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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1662/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6781/2024 depositato il 28/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121369866000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 28.07.2024 la società Ricorrente_1 spa proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso una cartella di pagamento con numeri finali 9866, notificata in data 6.05.2024, per Irpef anno 2019, per la somma di € 249,78 emessa a seguito di un controllo ex art. 36 ter.
Ne chiedeva l'annullamento, deducendo un erroneo calcolo della somma dovuta e la nullità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
deduceva che era stato emesso un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio totale da parte dell'Ente impositore.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6781/2024 depositato il 28/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121369866000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 28.07.2024 la società Ricorrente_1 spa proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso una cartella di pagamento con numeri finali 9866, notificata in data 6.05.2024, per Irpef anno 2019, per la somma di € 249,78 emessa a seguito di un controllo ex art. 36 ter.
Ne chiedeva l'annullamento, deducendo un erroneo calcolo della somma dovuta e la nullità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
deduceva che era stato emesso un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio totale da parte dell'Ente impositore.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro