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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 842/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 842/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 in persona del Procuratore dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio in Milano, corso Magenta 84
- Appellante -
contro in persona del Sindaco pro tempore, C.F. e Controparte_1
P.IVA , corrente in 62012 Piazza XX Settembre 93, P.IVA_2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perugini ed elettivamente domiciliato in
Via Zavatti 8, fax 0733.770554, presso lo Studio del predetto Controparte_1
legale
- appellato -
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 589/22 del Tribunale di Macerata pubblicata il
15.06.22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 589/22, pubblicata dal Tribunale di Macerata il 15.06.22 nel giudizio sub
RG 3352/20 instaurato da – nuova denominazione di Parte_1 [...]
- nei confronti del e notificata dal Parte_1 Controparte_1
difensore del al difensore di l 1^ luglio 2022 CP_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1
Controparte_1
€ 1.628,62 per sorte capitale, di cui:
€ 1.408,49 portati dalle seguenti fatture emesse da SO IA S.p.A a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune, da essa cedute a
Part
e da quest'ultima cedute a : Controparte_2
− n. 5700525745/15 di € 954,92
− n. 5750215937/15 emessa per € 1.035,46 ed insoluta per € 50,12
− n. 5750156383/15 emessa per € 1.309,14 ed insoluta per € 63,36
− n. 5750154247/15 emessa per € 161,02 ed insoluta per € 7,80
− n. 5700344578/15 di € 332,29
pag. 2/13 € 220,13 portati dalle seguenti fatture emesse da EA IA S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e da essa cedute a CP_1
Part
− n. 1680022396/16 di € 133,37
− n. 1680023481/16 di € 86,76 gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 1.628,62, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento della fattura, data di scadenza indicata nell'elenco dei crediti prodotto con la citazione sub doc. 3 (“ CP_3
”) e che ivi si riproduce sub doc. 1
[...]
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 1.628,62 che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 280 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 1.628,62. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive
Per l'appellato pag. 3/13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le motivazioni
e le ragioni tutte spiegate nella suesposta narrativa
- RESPINGERE il gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Macerata nr. 589 del 2022.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP come per legge, del presente grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Parte_1
cessionaria dei crediti, ha citato in giudizio il per sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento della complessiva somma di €. 9.466,78, oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo di fornitura di prestazioni di servizi. Deduceva l'istituto di credito di aver acquisito il credito di EA IA Spa ed nei Controparte_4
confronti del prefato ente territoriale siccome portato da fatture emesse a titolo di corrispettivo per le forniture di energia. Ciò giusta un serie di cessioni di credito
(specificate nell' atto di citazione) e tutte notificate all'ente territoriale convenuto
Si costituiva il il quale chiedeva dichiararsi la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per assoluta astrattezza e genericità dei fatti ivi rappresentati posti a fondamento della domanda, avendo l'attore omesso di indicare la data degli atti di cessione, il numero di repertorio, la raccolta e la serie, e nel merito rigettare la domanda proposta dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto e
[...] non provate.”
L'istruttoria avveniva per tabulas e la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c.
Con Sentenza n. 589/22 il Tribunale di Macerata così decideva
“
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
- rigetta le domande avanzate da parte attrice
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”
pag. 4/13 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La ha impugnato la sentenza di primo grado per plurimi motivi di appello Parte_1 quali: l'aver erroneamente ritenuto, il Giudice di prime cure, che alcune fatture fossero state integralmente pagate dal appellato, altre fatture non fossero oggetto delle CP_1 cessioni del credito azionate dall'istituto di credito appellante e altre ancora, infine, mai notificate al appellato;
la parte appellante insiste, pertanto, per la condanna del CP_1
al pagamento delle fatture oggetto del presente giudizio Controparte_1
oltre agli oneri accessori quali gli interessi moratori, anatocistici nonché il risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02
L'appello risulta parzialmente fondato.
Preliminarmente va rilevato come l'oggetto del giudizio sia rappresentato da n. 7 fatture emesse da SO IA (cinque) e da EA (due) a carico del Controparte_1 per la somministrazione di energia elettrica. Ve ne sarebbe un'ottava, emessa
[...]
dalla società RI ER per € 9,25 per la quale però l'appellante non impugna la decisione con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, decisione sulla quale pertanto va predicato l'intervenuto passaggio in giudicato.
Per quelle invece oggetto del presente appello, si rileva come i relativi crediti venissero ceduti, con diversi atti di cessione, dalle società fornitrici a Controparte_2
prima e poi a istituto di credito che in via giudiziale ne ha richiesto il Pt_1
pagamento unitamente agli interessi moratori, anatocistici nonché al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02
Per quanto attiene le fatture emesse da SO IA nei confronti del
[...]
queste sono cinque e segnatamente Controparte_1
pag. 5/13 − n. 5750215937/15 emessa per € 1.035,46 ed insoluta per € 50,12
− n. 5750156383/15 emessa per € 1.309,14 ed insoluta per € 63,36
− n. 5750154247/15 emessa per € 161,02 ed insoluta per € 7,80
− n. 5700525745/15 di € 954,92
− n. 5700344578/15 di € 332,29
Il Giudice di prime cure avrebbe rigettato la domanda di pagamento avanzata dall'odierna appellante in quanto per le prime tre sarebbe stato provato documentalmente l'avvenuto pagamento da parte del mentre per le restanti CP_1
due non sarebbe stata fornita dall'attore la prova dell'avvenuta notifica all'ente territoriale. Infine per quanto attiene la n. 5750215937/15 questa non sarebbe oggetto di alcuna cessione del credito, non comparendo negli atti di cessione allegati dall'istituto di credito in primo grado.
Codesta Corte non ritiene corretta la decisione di prime cure, passibile pertanto di riforma, alla luce del seguente percorso motivazionale.
Per quanto attiene le fatture 5750156383/15, 5750154247/15 e 5750215937/15, che il assume come pagate, contesta come errata la sentenza di prime CP_1 Pt_1
cure, in quanto dette fatture non sono state pagate integralmente;
aggiunge di essere cessionaria anche della fattura n. 5750215937/15.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto corrisponde al vero che trattasi di fatture emesse in regime di split payment.
Il meccanismo dello split payment - scissione dei pagamenti – introdotto dal comma
629, lettera b), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, si applica quando un fornitore ha l'obbligo di emettere una fattura nei confronti di: una pubblica amministrazione o un altro soggetto indicato all'art. 17-ter, c.
1-bis del D.P.R. 633/1972 (società controllate dallo Stato, fondazioni pubbliche eccetera).
Secondo tale meccanismo, in presenza di cessioni di beni e di prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici (tra i quali anche gli enti locali), questi ultimi versano ai fornitori l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA, mentre l'imposta è
pag. 6/13 versata dai medesimi soggetti pubblici direttamente allo Stato, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nella fattispecie de qua il come si evince dai mandati di Controparte_1
pagamento, ha erroneamente calcolato la sorte dovuta alla società fornitrice ricavandone l'importo scorporando dal totale della fattura la percentuale del 22% destinata all'IVA e corrispondendo il residuo alla predetta società. Operando però in tal maniera, errata, la sorte risulta inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
Si prenda ad esempio la fattura n. 5750156383/15 di euro 1.309,14 (sorte) + euro
288,01(IVA al 22%) = euro 1.597,15; il eseguendo il calcolo come sopra CP_1
indicato, euro 1.597,15 (totale fattura) – euro 351,37 (IVA al 22% calcolato sul totale fattura) = euro 1.245,78 (importo corrisposto ala società fornitrice), ha determinato un importo a titolo di sorte inferiore a quanto dovuto, nella specie euro 1.309,14 come riportato dalla fattura.
La differenza (euro 1.309,14 – euro 1.245,78 = euro 63,36) è quella legittimamente rivendicata dalla società fornitrice e, per essa ed in questa sede, dalla cessionaria odierna appellante con fondatezza quindi della domanda.
Alle medesime conclusioni si perviene anche con riguardo alle fatture 5750154247/15 e
5750215937/15 la cui differenza, richiesta in pagamento in questa sede, va riconosciuta alla Pt_1
Va infine osservato che risulta cessionaria anche della fattura n. Pt_1
5750215937/15 in quanto l'atto di cessione intercorso tra SO IA e CP_2
del 25 giugno 2015 prevede all'art. 2 anche la cessione di crediti futuri
[...]
rappresentati da fatture emesse nei confronti dei debitori ceduti non oltre 24 mesi dalla stipula dell' atto di cessione, fra cui rientra la fattura n. 5750215937 in quanto emessa il
10.08.15
Sempre nel primo motivo, in relazione alle fatture n. 5700525745/15 di € 954,92 e n.
5700344578/15 di € 332,29, contesta la sentenza appellata deducendo il Pt_1
regolare invio delle fatture dalla società somministratrice, la regolare notifica della pag. 7/13 cessione e delle intimazioni di pagamento, la produzione in giudizio di dette fatture, equivalente alla notifica;
il appellato ne assume la mancata ricezione, non CP_1
avendo l'odierna appellante dato prova del loro invio attraverso il sistema di interscambio (SDI), divenuto unico metodo di notifica delle fatture emesse da soggetti privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il motivo di gravame è fondato mentre, per contro, le eccezioni sollevate dall'ente territoriale appellato risultano essere prive di pregio
Preliminarmente va osservato che la disciplina richiamata dal Comune appellato, ovvero il D.M. 55/2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato al 31 marzo
2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di interscambio nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 ed art. 6.
Va quindi rilevato come le fatture n. 5700525745/15 e n. 5700344578/15 siano state emesse rispettivamente in data 16 marzo 2015 e 13 ottobre 2014 (vd Fatture prodotte dalla con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2) e quindi ben prima CP_5
del termine del 31 marzo 2015 previsto dal D.M. 55/2013 oltre il quale è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica.
Inoltre la questione risulta irrilevante sol che si consideri come l'ente territoriale appellato non abbia in alcun modo contestato ne' l'avvenuta esecuzione delle prestazioni in questione, ne' la legittimita' dell'emissione della fattura stessa, anche alla luce dell'avvenuto invio dei solleciti di pagamento (inviati con pec in data 19/04/2017 - vd. fascicolo primo grado -) e del deposito delle predette fatture in giudizio. Va Pt_1
osservato infatti che la disciplina della procedura interna agli enti per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie non introduce deroghe alla disciplina civilistica delle obbligazioni nel senso di rimettere al debitore la scelta del se e quando pagare.
Si deve quindi osservare come l'allegazione dell'ente territoriale in ordine al mancato ricevimento della fattura risulti essere circostanza che evidentemente non esclude pag. 8/13 l'esistenza del credito, andando al più ad incidere solo sul termine di decorrenza degli interessi.
Residua infine la disamina sulle
Col secondo motivo di gravame torna ad affermare l'erroneità della sentenza Pt_1 gravata che in relazione alle fatture n. 1680022396/16 di € 133,37 e n. 1680023481/16 di € 86,76 di EA IA S.p.A., aveva ritenuto che fosse intervenuto l'integrale pagamento alla società di somministrazione prima della cessione;
allega che il CP_1
appellato non ha fornito la prova del pagamento, in quanto avrebbe dovuto produrre una schermata/videata dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente;
aggiunge che i mandati di pagamento prodotti non risultano quietanzati, sicchè non provano l'eventuale accredito delle somme ivi indicate.
Osserva la Corte che per queste fatture, il ha prodotto in Controparte_1
giudizio i mandati di pagamento nonché il relativo quietanziario della Tesoreria dello
Stato (vd.doc. 4 memoria 183, VI comma, n. 2, cpc).
Il motivo è quindi infondato.
Va osservato che alla luce della giurisprudenza consolidata “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924
(regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente.” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, n.29776)
pag. 9/13 Ritornando alla fattispecie de qua, dal contenuto del mandato di pagamento prodotto dal
Comune si rinvengono entrambe le fatture EA IA SP oggetto del presente giudizio;
il mandato viene repertoriato al n. 2423 del 24 maggio 2016 e tali estremi risultano nel quietanziario della Tesoreria dello Stato prodotto sempre dall'Ente territoriale appellato. Pertanto deve considerarsi come provato il pagamento da parte del delle fatture EA IA Spa, in conformità quindi a Controparte_1
quanto deciso dal Giudice di prime cure.
In conclusione appellante ha diritto, in qualità di cessionaria, a vedersi Pt_1
riconosciuto il pagamento delle fatture oggetto del presente giudizio emesse da SO
IA SP a carico del pari a complessivi euro Controparte_1
1.408,49, mentre nulla dovrà percepire per le fatture emesse da EA IA SP
Sugli interessi moratori, anatocistici e sul risarcimento del danno
Va premesso che il thema decidendum deve essere limitato alle sole cinque fatture
SO IA delle quali è provato il mancato pagamento (due per l'intero e tre per il residuo) da parte dell'odierna appellante.
Per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019,
n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una pag. 10/13 somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, in conformità delle richieste della dovrà essere liquidata a Pt_1 favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro pag. 11/13 40 moltiplicata per le 5 fatture emesse da SO IA SP e quindi, la somma complessiva di euro 200.
Le spese di lite, sia del primo che del secondo grado stante il parziale accoglimento dell'appello, vanno poste a carico del soccombente Controparte_1 secondo l'esito finale della lite.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
(già e ) Pt_1 Parte_1 Parte_1
(P.I. ), P.IVA_1
contro (P.IVA avverso la Controparte_1 P.IVA_2
Sentenza n. 589/22 Tribunale di Macerata del 15.06.22
così decide
- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 1.408,49 per la sorte capitale di cui alle fatture SO IA SP n.
5750215937/15, n. 5750156383/15 n. 5750154247/15 n. 5700525745/15 n.
5700344578/15
- condanna il a corrispondere alla per le Controparte_1 Parte_1
fatture n. 5750215937/15, n. 5750156383/15 n. 5750154247/15 gli interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento della fattura ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, e per le fatture n. 5700525745/15 e n. 5700344578/15 gli interessi moratori ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pag. 12/13 - condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'ulteriore somma di euro 200,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture emesse da SO IA S.p.A.
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di 2.552,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.923,00 per il secondo grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 5 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 842/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 842/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 in persona del Procuratore dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio in Milano, corso Magenta 84
- Appellante -
contro in persona del Sindaco pro tempore, C.F. e Controparte_1
P.IVA , corrente in 62012 Piazza XX Settembre 93, P.IVA_2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perugini ed elettivamente domiciliato in
Via Zavatti 8, fax 0733.770554, presso lo Studio del predetto Controparte_1
legale
- appellato -
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 589/22 del Tribunale di Macerata pubblicata il
15.06.22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 589/22, pubblicata dal Tribunale di Macerata il 15.06.22 nel giudizio sub
RG 3352/20 instaurato da – nuova denominazione di Parte_1 [...]
- nei confronti del e notificata dal Parte_1 Controparte_1
difensore del al difensore di l 1^ luglio 2022 CP_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1
Controparte_1
€ 1.628,62 per sorte capitale, di cui:
€ 1.408,49 portati dalle seguenti fatture emesse da SO IA S.p.A a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune, da essa cedute a
Part
e da quest'ultima cedute a : Controparte_2
− n. 5700525745/15 di € 954,92
− n. 5750215937/15 emessa per € 1.035,46 ed insoluta per € 50,12
− n. 5750156383/15 emessa per € 1.309,14 ed insoluta per € 63,36
− n. 5750154247/15 emessa per € 161,02 ed insoluta per € 7,80
− n. 5700344578/15 di € 332,29
pag. 2/13 € 220,13 portati dalle seguenti fatture emesse da EA IA S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e da essa cedute a CP_1
Part
− n. 1680022396/16 di € 133,37
− n. 1680023481/16 di € 86,76 gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 1.628,62, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento della fattura, data di scadenza indicata nell'elenco dei crediti prodotto con la citazione sub doc. 3 (“ CP_3
”) e che ivi si riproduce sub doc. 1
[...]
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 1.628,62 che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 280 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 1.628,62. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive
Per l'appellato pag. 3/13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le motivazioni
e le ragioni tutte spiegate nella suesposta narrativa
- RESPINGERE il gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Macerata nr. 589 del 2022.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP come per legge, del presente grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Parte_1
cessionaria dei crediti, ha citato in giudizio il per sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento della complessiva somma di €. 9.466,78, oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo di fornitura di prestazioni di servizi. Deduceva l'istituto di credito di aver acquisito il credito di EA IA Spa ed nei Controparte_4
confronti del prefato ente territoriale siccome portato da fatture emesse a titolo di corrispettivo per le forniture di energia. Ciò giusta un serie di cessioni di credito
(specificate nell' atto di citazione) e tutte notificate all'ente territoriale convenuto
Si costituiva il il quale chiedeva dichiararsi la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per assoluta astrattezza e genericità dei fatti ivi rappresentati posti a fondamento della domanda, avendo l'attore omesso di indicare la data degli atti di cessione, il numero di repertorio, la raccolta e la serie, e nel merito rigettare la domanda proposta dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto e
[...] non provate.”
L'istruttoria avveniva per tabulas e la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c.
Con Sentenza n. 589/22 il Tribunale di Macerata così decideva
“
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
- rigetta le domande avanzate da parte attrice
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”
pag. 4/13 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La ha impugnato la sentenza di primo grado per plurimi motivi di appello Parte_1 quali: l'aver erroneamente ritenuto, il Giudice di prime cure, che alcune fatture fossero state integralmente pagate dal appellato, altre fatture non fossero oggetto delle CP_1 cessioni del credito azionate dall'istituto di credito appellante e altre ancora, infine, mai notificate al appellato;
la parte appellante insiste, pertanto, per la condanna del CP_1
al pagamento delle fatture oggetto del presente giudizio Controparte_1
oltre agli oneri accessori quali gli interessi moratori, anatocistici nonché il risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02
L'appello risulta parzialmente fondato.
Preliminarmente va rilevato come l'oggetto del giudizio sia rappresentato da n. 7 fatture emesse da SO IA (cinque) e da EA (due) a carico del Controparte_1 per la somministrazione di energia elettrica. Ve ne sarebbe un'ottava, emessa
[...]
dalla società RI ER per € 9,25 per la quale però l'appellante non impugna la decisione con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, decisione sulla quale pertanto va predicato l'intervenuto passaggio in giudicato.
Per quelle invece oggetto del presente appello, si rileva come i relativi crediti venissero ceduti, con diversi atti di cessione, dalle società fornitrici a Controparte_2
prima e poi a istituto di credito che in via giudiziale ne ha richiesto il Pt_1
pagamento unitamente agli interessi moratori, anatocistici nonché al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02
Per quanto attiene le fatture emesse da SO IA nei confronti del
[...]
queste sono cinque e segnatamente Controparte_1
pag. 5/13 − n. 5750215937/15 emessa per € 1.035,46 ed insoluta per € 50,12
− n. 5750156383/15 emessa per € 1.309,14 ed insoluta per € 63,36
− n. 5750154247/15 emessa per € 161,02 ed insoluta per € 7,80
− n. 5700525745/15 di € 954,92
− n. 5700344578/15 di € 332,29
Il Giudice di prime cure avrebbe rigettato la domanda di pagamento avanzata dall'odierna appellante in quanto per le prime tre sarebbe stato provato documentalmente l'avvenuto pagamento da parte del mentre per le restanti CP_1
due non sarebbe stata fornita dall'attore la prova dell'avvenuta notifica all'ente territoriale. Infine per quanto attiene la n. 5750215937/15 questa non sarebbe oggetto di alcuna cessione del credito, non comparendo negli atti di cessione allegati dall'istituto di credito in primo grado.
Codesta Corte non ritiene corretta la decisione di prime cure, passibile pertanto di riforma, alla luce del seguente percorso motivazionale.
Per quanto attiene le fatture 5750156383/15, 5750154247/15 e 5750215937/15, che il assume come pagate, contesta come errata la sentenza di prime CP_1 Pt_1
cure, in quanto dette fatture non sono state pagate integralmente;
aggiunge di essere cessionaria anche della fattura n. 5750215937/15.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto corrisponde al vero che trattasi di fatture emesse in regime di split payment.
Il meccanismo dello split payment - scissione dei pagamenti – introdotto dal comma
629, lettera b), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, si applica quando un fornitore ha l'obbligo di emettere una fattura nei confronti di: una pubblica amministrazione o un altro soggetto indicato all'art. 17-ter, c.
1-bis del D.P.R. 633/1972 (società controllate dallo Stato, fondazioni pubbliche eccetera).
Secondo tale meccanismo, in presenza di cessioni di beni e di prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici (tra i quali anche gli enti locali), questi ultimi versano ai fornitori l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA, mentre l'imposta è
pag. 6/13 versata dai medesimi soggetti pubblici direttamente allo Stato, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nella fattispecie de qua il come si evince dai mandati di Controparte_1
pagamento, ha erroneamente calcolato la sorte dovuta alla società fornitrice ricavandone l'importo scorporando dal totale della fattura la percentuale del 22% destinata all'IVA e corrispondendo il residuo alla predetta società. Operando però in tal maniera, errata, la sorte risulta inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
Si prenda ad esempio la fattura n. 5750156383/15 di euro 1.309,14 (sorte) + euro
288,01(IVA al 22%) = euro 1.597,15; il eseguendo il calcolo come sopra CP_1
indicato, euro 1.597,15 (totale fattura) – euro 351,37 (IVA al 22% calcolato sul totale fattura) = euro 1.245,78 (importo corrisposto ala società fornitrice), ha determinato un importo a titolo di sorte inferiore a quanto dovuto, nella specie euro 1.309,14 come riportato dalla fattura.
La differenza (euro 1.309,14 – euro 1.245,78 = euro 63,36) è quella legittimamente rivendicata dalla società fornitrice e, per essa ed in questa sede, dalla cessionaria odierna appellante con fondatezza quindi della domanda.
Alle medesime conclusioni si perviene anche con riguardo alle fatture 5750154247/15 e
5750215937/15 la cui differenza, richiesta in pagamento in questa sede, va riconosciuta alla Pt_1
Va infine osservato che risulta cessionaria anche della fattura n. Pt_1
5750215937/15 in quanto l'atto di cessione intercorso tra SO IA e CP_2
del 25 giugno 2015 prevede all'art. 2 anche la cessione di crediti futuri
[...]
rappresentati da fatture emesse nei confronti dei debitori ceduti non oltre 24 mesi dalla stipula dell' atto di cessione, fra cui rientra la fattura n. 5750215937 in quanto emessa il
10.08.15
Sempre nel primo motivo, in relazione alle fatture n. 5700525745/15 di € 954,92 e n.
5700344578/15 di € 332,29, contesta la sentenza appellata deducendo il Pt_1
regolare invio delle fatture dalla società somministratrice, la regolare notifica della pag. 7/13 cessione e delle intimazioni di pagamento, la produzione in giudizio di dette fatture, equivalente alla notifica;
il appellato ne assume la mancata ricezione, non CP_1
avendo l'odierna appellante dato prova del loro invio attraverso il sistema di interscambio (SDI), divenuto unico metodo di notifica delle fatture emesse da soggetti privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il motivo di gravame è fondato mentre, per contro, le eccezioni sollevate dall'ente territoriale appellato risultano essere prive di pregio
Preliminarmente va osservato che la disciplina richiamata dal Comune appellato, ovvero il D.M. 55/2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato al 31 marzo
2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di interscambio nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 ed art. 6.
Va quindi rilevato come le fatture n. 5700525745/15 e n. 5700344578/15 siano state emesse rispettivamente in data 16 marzo 2015 e 13 ottobre 2014 (vd Fatture prodotte dalla con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2) e quindi ben prima CP_5
del termine del 31 marzo 2015 previsto dal D.M. 55/2013 oltre il quale è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica.
Inoltre la questione risulta irrilevante sol che si consideri come l'ente territoriale appellato non abbia in alcun modo contestato ne' l'avvenuta esecuzione delle prestazioni in questione, ne' la legittimita' dell'emissione della fattura stessa, anche alla luce dell'avvenuto invio dei solleciti di pagamento (inviati con pec in data 19/04/2017 - vd. fascicolo primo grado -) e del deposito delle predette fatture in giudizio. Va Pt_1
osservato infatti che la disciplina della procedura interna agli enti per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie non introduce deroghe alla disciplina civilistica delle obbligazioni nel senso di rimettere al debitore la scelta del se e quando pagare.
Si deve quindi osservare come l'allegazione dell'ente territoriale in ordine al mancato ricevimento della fattura risulti essere circostanza che evidentemente non esclude pag. 8/13 l'esistenza del credito, andando al più ad incidere solo sul termine di decorrenza degli interessi.
Residua infine la disamina sulle
Col secondo motivo di gravame torna ad affermare l'erroneità della sentenza Pt_1 gravata che in relazione alle fatture n. 1680022396/16 di € 133,37 e n. 1680023481/16 di € 86,76 di EA IA S.p.A., aveva ritenuto che fosse intervenuto l'integrale pagamento alla società di somministrazione prima della cessione;
allega che il CP_1
appellato non ha fornito la prova del pagamento, in quanto avrebbe dovuto produrre una schermata/videata dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente;
aggiunge che i mandati di pagamento prodotti non risultano quietanzati, sicchè non provano l'eventuale accredito delle somme ivi indicate.
Osserva la Corte che per queste fatture, il ha prodotto in Controparte_1
giudizio i mandati di pagamento nonché il relativo quietanziario della Tesoreria dello
Stato (vd.doc. 4 memoria 183, VI comma, n. 2, cpc).
Il motivo è quindi infondato.
Va osservato che alla luce della giurisprudenza consolidata “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924
(regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente.” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, n.29776)
pag. 9/13 Ritornando alla fattispecie de qua, dal contenuto del mandato di pagamento prodotto dal
Comune si rinvengono entrambe le fatture EA IA SP oggetto del presente giudizio;
il mandato viene repertoriato al n. 2423 del 24 maggio 2016 e tali estremi risultano nel quietanziario della Tesoreria dello Stato prodotto sempre dall'Ente territoriale appellato. Pertanto deve considerarsi come provato il pagamento da parte del delle fatture EA IA Spa, in conformità quindi a Controparte_1
quanto deciso dal Giudice di prime cure.
In conclusione appellante ha diritto, in qualità di cessionaria, a vedersi Pt_1
riconosciuto il pagamento delle fatture oggetto del presente giudizio emesse da SO
IA SP a carico del pari a complessivi euro Controparte_1
1.408,49, mentre nulla dovrà percepire per le fatture emesse da EA IA SP
Sugli interessi moratori, anatocistici e sul risarcimento del danno
Va premesso che il thema decidendum deve essere limitato alle sole cinque fatture
SO IA delle quali è provato il mancato pagamento (due per l'intero e tre per il residuo) da parte dell'odierna appellante.
Per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019,
n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una pag. 10/13 somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, in conformità delle richieste della dovrà essere liquidata a Pt_1 favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro pag. 11/13 40 moltiplicata per le 5 fatture emesse da SO IA SP e quindi, la somma complessiva di euro 200.
Le spese di lite, sia del primo che del secondo grado stante il parziale accoglimento dell'appello, vanno poste a carico del soccombente Controparte_1 secondo l'esito finale della lite.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
(già e ) Pt_1 Parte_1 Parte_1
(P.I. ), P.IVA_1
contro (P.IVA avverso la Controparte_1 P.IVA_2
Sentenza n. 589/22 Tribunale di Macerata del 15.06.22
così decide
- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 1.408,49 per la sorte capitale di cui alle fatture SO IA SP n.
5750215937/15, n. 5750156383/15 n. 5750154247/15 n. 5700525745/15 n.
5700344578/15
- condanna il a corrispondere alla per le Controparte_1 Parte_1
fatture n. 5750215937/15, n. 5750156383/15 n. 5750154247/15 gli interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento della fattura ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, e per le fatture n. 5700525745/15 e n. 5700344578/15 gli interessi moratori ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pag. 12/13 - condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'ulteriore somma di euro 200,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture emesse da SO IA S.p.A.
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di 2.552,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.923,00 per il secondo grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 5 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 13/13