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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 8003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8003 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA II SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 7361/2024 tra
(Avv. Giovanni Smargiassi) Parte_1 ricorrente e
(Avv. Annunziata Cristiano) Controparte_1
resistente
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la - società di Controparte_1 asset e property mangement del gruppo che opera nel Controparte_2 mercato immobiliare in Italia e NA - esponendo in sintesi : di essere stata formalmente assunta dalla società resistente come tirocinante il 16 febbraio 2018; che, a partire dal 3 settembre 2018, il suo contratto era stato trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante, con l'obiettivo di inquadramento nella categoria di impiegato-disegnatore tecnico di terzo livello;
di aver tuttavia svolto, sin dal primo mese di assunzione, mansioni di grande responsabilità e autonomia, non compatibili con le sue formali qualifiche;
di essere stata infatti coinvolta in attività relative all'intermediazione e gestione immobiliare per il gruppo sia in Controparte_2 CP_1 che in NA;
di aver in particolare svolto, a partire dal febbraio 2018 , le seguenti mansioni: a)ispezioni tecniche e valutazioni di investimenti immobiliari con redazione di report tecnici ed invio di feedback personale al Fondo, anche in relazione all' adeguatezza prezzo d'acquisto proposto;
b)gestione di rapporti commerciali con broker e altri professionisti, nella qualità di contatto di riferimento per i vari professionisti di e NA;
c) redazione di check list documentali in italiano e spagnolo per la CP_1 richiesta documentata tecnica e finanziaria relativa alle proposte di acquisizioni immobili e progetti di sviluppo;
d) redazione di analisi urbanistiche ed edilizie sui terreni;
e) redazione di documentazione legale come NDA e LOI e raccolta firme degli Amministratori;
f) coordinamento e direzione dei colleghi inseriti all'interno dell'ufficio; g) gestione e coordinamento dei collaboratori e consulenti di parte, negoziazione in totale autonomia delle offerte di servizi inviate da parte dei consulenti e valutazione del personale e delle attività di Reporting) gestione di rapporti con operatori delle strutture acquisite in e NA;
i) reporting al board del Fondo Threestones;
CP_1
l) supervisione dei progetti di due diligence sugli immobili ed, in particolare, gestione con poteri direttivi delle attività dei consulenti e delle problematiche emergenti;
m) supervisione e negoziazione processi acquisitivi in base a quanto emerso in sede di due diligence; n) revisione contrattuale delle acquisizioni in e NA;
o) supervisione CP_1 di cantieri e progetti di sviluppo con potere di convalidare Sal e rettificare documenti;
p) monitoraggio e supervisione delle ristrutturazioni e delle manutenzioni con potere di approvare la certificazione di fine lavori e la convalida dei pagamenti;
q) pianificazione dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, con poteri di proposta al Board e di gestione;
r) gestione di finanziamenti con le banche;
u) gestione, supervisione e controllo delle polizze assicurative;
v) gestione amministrativa, fiscale e societaria del gruppo in NA, occupandosi in prima persona della costituzione delle nuove società, inclusi la scelta della denominazione sociale, il coordinamento con i professionisti e la gestione diretta dei conti correnti, supervisione nella presentazione dei modelli trimestrali delle tasse;
z) gestione diretta dei conti correnti delle società del Gruppo in NA, coordinando e supervisionando l'apertura e chiusura degli stessi ed effettuando i pagamenti necessari;
di essersi dedicata, a partire settembre 2021, in maniera quasi esclusiva all'espletamento delle mansioni di Responsabile in NA;
che solo nel settembre 2022, dopo aver ripetutamente richiesto all'Amministratore della un giusto inquadramento contrattuale, in ragione del grande ruolo di Parte_2 responsabilità da sempre ricoperto, era stata inquadrata nel livello 2 del CCNL Commercio;
che, sempre nel settembre 2022, oltre all'assunzione a tempo indeterminato, era stata anche nominata amministratrice congiunta di 19 società spagnole (SPV); di aver pertanto espletato dal settembre 2022, in qualità di Responsabile in NA e Amministratrice delle Società Spagnole le seguenti mansioni: a) selezione, valutazione ed ispezione di nuove proposte di investimento in NA;
b)
Contro
Parte_ firma di , per nuove proposte una volta incaricata dell'Amministrazione società; c) gestione con funzioni direttive del personale presente in ufficio;
d) rapporti direttivi con collaboratori e consulenti di parte;
firma delle Offerte di Servizi una volta incaricata dell'Amministrazione delle Società; e) rapporto diretto con il board del fondo per le varie comunicazioni ed aggiornamenti relativi alla NA, partecipazione agli Investment Commitees del Fondo Threestones come Responsabile NA e descrizione delle nuove proposte di investimento;
f) supervisione e direzione dei processi di Due Diligence su immobili, aree e progetti di sviluppo;
g) gestione diretta dei rapporti con gli operatori delle strutture acquisite NA;
h) supervisione e negoziazione nei processi acquisitivi;
i) firma di Contratti e atti societari nonché apertura di Conti correnti bancari in NA;
l) supervisione e revisione contrattuale;
m) approvazione e supervisione di progetti di sviluppo, ristrutturazione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di proprietà del gruppo in NA;
n) negoziazione dei contratti di finanziamento con le entità bancarie;
o) approvazione e stipula delle polizze assicurative sugli immobili;
p) supervisione amministrativa, fiscale e societaria del gruppo in NA;
di essere stata licenziata l'11 luglio 2023, con una motivazione legata ad una riorganizzazione aziendale e all'esternalizzazione delle attività tecniche e commerciali in NA, con quasi contestuale revoca anche dell'incarico di amministratrice delle società spagnole. Tanto premesso, ha dedotto l'errato inquadramento in relazione alle mansioni effettivamente svolte e l'illegittimità del licenziamento per mancanza di un reale giustificato motivo oggettivo e per genericità della motivazione, contestando anche la mancata verifica di possibilità di repêchage . Ha chiesto pertanto : di dichiarare il suo diritto all'inquadramento come dirigente del CCNL Commercio e Servizi o in eventuale altra qualifica più appropriata, per tutto il periodo lavorativo, con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 194.204,93; nonché di accertare l'illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della resistente al risarcimento del danno, in misura compresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Contr Si è costituita la società , contestando integralmente il ricorso, ed evidenziando: di essere una società di Asset e Property mangement costituita per supportare un Fondo lussemburghese nella ricerca, acquisizione e gestione di immobili destinati a Residenze Sanitarie Assistite (RSA); che, all'interno della società, non vi era e non vi poteva essere alcuna posizione dirigenziale, in quanto la stessa era stata costituita esclusivamente per fornire supporto al Fondo, a cui spettava la decisione finale su ogni attività e su cui ricadevano tutte le responsabilità; che infatti la società non aveva alcuna autorità o potere decisionale sulle acquisizioni proposte al Fondo, limitandosi a presentare allo stesso le opportunità immobiliari in e NA e a fornire supporto operativo nelle CP_1 fasi di acquisizione e gestione;
che la decisione finale per l'approvazione di una compravendita in e NA era presa esclusivamente dall' CP_1 CP_4
(c.d board); che l'amministratore arch. superiore della ricorrente,
[...] Pt_2 Contr era l'unico soggetto che dirigeva la a livello operativo sulla base delle direttive del Fondo;
che la ricorrente non aveva quindi mai avuto poteri decisionali o di gestione autonomi, tali da configurare la qualifica di dirigente, né alcuna delega o procura in tal senso;
che per converso, l'ex dipendente aveva svolto mansioni meramente operative ed esecutive, senza autonomia e discrezionalità, sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell'Arch. e ( rispetto alle attività svolte per le società spagnole) anche Pt_2 del partner del board, dott. ; che la carica di amministratrice congiunta di società Per_1 spagnole (SPV) non era rilevante ai fini del corretto inquadramento del rapporto di Contr Contr lavoro con , in quanto, da un lato, tali società non erano collegate a , essendo la nomina era avvenuta su indicazione del Fondo e, dall'altro lato, che la sola carica di amministratore non comportava automaticamente l'assunzione della qualifica dirigenziale;
che, infine, il licenziamento era stato pienamente legittimo, in quanto disposto a causa di una riorganizzazione aziendale dovuta a una crisi del settore immobiliare, alla riduzione degli investimenti del Fondo e alla disdetta di un contratto, con conseguente calo del fatturato e necessità di procedere alla soppressione della posizione della ricorrente;
che non era infine stato possibile procedere al repêchage, stante l'impossibilità di adibire proficuamente la dipendente ad altre mansioni all'interno dell'organizzazione aziendale.
Esperito l'interrogatorio delle parti ex art. 117 cpc e istruita documentalmente, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
Il ricorso non è fondato.
Giova in via preliminare precisare come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il giudizio volto alla determinazione del corretto inquadramento del lavoratore subordinato, si compone di tre fasi (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 9414/2018; 17163/2016): l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria;
l'accertamento dell'attività lavorativa svolta in concreto;
il raffronto dei risultati delle suddette fasi.
In tale prospettiva, secondo l'art. 1 del CCNL Commercio e Servizi, applicato alla ricorrente, “
1. Sono dirigenti a norma dell'art. 2094 c.c., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
3. Sono dirigenti, a titolo esemplificativo: ‐ i direttori;
i condirettori;
i vicedirettori;
gli institori, a norma dell'art. 2203 e seguenti del c.c.; i procuratori, di cui all'art. 2209 c.c., con stabile mandato "ad negotia"; i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.” La declaratoria delinea, dunque, una figura manageriale con elevate responsabilità, autonomia operativa e capacità di indirizzare l'attività aziendale, dotata altresì di ampi poteri decisionali ed indipendenza nell'azione quotidiana. La norma collettiva valorizza, infatti, come elementi costitutivi della qualifica dirigenziale: l'inserimento in posizione apicale o intermedia di diretta responsabilità verso l'imprenditore o suoi delegati, lo svolgimento di funzioni caratterizzate da elevato contenuto professionale;
l'esercizio di un potere decisionale autonomo;
la capacità di incidere con proprie direttive sull'organizzazione e l'attività dell'impresa o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale. Tale definizione è del resto in linea anche con il conforme orientamento giurisprudenziale secondo cui “la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente) (Cfr. Cass ord. 2019 n.24484). “In particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale” (Cass. n. 7517 del 2012).
Spetta pertanto alla parte che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento della qualifica dirigenziale “l'onere di provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta” (Cass. Lav. n. 3640/ 2020).
Nella fattispecie in esame, risulta che la società resistente opera nel settore dell'“asset e property mangement” in favore di un Fondo di investimento immobiliare di diritto lussemburghese e ha come oggetto sociale l'espletamento di attività caratterizzate da elevata complessità tecnica e organizzativa, quali la valorizzazione, amministrazione e dismissione di asset immobiliari, la gestione di fornitori strategici, la negoziazione di contratti complessi e il coordinamento di processi economico-finanziari rilevanti (cfr.contratto denominato “Mangement and Advisoy Agreement” e organigramma aziendale in atti resistente ).
Per ottenere il riconoscimento del livello rivendicato, la ricorrente avrebbe dunque dovuto dimostrare, in conformità con quanto previsto dalla declaratoria, di aver partecipato attivamente alla definizione delle strategie e alla conduzione dell'impresa e di essersi assunta di conseguenza la responsabilità dei risultati e dell'efficacia dell'attività svolta.
Tuttavia dalle stesse allegazioni contenute in ricorso deve escludersi che ella abbia svolto un ruolo effettivo di direzione strategica o gestionale e che abbia operato con un margine di autonomia decisionale e gestionale tale da farle assumere concretamente la responsabilità dei risultati economici e organizzativi dell'impresa. La stessa descrizione delle mansioni denota lo svolgimento di mansioni puramente tecnico- operative, prodromiche rispetto alle decisioni finali del Fondo, ed in linea con il suo ruolo di Contr
“tecnical project manager” previsto dall'organigramma aziendale di .
In tale prospettiva, in primo luogo, le mansioni descritte al punto 6 ricorso, lett. A ovvero : l'esperimento di sopralluoghi, la redazione di relazioni e di schede tecnico- commerciali, la partecipazione a riunioni per la raccolta di informazioni anche con la valutazione dei prezzi d'acquisto costituiscono espressione di un'attività di supporto tecnico e consulenziale, volta a fornire input utili al processo decisionale del board del Fondo, che tuttavia non importa la spendita di alcun potere direttivo o responsabilità strategica. Ciò trova ulteriore conferma nella documentazione prodotta in atti, da cui emerge che era l'amministratore di a supervisionare le ispezioni, anche Parte_2 segnalando alla immobili da visionare;
lo scambio di comunicazioni in vista Pt_1 dei sopralluoghi tra la e i potenziali venditori avveniva per conto di Pt_1 Pt_2
(cfr. mail all. doc. 3 ricorso); i verbali di sopralluoghi erano inviati dalla ricorrente a Contr per eventuali correzioni (cfr. mail all. 38 memoria ) e firmati anche da lui, Pt_2 spettando a costui curare i rapporti con i manager ed i Partner del Fondo, (organigrammi Contr aziendali all.ti 13-14-23.1-23.2 memoria ); in ogni caso, la decisione ultima sull'acquisizione, ovvero sull'investimento o disinvestimento dell'asset e la strategia complessiva del fondo rimanevano in capo al board del Fondo (cfr. mail al Manager del Contr Fondo Beka del all.21 memoria ).
Anche le mansioni descritte alla lettere B (gestione dei rapporti con broker, intermediari, operatori del settore sanitario, avvocati e professionisti del settore immobiliare, scrematura iniziale delle proposte di investimento e la trasmissione delle proposte ritenute valide al board) corrispondono ad un ruolo di mero coordinamento e intermediazione tecnico-operativa di tipo consulenziale e non gestionale-strategico, in linea con la professionalità della ricorrente (ingegnere). Dalla documentazione dalla stessa prodotta è emerso che: i rapporti tenuti con le diverse figure professionali, la c.d.
“prima scrematura” delle proposte e le analisi urbanistiche ed edilizie, intervenivano sempre in una fase “prodromica” rispetto alla decisione finale di acquisizione spettante al Fondo (cfr. mail all.
4-6 ricorso); tutte le proposte dovevano comunque essere sottoposte al board per una manifestazione d'interesse (cfr pag. 4 ricorso). In definitiva risulta che le attività svolte dalla ricorrente si sostanziavano nella gestione diretta dei rapporti con vari professionisti, prevalentemente per la ricezione di nuove proposte di investimento e per una loro prima analisi e selezione per la successiva trasmissione al board aziendale. Tali attività, pur implicando una certa autonomia nell'esecuzione operativa e nei rapporti con interlocutori esterni, non presentano le caratteristiche di ampiezza e discrezionalità gestionale richieste per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale. In particolare, non emerge in capo alla ricorrente un potere decisionale autonomo in ambito strategico né la titolarità di una parte funzionalmente autonoma dell'organizzazione aziendale. Inoltre, come evidenziato dalla resistente, non è stata prodotta una delega o una procura che attestasse il potere formale della lavoratrice di stipulare accordi vincolanti per il Fondo e di negoziare autonomamente le condizioni economiche delle operazioni. In definitiva, la ricorrente non risulta investita di alcun potere deliberativo, e il suo ruolo appare collocarsi nella fase di raccolta, istruttoria e analisi preliminare a supporto delle decisioni strategiche demandate al mangement e al board del Fondo.
Quanto alle attività descritte nelle lettere C ( Redazione di check list documentali), D (redazione di analisi urbanistiche ed edilizie) ed E ( redazione di documenti legali come NDA -Non Disclosure Agreement- e LOI -Letter of Intent- e raccolta firme degli amministratori) si osserva che trattasi di compiti tecnici e amministrativi di supporto operativo al processo decisionale che evidenziano un ruolo certamente qualificato, ma privo dei requisiti tipici della qualifica dirigenziale mancando l'esercizio di poteri discrezionali e la capacità di imprimere direttive all'azienda o a una sua parte autonoma.
In merito alle attività di coordinamento e supervisione del personale d'ufficio (segretaria amministrativa e assistente tecnico) descritte alla lettera F si osserva che le stesse si inseriscono nella sfera della gestione ordinaria e dell'organizzazione interna, senza che da esse emerga un effettivo coinvolgimento nella definizione di obiettivi aziendali o nell'assunzione di decisioni rilevanti per l'orientamento dell'attività imprenditoriale. Sebbene comportino un certo grado di responsabilità operativa, tali compiti non risultano idonei a connotare un ruolo apicale, né attribuiscono il livello di autonomia e discrezionalità richiesto per il riconoscimento della qualifica rivendicata.
In ordine alla gestione e il coordinamento dei consulenti esterni (legali, tecnici, fiscali, finanziari) descritti come soggetti di supporto al processo di acquisizione o sviluppo, (lett. G ricorso) dalla documentazione in atti (cfr. mail all. 9 ricorso) si evince che i rapporti della con costoro si siano limitati alla ricezione di bozze di contratti, a Pt_1 richieste integrazioni documenti, a scambi con studi legali per certificazioni immobiliari o l'invio di fatture. Tali compiti, pur comportando autonomia nell'interlocuzione operativa e nella supervisione delle prestazioni, non appaiono attività sufficienti a integrare un ruolo dirigenziale. L'assenza di un autonomo potere decisionale è poi confermata dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio all'udienza del 2.7.24 “Venivano incaricati dei consulenti esterni che attivavano la procedura di due diligence coordinati e supervisionati da me che spiegavo la problematica. I consulenti (advisor) erano scelti dal Fondo, ma è capitato in qualche caso in cui, ad esempio, gli stessi non erano soddisfacenti, che io proponessi la loro sostituzione, più spesso al Fondo e talvolta al Dott. I Sostituti venivano Pt_2 proposti sia dal Fondo oppure anche da me che ero in contatto con altri professionisti anche per il lavoro che svolgevo in NA. La decisione su chi nominare spettava al Fondo…”. Dunque, le decisioni rilevanti, quali la nomina dei consulenti, la definizione dei compensi e l'approvazione finale delle strategie negoziali, erano riservate al Fondo, a cui la si limitava a trasmettere osservazioni, proposte o suggerimenti, Pt_1 restando priva di un potere autonomo di determinazione. E' evidente, quindi, che le sue attività si caratterizzavano per autonomia esecutiva e tecnica. Nel complesso, le attività descritte – per quanto qualificate – evidenziano un ruolo gestionale di livello intermedio privo di quei poteri di rappresentanza, di decisione autonoma e di incidenza sugli assetti organizzativi generali che la contrattazione collettiva e la giurisprudenza riconducono alla figura dirigenziale.
Quanto all'attività di Gestione diretta dei rapporti con gli operatori delle strutture acquisite in e NA ( lettera H) si osserva che anche in questo caso le attività CP_1 descritte si inseriscono nell'ambito di una gestione operativa caratterizzata da compiti di relazione, coordinamento e risoluzione di problematiche gestionali ed erano volte a garantire la funzionalità delle strutture e la continuità delle attività. Tuttavia non emergono elementi che indichino l'esercizio di un potere decisionale incidente sugli assetti organizzativi o sugli indirizzi dell'impresa. Il ruolo della , era in realtà Pt_1 un mero compito di intermediazione senza profili autonomia decisionale, posto che tutte le decisioni venivano condivise con e comunque dovevano essere sottoposte al Pt_2 board (cfr. ad esempio mail inviate dalla ricorrente a responsabile Controparte_5 degli investimenti spagnoli del Fondo, all.11 ricorso, nonché mail all. 23- 38-39 Contr memoria ); la stessa ricorrente ha poi dichiarato che la decisione sugli interventi di manutenzione da effettuare spettasse al board (cfr. pag.8 ricorso).
