Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 959 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Corso Giuseppe Mazzini n. 259, presso lo studio dell'Avv. Domenico
Concolino che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla via D. Mottola D'Amato n.51 presso lo studio dell'Avv. Antonella
Orsetti Sabini che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RGAC 959/2024 - PAG. 1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 27 febbraio 2024, – premesso di aver Controparte_2 convissuto more uxorio sin dall'anno 2016 in un immobile condotto in locazione, dapprima nel Comune di Gimigliano e successivamente in Catanzaro, alla Via Schipani
n. 130 con , dalla cui relazione erano nate due figlie, (nata il CP_1 Per_1
16 gennaio 2019) e (nata in data [...]) – deduceva che il rapporto Per_2
affettivo, da sempre caratterizzato da conflittualità, si era deteriorato definitivamente quando, nei primi mesi dell'anno 2023, la ricorrente aveva scoperto un consistente ammanco di denaro (circa € 15.000,00) dal conto corrente ove confluivano i proventi della sua attività professionale di logopedista e sul quale il era delegato ad CP_1
operare.
Il resistente, infatti, aveva “ammesso non solo di avere effettuato ingenti prelievi
(circa 15mila euro) quanto di non avere mai versato sul conto corrente della compagna le somme che ella gli consegnava, allorquando riceveva pagamenti in contanti in ragione della sua attività professi onale”; salvo poi restituire l'importo indebitamente prelevato grazie ad un finanziamento acceso presso BPER Banca.
Esponeva, inoltre, che a causa del comportamento poco collaborativo del compagno nella gestione delle figlie, era stata costretta a rinunciare “ad un'occasione di lavoro a tempo indeterminato, quale logopedista, presso un istituto di riabilitazione in
Cosenza”.
Tanto premesso, ricorreva all'intestato Tribunale al fine di ottenere: Parte_1
“1) l'assegnazione della casa familiare di Catanzaro alla via Giuseppe Schipani n.
130 alla sig.ra , obbligando il sig. a lasciare l'appartamento Pt_1 CP_1
libero dai propri effetti personali nonché a farsi carico del pagamento dei canoni di locazione;
2) l'affidamento condiviso delle minori e ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, con collocamento stabile delle medesime presso la madre nella casa familiare, regolamentando le modalità di visita da parte del padre affinché possa vedere e tenere con sé le figlie per tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e giovedì,
RGAC 959/2024 - PAG. 2 dalle ore 14,30, dopo l'uscita dalla scuola, e sino alle ore 20,00, con possibilità di pernottamento solo a partire da aprile 2025, ovvero dopo che anche la minore Per_2
avrà compiuto almeno tre anni;
in merito alle vacanze natalizie e a quelle estive, nonché ad ogni altra festività, i genitori concordino il diritto di permanenza con i figli in base ai turni di lavoro ed agli impegni personali;
3) il sig. debba versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento delle CP_1 Pt_1
figlie, la complessiva somma di euro 400 (ovvero euro 200 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie, disponendo che dei contributi pubblici usufruisc a esclusivamente la ricorrente;
4) Con vittoria di spese”.
In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale del resistente e prova testimoniale.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 maggio 2024 resisteva in giudizio , il quale impugnava e contestava la fondatezza del ricorso. CP_1
In particolare, deduceva la non veridicità della circostanza inerente al presunto ammanco di denaro dal conto corrente ed esponeva a tal fine che, “dopo aver chiuso una precedente attività adibita alla vendita e riparazione di prodotti informatici (…), si era trovato in un certo periodo con una pesante esposizione debitoria” risanata grazie all'aiuto economico fornito dai propri genitori. Cessata tale attività, aveva conseguito la qualifica di operatore sociosanitario (OSS) ed era attualmente impiegato presso la casa di cura “Villa Serena” di Catanzaro, con mansioni di OSS addetto alla sala operatoria.
