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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
LANZI AS RE, RE
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 01680920764
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250003807014000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250003807014000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.r.l. si è opposta la cartella di pagamento n. 09220250003807014000 notificata in data 20.3.2025, richiedendo la somma di € 764.235,80 a titolo di mancato versamento di varie imposte.
La Società ricorrente fa presente che sono state richieste imposte relativamente a ritenute Irpef;
disconoscimento crediti di imposta;
ritenute alla fonte;
ritenuta sostitutiva per cessazione rapporti di lavoro;
Imposta sostitutiva redditi dovuta da TFR;
ecc. versam. Ritenute lavoro dipendente, assim. e ass. fisc. Da dichiarazioni 770; Ires, I.V.A., ecc, accertati attraverso controlli automatizzati effettuati ex artt. 36 Bis del D.
P.R. n. 600/1970 e 54 Bis del D.P.R. n. 633/1972, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Potenza su dei modelli dichiarativi presentati dalla contribuente per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
La richiesta, sostiene la ricorrente, almeno nelle modalità svolte, è, in tutto e/o in parte, infondata e tale deve essere dichiarata. Ed infatti, l'atto impugnato non si sostanzia su un semplice controllo formale dei modelli dichiarativi indicati in cartella ma su circostanze di fatto, ad esempio richiesta di crediti di imposta, che, senza alcuna motivazione, nonostante la corretta indicazione nelle dichiarazioni presentate (doc. 4), non sono stati riconosciuti e/o considerati valevoli dalle resistenti.
Pertanto la ricorrente si oppone perla natura della cartella opposta ed i limiti di resa della stessa ai sensi degli artt. 36 Bis D.P.R. n. 600/1970 e art. 54 Bis D.P.R. n. 633/1972.
La caratteristica principale della cartella di pagamento è rappresentata dal fatto che la richiesta non deve sostanziarsi in una valutazione di merito circa la sussistenza o meno delle imposte domandate, ma deve derivare da errori materiali e/o di forma e/o da mancati pagamenti evincibili “ictu oculi” dalla semplice lettura dei modelli dichiarativi inoltrati dal contribuente e relativi o alle imposte sui redditi (art. 36/Bis D.P.R. n.
600/1973) ovvero a titolo di I.V.A. (art. 54/Bis del D.P.R. n. 633/1972).
In sostanza le resistenti richiedono, alla comparente, il pagamento di obbligazioni tributarie, mascherate da controllo formale, in cui effettuano, in tutti i modelli inoltrati per gli anni 2021, 2022 e 2023 (cft. elenco “a”,
“b” e “c” indicati in premessa), un disconoscimento di crediti di imposta, nella loro totalità, che non solo necessitavano di una idonea motivazione, mai avvenuta, ma che certamente non derivano, anche alla luce della documentazione depositata, da formali errori dichiarativi commessi dal contribuente.
Dunque, sostiene la ricorrente, nel caso in esame, è palese come non solo la pretesa è infondata e debba essere rigettata ma anche che, indipendentemente da ogni censura nel merito, la cartella del 20.3.2025 è illegittima per le modalità amministrativo/esattoriali azionate dalle controparti e da cui ne consegue come, anche sotto tale aspetto, il ricorso è fondato e debba essere accolto.
2- Sull'infondatezza della pretesa tributaria: l'illegittimo disconoscimento e/o non utilizzo del credito di imposta e sui relativi effetti.
I tributi portati dagli ulteriori modelli 770 e Unico per gli anni 2021, 2022 e 2023, nascono, in via principale, da crediti di imposta da formazione 4.0 correttamente richiesti e calcolati dalla comparente e, non si sa per quale motivo, non tenuti in considerazione si ritengono disconosciuti dall'Ufficio.
3- C. Ancora sull'illegittimità della pretesa contestata: le domande relative alle Liquidazioni I.V.a. del secondo e terzo trimestre 2024.
