Art. 4. Istituzione di sezioni specializzate presso gli
ispettori regionali e ripartimentali delle foreste
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste mediante decreto da pubblic rare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali.
ispettori regionali e ripartimentali delle foreste
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste mediante decreto da pubblic rare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali.