Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 22838/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22838/2020 promossa da:
Avv. – nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
residente in [...]
n. 36 – procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla via P. Ragnisco n. 2, P.E.C.
Email_1
ATTORE
contro
C.F. in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_1 con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1, elett.te dom.ta, in Napoli al
Piazzale Gabriele D'Annunzio n. 56, presso lo studio dell'Avv.
Immacolata Benevento (cod. fisc. che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta per l'udienza del 19/09/2024, con assegnazione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio la compagnia assicurativa per CP_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto assicurativo in virtù di polizza assicurativa n.
173567646.05 (codice prodotto 0239 012007); 2) Accertare i fatti esposti in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del l.r.p.t. (o chi per legge) all'indennizzo, in Controparte_3 favore dell'istante, dovuto, in virtù della richiamata polizza, per il furto parziale del veicolo BMW X6 tg. ED575DM e per tutti danni riportati dallo stesso quantificati in € 23.143,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa contenendo la domanda in € 26.000,00; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese generali del 15%, IVA e CPA da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario”.
In particolare, l'attore deduceva che la sera del 25.02.2015 il veicolo
BMW venne parcheggiato presso la propria abitazione di Pozzuoli
(NA), alla via IV Trav. Montenuovo Licola Patria n. 9, chiuso a chiave con attivazione dell'installato antifurto satellitare VIASAT (V-Key, tasto emergenza, blocco avviamento, protezione perimetrale, blocco avviamento da remoto); alle ore 00.30 del giorno 26.02.2015 parte attrice venne allertato telefonicamente dagli operatori della Pt_1 sullo stato di allarme del proprio veicolo che, non risultava in
[...] movimento e recatosi immediatamente sul luogo in cui era parcheggiata l'autovettura BMW X6, costatò che la propria autovettura era stata gravemente danneggiata da ignoti che avevano asportato alcune parti dell'abitacolo. Ulteriormente, i danni subiti dal veicolo BMW X6 vennero quantificati da Perizia Tecnica di Parte, in complessivi €.
23.143,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Precisa altresì che sul posto intervenne nell'immediatezza una pattuglia dei Carabinieri di
Pozzuoli/Arco Felice;
in data 27.02.2015 venne formalizzata la denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli – NA e che il relativo procedimento penale R.G. I2016/566208 venne definito in data
18.11.2016 con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto. In data 02.03.2015 venne inoltrata specifica richiesta risarcitoria
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all la quale comunicò successivamente Controparte_4
l'avvenuta cessazione del ramo di azienda ad con CP_2 conseguente trasferimento delle polizze stipulate e dei relativi sinistri a partire dall'01.01.2015 e pertanto in data 30.03.2015 la richiamata richiesta di indennizzo venne formalizzata ad Specifica Controparte_2 altresì che, solo dopo circa un anno dall'avanzata richiesta di indennizzo, l' nominò un proprio fiduciario per periziare CP_2 il danneggiato veicolo, all'esito della quale non formulò nessuna offerta liquidativa e non presenziò neanche alla esperita procedura di mediazione.
Si costituiva l' contestando l'intervenuta prescrizione, CP_2
l'inoperatività della polizza sulla considerazione del mancato funzionamento satellitare, l'improcedibilità della domanda per omesso ricorso all'arbitrato, la nullità dell'atto di citazione, la legittimazione attiva e passiva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la prescrizione del diritto attoreo ai sensi dell'art. 2952 c.c.; 2) Dichiarare, altresì, l'inoperatività della polizza stipulata;
3) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) Dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda;
5) Accertare, inoltre, l'impossibilità di provvedere alla liquidazione del danno essendo presente un fermo amministrativo”.
Concessi i termini ex art.183-6°comma-cpc, veniva espletata CTU tecnico estimativa al fine di accertare e quantificare l'entità dei danni subiti, anche in considerazione del valore economico del veicolo all'epoca dell'evento lesivo.
Ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice, in quanto vertente su circostanze, in parte, incontestate e, in parte, documentali, la causa ritenuta matura per la decisione, a scioglimento della riserva, veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di legge con ordinanza del 19/09/2024.
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Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il Tribunale, che la domanda sia fondata e debba, pertanto essere accolta.