Esponeva, altresì, che durante la convivenza, la ricorrente non aveva provveduto al pagamento di alcunché, sicché “qualsiasi spesa di carattere familiare (comprensiva di canoni di locazione, utenze domestiche, viaggi, acquisti, abbigliamento, rette di asilo, generi alimentari e tutto il necessario)” era stata sostenuta esclusivamente dal
Pertanto, il denaro che la asseriva essere stato indebitamente CP_1 Pt_1
prelevato dal conto corrente era stato utilizzato esclusivamente per far fronte alle necessità della famiglia;
denaro che, in ogni caso, era stato integralmente restituito, assieme alla cifra di € 1.800,00 che la ricorrente gli aveva prestato per sostenere il pagamento del corso professionale di OSS.
RGAC 959/2024 - PAG. 3 Rappresentava, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, egli si era sempre occupato delle figlie e di non aver in alcun modo ostacolato la Pt_1
nella sua carriera lavorativa.
Fatte tali premesse, pur non opponendosi all'affidamento condiviso ed al collocamento delle minori presso la madre, chiedeva il rigetto di tutte le ulteriori domande.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“- in via principale, stabilire l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1
a favore di entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto Per_2
della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
- confermare come le figlie continueranno a vivere collocate prevalentemente presso la casa familiare in quanto rispondente al loro interesse prevalente;
- stabilire tempi e modalità della presenza delle suddette minori presso i nonni sia materni che paterni in modo che questi possano partecipare attivamente alla vita ed alla crescita delle bambine collaborando con i genitori nel loro esclusivo e preminente interesse;
- riconoscere e dichiarare come il sig. debba corrispondere un CP_1
assegno a titolo di mantenimento in favore delle due figlie minori pari a complessivi euro 300,00 (trecento) ossia 150,00 per ciascuna figlia, da corrispondersi con bonifico bancario in favore della madre entro il giorno successivo a quello di accredito dello stipendio dell'onerato;
- disporre altresì che tutte le spese straordinarie ritenute necessarie per il soddisfacimento delle esigenze extrascolastiche, mediche sportive e ricreative delle piccole e saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% Per_1 Per_2
purché preventivamente approvate e documentate da entrambi sempre nell'interesse esclusivo delle figlie;
- stabilire che l'abitazione familiare sita in Catanzaro via G. Schipani concessa in locazione con contratto intestato al sig. , sia assegnata alla RA CP_1
la quale continuerà a vivere con le due figlie minori in quanto Parte_1
prevalente collocataria di queste data l'età, disponendo che il canone mensile di euro
400,00 sarà sostenuto da ciascun genitore in misura pari al 50%;
RGAC 959/2024 - PAG.
4 - accertare e riconoscere il diritto di entrambi di richiedere presso l' l'assegno CP_3
UNICO Universale in favore delle due minori nella misura del 50% ciascuno o in alternativa autorizzare il nel caso rimanesse unico beneficiario CP_1 dell'importo, a versare l'equivalente della metà di esso a favore della ricorrente qualora l' non esaudisse la richiesta di quest'ultima di ottenere la sua metà”. CP_3
In via istruttoria chiedeva di essere ammesso alla prova contraria.
1.2. All'udienza del 19 giugno 2024, nessuna delle parti compariva personalmente e su richiesta dei difensori, che rappresentavano la pendenza di trattative di bonario componimento, il Giudice delegato differiva la causa all'udienza del 18 settembre
2024.
1.3. Alla predetta udienza, lo scrivente relatore - rilevata l'impossibilità di aprire il file per visualizzare il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti - invitava quella più diligente alla rinnovazione del deposito e differiva la causa per detto incombe nte e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1 ottobre 2024, disponendo la sostituzione mediante note scritte di trattazione.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza le parti venivano invitate ad integrare l'accordo in ordine all'esercizio del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, atteso che le condizioni pattuite non assicuravano alle minori un rapporto stabile e continuativo con entrambe le figure genitoriali.
1.4. Integrato l'accordo, all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle odierne parti in causa possa essere integralmente recepito, in quanto regolamenta compiutamente tutte le condizioni inerenti alla prole nata dalla convivenza more uxorie di e Parte_1 CP_1
.
[...]
2.1. Non appare superfluo rammentare che, con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
RGAC 959/2024 - PAG. 5 In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
Come si evince dalla lettera della norma, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d.
“bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la Convenzione di
New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
Solo allorché l'affidamento condiviso risulti manifestamente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale dei figli attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando appare evidente che l'affidamento condiviso sia oggettivamente contrario all'interesse del minore e risulti che uno dei due genitori sia incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore.
RGAC 959/2024 - PAG. 6 In tali termini si è espressa la Suprema Corte affermando che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo resi-duale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(Cass. Sez. Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
2.2. Orbene, trasfondendo tali principi nel caso che qui ci occupa, il Collegio ritiene che le condizioni pattuite dalle odierne parti in causa, volte a disciplinare l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione dei tempi di visita con il genitore non collocatario ed il mantenimento delle figlie nate dalla convivenza more uxorio intercorsa tra e sono conformi alle norme di legge e Parte_1 CP_1 rispondenti all'interesse della prole.
Pertanto, in accoglimento della comune domanda proposta dalla ricorrente e dal resistente, il Tribunale omologa l'accordo raggiunto, così come integrato in corso di causa.
Questo, in particolare, prevede quanto segue:
“1. I signori e , conviventi fino al mese di maggio Parte_1 CP_1
2024, a seguito del rinvio della precedente udienza del 19 giugno 2024 per consentire un bonario componimento e, quindi, di trasformare il giudizio in consensuale, dichiarano di addivenire ad un accordo nell'interesse preminente delle due figlie minori e impegnandosi, in via preliminare, a mantenere un Per_1 Per_2
atteggiamento di reciproco rispetto e collaborazione;
2. L'affidamento delle figlie sarà a favore di entrambi i genitori i quali eserciteranno l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e prendendo di comune accordo le decisioni in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
in merito a tale punto i genitori dovranno accordarsi preventivamente per accompagnare e prelevare le bambine dai rispettivi istituti scolastici, in modo da contemperare le proprie esigenze
RGAC 959/2024 - PAG. 7 lavorative e di turnazione, comunicando in tempo utile eventuali impedimenti e/o variazioni di orario di lavoro;
3. Le figlie continueranno a vivere collocate prevalentemente presso la casa familiare sita in Catanzaro via G. Schipani 130 in quanto rispondente al loro interesse prevalente, essendo vicina alla scuola elementare e materna frequentate dalle bimbe;
4. In relazione a tale punto, l'abitazione familiare, concessa in locazione con contratto intestato al sig. , al momento resta assegnata alla RA CP_1 Pt_1
la quale continuerà a vivere con le due figlie disponendo che il canone mensi le
[...]
di euro 400,00 sarà sostenuto da ciascun genitore in misura pari al 50%;
5. Nel momento in cui il sig. – momentaneamente ospite presso i CP_1
propri genitori in Gimigliano (CZ) - avrà trovato a sua volta un'abitazione da prendere in locazione in Catanzaro (più adatta alle proprie esigenze lavorative e soprattutto più vicina alle figlie), il contratto dell'attuale casa familiare dovrà essere volturato a nome della RA;
Pt_1
6. Il sig. dovrà richiedere il mutamento della propria residenza entro la CP_1 fine dell'anno 2024;
7. La SI , qualora non avesse già provveduto, si impegna ad effettuare Pt_1
le volture di tutte le utenze domestiche (luce, gas, canoni idrici e tari) e a pagare gli importi a lei spettanti a far data dal mese di maggio in poi che sono già state ant icipate dal sig. nonostante la separazione, mentre resta inteso che per quanto CP_1
concerne la fibra e gli abbonamenti Netflix, Amazon Prime ecc resteranno intestati dal e da questi pagati mensilmente. Resta inteso che le spese di utenze e i CP_1 tributi dell'abitazione familiare relativi all'anno 2024 fino al mese di aprile saranno a carico a metà per ciascuno dei comparenti mentre dal mese di maggio in poi saranno a carico della RA;
Pt_1
8. Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento in favore CP_1
delle due figlie minori la somma di euro 400,00 (quattrocento) ossia 200,00 euro per ciascuna figlia, da corrispondersi con bonifico bancario in favore della madre entro il giorno successivo a quello di accredito dello stipendio, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie, così come definite nel protocollo di intesa n. 1766 del
16.05.2019 siglato dal Tribunale di Catanzaro ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati queste saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% purché
RGAC 959/2024 - PAG. 8 preventivamente approvate e documentate da entrambi sempre nell'interesse esclusivo delle figlie;
9. l'assegno UNICO Universale in favore delle due minori momentaneamente corrisposto dall' nell'intero in favore del sig. potrà essere CP_3 CP_1
successivamente ripartito nella misura del 50% ciascuno facendo apposita domanda di variazione sul portale INPS o in alternativa qualora il rimanesse unico CP_1 beneficiario dell'importo, quest'ultimo continuerà a versare l'equivalente della metà di esso a favore della ricorrente (come del resto sta già facendo dal mese di aprile / maggio 2024);
10. in subordine, l'assegno potrà essere intestato e riscosso dalla RA Pt_1
nella misura intera, mediante apposita istanza di variazione telematica da
[...] effettuarsi sul portale fermo restando l'impegno di quest'ultima a versare la CP_3 metà di spettanza al sig. al momento dell'accredito”. CP_1
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita del e la permanenza delle CP_1 minori presso quest'ultimo, si prevede quanto segue:
“il padre potrà tenere presso di sé le minori e Persona_3 Persona_4
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì durante la settimana in cui non rimangono presso quest'ultimo nel weekend, mentre le terra con sé i giorni di mercoledì e giovedì nella settimana in cui permarranno anche durante il weekend;
le minori trascorreranno un fine settimana a rotazione con il padre, a partire dalle 18 del venerdì sino alle 19 della domenica pomeriggio;
Il padre nei giorni prestabiliti potrà prelevare le bambine da scuola all'uscita ho da casa qualora vengano accompagnate prima dalla madre o dalla baby sitter, fino alle
19:30/20:00; nell'unica settimana a cadenza mensile in cui hai il turno pomeridiano
(a partire dalle 10:00/12:00 in avanti sino alla sera) si rende sin da ora disponibile ad accompagnare le bimbe a scuola prima di recarsi al lavoro;
in questa stessa settimana qualora necessario per il pomeriggio affidare le bambine alle cure della baby sitter sia per l'uscita da scuola che per tutto il pomeriggio, il costo sarà a carico del padre;
stessa cosa varrà per i pomeriggi in cui la madre lavora e non può occuparsi di prendere le bimbe da scuola ottenere le consegne nei giorni in cui sono a suo carico;
RGAC 959/2024 - PAG. 9 eventuali variazioni dei giorni o degli orari per motivi di lavoro o quant'altro dovesse rendere impossibile esercitare il diritto di visita dovranno essere comunicati dal genitore con un congruo anticipo per consentire all'altro genitore di organizzarsi p er tempo;
resta inteso come si è fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le parti in caso di necessità derivante da esigenze personali, lavorative ed impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
Per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali, feste comandate, ponti scolastici e via dicendo, i genitori concordano di tenere con sé le bambine in modo alternato di anno in anno;
Per quanto riguarda le vacanze estive, le bambine potranno trascorrere con il genitore non collocatario 15 giorni al mese (luglio e agosto) alternati, da concordare in base alle rispettive ferie di ciascun genitore.
I compleanni delle bambine potranno essere trascorsi insieme con entrambi i genitori qualora ciò sia possibile;
in caso contrario saranno alternati di anno in anno”.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della condotta conciliativa delle parti, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sull'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori, e , così come riportato in parte motiva Per_1 Per_2
e che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 10 marzo 2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC 959/2024 - PAG. 10