Del tutto generica, poi, è l'allegazione di cui alla lett. I del ricorso ove si legge unicamente : “ Rapporto diretto di reporting, valutazioni e comunicazioni con il board del Fondo”. La descrizione fornita è del tutto priva degli elementi concreti necessari per qualificare le attività come dirigenziali. L'affermazione si limita a enunciare in modo astratto un canale di interlocuzione con gli organi apicali, senza chiarire la natura, il contenuto, la frequenza e l'effettivo peso di tali interazioni. Non è specificato se esse si siano tradotte in iniziative autonome, proposte strategiche o decisioni dotate di efficacia immediata e diretta sull'organizzazione o sugli indirizzi dell'impresa. L'interlocuzione con il board non è, di per sé, elemento sufficiente a fondare la qualifica dirigenziale, potendo sussistere anche in capo a figure intermedie o altamente specialistiche che riferiscono informazioni, forniscono dati o pareri tecnici, senza per questo esercitare poteri di indirizzo o assumere decisioni strategiche. Il mero fatto che un dipendente riferisca al board o partecipi a riunioni non implica automaticamente il possesso di un ruolo dirigenziale in senso proprio, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. Né tali carenze possono ritenersi sanate dal rinvio alla documentazione in atti che, come spiegato dalla Suprema Corte, non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo ( per tutte: ord 3022/18). Per completezza, tuttavia, si osserva che nemmeno dalle email in atti si ricavano elementi utili a dimostrare che la ricorrente partecipasse in modo attivo alla definizione degli obiettivi aziendali, avesse autonomia di spesa, di gestione o responsabilità su una parte autonoma dell'impresa. Neppure viene riferito alcun episodio specifico nè è indicato se i contributi forniti abbiano mai avuto un impatto diretto sulle decisioni del Fondo, sull'indirizzo o sull'organizzazione aziendale.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'allegata attività di supervisione di due diligence supervisione e revisione contrattuale delle acquisizioni, supervisione di cantieri e di ristrutturazioni ( lettere L-P).In linea generale, infatti, giova ribadire che il potere di supervisione proprio di un dirigente comporta poteri di indirizzo e controllo complessivo che influenzano strategie aziendali e si accompagna a responsabilità operative, alla definizione degli obiettivi specifici da perseguire e alla revisione critica e validazione dei risultati. All'opposto, nella fattispecie in esame, parte resistente ha dimostrato da un lato che le due diligence erano svolte da Advisor esterni, scelti dai Contr membri del board (cfr. mail , all. 19 memoria ), mentre la Persona_2 ricorrente aveva solo il compito trasmettere le offerte dei consulenti al board; dall'altro lato, che i compiti di valutazione e gestione tecnico-operativa dei cantieri e delle ristrutturazioni erano esercitati sempre dietro la direzione del superiore (cfr. Pt_2 Contr infatti mail all. 38 memoria , in cui invia a quest'ultimo un verbale Pt_1 sopralluogo affinché lo controlli).Peraltro in ricorso si afferma genericamente l'esercizio di “ poteri direttivi” senza però fornire elementi concreti sulla reale portata e sul contenuto di tali poteri. Le attività indicate — supervisione, revisione e gestione di problematiche — evidenziano un ruolo di responsabilità, ma non configurano di per sé un profilo dirigenziale. Tali mansioni sono infatti frequentemente svolte da figure di responsabilità intermedia o specialisti, che operano comunque sotto la direzione e il coordinamento di un superiore gerarchico. Nel caso in esame dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente è emerso che: in relazione ai processi acquisitivi e di revisione contrattuale la svolgeva un ruolo di mero coordinamento, ricevendo Pt_1 le bozze contrattuali dagli operatori ed inviandole a sua volta a per una Pt_2 valutazione,(cfr. scambio mail all.13 ricorso ed in particolare, mail in cui Pt_2 dichiara di non poter valutare i contenuti della bozza di contratto, essendo scritti in spagnolo); firmava, altresì, i report, i verbali e le certificazioni di fine lavori Pt_2 Part (cfr. all. ti 14 lett. a- d ricorso); l'attività di rettifica/ modifica delle bozze di assumeva il carattere di mera autorizzazione preliminare, in quanto le decisioni finali spettavano comunque al Fondo (cfr. infatti mail all.14 c ricorso, con cui l' Pt_1 chiede di correggere l'intestazione di un Sal e di indicare come firmatario per la committenza l'amministratore unico . Manca quindi la prova di una Controparte_5 responsabilità che trascenda la mera attività di coordinamento o controllo e che si estenda alla definizione degli obiettivi aziendali o alla gestione autonoma di un'area strategica.
Infine, anche per quanto riguarda l'attività che la ricorrente ha dedotto di aver svolto per le (cfr. punto 6 ricorso, lett. Q-Z, e punto 24 lett. A-P) il quadro CP_6 probatorio smentisce la sussistenza di profili direttivi e di autonomia strategico direzionale.
Contr Al riguardo giova precisare che, dalla lettura del contratto di gestione tra e Fondo in atti, si evince che la costituzione delle SVP spagnole fosse stata prevista dalle parti
Contr come una delle modalità attraverso cui avrebbe espletato le attività propedeutiche alle acquisizioni immobiliari del Fondo in NA. In tal senso, contrariamente a quanto
Contr sostenuto da parte resistente, esiste senza dubbio un collegamento tra tali SVP e . L'incarico di amministratrice di tali società è stato attribuito alla ricorrente proprio in
Contr forza del contratto di gestione stipulato tra ed il Fondo (cfr. in particolare l'emendamento al Contratto di gestione del 15.7.2022 in forza del quale “ Il gestore di proprietà -cioè si impegna, nel migliore interesse del Fondo a nominare fino ad CP_1 un Amministratore che deve essere approvato dal fondo… L'Amministratore fornisce servizi di gestione generale alla rispettiva SVP in conformità alla legge pertinente e allo statuto delle SPVs..”).
Coglie tuttavia nel segno l'affermazione di parte resistente secondo cui la qualità di Amministratore di società in capo alla dipendente non provi, di per sé, anche l'espletamento di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale, trattandosi di ruoli che originano da rapporti distinti, l'uno societario ( di natura fiduciaria) e l'altro di lavoro dipendente. Spettava infatti alla ricorrente provare di aver goduto, nell'espletamento dell'incarico societario, anche di un'autonomia strategico-decisionale in grado di incidere sul complessivo andamento aziendale, con relativa assunzione di responsabilità.
Orbene, tale prova non è stata raggiunta.
Dal compendio in atti emerge per converso che tutte le scelte strategiche relative alla gestione delle società spagnole siano sempre state – anteriormente e successivamente al conferimento e dell'incarico Amministratrice- di esclusiva competenza del board del Fondo. Ed infatti: le bozze relative agli atti costitutivi delle SVP erano inviate dalla ricorrente al Board per l'approvazione ed eventuali modifiche (cfr. anche mail con cui il partner del Fondo Alessandro autorizza al pagamento del notaio e delle Per_1 Pt_2 Contr imposte, all.30 memoria ); era inserito per conoscenza nelle varie mail di Pt_2 reporting al Fondo, a riprova del monitoraggio da parte sua della dipendente;
i partner del Fondo ed i membri del board venivano sempre aggiornati sullo svolgimento delle Contr attività in NA (cfr. mail all. 39 memoria , in cui la informa il manager Pt_1 del Fondo Sparaco e sullo stato di due strutture spagnole); come è stato CP_5 poi confermato dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio: i movimenti di conto corrente delle SVP dovevano essere sempre previamente autorizzati dal board, potendo lei procedere ad inviare i pagamenti solo dopo aver ricevuto i pin degli amministratori(cfr. anche mail con cui l'amministratore IA Beka chiede alla ricorrente di procedere con i pagamenti dai conti correnti delle SVP); prima delle negoziazioni la doveva interfacciarsi con il board “per stabilire come muoversi” ed prezzi Pt_1 Contr erano stabiliti dal Fondo;
la firma dei diversi contratti e degli atti relativi alle presupponeva, come dedotto dalla stessa ricorrente (cfr. pagg 15-16 ricorso), un previo incarico del board.
Alla luce di tali elementi la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale deve essere rigettata, non essendo emersa la sussistenza dei requisiti necessari che la declaratoria contrattuale e la giurisprudenza collegano all'inquadramento dirigenziale richiesto. In tal senso, anche i capitoli della prova per testi sono stati formulati dalla ricorrente in maniera del tutto generica e valutativa, rendendo conseguentemente inammissibile la relativa richiesta istruttoria. ***
Parimenti infondata è la domanda subordinata di riconoscimento di “altra qualifica” ritenuta di giustizia. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro costituisce, anche laddove non vi sia un'espressa richiesta in tal senso, una domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n. 15053; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862).
Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha fornito allegazione alcuna degli elementi di fatto a sostegno di tale ulteriore pretesa omettendo persino il richiamo delle declaratorie invocate . Tale onere allegatorio non può essere aggirato con una richiesta generica che rimetta alla discrezionalità del giudice la scelta dell'inquadramento.
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Deve infine essere rigettata la domanda volta a far valere l'illegittimità del licenziamento . Come si evince dalla comunicazione in atti il provvedimento datoriale si fonda su un' esigenza “di efficientamento di funzioni e contenimento dei costi “ che ha comportato “una riorganizzazione aziendale che prevede, tra l'altro, l'esternalizzazione delle attività tecniche e commerciali in NA da lei ad oggi ricoperte con conseguente soppressione della sua posizione lavorativa.” ( all 31 ricorso). È pertanto onere del datore di lavoro dimostrare non solo le ragioni tecniche che hanno determinato il licenziamento, ma anche l'impossibilità di utilizzazione del lavoratore in occupazioni similari. Va altresì ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. ( da ultimo , Ordinanza n. 15401 del 20/07/2020 )
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta risulta che la società ha subito, negli anni 2021-2023, un consistente calo del fatturato – pari ad oltre 500.000 euro – passando da un volume annuo di € 1.343.377 nel 2021 a € 831.072 nel 2023 ( cfr bilanci in atti). E' stata documentata, tra l'altro, la disdetta, il 31.5.23, del contratto di Service & Property Management da parte di (All. 44 resistente). In Controparte_7 questo contesto, la decisione di ridurre il personale risponde a un'esigenza oggettiva di contenimento dei costi, direttamente collegata alla riduzione dei ricavi e alla necessità di preservare la sostenibilità economica dell'impresa. La soppressione della posizione lavorativa della ricorrente, poi, è provata dall'esternalizzazione delle sue attività attraverso la stipula di contratti di collaborazione autonoma con professionisti esterni ( cfr contratti del 4 settembre 2023 e del 4 marzo 2024). Tale scelta organizzativa non è sindacabile nei suoi profili di merito, atteso che rientra nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost..È stata, infine, dimostrata l'impossibilità di procedere a repêchage, stante l'assenza in azienda di posizioni in linea con il bagaglio di competenze professionali proprie ricorrente (infatti attualmente la società occupa 4 dipendenti inquadrati in livelli inferiori).
In assenza, dunque, di elementi che dimostrino la pretestuosità della scelta datoriale o la possibilità di un diverso impiego del lavoratore all'interno dell'azienda, la motivazione posta a base del recesso appare fondata su esigenze reali con conseguente legittimità del licenziamento .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si precisa che la liquidazione delle spese è operata in misura superiore ai minimi tariffari, in considerazione del valore della causa (€ 194.204,93, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e della specifica natura delle questioni giuridiche prospettate. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza di un'attività istruttoria e di una complessità procedurale contenuta, l'importo viene determinato in una misura intermedia tra il minimo e il parametro medio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida in euro 6000 oltre oneri di legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot. Dott.ssa Rebecca Parpiglia
Il Giudice