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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 831/2022 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Urbino alla via Parte_1
Gasparini n. 9;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Cucchiarini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona alla via Frediani n. 22;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parma al viale CP_1
Partigiani d'Italia n. 7;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Balzano del Foro di Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella alla via della Repubblica
n. 27;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 213/2022 del 01.07.2022 del Tribunale di Urbino,
resa in procedimento n. 322/2020 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 23.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata Parte_1
integralmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della medesima promossa dalla . CP_1
Si è costituita in appello parte appellata per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
pag. 2/8 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 23.01.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Lamenta innanzitutto la che la sentenza impugnata abbia valorizzato Parte_1
esclusivamente le fatture sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (e nelle quali il rapporto commerciale intercorso tra le due ditte veniva qualificato come “nolo a freddo” di mezzi sgombroneve), mentre in realtà (secondo motivo di appello) sussisterebbe agli atti ampia prova, anche testimoniale, circa il fatto che il servizio di sgombroneve dovesse essere pagato dalla alla in quanto svolto con mezzi esclusivi di quest'ultima su CP_1 Pt_1
strade la cui competenza invece sarebbe stata della prima. Nel terzo e quarto motivo di appello, infine, la si duole del fatto che la sentenza Parte_1
impugnata non abbia comunque accolto la domanda di condanna della VI al pagamento del servizio espletato – come dalla stessa riconosciuto – a pag. 3/8 prescindere dalla qualificazione del contratto concluso tra le parti (come noleggio ovvero subappalto) e ciò anche in quanto tale domanda non poteva essere considerata nuova.
Costituendosi in appello, la ha argomentato le ragioni di conferma CP_1
della decisione impugnata e di rigetto dell'avversa impugnazione,
sottolineando che la domanda di pagamento del servizio sgombroneve – in quanto diversa da quella di pagamento del corrispettivo del contratto di noleggio dei relativi mezzi – era tardiva ed inammissibile in quanto introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e come tale riproposta in appello.
L'appello proposto è fondato solo nei limiti appresso chiariti. Occorre
preliminarmente partire dal dato – affermato dalla decisione gravata e ribadito dalla parte appellata – per cui la ha qualificato il rapporto intercorso Parte_1
con la , per i “servizi invernali di sgombroneve e antigelo Novembre CP_1
2018 – Aprile 2019 lungo le strade statali del centro manutentorio A dell'area compartimentale Marche” come noleggio a freddo, da parte della dei CP_1
relativi mezzi di proprietà Tale qualificazione giuridica del rapporto, Pt_1
premessa già in decreto ingiuntivo, è stata poi ribadita dalla nella Pt_1
propria comparsa di costituzione e risposta a seguito di opposizione e non modificata per tutta la durata del giudizio di primo grado, fino alla precisazione delle conclusioni in cui, in via subordinata, parte opposta ha chiesto comunque pag. 4/8 la condanna della al pagamento per il servizio svolto (a prescindere CP_1
dunque da una qualsiasi qualificazione giuridica dello stesso). Altro dato preliminare estremamente significativo di cui tenere conto è costituito dal fatto che la , sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha confermato CP_1
di aver autorizzato la , con propria mail del 26.07.2019, ad emettere Parte_2
nei propri confronti una fattura (parziale) di € 32.313,00= sempre a fronte dei medesimi “servizi invernali di sgombroneve e trattamento antigelo” per il periodo e le strade innanzi indicate. Precisava tuttavia la nell'ambito CP_1
di tale autorizzazione che la fattura avrebbe dovuto essere emessa a titolo di
“ribaltamento costi sostenuti per Vs. conto su mandato notarile di ATI (…)”.
Ciò posto, ritiene la Corte che, a prescindere dalla qualificazione giuridica (che peraltro non spetta alle parti) del titolo su cui si fonda la domanda della Pt_1
quest'ultima non possa che essere individuata sulla base del bene effettivo della vita dalla stessa preteso in giudizio (ovvero il pagamento dell'effettuazione dei predetti servizi) e del relativo titolo giustificativo sostanziale (costituito dal fatto che detti servizi, appunto, furono prestati dalla in favore della . Pt_1 CP_1
In questo senso, la domanda proposta dalla seppur qualificata Pt_1
giuridicamente a titolo di nolo a freddo di mezzi, non risulta invero essere mai stata modificata né nel corso del giudizio di primo grado né in appello, in quanto basata sin dall'inizio sempre e solo sui medesimi fatti giustificativi (aver spalato la neve e manutenuto nel periodo indicato le strade al posto della pag. 5/8 , peraltro anche riconosciuti veri ed esistenti dalla stessa . A CP_1 CP_1
ben vedere, difatti, quest'ultima sia con la propria comunicazione mail del
26.07.2019, che nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha riconosciuto non solo l'effettuazione del servizio in proprio favore (e, si badi, lo stesso servizio, a prescindere appunto dalla qualificazione giuridica dello stesso), ma anche – almeno nel limite di € 32.313,00=, pari appunto all'importo di cui fu autorizzata la fatturazione – il relativo debito. Invero, quello che la ha richiesto con la prefata mail era soltanto un particolare CP_1
trattamento fiscale della fatturazione (“ribaltamento costi”) che come tale nulla aveva a che vedere con il dato, invece indiscusso, del riconoscimento del debito.
