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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1089 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione in data 28.3.2025 e vertente
TRA
TE elett.te dom.to in Sanremo, Via Manzoni n.31/7 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Ferrando che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Taggia, Via Colombo n.52 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Roggeri che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg. e presso il Comune di Torino CP_1 TE il 08.06.1996, come da estratto integrale Atto di Matrimonio del Comune di TORINO;
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- disciplinare i rapporti tra le parti secondo le seguenti condizioni: - dare atto che il figlio ha espressamente rinunciato al contributo al Persona_1 mantenimento in suo favore;
- disporre che il SI. orrisponda mensilmente, Pt_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 250,00 per R_ la GL ovvero la somma veriore ritenuta conforme alle risultanze istruttorie ed Euro 250,00 per la moglie (solo ove non abbia reperito alcuna attività lavorativa) rivalutabile secondo gli indici ISTAT e concorrendo nella misura del 70% alle spese mediche non coperte dal S.S.N, spese necessarie o concordate e da documentare;
- Respingere in ogni caso le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto (ad eccezione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio). In via di subordine: - Il SI. si rimette a quanto previsto in sede di ordinanza Pt_1 R_ presidenziale sia per il mantenimento della sola GL , sia per l'assegno divorzile. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre C.P.A. e rimborso forfettario come per legge”;
per parte resistente: “…1. in via principale, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti;
2.in via principale, confermare e mantenere l'assegnazione della casa coniugale di Arma di Taggia, Via Marina n. 61, alla SI.ra , CP_1 R_ R_ ove la stessa continuerà ad abitare assieme ai figli e finché non avrà R_1 raggiunto la propria indipendenza economica;
3. relativamente alla Parte_2
in via principale e riconvenzionale, disporre la corresponsione da parte del SI.
[...]
in favore della SI.ra di un assegno TE CP_1 divorzile pari ad Euro 400,00 mensili in considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali del ricorrente, annualmente rivalutatili secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT; in via subordinata, confermare quanto statuito dal Presidente del Tribunale di Imperia nell'ordinanza del 02/12/2022 e disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della in favore della TE SI.ra di un assegno divorziale pari ad Euro 300,00 mensili in CP_1 considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali del ricorrente, annualmente rivalutatili secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT;
4. relativamente alla GL SI.ra in via principale e riconvenzionale, Persona_3 disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della TE GL SI.ra pari ad Euro 450,00, annualmente rivalutatili secondo Persona_3 l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT, oltre spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% dell'intero; in via subordinata, confermare quanto statuito dal Presidente del Tribunale di Imperia nell'ordinanza del 02/12/2022 e disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della TE R_ GL , pari ad Euro 350,00, ovvero altra ritenuta di giustizia, annualmente rivalutatili secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT, oltre spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% dell'intero;
5. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”;
per il pubblico Ministero: “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra:
”. Con ogni altro provvedimento Email_1 Email_2 consequenziale...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4.6.2022 - premettendo di essersi unito in TE matrimonio in Torino il 8.6.1996 con e che dall'unione sono nati i figli CP_1 R_
(27 anni, essendo nato il [...]) e (24 anni, essendo nata il R_1 18.12.2000), entrambi ormai maggiorenni, ma solamente il primo economicamente indipendente;
che il Tribunale di Imperia con sentenza in data 9.4.2019 (n.274/19) pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che a dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
R_ proprio carico, a titolo di contributo a mantenimento della GL maggiorenne fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie) e che assegno divorzile di analogo importo fosse riconosciuto a controparte solo ove essa non fosse stata in grado di reperire medio tempore attività lavorativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da un CP_1 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro – allegata la non ancora R_ intervenuta indipendenza economica dei figli e – chiedeva l'assegnazione R_1 della casa coniugale e che, a carico di controparte ed a titolo di contributo al loro mantenimento, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 900,00 mensili. Chiedeva, inoltre, riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 400,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 23.11.2022 e, fallito il tentativo di conciliazione e sentito il figlio maggiorenne , con ordinanza in data R_1 1.12.2022 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, ponendo a carico del R_ ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della sola GL un assegno di importo pari ad € 350,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie) ed, al medesimo titolo ed in favore della moglie, un assegno dell'importo di € 300,00 mensili. Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti). Successivamente, con provvedimento in data 15.2.2025 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 23.1.2025 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato TE come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale.
Ciò premesso, deve a questo punto essere affrontata la questione relativa al R_ mantenimento dei figli e entrambo ormai maggiorenni. R_1
Nulla quaestio in ordine alla dichiarazione di ormai raggiunta indipendenza economica del figlio rispetto al quale anche parte resistente, nelle conclusioni da ultimo R_1 rassegnate ed a differenza di quanto richiesto con il proprio atto di costituzione, si è da ultimo associata (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale del 4.4.2025: “...Quanto al figlio , questi ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione di un R_1 assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del padre, come da dichiarazione sub.ns.doc.14, stante il raggiungimento della propria indipendenza economica. Per tale ragione, come già prima d'ora, si conferma la rinuncia espressa a qualsivoglia domanda in tal senso...”).
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
Infatti, la “rinunzia” dello stesso al contributo paterno al proprio mantenimento resa attraverso la dichiarazione datata data 18.9.2024 (vds. “...dichiara di rinunciare alla domanda di ripristino del predetto assegno di mantenimento in mio favore nei confronti del sig. ...”) risulta nella sostanza avvalorata da quanto dallo stesso TE riferito all'udienza del 23.11.2022, nella fase presidenziale dell'odierno giudizio (vds.
“...Attualmente sto lavorando presso l'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, con scadenza del contratto al 30.6.2023. Il mio stipendio è sui 1.200 euro al mese. Vivo in casa con mia madre e mia sorella. Al momento, finché lavoro, non ho richieste economiche da rivolgere a mio padre...”) e confermato dalle parti all'udienza del 12.12.2023 (vds. “...Preliminarmente le parti fanno presente... come il figlio stia R_1 continuando a lavorare con il medesimo contratto già avuto negli ultimi due anni (con durata limitata all'anno scolastico)...”); quanto precede senza che, nelle comparse conclusionali alcuno abbia allegato cessazione di tale attività lavorativa che, pertanto, deve ritenersi quantomeno proseguire con le medesime modalità ed in termini tali da garantire a mezzi sufficienti a sostenersi senza necessità di aiuto da parte dei R_1 propri genitori.
R_ Quanto alla situazione della GL anch'essa maggiorenne, non ne risulta contestata
– nonostante l'età (24 anni) e l'ormai avvenuta conclusione del ciclo di studi – la non ancora raggiunta indipendenza economica (vds. quanto, del resto, riferito dalle parti all'udienza del 12.12.2023: “...Preliminarmente le parti fanno presente... come la GL R_
abbia svolto attività lavorativa limitatamente al periodo estivo e sia alla ricerca di un'occupazione più stabile...”); quanto precede avendo entrambi i genitori concordemente previsto, nelle conclusioni da ultimo rassegnate e seppure in una differente misura, la necessità di un contributo al suo mantenimento.
Ciò premesso, al fine di quantificare il contributo paterno al mantenimento della GL R_ appare opportuno preliminarmente confrontare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
quanto precede anche tenuto conto di come sia stata altresì avanzata da parte resistente domanda di assegno divorzile.
Quanto a lo stesso risulta lavorare alle dipendenze della società TE
“Euronics” ed avere dichiarato redditi pari ad € 32.257,00 nel 2020, € 34.200,00 nel 2021, € 33.821,00 nel 2022 ed € 36.751 nel 2023 da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 2.285,00; quanto precede essendo proprietario della casa coniugale (come si dirà infra assegnata alla moglie) per la quale corrisponde una rata di mutuo pari ad € 300,00 mensili. Risulta, inoltre, gravato da un canone di locazione pari ad € 385,00 mensili per l'abitazione nella quale attualmente vive con la propria compagna, con la quale deve ritenersi condividere le spese della vita quotidiana.
Quanto, invece, a la stessa allega un attuale stato di disoccupazione che si CP_1 protrae ormai dall'epoca della celebrazione del matrimonio (1997), avendo dopo la separazione potuto reperire solo talune brevi e precarie opportunità lavorative (vds. quanto dichiarato nell'autocertificazione del 18.9.2024; “...sono da sempre casalinga e, a parte un periodo di una settimana a febbraio 2021 e tre settimane a giugno 2021, nonché nell'state 2023 ho svolto attività di educatrice presso la Polisportiva integrabili di Sanremo per circa 9 giorni per i quali ho percepito la somma di euro 365,00 ma ad oggi non ho trovato altro lavoro...”); quanto precede giustificando il venir meno dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato inizialmente ottenuto non in R_ ragione di propri redditi personali, ma di quelli percepiti dai figli e con sé R_1 conviventi (vds. dichiarazione del 3.4.2025: “...nel corso dell'anno 2024 la SI.ra ha appreso che per effetto dell'incremento dei redditi dei figli conviventi, il CP_1 nucleo familiare di cui ella fa parte ha superato i limiti reddituali previsti dall'art. 76 dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
del DPR 115/2022, per il che ella ha perduto i requisiti necessari al mantenimento del beneficio...”). Non risulta gravata da canone di locazione (abitando la casa coniugale di proprietà del marito ed il cui mutuo risulta da questi interamente sostenuto) ed è divenuta, a seguito della morte del padre, comproprietaria unitamente alla propria madre di un appartamento in Torino (da quest'ultima occupato).
Passando a questo punto alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento R_ della GL maggiorenne deve essere sottolineato come l'art. 337-ter c.4 c.c. richiami esplicitamente il principio di proporzionalità (vds. “…Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”) conseguentemente imponendo un complessivo raffronto delle posizioni economiche delle parti anche in ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori (vds. Cass., sez.1, ord. 18.7.2019: “…nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto…”).
Ciò premesso, pur preso atto della concorde posizione delle parti in ordine alla necessità R_ di ancora prevedere un contributo al mantenimento di non può in ogni caso essere trascurato come la stessa, quantomeno a partire dal 2022, abbia svolto - seppure in termini saltuari e/o stagionalmente – attività lavorativa, percependo redditi che, seppure non ancora tali da farla ritenere del tutto affrancata dal sostegno dei propri genitori, possono farla considerare almeno “parzialmente” autosufficiente (vds. quanto riferito da con dichiarazione in data 18.9.2024: “...dichiaro: 1) di aver svolto il Persona_3 seguente percorso di studi: diplomata presso la Scuola Alberghiera di Taggia nell'anno 2020; 2) successivamente al diploma ho svolto attività di lavoro stagionale meglio individuati nei contratti di lavoro che si allegano alla presente. Ad oggi sono ancora assunta con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Gelateria 41 della con contratto iniziato il 25 aprile 2024 e con scadenza in Parte_3 data 30 settembre 2024, percependo uno stipendio mensile di circa 1.000 euro, somme tutte indicate negli estratti di conto corrente allegati. Preciso che per i mesi di luglio e agosto ho svolto attività di assistente e maestra durante il periodo della scuola estiva presso l'istituto Montessori di Sanremo percependo un reddito di circa 500,00 mensili;
3) non ho continuato il mio percorso di studi ed al momento non sono intenzionata a ad intraprendere un nuovo percorso...”). Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre - sulla scorta delle superiori considerazioni, in conformità a quanto dallo stesso “offerto” ed in qualche misura riducendo (con decorrenza dall'odierna decisione) l'importo stabilito nella fase presidenziale - un assegno pari ad € 250,00 mensili;
somma, questa, che appare del tutto R_ adeguata a soddisfare le esigenze di nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. e proporzionata alla ritenuta capacità contributiva paterna, anche in rapporto a quella di controparte.
Deve, inoltre, stabilirsi che tale assegno, tenuto conto delle spese di convivenza così R_ come dei redditi percepiti dalla stessa – venga corrisposto in misura di € 150,00 mensili in favore della madre e soltanto di € 100,00 mensili direttamente a mani della GL maggiorenne. dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi – così confermando quanto stabilito nella fase presidenziale ed attese le differenze reddituali tra le parti – quello di entrambi i genitori alle sole spese straordinarie di natura medica R_ riguardanti la GL spese che, poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre in quella del 30%, devono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
R_ Da ultimo, attesa la non ancora raggiunta indipendenza economica della GL e della sua pacifica convivenza con la madre, deve conseguentemente essere disposta in favore di quest'ultima l'assegnazione della casa coniugale, sita in Arma di Taggia, Via Marina n. 61.
Passando a questo punto ad esaminare l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile, osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione
“perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione
“bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della
“quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
Ed è sulla scorta delle superiori considerazioni che ritiene il Collegio di dover oggi valutare la domanda di assegno divorzile spiegata da avendo poi quali CP_1 parametri di riferimento per la decisione quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Quanto alle “condizioni dei coniugi”, ovviamente intese avuto riguardo alla loro situazione patrimoniale e reddituale, deve nel suo complesso ritenersi attualmente nettamente migliore – per come supra analizzato - quella del marito.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
Quanto agli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di matrimonio, pur dandosi atto di come il ricorrente attribuisca a precisa (e non condivisa) volontà della moglie il mancato svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa (vds. quanto da ultimo ribadito in comparsa conclusionale: “...In merito al fatto che la stessa non abbia un lavoro regolare e stabile non può che ribadirsi come già durante la convivenza matrimoniale la stessa non abbia “voluto” effettuare alcuna attività lavorativa benché richiesto dal marito, il quale negli anni le aveva proposto varie attività, anche part-time al fine di consentirle anche l'accudimento dei figli...”), deve in ogni caso essere osservato come, in una convivenza durata circa 20 anni (dal 1996 al 2016) ed allietata dalla nascita di due figli (nel 1997 e 2000), si sia di fatto dedicata alla CP_1 R_ crescita ed educazione di e così come alla cura della casa e del marito, R_1 nella sostanza acquiescente – seppure non del tutto concorde in ragione delle allegate necessità economiche del nucleo – a tale ménage.
Del resto a tale conclusione deve giungersi anche solo tenuto conto di come TE
, nelle proprie conclusioni, nella sostanza subordini eventuale mancato
[...] riconoscimento o revoca dell'assegno de quo al reperimento da parte di di CP_1 attività lavorativa, in difetto offrendo egli stesso la corresponsione di un contributo pari ad € 250,00 mensili (vds. le conclusioni rassegnate in data 22.1.2025: “...disporre che il SI. corrisponda mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Pt_1 bonifico bancario, la somma di... Euro 250,00 per la moglie (solo ove non abbia reperito alcuna attività lavorativa) rivalutabile secondo gli indici ISTAT...” e quanto riportato in comparsa conclusionale: “...la SI.ra , al limite avrà diritto al contributo al CP_1 mantenimento percepito originariamente pari ad Euro 250,00 mensili...”).
Orbene, tenuto conto di come non risulti nei fatti contestato lo stato di disoccupazione della resistente e pur dovendosi in qualche misura considerare la sua mantenuta potenziale capacità di produzione di reddito – per età (50 anni), condizioni di salute e competenze professionali (diploma magistrale per l'insegnamento) - appare in ogni caso corretto valorizzare in questa, sede, ai fini de quo ed in funzione “perequativo- compensativa” il ruolo da essa di fatto svolto nell'interesse dei figli e del marito che, con suo oggettivo sacrificio, ha comunque potuto dedicarsi in via esclusiva alla propria attività lavorativa;
quanto precede senza poi dimenticare la sussistenza dei presupposti – stante l'attuale assenza di redditi propri in ragione dell'età, dalle condizioni del mercato del lavoro e delle limitate pregresse esperienze – per un riconoscimento del contributo anche in funzione meramente “assistenziale”.
Ed è, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che il Collegio ritiene oggi di poter riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili;
assegno in ogni caso compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del ricorrente e che appare idonea a consentire a anche in prospettiva, le CP_1 spese della vita quotidiana in modo dignitoso.
Da ultimo, in ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torino il 8.6.1996 tra i coniugi nato a [...] il [...] e TE
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti CP_1
dr. Andrea CANCIANI 8 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1996, al n. 427, parte II, serie A;
2) assegna a la casa coniugale sita in Arma di Taggia, Via Marina CP_1 n. 61;
3) pone a carico del padre – con decorrenza dalla data della presente sentenza - R_ l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (€ 150,00 da versarsi in favore della madre ed € 100,00 direttamente a mani della GL) oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) pone a carico di – con decorrenza dalla data della domanda TE
- l'obbligo di versare a un assegno divorzile dell'importo di € CP_1 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
5) revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato CP_1 avvenuta in via provvisoria a seguito di provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia in data 8.11.2022 (n.326/22);
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 5.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1089 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione in data 28.3.2025 e vertente
TRA
TE elett.te dom.to in Sanremo, Via Manzoni n.31/7 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Ferrando che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Taggia, Via Colombo n.52 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Roggeri che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg. e presso il Comune di Torino CP_1 TE il 08.06.1996, come da estratto integrale Atto di Matrimonio del Comune di TORINO;
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- disciplinare i rapporti tra le parti secondo le seguenti condizioni: - dare atto che il figlio ha espressamente rinunciato al contributo al Persona_1 mantenimento in suo favore;
- disporre che il SI. orrisponda mensilmente, Pt_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 250,00 per R_ la GL ovvero la somma veriore ritenuta conforme alle risultanze istruttorie ed Euro 250,00 per la moglie (solo ove non abbia reperito alcuna attività lavorativa) rivalutabile secondo gli indici ISTAT e concorrendo nella misura del 70% alle spese mediche non coperte dal S.S.N, spese necessarie o concordate e da documentare;
- Respingere in ogni caso le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto (ad eccezione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio). In via di subordine: - Il SI. si rimette a quanto previsto in sede di ordinanza Pt_1 R_ presidenziale sia per il mantenimento della sola GL , sia per l'assegno divorzile. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre C.P.A. e rimborso forfettario come per legge”;
per parte resistente: “…1. in via principale, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti;
2.in via principale, confermare e mantenere l'assegnazione della casa coniugale di Arma di Taggia, Via Marina n. 61, alla SI.ra , CP_1 R_ R_ ove la stessa continuerà ad abitare assieme ai figli e finché non avrà R_1 raggiunto la propria indipendenza economica;
3. relativamente alla Parte_2
in via principale e riconvenzionale, disporre la corresponsione da parte del SI.
[...]
in favore della SI.ra di un assegno TE CP_1 divorzile pari ad Euro 400,00 mensili in considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali del ricorrente, annualmente rivalutatili secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT; in via subordinata, confermare quanto statuito dal Presidente del Tribunale di Imperia nell'ordinanza del 02/12/2022 e disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della in favore della TE SI.ra di un assegno divorziale pari ad Euro 300,00 mensili in CP_1 considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali del ricorrente, annualmente rivalutatili secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT;
4. relativamente alla GL SI.ra in via principale e riconvenzionale, Persona_3 disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della TE GL SI.ra pari ad Euro 450,00, annualmente rivalutatili secondo Persona_3 l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT, oltre spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% dell'intero; in via subordinata, confermare quanto statuito dal Presidente del Tribunale di Imperia nell'ordinanza del 02/12/2022 e disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della TE R_ GL , pari ad Euro 350,00, ovvero altra ritenuta di giustizia, annualmente rivalutatili secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT, oltre spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% dell'intero;
5. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”;
per il pubblico Ministero: “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra:
”. Con ogni altro provvedimento Email_1 Email_2 consequenziale...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4.6.2022 - premettendo di essersi unito in TE matrimonio in Torino il 8.6.1996 con e che dall'unione sono nati i figli CP_1 R_
(27 anni, essendo nato il [...]) e (24 anni, essendo nata il R_1 18.12.2000), entrambi ormai maggiorenni, ma solamente il primo economicamente indipendente;
che il Tribunale di Imperia con sentenza in data 9.4.2019 (n.274/19) pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che a dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
R_ proprio carico, a titolo di contributo a mantenimento della GL maggiorenne fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie) e che assegno divorzile di analogo importo fosse riconosciuto a controparte solo ove essa non fosse stata in grado di reperire medio tempore attività lavorativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da un CP_1 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro – allegata la non ancora R_ intervenuta indipendenza economica dei figli e – chiedeva l'assegnazione R_1 della casa coniugale e che, a carico di controparte ed a titolo di contributo al loro mantenimento, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 900,00 mensili. Chiedeva, inoltre, riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 400,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 23.11.2022 e, fallito il tentativo di conciliazione e sentito il figlio maggiorenne , con ordinanza in data R_1 1.12.2022 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, ponendo a carico del R_ ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della sola GL un assegno di importo pari ad € 350,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie) ed, al medesimo titolo ed in favore della moglie, un assegno dell'importo di € 300,00 mensili. Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti). Successivamente, con provvedimento in data 15.2.2025 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 23.1.2025 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato TE come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale.
Ciò premesso, deve a questo punto essere affrontata la questione relativa al R_ mantenimento dei figli e entrambo ormai maggiorenni. R_1
Nulla quaestio in ordine alla dichiarazione di ormai raggiunta indipendenza economica del figlio rispetto al quale anche parte resistente, nelle conclusioni da ultimo R_1 rassegnate ed a differenza di quanto richiesto con il proprio atto di costituzione, si è da ultimo associata (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale del 4.4.2025: “...Quanto al figlio , questi ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione di un R_1 assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del padre, come da dichiarazione sub.ns.doc.14, stante il raggiungimento della propria indipendenza economica. Per tale ragione, come già prima d'ora, si conferma la rinuncia espressa a qualsivoglia domanda in tal senso...”).
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
Infatti, la “rinunzia” dello stesso al contributo paterno al proprio mantenimento resa attraverso la dichiarazione datata data 18.9.2024 (vds. “...dichiara di rinunciare alla domanda di ripristino del predetto assegno di mantenimento in mio favore nei confronti del sig. ...”) risulta nella sostanza avvalorata da quanto dallo stesso TE riferito all'udienza del 23.11.2022, nella fase presidenziale dell'odierno giudizio (vds.
“...Attualmente sto lavorando presso l'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, con scadenza del contratto al 30.6.2023. Il mio stipendio è sui 1.200 euro al mese. Vivo in casa con mia madre e mia sorella. Al momento, finché lavoro, non ho richieste economiche da rivolgere a mio padre...”) e confermato dalle parti all'udienza del 12.12.2023 (vds. “...Preliminarmente le parti fanno presente... come il figlio stia R_1 continuando a lavorare con il medesimo contratto già avuto negli ultimi due anni (con durata limitata all'anno scolastico)...”); quanto precede senza che, nelle comparse conclusionali alcuno abbia allegato cessazione di tale attività lavorativa che, pertanto, deve ritenersi quantomeno proseguire con le medesime modalità ed in termini tali da garantire a mezzi sufficienti a sostenersi senza necessità di aiuto da parte dei R_1 propri genitori.
R_ Quanto alla situazione della GL anch'essa maggiorenne, non ne risulta contestata
– nonostante l'età (24 anni) e l'ormai avvenuta conclusione del ciclo di studi – la non ancora raggiunta indipendenza economica (vds. quanto, del resto, riferito dalle parti all'udienza del 12.12.2023: “...Preliminarmente le parti fanno presente... come la GL R_
abbia svolto attività lavorativa limitatamente al periodo estivo e sia alla ricerca di un'occupazione più stabile...”); quanto precede avendo entrambi i genitori concordemente previsto, nelle conclusioni da ultimo rassegnate e seppure in una differente misura, la necessità di un contributo al suo mantenimento.
Ciò premesso, al fine di quantificare il contributo paterno al mantenimento della GL R_ appare opportuno preliminarmente confrontare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
quanto precede anche tenuto conto di come sia stata altresì avanzata da parte resistente domanda di assegno divorzile.
Quanto a lo stesso risulta lavorare alle dipendenze della società TE
“Euronics” ed avere dichiarato redditi pari ad € 32.257,00 nel 2020, € 34.200,00 nel 2021, € 33.821,00 nel 2022 ed € 36.751 nel 2023 da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 2.285,00; quanto precede essendo proprietario della casa coniugale (come si dirà infra assegnata alla moglie) per la quale corrisponde una rata di mutuo pari ad € 300,00 mensili. Risulta, inoltre, gravato da un canone di locazione pari ad € 385,00 mensili per l'abitazione nella quale attualmente vive con la propria compagna, con la quale deve ritenersi condividere le spese della vita quotidiana.
Quanto, invece, a la stessa allega un attuale stato di disoccupazione che si CP_1 protrae ormai dall'epoca della celebrazione del matrimonio (1997), avendo dopo la separazione potuto reperire solo talune brevi e precarie opportunità lavorative (vds. quanto dichiarato nell'autocertificazione del 18.9.2024; “...sono da sempre casalinga e, a parte un periodo di una settimana a febbraio 2021 e tre settimane a giugno 2021, nonché nell'state 2023 ho svolto attività di educatrice presso la Polisportiva integrabili di Sanremo per circa 9 giorni per i quali ho percepito la somma di euro 365,00 ma ad oggi non ho trovato altro lavoro...”); quanto precede giustificando il venir meno dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato inizialmente ottenuto non in R_ ragione di propri redditi personali, ma di quelli percepiti dai figli e con sé R_1 conviventi (vds. dichiarazione del 3.4.2025: “...nel corso dell'anno 2024 la SI.ra ha appreso che per effetto dell'incremento dei redditi dei figli conviventi, il CP_1 nucleo familiare di cui ella fa parte ha superato i limiti reddituali previsti dall'art. 76 dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
del DPR 115/2022, per il che ella ha perduto i requisiti necessari al mantenimento del beneficio...”). Non risulta gravata da canone di locazione (abitando la casa coniugale di proprietà del marito ed il cui mutuo risulta da questi interamente sostenuto) ed è divenuta, a seguito della morte del padre, comproprietaria unitamente alla propria madre di un appartamento in Torino (da quest'ultima occupato).
Passando a questo punto alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento R_ della GL maggiorenne deve essere sottolineato come l'art. 337-ter c.4 c.c. richiami esplicitamente il principio di proporzionalità (vds. “…Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”) conseguentemente imponendo un complessivo raffronto delle posizioni economiche delle parti anche in ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori (vds. Cass., sez.1, ord. 18.7.2019: “…nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto…”).
Ciò premesso, pur preso atto della concorde posizione delle parti in ordine alla necessità R_ di ancora prevedere un contributo al mantenimento di non può in ogni caso essere trascurato come la stessa, quantomeno a partire dal 2022, abbia svolto - seppure in termini saltuari e/o stagionalmente – attività lavorativa, percependo redditi che, seppure non ancora tali da farla ritenere del tutto affrancata dal sostegno dei propri genitori, possono farla considerare almeno “parzialmente” autosufficiente (vds. quanto riferito da con dichiarazione in data 18.9.2024: “...dichiaro: 1) di aver svolto il Persona_3 seguente percorso di studi: diplomata presso la Scuola Alberghiera di Taggia nell'anno 2020; 2) successivamente al diploma ho svolto attività di lavoro stagionale meglio individuati nei contratti di lavoro che si allegano alla presente. Ad oggi sono ancora assunta con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Gelateria 41 della con contratto iniziato il 25 aprile 2024 e con scadenza in Parte_3 data 30 settembre 2024, percependo uno stipendio mensile di circa 1.000 euro, somme tutte indicate negli estratti di conto corrente allegati. Preciso che per i mesi di luglio e agosto ho svolto attività di assistente e maestra durante il periodo della scuola estiva presso l'istituto Montessori di Sanremo percependo un reddito di circa 500,00 mensili;
3) non ho continuato il mio percorso di studi ed al momento non sono intenzionata a ad intraprendere un nuovo percorso...”). Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre - sulla scorta delle superiori considerazioni, in conformità a quanto dallo stesso “offerto” ed in qualche misura riducendo (con decorrenza dall'odierna decisione) l'importo stabilito nella fase presidenziale - un assegno pari ad € 250,00 mensili;
somma, questa, che appare del tutto R_ adeguata a soddisfare le esigenze di nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. e proporzionata alla ritenuta capacità contributiva paterna, anche in rapporto a quella di controparte.
Deve, inoltre, stabilirsi che tale assegno, tenuto conto delle spese di convivenza così R_ come dei redditi percepiti dalla stessa – venga corrisposto in misura di € 150,00 mensili in favore della madre e soltanto di € 100,00 mensili direttamente a mani della GL maggiorenne. dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi – così confermando quanto stabilito nella fase presidenziale ed attese le differenze reddituali tra le parti – quello di entrambi i genitori alle sole spese straordinarie di natura medica R_ riguardanti la GL spese che, poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre in quella del 30%, devono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
R_ Da ultimo, attesa la non ancora raggiunta indipendenza economica della GL e della sua pacifica convivenza con la madre, deve conseguentemente essere disposta in favore di quest'ultima l'assegnazione della casa coniugale, sita in Arma di Taggia, Via Marina n. 61.
Passando a questo punto ad esaminare l'ulteriore domanda avanzata da parte resistente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile, osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione
“perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione
“bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della
“quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
Ed è sulla scorta delle superiori considerazioni che ritiene il Collegio di dover oggi valutare la domanda di assegno divorzile spiegata da avendo poi quali CP_1 parametri di riferimento per la decisione quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Quanto alle “condizioni dei coniugi”, ovviamente intese avuto riguardo alla loro situazione patrimoniale e reddituale, deve nel suo complesso ritenersi attualmente nettamente migliore – per come supra analizzato - quella del marito.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
Quanto agli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di matrimonio, pur dandosi atto di come il ricorrente attribuisca a precisa (e non condivisa) volontà della moglie il mancato svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa (vds. quanto da ultimo ribadito in comparsa conclusionale: “...In merito al fatto che la stessa non abbia un lavoro regolare e stabile non può che ribadirsi come già durante la convivenza matrimoniale la stessa non abbia “voluto” effettuare alcuna attività lavorativa benché richiesto dal marito, il quale negli anni le aveva proposto varie attività, anche part-time al fine di consentirle anche l'accudimento dei figli...”), deve in ogni caso essere osservato come, in una convivenza durata circa 20 anni (dal 1996 al 2016) ed allietata dalla nascita di due figli (nel 1997 e 2000), si sia di fatto dedicata alla CP_1 R_ crescita ed educazione di e così come alla cura della casa e del marito, R_1 nella sostanza acquiescente – seppure non del tutto concorde in ragione delle allegate necessità economiche del nucleo – a tale ménage.
Del resto a tale conclusione deve giungersi anche solo tenuto conto di come TE
, nelle proprie conclusioni, nella sostanza subordini eventuale mancato
[...] riconoscimento o revoca dell'assegno de quo al reperimento da parte di di CP_1 attività lavorativa, in difetto offrendo egli stesso la corresponsione di un contributo pari ad € 250,00 mensili (vds. le conclusioni rassegnate in data 22.1.2025: “...disporre che il SI. corrisponda mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Pt_1 bonifico bancario, la somma di... Euro 250,00 per la moglie (solo ove non abbia reperito alcuna attività lavorativa) rivalutabile secondo gli indici ISTAT...” e quanto riportato in comparsa conclusionale: “...la SI.ra , al limite avrà diritto al contributo al CP_1 mantenimento percepito originariamente pari ad Euro 250,00 mensili...”).
Orbene, tenuto conto di come non risulti nei fatti contestato lo stato di disoccupazione della resistente e pur dovendosi in qualche misura considerare la sua mantenuta potenziale capacità di produzione di reddito – per età (50 anni), condizioni di salute e competenze professionali (diploma magistrale per l'insegnamento) - appare in ogni caso corretto valorizzare in questa, sede, ai fini de quo ed in funzione “perequativo- compensativa” il ruolo da essa di fatto svolto nell'interesse dei figli e del marito che, con suo oggettivo sacrificio, ha comunque potuto dedicarsi in via esclusiva alla propria attività lavorativa;
quanto precede senza poi dimenticare la sussistenza dei presupposti – stante l'attuale assenza di redditi propri in ragione dell'età, dalle condizioni del mercato del lavoro e delle limitate pregresse esperienze – per un riconoscimento del contributo anche in funzione meramente “assistenziale”.
Ed è, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che il Collegio ritiene oggi di poter riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili;
assegno in ogni caso compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del ricorrente e che appare idonea a consentire a anche in prospettiva, le CP_1 spese della vita quotidiana in modo dignitoso.
Da ultimo, in ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torino il 8.6.1996 tra i coniugi nato a [...] il [...] e TE
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti CP_1
dr. Andrea CANCIANI 8 n. 1089/2022 R.G.A.C.C.
dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1996, al n. 427, parte II, serie A;
2) assegna a la casa coniugale sita in Arma di Taggia, Via Marina CP_1 n. 61;
3) pone a carico del padre – con decorrenza dalla data della presente sentenza - R_ l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (€ 150,00 da versarsi in favore della madre ed € 100,00 direttamente a mani della GL) oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) pone a carico di – con decorrenza dalla data della domanda TE
- l'obbligo di versare a un assegno divorzile dell'importo di € CP_1 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
5) revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato CP_1 avvenuta in via provvisoria a seguito di provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia in data 8.11.2022 (n.326/22);
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 5.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 9