La ricorrente precisa che prima della resa e della notifica della cartella, come emerge dalla documentazione allegata (doc. 9), aveva rateizzato il pagamento del tributo reclamato con lo stesso Ente Impositore, con un piano, ad oggi, ritualmente rispettato. Tale circostanza, inoltre, è stata riconosciuta anche dall'Agente della riscossione, il quale però, invece, di procedere allo sgravio, almeno, della parte di cartella contestata, è addivenuta alla sola sospensione della richiesta.
3- D. Illegittimità dell'attività di riscossione per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nonché dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.
Non è possibile capire quali siano le motivazioni sottese all'iscrizione al ruolo straordinario delle partite esattoriali reclamate, non essendo bastevole la sola circostanza relativa alla partecipazione della comparente alla procedura di concordato preventivo, ma non è dato sapere nemmeno i criteri di calcolo adottati dalle resistenti, soprattutto, poi, alla luce del fatto che la domanda di pagamento riguarda posizioni per le quali vi
è una valutazione di merito e non solo un mero controllo formale da parte dell'Ufficio, alla luce del disconoscimento dei crediti di imposta domandati.
4) illegittimità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 7 L. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che l'impugnata cartella discende dall'attività di controllo automatizzato, effettuata ai sensi dell'art. 36bis
DPR 600/73, da cui è emerso il mancato versamento di imposte, come meglio di seguito specificato. Nel caso di specie, tuttavia, le iscrizioni a ruolo sono state tutte precedute dall'invio di apposite comunicazioni di irregolarità riguardanti le dichiarazioni fiscali della parte (tutte allegate in copia).
Le imposte richieste sono riferite a ritenute operate e non versate, dichiarate nel modello 770 presentato per anni d'imposta 2021 e 2023, nonché a compensazioni diverse da quelle riferite al credito d'imposta
“Formazione 4.0”.
Tali ruoli rientrano pienamente nel perimetro delineato dalle norme che tipizzano la procedura di liquidazione della dichiarazione (artt. 36bis DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72).
In relazione alla liquidazione del modello UNICO SC presentato per l'anno d'imposta 2022, la società ha utilizzato in compensazione un importo superiore a quanto indicato in dichiarazione.
In particolare, vi è stata un'errata indicazione del credito compensato al rigo RU6 della dichiarazione dell'anno precedente (2021), ove è stato esposto, come compensato, l'importo di euro 224.301,00 in assenza di versamenti con compensazioni abbinati alla dichiarazione. Di conseguenza, è stato riportato all'anno d'imposta successivo (2022) un credito d'imposta inferiore a quello spettante, e l'indicazione di compensazioni inferiori a quelle realmente effettuate ed abbinate alla dichiarazione (che comprendono anche quelle indicate erroneamente nell'anno precedente).
Nella dichiarazione modello UNICO SC presentata per anno d'imposta 2022 la società ha esposto al rigo
RU6 l'ammontare di credito “Formazione 4.0” pari a euro 259.347,00 utilizzando in compensazione il maggior importo di euro 414.548,83, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la differenza tra quanto esposto in dichiarazione e quanto utilizzato in compensazione pari a euro 155.201,83 (414.548,83-259.347,00).
Con riferimento all'eccezione di cui al punto 2 l'Ufficio precisa che diversamente da quanto sostenuto da parte avversa, la finalità del recupero a tassazione di cui si discute non è il disconoscimento del credito d'imposta “Formazione 4.0”, essendosi l'Ufficio limitato a liquidare il modello UNICO SC per anno d'imposta
2022, in cui la società ha esorbitato nella compensazione rispetto alla misura del credito dichiarato da lei stessa.
Nella liquidazione dei modelli 770, presentati per anni d'imposta 2021 e 2023, come anche nella liquidazione dei trimestri IVA II e III 2024, la ripresa non concerne il recupero di compensazioni effettuate con il codice tributo 6897 (relativo al credito d'imposta “Formazione 4.0”), ma concerne imposta dichiarata e non versata, come evincibile dalle comunicazioni di irregolarità previamente notificate, in cui sono dettagliati i versamenti che la società ha omesso di effettuare.
Con riferimento all'eccezione di cui al punto n. 3 l'Ufficio precisa che allo stesso consta che la società ricorrente abbia avviato la rateazione in relazione al III trimestre IVA anno 2024, pertanto ai sensi dell'art. 2
Dlgs 462/1997, si è provveduto ad emettere lo sgravio della partita di ruolo A0005801/D con il provvedimento
2025S331727, per l'importo totale di Euro 47.365,39 (allegato in copia).
Allo stato degli atti, non risulta alcuna rateazione avviata in relazione all'IVA dovuta per il II trimestre 2024, né la ricorrente ha depositato documentazione probatoria in tal senso;
pertanto, l'Ufficio conferma la debenza dell'imposta dovuta in relazione alla liquidazione del II trimestre IVA 2024.
In riscontro all'eccezione di cui al punto 4 l'Ufficio evidenzia che deve agire in conformità al disposto dell'art.25 del DPR 602/73, comma 2, norma che prescrive il contenuto minimo delle cartelle di pagamento. Ai sensi della norma citata, la cartella esattoriale deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e deve contenere l'invito a adempiere nei sessanta giorni dalla notifica nonché l'avviso che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento impugnata oltre ad essere conforme alle prescrizioni normative ed al modello di cui al citato decreto, reca la scaturigine della pretesa tributaria
(liquidazione modello di dichiarazione presentata, anno d'imposta), e in dettaglio gli importi che si richiedono, distinti per imposta, sanzioni ed interessi.
Con memorie depositate in data 04/09/2025 l'Ufficio ha fatto presente che in data 30/06/2025 la società ha presentato dichiarazioni integrative dei modelli UNICO SC presentati per gli anni d'imposta 2021 e 2022 (in allegato), correggendo gli errori nell'indicazione degli importi dei crediti e delle compensazioni.
In particolare, ha azzerato l'importo del credito indicato al rigo RU6 della dichiarazione presentata per anno
2021, e rettificato l'importo del credito da riportare all'anno successivo. Per l'anno d'imposta 2022 ha riportato al rigo RU2 l'importo del credito residuo rettificato, con l'indicazione corretta delle compensazioni effettuate.
Per effetto delle correzioni apportate dalla società con le dichiarazioni integrative, l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale 2025S418629, che si allega.
L'Ufficio rammenta, inoltre, che la cartella impugnata era già stata oggetto di uno sgravio parziale, afferente il ruolo emesso per III trimestre IVA 2024, depositato contestualmente alle controdeduzioni.
Pertanto l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, nei limiti di quanto residua, tenuto conto degli sgravi effettuati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, osserva che, in maniera inequivocabile, la cartella è stata emessa a seguito di regolare controlli automatizzati effettuati ex artt. 36 Bis del D.P.R. n. 600/1970 e 54 Bis del D.P.R. n. 633/1972, su modelli dichiarativi presentati dalla contribuente per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. In particolare l'Ufficio ha proceduto al controllo automatizzato dal quale è emerso il mancato versamento di imposte, controlli che comunque sono stati tutti preceduti dall'invio di apposite comunicazioni di irregolarità riguardanti le dichiarazioni fiscali della ricorrente.
Tali controlli ed i successivi ruoli rientrano nel la procedura di liquidazione della dichiarazione (artt. 36bis
DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72), per cui sul punto le eccezioni della ricorrente sono infondate.
L'Ufficio ha rilevato che in relazione alla liquidazione del modello UNICO SC presentato per l'anno d'imposta
2022, la società ha utilizzato in compensazione un importo superiore a quanto indicato in dichiarazione. In particolare, l'Ufficio ha rilevato che vi è stata un'errata indicazione del credito compensato al rigo RU6 della dichiarazione dell'anno precedente (2021), ove è stato esposto, come compensato, l'importo di euro
224.301,00 in assenza di versamenti con compensazioni abbinati alla dichiarazione. Di conseguenza, l'Ufficio ha correttamente riportato all'anno d'imposta successivo (2022) un credito d'imposta inferiore a quello spettante, e l'indicazione di compensazioni inferiori a quelle realmente effettuate ed abbinate alla dichiarazione (che comprendono anche quelle indicate erroneamente nell'anno precedente).
Ha ancora chiarito l'Ufficio che non ha disconosciuto il credito d'imposta “Formazione 4.0”, ma ha liquidato il modello UNICO SC per anno d'imposta 2022, in cui la società ha esorbitato nella compensazione rispetto alla misura del credito dichiarato da lei stessa.
L'Ufficio ha verificato che la società ricorrente ha avviato la rateazione in relazione al III trimestre IVA anno
2024, pertanto ai sensi dell'art. 2 Dlgs 462/1997, ha provveduto ad emettere lo sgravio della partita di ruolo
A0005801/D con il provvedimento 2025S331727, per l'importo totale di Euro 47.365,39.
La Corte ha preso atto che l'Ufficio, con memorie depositate in data 04/09/2025, ha fatto presente che in data 30/06/2025 la società ha presentato dichiarazioni integrative dei modelli UNICO SC presentati per gli anni d'imposta 2021 e 2022, ed ha corretto gli errori nell'indicazione degli importi dei crediti e delle compensazioni. In particolare, ha azzerato l'importo del credito indicato al rigo RU6 della dichiarazione presentata per anno 2021, e rettificato l'importo del credito da riportare all'anno successivo. Per l'anno d'imposta 2022 ha riportato al rigo RU2 l'importo del credito residuo rettificato, con l'indicazione corretta delle compensazioni effettuate. Per effetto delle correzioni apportate dalla società con la dichiarazione integrativa, l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale 2025S418629.
Sulla base degli sgravi effettuati dall'Ufficio e rinvenienti anche dalla dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente, nelle more del giudizio, questa Corte ritiene che le eccezioni formulate dalla ricorrente sono state tutte superate dalla dichiarazione integrativa presentata, per cui le somme residue che risultano rispetto ai controlli di cui all'art. 36 Bis del D.P.R. n. 600/1970 e 54 Bis del D.P.R. n. 633/1972, sono dovute dalla ricorrente. Di conseguenza il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, accoglie parzialmente il ricorso per quanto in motivazione. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Potenza, il 12.12.2025 Il RE:
Dott. Pasquale Salvatore Lanzi Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
LANZI AS RE, RE
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 01680920764
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250003807014000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250003807014000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.r.l. si è opposta la cartella di pagamento n. 09220250003807014000 notificata in data 20.3.2025, richiedendo la somma di € 764.235,80 a titolo di mancato versamento di varie imposte.
La Società ricorrente fa presente che sono state richieste imposte relativamente a ritenute Irpef;
disconoscimento crediti di imposta;
ritenute alla fonte;
ritenuta sostitutiva per cessazione rapporti di lavoro;
Imposta sostitutiva redditi dovuta da TFR;
ecc. versam. Ritenute lavoro dipendente, assim. e ass. fisc. Da dichiarazioni 770; Ires, I.V.A., ecc, accertati attraverso controlli automatizzati effettuati ex artt. 36 Bis del D.
P.R. n. 600/1970 e 54 Bis del D.P.R. n. 633/1972, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Potenza su dei modelli dichiarativi presentati dalla contribuente per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
La richiesta, sostiene la ricorrente, almeno nelle modalità svolte, è, in tutto e/o in parte, infondata e tale deve essere dichiarata. Ed infatti, l'atto impugnato non si sostanzia su un semplice controllo formale dei modelli dichiarativi indicati in cartella ma su circostanze di fatto, ad esempio richiesta di crediti di imposta, che, senza alcuna motivazione, nonostante la corretta indicazione nelle dichiarazioni presentate (doc. 4), non sono stati riconosciuti e/o considerati valevoli dalle resistenti.
Pertanto la ricorrente si oppone perla natura della cartella opposta ed i limiti di resa della stessa ai sensi degli artt. 36 Bis D.P.R. n. 600/1970 e art. 54 Bis D.P.R. n. 633/1972.
La caratteristica principale della cartella di pagamento è rappresentata dal fatto che la richiesta non deve sostanziarsi in una valutazione di merito circa la sussistenza o meno delle imposte domandate, ma deve derivare da errori materiali e/o di forma e/o da mancati pagamenti evincibili “ictu oculi” dalla semplice lettura dei modelli dichiarativi inoltrati dal contribuente e relativi o alle imposte sui redditi (art. 36/Bis D.P.R. n.
600/1973) ovvero a titolo di I.V.A. (art. 54/Bis del D.P.R. n. 633/1972).
In sostanza le resistenti richiedono, alla comparente, il pagamento di obbligazioni tributarie, mascherate da controllo formale, in cui effettuano, in tutti i modelli inoltrati per gli anni 2021, 2022 e 2023 (cft. elenco “a”,
“b” e “c” indicati in premessa), un disconoscimento di crediti di imposta, nella loro totalità, che non solo necessitavano di una idonea motivazione, mai avvenuta, ma che certamente non derivano, anche alla luce della documentazione depositata, da formali errori dichiarativi commessi dal contribuente.
Dunque, sostiene la ricorrente, nel caso in esame, è palese come non solo la pretesa è infondata e debba essere rigettata ma anche che, indipendentemente da ogni censura nel merito, la cartella del 20.3.2025 è illegittima per le modalità amministrativo/esattoriali azionate dalle controparti e da cui ne consegue come, anche sotto tale aspetto, il ricorso è fondato e debba essere accolto.
2- Sull'infondatezza della pretesa tributaria: l'illegittimo disconoscimento e/o non utilizzo del credito di imposta e sui relativi effetti.
I tributi portati dagli ulteriori modelli 770 e Unico per gli anni 2021, 2022 e 2023, nascono, in via principale, da crediti di imposta da formazione 4.0 correttamente richiesti e calcolati dalla comparente e, non si sa per quale motivo, non tenuti in considerazione si ritengono disconosciuti dall'Ufficio.
3- C. Ancora sull'illegittimità della pretesa contestata: le domande relative alle Liquidazioni I.V.a. del secondo e terzo trimestre 2024.
La ricorrente precisa che prima della resa e della notifica della cartella, come emerge dalla documentazione allegata (doc. 9), aveva rateizzato il pagamento del tributo reclamato con lo stesso Ente Impositore, con un piano, ad oggi, ritualmente rispettato. Tale circostanza, inoltre, è stata riconosciuta anche dall'Agente della riscossione, il quale però, invece, di procedere allo sgravio, almeno, della parte di cartella contestata, è addivenuta alla sola sospensione della richiesta.
3- D. Illegittimità dell'attività di riscossione per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nonché dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.
Non è possibile capire quali siano le motivazioni sottese all'iscrizione al ruolo straordinario delle partite esattoriali reclamate, non essendo bastevole la sola circostanza relativa alla partecipazione della comparente alla procedura di concordato preventivo, ma non è dato sapere nemmeno i criteri di calcolo adottati dalle resistenti, soprattutto, poi, alla luce del fatto che la domanda di pagamento riguarda posizioni per le quali vi
è una valutazione di merito e non solo un mero controllo formale da parte dell'Ufficio, alla luce del disconoscimento dei crediti di imposta domandati.
4) illegittimità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 7 L. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che l'impugnata cartella discende dall'attività di controllo automatizzato, effettuata ai sensi dell'art. 36bis
DPR 600/73, da cui è emerso il mancato versamento di imposte, come meglio di seguito specificato. Nel caso di specie, tuttavia, le iscrizioni a ruolo sono state tutte precedute dall'invio di apposite comunicazioni di irregolarità riguardanti le dichiarazioni fiscali della parte (tutte allegate in copia).
Le imposte richieste sono riferite a ritenute operate e non versate, dichiarate nel modello 770 presentato per anni d'imposta 2021 e 2023, nonché a compensazioni diverse da quelle riferite al credito d'imposta
“Formazione 4.0”.
Tali ruoli rientrano pienamente nel perimetro delineato dalle norme che tipizzano la procedura di liquidazione della dichiarazione (artt. 36bis DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72).
In relazione alla liquidazione del modello UNICO SC presentato per l'anno d'imposta 2022, la società ha utilizzato in compensazione un importo superiore a quanto indicato in dichiarazione.
In particolare, vi è stata un'errata indicazione del credito compensato al rigo RU6 della dichiarazione dell'anno precedente (2021), ove è stato esposto, come compensato, l'importo di euro 224.301,00 in assenza di versamenti con compensazioni abbinati alla dichiarazione. Di conseguenza, è stato riportato all'anno d'imposta successivo (2022) un credito d'imposta inferiore a quello spettante, e l'indicazione di compensazioni inferiori a quelle realmente effettuate ed abbinate alla dichiarazione (che comprendono anche quelle indicate erroneamente nell'anno precedente).
Nella dichiarazione modello UNICO SC presentata per anno d'imposta 2022 la società ha esposto al rigo
RU6 l'ammontare di credito “Formazione 4.0” pari a euro 259.347,00 utilizzando in compensazione il maggior importo di euro 414.548,83, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la differenza tra quanto esposto in dichiarazione e quanto utilizzato in compensazione pari a euro 155.201,83 (414.548,83-259.347,00).
Con riferimento all'eccezione di cui al punto 2 l'Ufficio precisa che diversamente da quanto sostenuto da parte avversa, la finalità del recupero a tassazione di cui si discute non è il disconoscimento del credito d'imposta “Formazione 4.0”, essendosi l'Ufficio limitato a liquidare il modello UNICO SC per anno d'imposta
2022, in cui la società ha esorbitato nella compensazione rispetto alla misura del credito dichiarato da lei stessa.
Nella liquidazione dei modelli 770, presentati per anni d'imposta 2021 e 2023, come anche nella liquidazione dei trimestri IVA II e III 2024, la ripresa non concerne il recupero di compensazioni effettuate con il codice tributo 6897 (relativo al credito d'imposta “Formazione 4.0”), ma concerne imposta dichiarata e non versata, come evincibile dalle comunicazioni di irregolarità previamente notificate, in cui sono dettagliati i versamenti che la società ha omesso di effettuare.
Con riferimento all'eccezione di cui al punto n. 3 l'Ufficio precisa che allo stesso consta che la società ricorrente abbia avviato la rateazione in relazione al III trimestre IVA anno 2024, pertanto ai sensi dell'art. 2
Dlgs 462/1997, si è provveduto ad emettere lo sgravio della partita di ruolo A0005801/D con il provvedimento
2025S331727, per l'importo totale di Euro 47.365,39 (allegato in copia).
Allo stato degli atti, non risulta alcuna rateazione avviata in relazione all'IVA dovuta per il II trimestre 2024, né la ricorrente ha depositato documentazione probatoria in tal senso;
pertanto, l'Ufficio conferma la debenza dell'imposta dovuta in relazione alla liquidazione del II trimestre IVA 2024.
In riscontro all'eccezione di cui al punto 4 l'Ufficio evidenzia che deve agire in conformità al disposto dell'art.25 del DPR 602/73, comma 2, norma che prescrive il contenuto minimo delle cartelle di pagamento. Ai sensi della norma citata, la cartella esattoriale deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e deve contenere l'invito a adempiere nei sessanta giorni dalla notifica nonché l'avviso che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento impugnata oltre ad essere conforme alle prescrizioni normative ed al modello di cui al citato decreto, reca la scaturigine della pretesa tributaria
(liquidazione modello di dichiarazione presentata, anno d'imposta), e in dettaglio gli importi che si richiedono, distinti per imposta, sanzioni ed interessi.
Con memorie depositate in data 04/09/2025 l'Ufficio ha fatto presente che in data 30/06/2025 la società ha presentato dichiarazioni integrative dei modelli UNICO SC presentati per gli anni d'imposta 2021 e 2022 (in allegato), correggendo gli errori nell'indicazione degli importi dei crediti e delle compensazioni.
In particolare, ha azzerato l'importo del credito indicato al rigo RU6 della dichiarazione presentata per anno
2021, e rettificato l'importo del credito da riportare all'anno successivo. Per l'anno d'imposta 2022 ha riportato al rigo RU2 l'importo del credito residuo rettificato, con l'indicazione corretta delle compensazioni effettuate.
Per effetto delle correzioni apportate dalla società con le dichiarazioni integrative, l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale 2025S418629, che si allega.
L'Ufficio rammenta, inoltre, che la cartella impugnata era già stata oggetto di uno sgravio parziale, afferente il ruolo emesso per III trimestre IVA 2024, depositato contestualmente alle controdeduzioni.
Pertanto l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, nei limiti di quanto residua, tenuto conto degli sgravi effettuati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, osserva che, in maniera inequivocabile, la cartella è stata emessa a seguito di regolare controlli automatizzati effettuati ex artt. 36 Bis del D.P.R. n. 600/1970 e 54 Bis del D.P.R. n. 633/1972, su modelli dichiarativi presentati dalla contribuente per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. In particolare l'Ufficio ha proceduto al controllo automatizzato dal quale è emerso il mancato versamento di imposte, controlli che comunque sono stati tutti preceduti dall'invio di apposite comunicazioni di irregolarità riguardanti le dichiarazioni fiscali della ricorrente.
Tali controlli ed i successivi ruoli rientrano nel la procedura di liquidazione della dichiarazione (artt. 36bis
DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72), per cui sul punto le eccezioni della ricorrente sono infondate.
L'Ufficio ha rilevato che in relazione alla liquidazione del modello UNICO SC presentato per l'anno d'imposta
2022, la società ha utilizzato in compensazione un importo superiore a quanto indicato in dichiarazione. In particolare, l'Ufficio ha rilevato che vi è stata un'errata indicazione del credito compensato al rigo RU6 della dichiarazione dell'anno precedente (2021), ove è stato esposto, come compensato, l'importo di euro
224.301,00 in assenza di versamenti con compensazioni abbinati alla dichiarazione. Di conseguenza, l'Ufficio ha correttamente riportato all'anno d'imposta successivo (2022) un credito d'imposta inferiore a quello spettante, e l'indicazione di compensazioni inferiori a quelle realmente effettuate ed abbinate alla dichiarazione (che comprendono anche quelle indicate erroneamente nell'anno precedente).
Ha ancora chiarito l'Ufficio che non ha disconosciuto il credito d'imposta “Formazione 4.0”, ma ha liquidato il modello UNICO SC per anno d'imposta 2022, in cui la società ha esorbitato nella compensazione rispetto alla misura del credito dichiarato da lei stessa.
L'Ufficio ha verificato che la società ricorrente ha avviato la rateazione in relazione al III trimestre IVA anno
2024, pertanto ai sensi dell'art. 2 Dlgs 462/1997, ha provveduto ad emettere lo sgravio della partita di ruolo
A0005801/D con il provvedimento 2025S331727, per l'importo totale di Euro 47.365,39.
La Corte ha preso atto che l'Ufficio, con memorie depositate in data 04/09/2025, ha fatto presente che in data 30/06/2025 la società ha presentato dichiarazioni integrative dei modelli UNICO SC presentati per gli anni d'imposta 2021 e 2022, ed ha corretto gli errori nell'indicazione degli importi dei crediti e delle compensazioni. In particolare, ha azzerato l'importo del credito indicato al rigo RU6 della dichiarazione presentata per anno 2021, e rettificato l'importo del credito da riportare all'anno successivo. Per l'anno d'imposta 2022 ha riportato al rigo RU2 l'importo del credito residuo rettificato, con l'indicazione corretta delle compensazioni effettuate. Per effetto delle correzioni apportate dalla società con la dichiarazione integrativa, l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale 2025S418629.
Sulla base degli sgravi effettuati dall'Ufficio e rinvenienti anche dalla dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente, nelle more del giudizio, questa Corte ritiene che le eccezioni formulate dalla ricorrente sono state tutte superate dalla dichiarazione integrativa presentata, per cui le somme residue che risultano rispetto ai controlli di cui all'art. 36 Bis del D.P.R. n. 600/1970 e 54 Bis del D.P.R. n. 633/1972, sono dovute dalla ricorrente. Di conseguenza il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, accoglie parzialmente il ricorso per quanto in motivazione. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Potenza, il 12.12.2025 Il RE:
Dott. Pasquale Salvatore Lanzi Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino