrisposto alla paziente un valore percentuale di danno biologico nell'ordine del 13% circa”. Il CTU aggiunge, inoltre, che “Tale numero, per le motivazioni di cui sopra, dovrà essere moltiplicato per il corrispettivo coefficiente di taratura che, nel nostro caso, è identificabile tra lo 0.7 e lo 0.8, visto che, a tali valori, corrispondono le importanti e reiterate vessazioni e psico-fisiche sul luogo di lavoro. Pertanto, residua una menomazione dell'integrità psico-fisica in parametri valutativi medico- legali da indicare nella misura del 10% (dieci per cento)”. Anche dopo le osservazioni, il CTU ha ribadito che “considerando il disturbo non come grave ma moderato e complicato, soppesato adeguatamente per coefficiente di taratura per i life- events, si ritiene congrua e adeguata una stima nell'ordine del 10%”. A fronte di tale inequivoca e chiara conclusione, il primo giudice – senza fornire una sufficiente argomentazione – ha ritenuto di disattendere la valutazione del CTU, sostenendo apoditticamente che fosse “maggiormente aderente alle condizioni della ricorrente attestate dalla copiosa documentazione medica prodotta” la percentuale del 13%, in luogo della percentuale inferiore ritenuta congrua nella valutazione medico-legale. Il Collegio - non parendo condivisibili le ragioni che il giudice di prime cure ha posto alla base di tale scostamento – ritiene maggiormente opportuno valorizzare la CTU nella parte in cui ha applicato il coefficiente di taratura (compreso tra lo 0,7 e lo 0,8), tenendo in considerazione la necessità di “elidere cause e/o concause patogene diverse”, quali le patologie dalle quali la ricorrente risultava già affetta e gli eventi traumatici extralavorativi, ovvero “cause eventualmente riconducibili a tratti di personalità propria”. Pertanto, sulla base di tale quantificazione del consulente, il danno biologico deve essere liquidato, in applicazione delle usuali Tabelle del Tribunale di Milano (percentuale di invalidità: 10%; anni del soggetto danneggiato: 53) in complessivi euro 24.358,00.
Quanto al danno biologico temporaneo, il consulente d'ufficio ha dichiarato di aver
“valorizzato, stante il quesito formulato dall'Ill.mo IG. Giudice, l'intervallo di malattia occorso alla paziente, cioè il periodo di tempo comportante l'incapacità di attendere alle abituali attività lavorative;
è da intendersi in tal senso la preclusione delle occupazioni ordinarie dal 04.03.2017 al 30.07.2018, avendo ben chiaro il concetto di malattia, vale a dire un processo patologico dinamico, una successione di fenomeni che presuppone, a breve o a lunga scadenza, un esito che potrà essere la restitutio ad integrum, l'adattamento a nuove condizioni di vita [N.d.R. come nel caso di specie] oppure la morte. Se invece si vuole far corrispondere il concetto di occupazioni ordinarie con quello del danno biologico temporaneo, secondo la criteriologia della responsabilità civilistica, espressione quindi di un evento acuto, del verificarsi di una lesione e del tempo necessario alla sua stabilizzazione (sino al determinarsi di un'eventuale menomazione a carattere permanente), è da ritenersi che non possa essere considerata né un'inabilità temporanea pari al 100% per tutto il periodo sopracitato né l'intero intervallo di tempo tra il 4 marzo 2017 e il 30 luglio 2018. Come da linee guida in materia, il disturbo dell'adattamento presenta una fase di manifestazione clinica che si risolve entro sei mesi, superati i quali i disturbi diventano cronici. Tale definizione risulta di estremo rilievo per il medico legale il quale il danno biologico temporaneo non può prescindere dalla necessità di individuare univoci parametri risarcitori di base, al fine di uniformare l'entità del risarcimento in casi consimili, nell'ottica di un'equa e giusta ristorazione del danno alla persona;
la valutazione complessiva deve essere pertanto posta in essere non solo alla luce della documentazione in atti, non solo alla luce delle lesioni conseguite dal sinistro de quo, ma anche facendo valere il principio dell'id quod plerumque accidit (“ciò che di solito accade”) che lega il tempo medio di guarigione di pazienti con analoghe lesioni iniziali in casi simili e consimili. Nel caso specifico però, oltre ai 6 mesi riscontrabili dalle linee guida, è da osservarsi che al controllo del gennaio 2018 è segnalato che nell'ottobre del 2017 la paziente aveva avviato un “…percorso di supporto psicologico con colloqui a cadenza quindicinale…” utile al miglioramento clinico e alla stabilizzazione di malattia, tant'è che nell'aprile del 2018 era proprio certificato tale beneficio. Ciò premesso, in ambito strettamente di inabilità temporanea (danno biologico temporaneo), si ritiene pertanto corretto riconoscere un periodo di inabilità temporanea di tre mesi al 50% e tre mesi al 25%; a questi devono aggiungersi, stante il fatto che la paziente stava proseguendo con un percorso psicologico di supporto tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 un ulteriore periodo di 6 mesi al 15%. In altri termini, il danno biologico temporaneo, stimabile secondo la criteriologia della responsabilità civilistica deve considerarsi nell'ordine di: 3 mesi al 50%, 3 mesi al 25% e 6 mesi al 15%”. Non essendovi valide ragioni per discostarsi da tale motivata valutazione medico-legale, il Collegio ritiene maggiormente opportuno in questa sede - alla luce della completezza e coerenza argomentativa della consulenza medico-legale - riconoscere all'odierna appellata un periodo di inabilità temporanea di tre mesi al 50% e tre mesi al 25% a cui aggiungere un ulteriore periodo di 6 mesi al 15%, tenendo conto che la signora stava CP_1 proseguendo in quel periodo (tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018) un percorso psicologico di supporto. Ciò posto, il danno da invalidità temporanea deve essere quantificato come segue: 3 mesi al 50%: euro 5.175,00; 3 mesi al 25%: euro 2.587,50; 6 mesi al 15%: euro 3.105,00, per un totale pari ad euro 10.867,50. Conseguentemente, sommati tutti gli importi sopra quantificati, si perviene ad una complessiva quantificazione del danno non patrimoniale (morale e biologico, permanente e temporaneo) pari ad euro 35.225,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto all'incremento del valore di punto del danno biologico (sia permanente che temporaneo) a titolo di “personalizzazione”, va preliminarmente rilevato che i valori prospettati dalle Tabelle di Milano devono generalmente ritenersi idonei a ristorare le conseguenze pregiudizievoli che, anche in termini di pretium doloris, discendono normalmente dalle compromissioni funzionali e relazionali conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica. Ora, affinché sia applicabile un aumento del valore di punto, è necessario – per consolidata giurisprudenza – che siano dedotte e provate “conseguenze peculiari” ossia “sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi” (cfr. Cass. n. 5865/2021). Nel caso di specie, siffatto aumento è stato applicato dal Giudice di primo grado nella misura del 45% “a titolo di incremento percentuale della sofferenza avuto riguardo all'intensità, intenzionalità e alla durata della discriminazione subita”. Il Collegio ritiene che la personalizzazione riconosciuta dal primo Giudice non sia giustificabile. In materia, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, ai fini della personalizzazione del danno morale, “non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale;
bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. E' necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile. Diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie […]” (Cass., sent. n. 10989 del 9 giugno 2020). In quest'ottica, la Corte di cassazione ha statuito che “le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, …, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (così Cass., sent. n. 7513 del 27 marzo 2018; in questo senso cfr. anche, da ultimo, Cass., sent. 29135 del 4 novembre 2015). Ciò acclarato, nel caso di specie, la lavoratrice non ha dedotto (e, quindi, provato) di aver sofferto ulteriori danni (esulanti, cioè, dalle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età) determinati da circostanze eccezionali e straordinarie tali da giustificare una personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale. In conclusione, quindi, non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere applicabile l'incremento del valore di punto, dovendosi considerare – sotto questo aspetto – la sentenza di primo grado meritevole di riforma.
Il quinto motivo d'appello risulta assorbito alla luce del parziale accoglimento del motivo che precede. Il sesto motivo deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito esposte. Come ampiamente argomentato, le condotte gravi e reiterate sono di carattere discriminatorio poichè dirette ai danni di una lavoratrice in quanto donna e invalida. Pertanto, al fine di quantificare le conseguenze dannose causate da tali condotte, si impone la necessità di un risarcimento per il danno da discriminazione, previsto ex lege (art. 38 d.lgs. 198/2006 e art. 28 d.lgs. 150/2011). In materia di discriminazione, questa Corte di Appello si è già pronunciata, con sentenza del 4 maggio 2016, resa nella causa R.G. n. 1239/2014 (Pres. Rel. Casella), Per_6 riconoscendo la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile per la “lesione di un diritto, legalmente tutelato, alla parità di trattamento (…)”, da ritenersi “significativa, attesa la violazione di un diritto primario che incide in modo rilevante sull'identità personale e sui modi di esplicazione di tale personalità”. Per costante giurisprudenza, il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di discriminazione deve essere effettivo, proporzionale e soprattutto dissuasivo. Esso non si limita al mero compenso per il disagio subìto dal danneggiato, ma rappresenta uno strumento di tutela della dignità umana, con funzione anche di deterrenza contro eventuali replicazioni di atti discriminatori. In quest'ottica, si deve tener conto della specificità e gravità dell'atto discriminatorio e dei suoi effetti sul lavoratore, tenendo in conto anche la funzione dissuasiva intrinseca del risarcimento (cfr., da ultimo, Cass., sent. n. 3488 del 11 febbraio 2025). La Suprema Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha rilevato che “con il D.Lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed ai commi 5 e 6 dell'art. 4, nel testo originario, ha previsto che Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento;
i commi in parola sono stati abrogati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 150 del 2011 di riduzione e semplificazione dei riti e contestualmente il legislatore delegato, all'art. 28, ha dettato una disciplina comune della controversie in materia di discriminazione (recita il comma 1: Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo) e, quanto ai poteri del giudice da esercitare in caso di accertamento della discriminazione, ha sostanzialmente trasfuso nei commi 5 e 6 la previgente disciplina;
nell'interpretare la disposizione in parola, sia pure in fattispecie nella quale veniva in rilievo un'azione proposta dall'organizzazione sindacale non dal singolo lavoratore discriminato, le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 20819/2021) hanno osservato che la previsione del risarcimento del danno non patrimoniale, pur non potendo essere ricondotta nell'alveo dei cosiddetti danni punitivi in senso proprio, va letta alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE secondo cui Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
[le Sezioni Unite] hanno, quindi, evidenziato che il rimedio alla discriminazione deve rispondere ai requisiti stabiliti dal diritto unionale, e deve essere effettivo, proporzionale, dissuasivo perché il principio di effettività è funzionale a garantire il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Unione, rafforza i diritti riconosciuti dalle direttive e ha anche la funzione di anticipare la soglia della tutela apprestata;
ne hanno tratto la conseguenza che, in tema di discriminazione, il risarcimento del danno non patrimoniale è caratterizzato da una connotazione dissuasiva, tanto che può essere riconosciuto nei casi di discriminazione collettiva, anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile;
si tratta di principi che si armonizzano con l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia che, sempre in tema di diritto antidiscriminatorio, nell'interpretare l'art. 15 della direttiva 2000/43, sovrapponibile all'art. 17 della direttiva 2000/78, ha sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell'ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e "La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità" (Corte di Giustizia 15 aprile 2021 in causa C - 30/19); d'altro canto, questa Sezione (Cass. n. 31071/2021), nel ritenere esente da errori giuridici la decisione della Corte territoriale che, in quel caso, aveva riconosciuto il danno non patrimoniale equitativamente determinato in considerazione della gravità della discriminazione subita, dopo avere evidenziato che "in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana", ha aggiunto che " la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo
- del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)" ed infine ha ritenuto che "l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa"”.
In coerenza con tali principi, questa Corte d'Appello ha avuto più volte occasione di affermare che “una volta accertata la condotta discriminatoria, l'applicazione del rimedio perequativo è necessitata -perlomeno in forma di risarcimento del danno- affinché possa trovare piena effettività la funzione del diritto antidiscriminatorio sia in termini di eliminazione della diseguaglianza o dello sfavore subiti sia in termini dissuasivi e sanzionatori” (C. App. Milano, sez. lav., 1° settembre 2021, n. 1067, che a sua volta richiama la precedente sentenza n. 709/2021). In questo senso, la sentenza di primo grado correttamente evidenzia che “Se l'assunto della tutela della discriminazione mira ad un risarcimento dissuasivo” col fine di incentivare l'adozione di presidi antidiscriminatori, “è evidente che tale finalità non possa essere sufficientemente soddisfatta dal mero risarcimento del danno biologico”. In relazione alla censurata violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c., si deve osservare che, per giurisprudenza costante, il giudice deve interpretare le domande di parte non limitandosi a considerarle nella loro formulazione letterale (cfr. ex multis Cass. sent. n. 14751/2007), bensì avuto riguardo ai contenuti sostanziali della pretesa come desumibili dalla situazione dedotta in giudizio, anche sondando l'effettiva volontà della parte, alla luce, inter alia, delle finalità che essa intende perseguire (cfr. ex multis Cass., ord. n. 13602/2019; Cass., ord. n. 19435/2018). Poiché, nella specie, la lavoratrice ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di essere stata vittima di comportamenti discriminatori (di genere), invocando espressamente il D.lgs 9 luglio 2003 n. 216 (come modificato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150) – che prevede espressamente che “il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale” – deve ritenersi che le conclusioni rassegnate, improntate sul risarcimento del danno non patrimoniale, comprendano anche il danno non patrimoniale derivante dai denunciati comportamenti discriminatori. Si aggiunga poi che tale intenzione è stata meglio delineata dall'intervento dell'
[...]
, la quale, nell'associarsi alle domande della lavoratrice, ha ritenuto di Controparte_2 precisare che il risarcimento non patrimoniale dovesse includere anche il c.d. danno da discriminazione.
Dunque, sotto questo profilo, la decisione di prime cure, essendo giuridicamente corretta e rispondente al principio della domanda, non ha determinato alcuna duplicazione risarcitoria. Sul quantum, il criterio utilizzato dal primo Giudice appare equo e, comunque, non è stato specificamente censurato in questa sede.
Il settimo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento. Le spese della consulenza tecnica di parte (che ha natura di allegazione difensiva) sono ricomprese fra le spese processuali di cui la parte vittoriosa vanta diritto al rimborso, purché non risultino eccessive o superflue ex art. 92, comma 1 c.p.c. (cfr. Cass., sent. n. 26279 del 15 ottobre 2024). Pers Nel caso di specie, la perizia del prof. era effettivamente finalizzata ad accertare il danno da incapacità lavorativa specifica. Conseguentemente, considerato che il danno oggetto della suddetta perizia è stato ritenuto non provato e non risarcibile, dev'essere escluso il diritto dell'odierna appellata al rimborso delle spese volontariamente assunte dalla stessa (e quantificate dal CTU in euro 2.730,00) relative ad una domanda che è stata rigettata nel merito. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto, con conseguente esclusione del rimborso alla lavoratrice di detto importo non dovuto.
Da ultimo, alla luce dell'integrale esecuzione della sentenza da parte dell'odierna appellante, considerata la parziale della sentenza di prime cure nei termini anzidetti, conseguirà ex lege la parziale restituzione delle maggiori somme versate dalla società.
Preso atto dell'esito del giudizio, le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente ( , tenuta a rimborsare integralmente le spese della Parte_1
Consigliera di Parità e in misura di 2/3, stante la parziale reciproca soccombenza, le spese della IG.ra , e rispettivamente liquidate come da dispositivo, in ragione della CP_1 controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 751/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, ridetermina l'importo dovuto alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico CP_1 permanente e danno da invalidità temporanea) in complessivi € 35.225,00 ed esclude dal rimborso delle spese consulenziali di parte l'importo non dovuto di € 2.730,00; conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del primo grado, liquidate a favore della Consigliera di Parità in euro 13.000,00 e nella misura di 2/3 a favore della sig.ra CP_1 pari - in tale quota - ad € 8.666,66 oltre spese generali ed accessori di legge, compensando la restante parte;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, liquidate a favore della Consigliera di Parità in complessivi euro 3.600,00 e a favore della sig.ra nella CP_1 misura di 2/3 in complessivi euro 2.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge, compensando la restante parte. Milano, 12 novembre 2025
Il Presidente rel. (dott. Giovanni Casella)
Atto redatto con la collaborazione del dott. Stefano Visconti Magistrato ordinario in tirocinio