Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 3Articolo 5
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12 aprile 1963
Art. 4. Istituzione di sezioni specializzate presso gli
ispettori regionali e ripartimentali delle foreste

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste mediante decreto da pubblic rare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963