Si rileva in primo luogo che sulla base delle prospettazioni ed allegazioni difensive delle parti, considerata altresì la carenza di qualsivoglia allegazione probatoria ad opera di parte convenuta in senso contrario, il diritto al risarcimento azionato da parte attrice può ritenersi provato nei suoi elementi costitutivi: in particolare può'ritenersi provata la verificazione dell'evento dannoso assicurato costituito dal furto dell'autovettura, la sua legittimazione attiva, provata con il deposito del
Certificato Cronologico del PRA e con la produzione in giudizio del contratto assicurativo nonché quella passiva dell' . CP_2
Pare opportuno in proposito richiamare i principi in materia di riparto degli oneri probatori vigenti in via generale in ambito contrattuale.
Occorre richiamare il generale principio affermato dall'art. 1218
c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (Cass. 7242/05, Cass. S.U. 13533/11,
Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734).
Nel contratto di assicurazione contro i danni, è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo che consiste in un danno verificatosi in funzione di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, è stata ampiamente documentata agli atti, sia nella causazione dell'illecito (denuncia di furto, dossier scatola nera) che della copertura assicurativa.
Ulteriormente le contestazioni dell' non trovano riscontro. CP_2
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Infatti la prescrizione intervenuta, eccepita dall' , è di fatto CP_2 superata e suffragata dagli atti interruttivi depositati dalla parte attorea
(richieste risarcitorie del marzo 2015, gennaio 2016, febbraio 2016, febbraio 2017, settembre 2018, dicembre 2019, invito a negoziazione assistita, comunicazione perito di parte, procedimento di mediazione).
L' inoperatività della polizza contestata dalla società convenuta, basata sulla considerazione del mancato funzionamento satellitare, non può trovare riscontro alla luce del deposito del certificato di installazione e collaudo del nonché del dossier della scatola nera relativamente Pt_1 all'evento del 26.02.2015 (cfr doc.ti 18-19 fascicolo attoreo).
In merito alla dedotta improcedibilità della domanda per omesso ricorso all'arbitrato, premettendo che secondo orientamento consolidato della giurisprudenza, la clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31014), di fatto si rileva che, agli atti della produzione attorea, sono allegati comunicazione del 27/07/2015 di nomina del perito invitando la compagnia assicurativa a fare altrettanto oltre ad aver esperito il procedimento di mediazione con esito negativo in data 19/04/2016, elementi tutti comprovanti un chiaro tentativo di chiusura stragiudiziale della richiesta risarcitoria da parte dell'attore a cui non è corrisposto altrettanto riscontro.
Sull'aspetto del fermo amministrativo, contestato dalla compagnia assicurativa, come limite per la liquidazione, parte attrice ha prodotto in atti (cfr.doc.16) visura PRA dalla quale si evince che il veicolo assicurato era libero da gravami.
Pertanto l'attore ha ampiamente dimostrato l'assunto attoreo mentre la compagnia convenuta non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio risultando, quindi, del tutto inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto assicurativo.
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Ulteriormente gli esiti della C.T.U., condivisibili nella prospettazione e sviluppo, hanno confermato che “la matrice dei gravi danni arrecati all'autoveicolo BMW X6 in parola risulta inconfutabilmente generata dall'impeto di ignoti intenti a volerne asportare specifici particolari della carrozzeria, degli interni e dell'allestimento elettronico” (pag. 20 della relazione del CTU) con una quantificazione dei danni di euro 13.941,76 oltre l'IVA di euro 3.067,19 ed il fermo tecnico di giorni 3,6 quantificati in € 1.000,00. Della suddetta valutazione dettagliata, non può essere liquidata l'importo dell'IVA stante la mancata allegazione attorea di relativa fattura per riparazione vettura. Altrettanto per la voce del fermo amministrativo in mancanza di elementi documentali prodotti dalla parte attrice a supporto ed idonei a confermare l'effettivo pregiudizio del fermo tecnico.
Quanto alle spese processuali, esse vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda accolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' disattesa ogni altra Controparte_1 CP_2 eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda formulata dall'attore e con l'effetto dichiara sussistente il rapporto assicurativo in virtù di polizza assicurativa n. 173567646.05;
2) condanna l' in p.l.r.p.t. al pagamento in favore di CP_2
della somma di euro 13.941,76 oltre interessi Controparte_1 legali dalla data dell'atto di citazione del 02/11/2020 al saldo, oltre rivalutazione monetaria;
3) Condanna l' in p.l.r.p.t. al pagamento, in favore CP_2
dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per
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esborsi esenti, euro 5.077,00 per compensi di causa, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute, con attribuzione all'avvocato ; CP_1
4) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 07/09/2022, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli il 15/01/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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