La questione fiscale non è peraltro stata coltivata in appello dalla cui CP_1
evidentemente faceva carico il relativo onere probatorio, con la conseguenza che la modalità di fatturazione che quest'ultima pretendeva non può comunque ritenersi fondata (la questione è anche di marginale rilievo sol che si consideri che dell'IVA, quand'anche esposta in fattura, non resta certamente soggetto percosso una società commerciale come la ). A fronte di tali CP_1
indiscutibili dati oggettivi, le prove orali – come già correttamente osservato dal
Tribunale di Urbino – non hanno restituito risultati univoci, per cui (neppure)
sulla base delle stesse si può dire provata né la conclusione di un vero e proprio contratto di noleggio (come prospettato dall'appellante) né tantomeno il prezzo pattuito per lo stesso. E' ben vero difatti che l'autorizzazione da parte della pag. 6/8 VI all'emissione di una fattura parziale di € 32.313,00= lascerebbe presupporre la sussistenza di un ulteriore credito della per il servizio Pt_1
svolto, ma è altrettanto vero che tale ulteriore credito non è rimasto in alcun modo provato agli atti.
Alla luce di tutto quanto precede, dunque, sulla base del provato (ed espressamente riconosciuto) diritto della di essere pagata dell'importo Pt_1
di € 32.313,00= per il servizio in contestazione, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la deve essere condannata a corrispondere alla CP_1 Parte_1
[... il predetto importo complessivo di € 32.313,00= oltre IVA.
La sussistenza di un margine oggettivo di incertezza circa gli effettivi rapporti tra le parti (fermi i dati inconfutabili che precedono), come tale di responsabilità
di entrambe, consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado.
Men che meno, per le stesse ragioni, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
• Condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere CP_1
alla l'importo di € 32.313,00=oltre IVA;
Parte_1
pag. 7/8 • Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 831/2022 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Urbino alla via Parte_1
Gasparini n. 9;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Cucchiarini del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona alla via Frediani n. 22;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parma al viale CP_1
Partigiani d'Italia n. 7;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Balzano del Foro di Biella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella alla via della Repubblica
n. 27;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 213/2022 del 01.07.2022 del Tribunale di Urbino,
resa in procedimento n. 322/2020 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 23.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata Parte_1
integralmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della medesima promossa dalla . CP_1
Si è costituita in appello parte appellata per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
pag. 2/8 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 23.01.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Lamenta innanzitutto la che la sentenza impugnata abbia valorizzato Parte_1
esclusivamente le fatture sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (e nelle quali il rapporto commerciale intercorso tra le due ditte veniva qualificato come “nolo a freddo” di mezzi sgombroneve), mentre in realtà (secondo motivo di appello) sussisterebbe agli atti ampia prova, anche testimoniale, circa il fatto che il servizio di sgombroneve dovesse essere pagato dalla alla in quanto svolto con mezzi esclusivi di quest'ultima su CP_1 Pt_1
strade la cui competenza invece sarebbe stata della prima. Nel terzo e quarto motivo di appello, infine, la si duole del fatto che la sentenza Parte_1
impugnata non abbia comunque accolto la domanda di condanna della VI al pagamento del servizio espletato – come dalla stessa riconosciuto – a pag. 3/8 prescindere dalla qualificazione del contratto concluso tra le parti (come noleggio ovvero subappalto) e ciò anche in quanto tale domanda non poteva essere considerata nuova.
Costituendosi in appello, la ha argomentato le ragioni di conferma CP_1
della decisione impugnata e di rigetto dell'avversa impugnazione,
sottolineando che la domanda di pagamento del servizio sgombroneve – in quanto diversa da quella di pagamento del corrispettivo del contratto di noleggio dei relativi mezzi – era tardiva ed inammissibile in quanto introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e come tale riproposta in appello.
L'appello proposto è fondato solo nei limiti appresso chiariti. Occorre
preliminarmente partire dal dato – affermato dalla decisione gravata e ribadito dalla parte appellata – per cui la ha qualificato il rapporto intercorso Parte_1
con la , per i “servizi invernali di sgombroneve e antigelo Novembre CP_1
2018 – Aprile 2019 lungo le strade statali del centro manutentorio A dell'area compartimentale Marche” come noleggio a freddo, da parte della dei CP_1
relativi mezzi di proprietà Tale qualificazione giuridica del rapporto, Pt_1
premessa già in decreto ingiuntivo, è stata poi ribadita dalla nella Pt_1
propria comparsa di costituzione e risposta a seguito di opposizione e non modificata per tutta la durata del giudizio di primo grado, fino alla precisazione delle conclusioni in cui, in via subordinata, parte opposta ha chiesto comunque pag. 4/8 la condanna della al pagamento per il servizio svolto (a prescindere CP_1
dunque da una qualsiasi qualificazione giuridica dello stesso). Altro dato preliminare estremamente significativo di cui tenere conto è costituito dal fatto che la , sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha confermato CP_1
di aver autorizzato la , con propria mail del 26.07.2019, ad emettere Parte_2
nei propri confronti una fattura (parziale) di € 32.313,00= sempre a fronte dei medesimi “servizi invernali di sgombroneve e trattamento antigelo” per il periodo e le strade innanzi indicate. Precisava tuttavia la nell'ambito CP_1
di tale autorizzazione che la fattura avrebbe dovuto essere emessa a titolo di
“ribaltamento costi sostenuti per Vs. conto su mandato notarile di ATI (…)”.
Ciò posto, ritiene la Corte che, a prescindere dalla qualificazione giuridica (che peraltro non spetta alle parti) del titolo su cui si fonda la domanda della Pt_1
quest'ultima non possa che essere individuata sulla base del bene effettivo della vita dalla stessa preteso in giudizio (ovvero il pagamento dell'effettuazione dei predetti servizi) e del relativo titolo giustificativo sostanziale (costituito dal fatto che detti servizi, appunto, furono prestati dalla in favore della . Pt_1 CP_1
In questo senso, la domanda proposta dalla seppur qualificata Pt_1
giuridicamente a titolo di nolo a freddo di mezzi, non risulta invero essere mai stata modificata né nel corso del giudizio di primo grado né in appello, in quanto basata sin dall'inizio sempre e solo sui medesimi fatti giustificativi (aver spalato la neve e manutenuto nel periodo indicato le strade al posto della pag. 5/8 , peraltro anche riconosciuti veri ed esistenti dalla stessa . A CP_1 CP_1
ben vedere, difatti, quest'ultima sia con la propria comunicazione mail del
26.07.2019, che nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha riconosciuto non solo l'effettuazione del servizio in proprio favore (e, si badi, lo stesso servizio, a prescindere appunto dalla qualificazione giuridica dello stesso), ma anche – almeno nel limite di € 32.313,00=, pari appunto all'importo di cui fu autorizzata la fatturazione – il relativo debito. Invero, quello che la ha richiesto con la prefata mail era soltanto un particolare CP_1
trattamento fiscale della fatturazione (“ribaltamento costi”) che come tale nulla aveva a che vedere con il dato, invece indiscusso, del riconoscimento del debito.
La questione fiscale non è peraltro stata coltivata in appello dalla cui CP_1
evidentemente faceva carico il relativo onere probatorio, con la conseguenza che la modalità di fatturazione che quest'ultima pretendeva non può comunque ritenersi fondata (la questione è anche di marginale rilievo sol che si consideri che dell'IVA, quand'anche esposta in fattura, non resta certamente soggetto percosso una società commerciale come la ). A fronte di tali CP_1
indiscutibili dati oggettivi, le prove orali – come già correttamente osservato dal
Tribunale di Urbino – non hanno restituito risultati univoci, per cui (neppure)
sulla base delle stesse si può dire provata né la conclusione di un vero e proprio contratto di noleggio (come prospettato dall'appellante) né tantomeno il prezzo pattuito per lo stesso. E' ben vero difatti che l'autorizzazione da parte della pag. 6/8 VI all'emissione di una fattura parziale di € 32.313,00= lascerebbe presupporre la sussistenza di un ulteriore credito della per il servizio Pt_1
svolto, ma è altrettanto vero che tale ulteriore credito non è rimasto in alcun modo provato agli atti.
Alla luce di tutto quanto precede, dunque, sulla base del provato (ed espressamente riconosciuto) diritto della di essere pagata dell'importo Pt_1
di € 32.313,00= per il servizio in contestazione, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, la deve essere condannata a corrispondere alla CP_1 Parte_1
[... il predetto importo complessivo di € 32.313,00= oltre IVA.
La sussistenza di un margine oggettivo di incertezza circa gli effettivi rapporti tra le parti (fermi i dati inconfutabili che precedono), come tale di responsabilità
di entrambe, consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado.
Men che meno, per le stesse ragioni, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
• Condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere CP_1
alla l'importo di € 32.313,00=oltre IVA;
Parte_1
pag. 7/8 • Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/8