Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 26 luglio 2022
Decreto cautelare 18 giugno 2024
Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
Decreto presidenziale 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 10/03/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04897/2024 REG.RIC.
N. 05637/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4897 del 2024, proposto da
Consorzio Stabile Energos, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0061C5F64, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Caliendo in Roma, via del Trullo, 6;
contro
Si.Car. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Russo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Comune di Cancello ed Arnone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Asmel Consortile s.c.a.r.l. - Centrale di committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5637 del 2024, proposto da
Comune di Cancello ed Arnone, in persona del Sindaco pro tempore, in relazione alla procedura CIG A0061C5F64, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Asmel Consortile s.c.a.r.l. - Centrale di committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Sicar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Russo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Consorzio Stabile Energos, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Prima) n. 3403/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 Cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Si.Car. s.r.l. e del Comune di Cancello ed Arnone;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Stefano Russo e Sabatino Rainone. Dato altresì atto che l'avvocato Paolo Cantile ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
PREMESSO CHE:
I) con sentenza n. 3403 del 27 maggio 2024, il Tribunale amministrativo della Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Si.Car. s.r.l. per l’annullamento:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 548 del 18 ottobre 2023, numero Area 282, dell’Area V Lavori pubblici del Comune di Cancello ed Arnone, recante l’approvazione degli atti della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di fognatura del centro urbano comunale (CIG: A0061C5F64) e la contestuale aggiudicazione della gara in favore del Consorzio Stabile Energos;
- di tutti i verbali di gara, in seduta pubblica ed in seduta riservata, e relativi allegati;
- in via gradata, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove successivamente stipulato con la controinteressata e per il subentro della ricorrente nel medesimo;
- in via subordinata, per il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 30 e 34 del d.lgs. n. 104 del 2010.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 novembre 2023:
- della determinazione dirigenziale n. 639 del 21 novembre 2023, numero Area 318, dell'Area V Lavori pubblici del Comune di Cancello ed Arnone, recante la declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in favore del Consorzio Stabile Energos e di tutti gli atti connessi e consequenziali;
C) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Consorzio Stabile Energos il 13 dicembre 2023:
della determinazione dirigenziale n. 548 del 18 ottobre 2023, numero Area 282, dell'Area V Lavori Pubblici del Comune di Cancello ed Arnone, recante l'approvazione degli atti della gara per l'affidamento dei lavori di cui in precedenza, nella parte in cui aveva approvato i verbali recanti la valutazione dell'offerta e la relativa attribuzione del punteggio alla Si.Car. s.r.l.;
accoglieva il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti, per l’effetto annullando l’impugnata aggiudicazione;
rigettava il ricorso incidentale;
condannava il Comune di Cancello ed Arnone al risarcimento del danno nei confronti della società ricorrente in via principale, all’uopo stabilendone i criteri ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod. proc. amm., nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
II) avverso tale decisione il Consorzio Stabile Energos interponeva appello (iscritto al r.g.n.4897 del 2024), affidato a due motivi di gravame;
III) anche il Comune di Cancello ed Arnone proponeva chiedeva la riforma di tale sentenza (mediante proposizione di autonoma impugnazione, iscritta a r.g.n. 5637 del 2024), alla stregua di due articolati motivi di gravame;
IV) Costituitasi in entrambi i giudizi, la società Si.Car. s.r.l. eccepiva l’infondatezza delle specifiche impugnazioni, chiedendone il rigetto.
CONSIDERATO che i giudizi di appello, originati da autonome impugnazioni della medesima sentenza, vanno sin d’ora riuniti per prevalenti ragioni di economia processuale, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva che li contraddistingue;
CONSIDERATO che oggetto centrale della controversia, nel merito, è l’individuazione dell’esatta natura delle integrazioni al progetto a base di gara apportate (a titolo di migliorie) dal Consorzio Stabile Energos in sede di offerta tecnica e, di conseguenza, l’individuazione del professionista abilitato a sottoscriverle (in ispecie un architetto, come avvenuto nel caso di specie, ovvero un ingegnere);
RITENUTO indispensabile, ai fini della decisione della controversia, impregiudicata ogni altra decisione, in rito e sul merito, di dover disporre una verificazione, al fine di chiarire quanto indicato al punto che precede;
RITENUTO di affidare l’espletamento di tale verificazione al responsabile del Provveditorato interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con facoltà di delega ad altro idoneo dirigente idoneo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, impregiudicata ogni decisione, in rito, nel merito e sulle spese:
I) dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione, precisando che:
- le operazioni di verificazione dovranno iniziare entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente ordinanza, previo avviso – da parte del verificatore nominato - alle parti ed ai loro difensori, che potranno farsi assistere da propri consulenti, la cui nomina potrà essere formalizzata direttamente innanzi al verificatore sino alla data di inizio delle operazioni;
- il verificatore è autorizzato a chiedere alle parti o ad accettare dalle stesse l’ulteriore documentazione, oltre quella già depositata agli atti di causa, assolutamente necessaria ed indispensabile, a suo giudizio, per il corretto ed esaustivo svolgimento dell’incarico commissionatogli;
- il verificatore depositerà la relazione entro il 20 giugno 2025;
- pone provvisoriamente a carico degli appellanti Consorzio Stabile Energos e Comune di Cancello ed Arnone, in solido tra loro (salva la regolazione che avverrà con la sentenza definitiva), la somma di euro 2.000,00 (duemila) da corrispondere al verificatore quale acconto sul compenso spettante;
II) rinvia l’affare per il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 3 luglio 2025, ore di rito.
Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alle parti ed al responsabile del Provveditorato interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO