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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3086 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il26/06/1963, elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. CASTELLO ANTONIO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA CP_1
ORGIANA 4 ORROLI, presso lo studio dell'Avv. SCHIRRU ANGELO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: pronuncia del divorzio con rinuncia reciproca alle ulteriori domande.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 20/05/2024, all'udienza del 19/03/2025 le parti hanno dato atto di aver Pt_1
raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda di divorzio.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 20.05.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SESTU il 26/09/1987 tra
, nata a [...], il26/06/1963 e , nato a Parte_1 CP_1
SESTU (CA), il 27/07/1965, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 41, parte II, serie A, anno 1987 - Comune di SESTU).
2. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.