Articolo 19 della Legge 24 novembre 2023, n. 168
Articolo 18
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9 dicembre 2023
Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2023