Ordinanza cautelare 4 dicembre 2019
Sentenza 11 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Parere definitivo 30 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 25/03/2022, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 01847/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2022, proposto dall’Acea Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Natascia Marsala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Narni, della Provincia di Perugia, dell’Azienda Asl Umbria 2, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, n.10 del 2022.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e del Comune di Terni;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 il consigliere Silvia Martino;
Uditi gli avvocati Pasquale Cristiano e Natascia Marsala;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi;
Considerato che il diniego impugnato, ad un primo esame, non risulta adeguatamente motivato, non essendo stata addotta alcuna ragione di carattere giuridico per rinviare l’esame del progetto di cui trattasi all’esito dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti;
Rilevato peraltro che il “non superamento” del dissenso non rende conto delle ragioni della prevalenza attribuita ai pareri della Asl e dei Comuni di Terni e Narni;
Ritenuto infine che le esigenze cautelari rappresentate possano essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione della trattazione del merito in primo grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l’appello (Ricorso numero: 1847/2022) ai soli fini della sollecita trattazione del merito in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa tra le parti le spese dell’appello cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Claudio Tucciarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO