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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 7301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel
Dott. MADDALENI Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Genova, Salita San Leonardo 18/2, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Orgera
( ) che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
PARTE RESISTENTE- CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova previe le declaratorie del caso:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocazione degli stessi presso Persona_1 Persona_2 la madre con la quale vivranno insieme nella casa coniugale sita in Genova in Via Santa Maria della Costa 36 interno 1;
- Dichiare tenuto e conseguentemente condannare il signor al versamento mensile di €. 1.000,00 CP_1
(mille/00) a titolo di concorso al mantenimento dei minori e somma rivalutabile Persona_1 Persona_2 secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese ludiche, scolastiche, sportive e mediche non mutuabili
- Assegnare la casa coniugale sita in Genova in Via Santa Maria della Costa 36 interno1 insieme agli arredi che la compongono alla signora madre dei minori;
Parte_1
- Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: a fine settimana alternati il sabato pomeriggio
e la domenica pomeriggio senza pernottamento, il martedì e il giovedì pomeriggio;
- Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il signor e versare a titolo di mantenimento CP_1 della signora la somma mensile di €. 400,00; Parte_1
- Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 comma terzo L.
1.12.1970 n. 898
- Previo passaggio in giudicato della sentenza nella parte avente ad oggetto la separazione pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 25.05.2019 e trascritto Parte_1 CP_1 al n 131, parte I – anno 2019 dei registri dello stato civile del Comune di Genova ordinando al competente
Ufficiale di stato civile.”
Fatto e diritto
Con ricorso contestuale per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio depositato il
20.06.2022 la signora chiedeva anzitutto emettersi di separazione dal marito, Parte_1 signor con il quale aveva contratto matrimonio, con rito civile, il 25.05.2019, in Genova;
CP_1 allegava che dall'unione erano nati due figli: nato il [...] e nata Persona_1 Persona_2 il 21.09.2020; che la loro unione entrava in crisi a causa dei continui contrasti tra i coniugi tali da rendere la convivenza intollerabile;
che il figlio più grande ha un ritardo nel linguaggio ed è seguito da una logopedista privata, una volta alla settimana;
che entrambi i figli godono di buona salute;
che la casa familiare è concessa in comodato d'uso gratuito alla ricorrente, la quale non svolge attività lavorativa mentre il marito lavora quale metalmeccanico.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora Parte_1 chiedeva che i figli fossero affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa familiare, previa regolamentazione del calendario di frequentazione con il padre, nonché formulava richieste economiche sia per sé sia per i figli.
Il convenuto non si costituiva nonostante la rituale notifica, ma partecipava all'udienza del
02.12.2024 nella quale il GD interrogava liberamente le parti e con successiva Ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. dava atto dell'esito negativo della conciliazione ed in via provvisoria ed urgente disponeva l'affidamento in forma condivisa dei due figli minori con collocazione abitativa presso la madre, prevendendo, altresì, un calendario di frequentazione tra il padre e i figli, inoltre, prevedeva a carico del signor di versare alla signora la somma di euro 400,00 CP_1 Parte_1 mensile per entrambi i figli. Rilevava, inoltre, che i redditi del signor non erano CP_1 sufficientemente documentati, onde disponeva procedersi tramite indagini di PT.
All'udienza del 14.04.2025, esaminati gli esiti pervenuti dalla Guardia di Finanza, la parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe e rinunciava ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., onde il GD tratteneva la causa in decisione per riferire al Collegio.
***
Sulla separazione personale dei coniugi
I fatti e le circostanze addotti dalla parte ricorrente nei propri atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile.
La domanda va quindi accolta e va pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Sul regime di affidamento dei figli minori, sulla loro collocazione abitativa e sul calendario di frequentazione con il padre
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, dì ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, il quale può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore. Nel caso di specie i due figli possono essere affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre così come è stato finora e conseguente assegnazione alla signora della ex casa familiare e con il seguente regime di Parte_1 frequentazione dei due figli con il padre: a fine settimana alternati il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio senza pernottamento;
il martedì e il giovedì pomeriggio di tutte le settimane.
Le festività suddivise con la madre in modo alternato e paritetico, nonché per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Sull'assegno in favore della moglie
Va anzitutto osservato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge richiedente sono quelli necessari a fargli mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: in sostanza, a differenza della prestazione degli alimenti che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi durante il matrimonio.
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta e da qualel acquisita tramite la GD, si ricava quanto segue
Redditi della ricorrente:
La signora è priva di occupazione, prende per intero l'AU sia per i figli nati dal Parte_1 rapporto con il signor sia il terzo figlio nato da una precedente relazione per un importo CP_1 totale mensile di euro 790,00, nonché percepisce una indennità di frequenza per il figlio Per_3 di euro 360,00 mensili (relativamente ai mesi di frequenza scolastica) ed euro 200,00 mensili da parte del padre del primo figlio;
non ha oneri alloggiativi in quanto vive in un immobile concesso in comodato d'uso gratuito (il primo nato dal precedente matrimonio e per il quale riceve dal padre euro 200,00 mensili) di euro 790,00 mensili
Redditi del resistente:
2021
- 2.386,34 euro datore di lavoro Sapiens Spa;
- 12.434,23 euro datore di lavoro Gi Group S.p.a.;
- 748,00 euro datore di lavoro Xlog S.r.l..
2022 - 1.656,90 datore di lavoro Life in Spa;
- 1.378,36 datore di lavoro Works and Service S.r.l.s.;
- 697,14 datore di lavoro Edil Cho-ti S.r.l.;
2023
- 5.995,36 datore di lavoro;
Persona_4
- 13.547,28 datore di lavoro Aelog S.p.a..
Il predetto, secondo quanto affermato in udienza, vive con il fratello al quale versa la somma di euro
400,00 mensili e ad oggi risulta privo di lavoro, come si evince dagli accertamenti effettuati dalla
GD (in quanto l'ultimo lavoro svolto risulta essere quello di magazziniere alle dipendenze di You
Log. S.p.a. dal 05.06.2023 al 30.04.2024 mentre risulta aver avuto contributi da lavoro dipendente fino al 31.01.2024.
Sulla base di quanto sopra si ritiene quindi che non sussistano gli estremi per il riconoscimento di un assegno in favore della moglie.
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).”
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale in quanto la determinazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura essenzialmente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” nel senso che tale contributo va determinato, ai sensi dell'art
316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche tenuto conto delle esigenze del figlio in ragione della sua età, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass.
Civ. Sez. I Ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383).
Sulla base di quanto sopra, nel caso di specie, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo stabilire quale contributo a carico del padre per il loro mantenimento la somma di euro 400,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si stabilisce infine che l'AU venga integralmente percepito dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nata in [...] il [...] e di Parte_1
nato in [...] il [...], coniugi per il matrimonio contratto in Genova CP_1
(GE) il 25.05.2019;
- Assegna la casa familiare sita in Genova, in via Santa Maria Della Costa 36/1 in favore della signora Parte_2
- Affida i figli minori nato il [...] e nata il [...] in Persona_1 Persona_2 forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con la possibilità per il padre, di vederli e tenerli con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza CP_1 dalla data della domanda, in favore della signora a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento dei figli nato il [...] e il 21.09.2020 Persona_1 Persona_2 la somma di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale
e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/,; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Assegno unico integralmente in favore della signora Parte_2
- Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 13.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel
Dott. MADDALENI Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Genova, Salita San Leonardo 18/2, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Orgera
( ) che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
PARTE RESISTENTE- CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova previe le declaratorie del caso:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocazione degli stessi presso Persona_1 Persona_2 la madre con la quale vivranno insieme nella casa coniugale sita in Genova in Via Santa Maria della Costa 36 interno 1;
- Dichiare tenuto e conseguentemente condannare il signor al versamento mensile di €. 1.000,00 CP_1
(mille/00) a titolo di concorso al mantenimento dei minori e somma rivalutabile Persona_1 Persona_2 secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese ludiche, scolastiche, sportive e mediche non mutuabili
- Assegnare la casa coniugale sita in Genova in Via Santa Maria della Costa 36 interno1 insieme agli arredi che la compongono alla signora madre dei minori;
Parte_1
- Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: a fine settimana alternati il sabato pomeriggio
e la domenica pomeriggio senza pernottamento, il martedì e il giovedì pomeriggio;
- Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il signor e versare a titolo di mantenimento CP_1 della signora la somma mensile di €. 400,00; Parte_1
- Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 comma terzo L.
1.12.1970 n. 898
- Previo passaggio in giudicato della sentenza nella parte avente ad oggetto la separazione pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 25.05.2019 e trascritto Parte_1 CP_1 al n 131, parte I – anno 2019 dei registri dello stato civile del Comune di Genova ordinando al competente
Ufficiale di stato civile.”
Fatto e diritto
Con ricorso contestuale per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio depositato il
20.06.2022 la signora chiedeva anzitutto emettersi di separazione dal marito, Parte_1 signor con il quale aveva contratto matrimonio, con rito civile, il 25.05.2019, in Genova;
CP_1 allegava che dall'unione erano nati due figli: nato il [...] e nata Persona_1 Persona_2 il 21.09.2020; che la loro unione entrava in crisi a causa dei continui contrasti tra i coniugi tali da rendere la convivenza intollerabile;
che il figlio più grande ha un ritardo nel linguaggio ed è seguito da una logopedista privata, una volta alla settimana;
che entrambi i figli godono di buona salute;
che la casa familiare è concessa in comodato d'uso gratuito alla ricorrente, la quale non svolge attività lavorativa mentre il marito lavora quale metalmeccanico.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora Parte_1 chiedeva che i figli fossero affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa familiare, previa regolamentazione del calendario di frequentazione con il padre, nonché formulava richieste economiche sia per sé sia per i figli.
Il convenuto non si costituiva nonostante la rituale notifica, ma partecipava all'udienza del
02.12.2024 nella quale il GD interrogava liberamente le parti e con successiva Ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. dava atto dell'esito negativo della conciliazione ed in via provvisoria ed urgente disponeva l'affidamento in forma condivisa dei due figli minori con collocazione abitativa presso la madre, prevendendo, altresì, un calendario di frequentazione tra il padre e i figli, inoltre, prevedeva a carico del signor di versare alla signora la somma di euro 400,00 CP_1 Parte_1 mensile per entrambi i figli. Rilevava, inoltre, che i redditi del signor non erano CP_1 sufficientemente documentati, onde disponeva procedersi tramite indagini di PT.
All'udienza del 14.04.2025, esaminati gli esiti pervenuti dalla Guardia di Finanza, la parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe e rinunciava ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., onde il GD tratteneva la causa in decisione per riferire al Collegio.
***
Sulla separazione personale dei coniugi
I fatti e le circostanze addotti dalla parte ricorrente nei propri atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile.
La domanda va quindi accolta e va pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Sul regime di affidamento dei figli minori, sulla loro collocazione abitativa e sul calendario di frequentazione con il padre
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, dì ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, il quale può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore. Nel caso di specie i due figli possono essere affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre così come è stato finora e conseguente assegnazione alla signora della ex casa familiare e con il seguente regime di Parte_1 frequentazione dei due figli con il padre: a fine settimana alternati il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio senza pernottamento;
il martedì e il giovedì pomeriggio di tutte le settimane.
Le festività suddivise con la madre in modo alternato e paritetico, nonché per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Sull'assegno in favore della moglie
Va anzitutto osservato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge richiedente sono quelli necessari a fargli mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: in sostanza, a differenza della prestazione degli alimenti che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi durante il matrimonio.
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta e da qualel acquisita tramite la GD, si ricava quanto segue
Redditi della ricorrente:
La signora è priva di occupazione, prende per intero l'AU sia per i figli nati dal Parte_1 rapporto con il signor sia il terzo figlio nato da una precedente relazione per un importo CP_1 totale mensile di euro 790,00, nonché percepisce una indennità di frequenza per il figlio Per_3 di euro 360,00 mensili (relativamente ai mesi di frequenza scolastica) ed euro 200,00 mensili da parte del padre del primo figlio;
non ha oneri alloggiativi in quanto vive in un immobile concesso in comodato d'uso gratuito (il primo nato dal precedente matrimonio e per il quale riceve dal padre euro 200,00 mensili) di euro 790,00 mensili
Redditi del resistente:
2021
- 2.386,34 euro datore di lavoro Sapiens Spa;
- 12.434,23 euro datore di lavoro Gi Group S.p.a.;
- 748,00 euro datore di lavoro Xlog S.r.l..
2022 - 1.656,90 datore di lavoro Life in Spa;
- 1.378,36 datore di lavoro Works and Service S.r.l.s.;
- 697,14 datore di lavoro Edil Cho-ti S.r.l.;
2023
- 5.995,36 datore di lavoro;
Persona_4
- 13.547,28 datore di lavoro Aelog S.p.a..
Il predetto, secondo quanto affermato in udienza, vive con il fratello al quale versa la somma di euro
400,00 mensili e ad oggi risulta privo di lavoro, come si evince dagli accertamenti effettuati dalla
GD (in quanto l'ultimo lavoro svolto risulta essere quello di magazziniere alle dipendenze di You
Log. S.p.a. dal 05.06.2023 al 30.04.2024 mentre risulta aver avuto contributi da lavoro dipendente fino al 31.01.2024.
Sulla base di quanto sopra si ritiene quindi che non sussistano gli estremi per il riconoscimento di un assegno in favore della moglie.
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).”
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale in quanto la determinazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura essenzialmente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” nel senso che tale contributo va determinato, ai sensi dell'art
316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche tenuto conto delle esigenze del figlio in ragione della sua età, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass.
Civ. Sez. I Ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383).
Sulla base di quanto sopra, nel caso di specie, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo stabilire quale contributo a carico del padre per il loro mantenimento la somma di euro 400,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si stabilisce infine che l'AU venga integralmente percepito dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nata in [...] il [...] e di Parte_1
nato in [...] il [...], coniugi per il matrimonio contratto in Genova CP_1
(GE) il 25.05.2019;
- Assegna la casa familiare sita in Genova, in via Santa Maria Della Costa 36/1 in favore della signora Parte_2
- Affida i figli minori nato il [...] e nata il [...] in Persona_1 Persona_2 forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con la possibilità per il padre, di vederli e tenerli con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza CP_1 dalla data della domanda, in favore della signora a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento dei figli nato il [...] e il 21.09.2020 Persona_1 Persona_2 la somma di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale
e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/,; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Assegno unico integralmente in favore della signora Parte_2
- Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 13.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini