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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/11/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa EL ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Viano Parte_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (creditore procedente)
E
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bruno CP_1
CONVENUTO (debitore esecutato - opponente)
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
(terzo pignorato) – CONTUMACE CP_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di decisione del 17.9.25 e atti ivi richiamati
1
MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio – introdotto da nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza che aveva definito CP_4 la fase cautelare in senso favorevole all'esecutato opponente sospendendo l'esecuzione – ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2^ cpc proposta da CP_1
(debitore esecutato nel processo RG Es 1303/24) avverso l'atto di pignoramento dei crediti
[...] presso il terzo notificatogli ex art. 72 bis DPR n. 602/73 in data 13/03/2024 da CP_2 [...]
, per il recupero della complessiva somma di € Controparte_5
24.920,35, in tesi dovuta in ragione del mancato pagamento dell'importo delle cartelle n.
29620220013619049000, n. 29620220068874086000, n. 29620230036127052000, n.
29620230061203589000 e degli avvisi di accertamento n. 79114 (riferimento interno n.
89623999000030030000) e n. 79057 (riferimento interno n. 89623999000030031000).
L'opponente aveva contestato l'esecuzione lamentando:
-i) l'omessa motivazione del pignoramento presso terzi opposto;
-ii) l'illegittimità dell'atto di pignoramento con riferimento alle cartelle n. 29620220068874086000,
n. 29620230036127052000, n. 29620230061203589000, in quanto azionate con un precedente pignoramento;
-iii) l'illegittimità dell'atto di pignoramento con riferimento alla cartella n.
29620220013619049000, in tesi mera duplicazione della cartella di pagamento n.
29620210009125449000, peraltro oggetto della definizione agevolata rottamazione-quater;
-iv) l'illegittimità dell'atto di pignoramento con riferimento all'avviso di accertamento n. 79057, in quanto impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Il GE riteneva infondata la prima doglianza, epperò sospendeva l'esecuzione, con condanna di al pagamento delle spese di fase, evidenziando: con riferimento al secondo motivo, che CP_4 aveva azionato per intero le cartelle sottese al precedente pignoramento senza decurtare CP_4
Parte l'importo di € 15.941,15 incassato di parte di il 20.3.2024; con riferimento al terzo motivo, che non aveva considerato l'adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) e CP_4 il pagamento di rate per un importo complessivo di € 6.000,00.
*****
attrice in riassunzione, ha introdotto il merito limitatamente al recupero dei crediti di cui CP_4 alla cartella di pagamento n. 29620220068874086000 e agli avvisi di accertamento n. 79114
(riferimento interno n. 89623999000030030000) e n. 79057 (riferimento interno n.
89623999000030031000).
2 Con riferimento alla cartella sottesa a precedente espropriazione, ha allegato di avere depositato, fin da agosto 2024, un atto di riduzione del pignoramento dando atto della riduzione del credito a €
9.017,33 oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, in ragione di quanto incassato all'esito di precedente procedura a titolo di acconto (all. 4)
Con riferimento all'avviso di accertamento n. 79114 (riferimento interno n.
89623999000030030000) ha evidenziato la mancanza di contestazioni da parte dell'opponente e con riferimento all'avviso n. 79057 (riferimento interno n. 89623999000030031000) ha evidenziato che era stato impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo solamente in data 20.03.2024 e, quindi, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento opposto e che comunque non risultavano emessi provvedimenti di sospensione da parte dell' . CP_6
L'esecutato opponente, costituitosi, ha allegato e documentato il sopravvenuto annullamento, da Contr parte della di entrambi gli avvisi di accertamento sottesi al pignoramento. Ha altresì contestato l'ammontare della riduzione evidenziando la necessità di scomputare dal totale, non solo gli importi dei due avvisi appena indicati, ma pure quello che era stato pagato con riferimento alla cartella in esito alla rottamazione.
Ha chiesto pertanto: 1) accertarsi e dichiararsi la nullità e l'inefficacia del pignoramento per le ragioni meglio illustrate nella comparsa di risposta e, per l'effetto, ordinarsi lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato;
2) accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità del CP_2 pignoramento perché avente ad oggetto cartelle interessate dalla definizione agevolata prevista dall'articolo 46 del disegno di Legge di Bilancio 2023 e, per l'effetto, ordinarsi lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato . CP_2
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Così riepilogato l'oggetto del processo e rilevato che lo stesso ha a oggetto solo l'importo dei due avvisi e quello residuo relativo alla cartella oggetto di precedente esecuzione, va innanzitutto evidenziato che nelle more del giudizio è sopravvenuto l'annullamento dei due avvisi di accertamento sottesi al pignoramento, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere e ulteriore riduzione del pignoramento.
L'importo degli avvisi e dei relativi accessori va infatti decurtato da quello indicato nell'atto di riduzione.
Quanto alla cartella, non risulta invece provato il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata che, anzi, risulta anteriore pure al precedente pignoramento.
3 Ne consegue che:
- la sospensione va revocata con riferimento a parte del credito azionato e, segnatamente, con riferimento all'importo indicato nell'atto di riduzione al netto di quello degli avvisi annullati in sede
Tributaria;
- andranno liberate le somme eventualmente accantonate in eccesso rispetto a tale importo.
*****
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 – facendo applicazione dei valori compresi tra i minimi e i medi relativi allo scaglione di valore relativo alla quota di credito contestata e considerando unitariamente la fase introduttiva e di trattazione – in complessivi
€ 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore di in considerazione della sopravvenienza CP_4
(anche rispetto alla fase cautelare) della parziale cessazione della materia del contendere e dell'infondatezza dell'opposizione con riferimento all'ulteriore residuo.
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento agli importi degli avvisi di accertamento 79114 e 79057;
Revoca la sospensione con riferimento all'importo indicato nell'atto di riduzione allegato sub 4 all'atto di citazione, al netto di quello degli avvisi di cui al punto che precede.
Ordina la liberazione dei crediti eventualmente accantonati in eccesso rispetto a tale importo.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € CP_1 CP_4
1.500,00 oltre accessori di legge.
COMPENSA le spese nei rapporti con le altre parti.
Palermo, 30.11.25
Il Giudice
EL ON
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa EL ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Viano Parte_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (creditore procedente)
E
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bruno CP_1
CONVENUTO (debitore esecutato - opponente)
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
(terzo pignorato) – CONTUMACE CP_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di decisione del 17.9.25 e atti ivi richiamati
1
MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio – introdotto da nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza che aveva definito CP_4 la fase cautelare in senso favorevole all'esecutato opponente sospendendo l'esecuzione – ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2^ cpc proposta da CP_1
(debitore esecutato nel processo RG Es 1303/24) avverso l'atto di pignoramento dei crediti
[...] presso il terzo notificatogli ex art. 72 bis DPR n. 602/73 in data 13/03/2024 da CP_2 [...]
, per il recupero della complessiva somma di € Controparte_5
24.920,35, in tesi dovuta in ragione del mancato pagamento dell'importo delle cartelle n.
29620220013619049000, n. 29620220068874086000, n. 29620230036127052000, n.
29620230061203589000 e degli avvisi di accertamento n. 79114 (riferimento interno n.
89623999000030030000) e n. 79057 (riferimento interno n. 89623999000030031000).
L'opponente aveva contestato l'esecuzione lamentando:
-i) l'omessa motivazione del pignoramento presso terzi opposto;
-ii) l'illegittimità dell'atto di pignoramento con riferimento alle cartelle n. 29620220068874086000,
n. 29620230036127052000, n. 29620230061203589000, in quanto azionate con un precedente pignoramento;
-iii) l'illegittimità dell'atto di pignoramento con riferimento alla cartella n.
29620220013619049000, in tesi mera duplicazione della cartella di pagamento n.
29620210009125449000, peraltro oggetto della definizione agevolata rottamazione-quater;
-iv) l'illegittimità dell'atto di pignoramento con riferimento all'avviso di accertamento n. 79057, in quanto impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Il GE riteneva infondata la prima doglianza, epperò sospendeva l'esecuzione, con condanna di al pagamento delle spese di fase, evidenziando: con riferimento al secondo motivo, che CP_4 aveva azionato per intero le cartelle sottese al precedente pignoramento senza decurtare CP_4
Parte l'importo di € 15.941,15 incassato di parte di il 20.3.2024; con riferimento al terzo motivo, che non aveva considerato l'adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) e CP_4 il pagamento di rate per un importo complessivo di € 6.000,00.
*****
attrice in riassunzione, ha introdotto il merito limitatamente al recupero dei crediti di cui CP_4 alla cartella di pagamento n. 29620220068874086000 e agli avvisi di accertamento n. 79114
(riferimento interno n. 89623999000030030000) e n. 79057 (riferimento interno n.
89623999000030031000).
2 Con riferimento alla cartella sottesa a precedente espropriazione, ha allegato di avere depositato, fin da agosto 2024, un atto di riduzione del pignoramento dando atto della riduzione del credito a €
9.017,33 oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, in ragione di quanto incassato all'esito di precedente procedura a titolo di acconto (all. 4)
Con riferimento all'avviso di accertamento n. 79114 (riferimento interno n.
89623999000030030000) ha evidenziato la mancanza di contestazioni da parte dell'opponente e con riferimento all'avviso n. 79057 (riferimento interno n. 89623999000030031000) ha evidenziato che era stato impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo solamente in data 20.03.2024 e, quindi, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento opposto e che comunque non risultavano emessi provvedimenti di sospensione da parte dell' . CP_6
L'esecutato opponente, costituitosi, ha allegato e documentato il sopravvenuto annullamento, da Contr parte della di entrambi gli avvisi di accertamento sottesi al pignoramento. Ha altresì contestato l'ammontare della riduzione evidenziando la necessità di scomputare dal totale, non solo gli importi dei due avvisi appena indicati, ma pure quello che era stato pagato con riferimento alla cartella in esito alla rottamazione.
Ha chiesto pertanto: 1) accertarsi e dichiararsi la nullità e l'inefficacia del pignoramento per le ragioni meglio illustrate nella comparsa di risposta e, per l'effetto, ordinarsi lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato;
2) accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità del CP_2 pignoramento perché avente ad oggetto cartelle interessate dalla definizione agevolata prevista dall'articolo 46 del disegno di Legge di Bilancio 2023 e, per l'effetto, ordinarsi lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato . CP_2
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Così riepilogato l'oggetto del processo e rilevato che lo stesso ha a oggetto solo l'importo dei due avvisi e quello residuo relativo alla cartella oggetto di precedente esecuzione, va innanzitutto evidenziato che nelle more del giudizio è sopravvenuto l'annullamento dei due avvisi di accertamento sottesi al pignoramento, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere e ulteriore riduzione del pignoramento.
L'importo degli avvisi e dei relativi accessori va infatti decurtato da quello indicato nell'atto di riduzione.
Quanto alla cartella, non risulta invece provato il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata che, anzi, risulta anteriore pure al precedente pignoramento.
3 Ne consegue che:
- la sospensione va revocata con riferimento a parte del credito azionato e, segnatamente, con riferimento all'importo indicato nell'atto di riduzione al netto di quello degli avvisi annullati in sede
Tributaria;
- andranno liberate le somme eventualmente accantonate in eccesso rispetto a tale importo.
*****
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 – facendo applicazione dei valori compresi tra i minimi e i medi relativi allo scaglione di valore relativo alla quota di credito contestata e considerando unitariamente la fase introduttiva e di trattazione – in complessivi
€ 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore di in considerazione della sopravvenienza CP_4
(anche rispetto alla fase cautelare) della parziale cessazione della materia del contendere e dell'infondatezza dell'opposizione con riferimento all'ulteriore residuo.
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento agli importi degli avvisi di accertamento 79114 e 79057;
Revoca la sospensione con riferimento all'importo indicato nell'atto di riduzione allegato sub 4 all'atto di citazione, al netto di quello degli avvisi di cui al punto che precede.
Ordina la liberazione dei crediti eventualmente accantonati in eccesso rispetto a tale importo.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € CP_1 CP_4
1.500,00 oltre accessori di legge.
COMPENSA le spese nei rapporti con le altre parti.
Palermo, 30.11.25
Il Giudice
EL ON
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