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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 901/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 1748/2024 pubblicata l'11.04.2024
TRA
(Avv.to Broccia Carla) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Nono Dachille Nicolo') Controparte_1
(appellata)
All'udienza del 27.03.2025 la Corte si riservava per la decisione concedendo alle parti termini a difesa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2017, chiedeva al Tribunale di Bari dichiarare cessati Parte_1 gli effetti civili del matrimonio contratto con , confermare l'affido condiviso dei Controparte_1 figli minori e , rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a questi Per_1 Per_2
ultimi nella minore somma di euro 700,00 mensili ciascuno, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Esponeva che:
pagina 1 di 7 -aveva contratto matrimonio con la il 25.01.2017 e dalla predetta unione erano nati, in data CP_1
15.01.2001, il figlio e, in data 13.12.2003, il figlio , entrambi studenti di scuola Per_1 Per_2
secondaria di secondo grado;
-con decreto del 27 gennaio 2015 il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione consensuale assegnando la casa coniugale alla (già di proprietà della stessa) in quanto collocataria dei figli CP_1
minori in affido condiviso, ponendo a carico del Guida la somma di euro 1.800,00 da corrispondere mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento in favore dei due figli, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo circa il mantenimento in favore dei coniugi, in quanto entrambi autonomi economicamente;
-era dipendente e socio della Citycar S.r.l. con un reddito annuo netto di circa euro 48.000,00 che da tempo non percepiva più a causa dello stato di grave crisi in cui versava sin dal 2016 Citycar S.r.l, con conseguente impossibilità di continuare a versare ai figli l'assegno di mantenimento originariamente disposto;
invece, oltre ad essere proprietaria della casa familiare, svolgeva proficua attività di Persona_3
commercialista e godeva di importanti rendite familiari e liquidità bancarie.
Con memoria del 25.02.2018 si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma invocando la spettanza dell'assegno divorzile di euro 600,00 mensili, l'affidamento esclusivo dei figli e l'incremento dell'assegno di mantenimento in loro favore ad euro 2.500,00 mensili.
Riferiva che il non solo era socio (nella misura del 50,45 %) e amministratore unico della Pt_1
Citycar S.r.l, ma anche socio della (nella misura del 33,2%), della MG S.r.l (nella CP_2 misura del 10%) e della MM S.r.l (nella misura dell'11,66%).
Deduceva, quindi, che la situazione patrimoniale del Guida non era precaria perché le società in questione avevano registrato negli ultimi anni un incremento del fatturato e proprio nel 2016 la Citycar aveva assunto nuovo personale.
Rilevava che i redditi lordi percepiti avevano subito un decremento a seguito della revoca, in data
1.1.2018, dell'incarico di consulente della stessa Citycar S.r.l., con perdita, altresì, di ulteriori vantaggi tra cui l'utilizzo gratuito di un'autovettura aziendale.
Aggiungeva che l'impegno profuso in favore dell'azienda del aveva compromesso le possibilità Pt_1
di reperire altre occasioni lavorative.
Poneva a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo dei figli l'assenza ed il disinteresse del
Guida nei confronti dei figli ormai adolescenti, con inevitabili conseguenze sul piano emotivo e psicologico.
pagina 2 di 7 Documentava che al secondogenito , di anni 14, era stato diagnosticato un disturbo Per_2 dell'apprendimento (leggera disgrafia), per la qual ragione veniva consigliata l'iscrizione di quest'ultimo ad un corso di dopo-scuola.
Evidenziava, infine, che, la partecipazione del Guida alla suddetta spesa e a quella necessaria per le diverse visite mediche specialistiche, veniva completamente disattesa, e pertanto, ingiustamente, (da ella), sopportata.
Con ordinanza del 11.06.2018 il Presidente del Tribunale di Bari confermava l'affidamento condiviso dei figli e fissava, a carico del l'obbligo di versare, in favore della un assegno Pt_1 CP_1
divorzile provvisorio pari ad euro 200,00, nonché la somma di euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli.
Il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 345/2019 pubblicata il 25.03.2019, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Disposte indagini di polizia tributaria al fine di accertare le reali disponibilità del Guida, il Tribunale di
Bari con sentenza definitiva n. 1748/2024 pubblicata l'11.04.2024, revocava l'affidamento dei figli e l'assegnazione della casa coniugale;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere: un contributo di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, oltre adeguamento ISTAT con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, il 50% di spese straordinarie, nonché, l'assegno mensile, in favore della in misura di € 300,00 mensili, da versare entro il 10 CP_1
di ogni mese;
compensava le spese per 1/5, ponendo gli altri 4/5 a carico del ricorrente.
Argomentava che, dall'istruttoria espletata a mezzo delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sulla posizione reddituale e patrimoniale del era emersa una significativa divergenza tra le Pt_1
dichiarazioni reddituali depositate e quanto accertato alla luce dell'acquisto di immobile di pregevole valore con denaro ricevuto per donazione indiretta dalla propria madre;
diversi investimenti in titoli, di somme superiori al milione di euro;
diversi conti corrente con cospicui saldi, oltre a pagamenti intestati alla propria impresa nonché all'attivazioni di varie polizze assicurative.
Affermava che nonostante dai redditi prodotti dalla emergesse un potere economico CP_1
contenuto, la stessa era titolare di un patrimonio mobiliare (oltre ad un immobile già di proprietà), pari ad euro 445.149,00.
Concludeva che l'età dei figli (23 e 20 anni), le loro peculiari esigenze dovute anche al percorso di studio intrapreso unitamente al mancato raggiungimento di autonomia economica giustificavano l'obbligo, in capo al Guida, di contribuzione pari ad euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento.
pagina 3 di 7 Valorizzava, altresì, l'inadeguatezza dei redditi della rispetto a quelli del ricorrente nonché CP_1
l'attività di consulenza prestata in favore della Citycar srl riconoscendole un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili.
Compensava per un quinto le spese ponendo il residuo a carico del ricorrente soccombente.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- riconosciuto, in favore della l'assegno divorzile esclusivamente sulla scorta CP_1 dell'inadeguatezza dei redditi della predetta rispetto a quelli dell'ex marito;
- disposto indagini a mezzo della Guardia di Finanza solo nei confronti di esso appellante e non anche nei confronti della CP_1
- applicato il principio compensativo non avendo la provato di aver rinunciato ad CP_1
opportunità di lavoro;
- regolato le spese legali.
Chiedeva revocarsi l'assegno di divorzio riconosciuto in favore della con condanna della CP_1 stessa alla restituzione di quanto versato;
revocarsi, altresì, l'assegno di mantenimento in favore del figlio assunto, da luglio 2024, presso la con sede a Monaco di Baviera, con Per_1 CP_3
vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 342 Controparte_1
c.p.c.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto.
Chiariva che il figlio maggiore, di anni 23, non era stato assunto presso la Persona_4 CP_3
sede di Monaco di Baviera ma aveva iniziato solo un tirocinio di formazione professionale della
[...]
durata di 6 mesi, decorrente dal 15 luglio 2024 e con scadenza al 14 gennaio 2025, senza possibilità di rinnovo.
Con note scritte di udienza, depositate il 26.03.2025, la riferiva che, nelle more del presente CP_1
giudizio, in data 20.01.2025, il figlio aveva concluso il Master biennale in Finanza Persona_4
presso l'Università Svizzera Italiana di Lugano e in data 30.01.2025, gli era stato proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal mese di marzo 2025.
Chiariva, che, per tale ragione, l'eventuale revoca dell'obbligo posto a carico del Guida del versamento del mantenimento per il figlio poteva, al più, decorrere dal mese di marzo 2025. Per_1
Ciò posto, deve essere preliminarmente disattesa la censura relativa alla formale ammissibilità dell'atto di appello.
pagina 4 di 7 Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello, contiene una sufficiente individuazione di tutti i punti contestati affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa con cui sono state confutate le ragioni addotte dal primo giudice (vd. per tutte Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Nel merito l'appello può essere accolto per quanto di ragione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (SSUU n. 18287/2018; Cass. n. 1882/2019) il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, imponendosi, quindi, una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile (art.
5. L.
898/1970) in funzione perequativo-compensativa ha precisato che la mera disparità economica tra i coniugi non giustifica la corresponsione da parte di quello più facoltoso di un assegno in favore dell'altro. Neppure di per sé rileva la circostanza che il coniuge meno abbiente si sia dedicato, in misura prevalente, alla cura della casa e dei figli.
È necessario, per contro, che il coniuge “debole” dimostri di aver sacrificato, sulla base di una scelta condivisa con l'altro, le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia. La prova di tali circostanze, che grava sul richiedente, può essere fornita anche tramite presunzioni semplici.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto l'assegno di divorzio valorizzando non solo le reali disponibilità finanziarie del (superiori ai redditi dichiarati come emerso dalle risultanze Pt_1
pagina 5 di 7 delle indagini delegate) ma anche l'attività di consulenza commerciale prestata dalla presso CP_1
la fino al 2018 allorquando ha avuto inizio la procedura di divorzio. CP_4
La valutazione organica ed unitaria dei suindicati profili da parte del Tribunale è pienamente condivisibile anche perché frutto di un attento vaglio delle risultanze probatorie in atti.
Il Tribunale ha valorizzato, in primo luogo, le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di
Finanza che hanno evidenziato, in capo al Guida, disponibilità finanziarie di gran lunga superiori ai redditi dichiarati.
Parte appellante non ha contestato in maniera specifica le argomentazioni rese sul punto dal primo giudice, limitandosi ad invocare l'estensione di indagini anche a carico della sul presupposto CP_1
di una evasione fiscale della predetta di cui, tuttavia, non ha offerto alcuna prova.
Peraltro, la sentenza appellata, sul punto, è congruamente motivata avendo il Tribunale riconosciuto in capo alla a fronte di redditi dichiarati modesti (l'ultima dichiarazione riporta redditi di CP_1 lavoro autonomo di € 17.262,00) ulteriori disponibilità rappresentate da un patrimonio mobiliare di €
445.149,00 oltre ad un immobile di sua proprietà.
Ciò posto, a fronte di un matrimonio contratto il 25.01.1997 e protrattosi per circa 20 anni, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la componente compensativa dell'assegno di divorzio in considerazione dell'attività di consulenza prestata dalla presso la Citycar del marito e dunque CP_1
in un contesto familiare a cui ha contribuito privandosi inevitabilmente della possibilità di reperire altre opportunità di lavoro remunerative .
Tali possibilità devono concretamente presumersi in ragione del titolo di studio della e della CP_1
professionalità acquisita nell'esercizio della sua professione.
L'aver prestato attività lavorativa presso l'azienda dell'ex coniuge sino al 2018 allorquando ha avuto inizio la procedura di divorzio giustifica quindi il riconoscimento di un contributo economico in suo favore a nulla rilevando che con il modello Unico 2017 la ha dichiarato un reddito di € CP_1
9.213,00 mentre con il modello Unico 2022 un reddito di €23.747,00.
Peraltro, ad oggi la (classe 1970) non ha un' età tale da reperire agevolmente nuove e/o CP_1
ulteriori occupazioni lavorative.
La motivazione del Tribunale pertanto è condivisibile poiché aderente ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Quanto alla revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento per il figlio si rileva che, Per_1 con memorie del 26.02.2025, l'appellata ha documentato che solo in data 30.01.2025 è stato proposto un contratto di assunzione a tempo indeterminato decorrente dal primo marzo 2025 che il giovane ha sottoscritto il successivo 05.02.2025 (vd. documentazione allegata).
pagina 6 di 7 Ne consegue che dal mese di marzo 2025 deve ritenersi autonomo economicamente Persona_4 con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento.
Corretta, infine, è la regolamentazione delle spese attesa la soccombenza del Guida ed il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio solo nel corso del presente Per_1
giudizio.
Tale sopravvenuta emergenza, invece, giustifica la compensazione delle spese del presente grado in misura di un quarto ponendo i residue tre quarti a carico dell'appellante.
Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1748/2024 pubblicata l'11.04.2024 ed in Parte_1
parziale riforma della stessa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore di con decorrenza dal mese di marzo 2025; Persona_4
- rigetta nel resto l'appello e per l'effetto conferma, per quanto non diversamente disposto con la presente sentenza, la decisione impugnata;
- compensa in misura di un quarto le spese del presente grado ponendo, a carico di
[...]
, i residui tre quarti di dette spese che liquida per l'intero in € 8.469,00 oltre rsf 15%, Pt_1
IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 901/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 1748/2024 pubblicata l'11.04.2024
TRA
(Avv.to Broccia Carla) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Nono Dachille Nicolo') Controparte_1
(appellata)
All'udienza del 27.03.2025 la Corte si riservava per la decisione concedendo alle parti termini a difesa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2017, chiedeva al Tribunale di Bari dichiarare cessati Parte_1 gli effetti civili del matrimonio contratto con , confermare l'affido condiviso dei Controparte_1 figli minori e , rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a questi Per_1 Per_2
ultimi nella minore somma di euro 700,00 mensili ciascuno, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Esponeva che:
pagina 1 di 7 -aveva contratto matrimonio con la il 25.01.2017 e dalla predetta unione erano nati, in data CP_1
15.01.2001, il figlio e, in data 13.12.2003, il figlio , entrambi studenti di scuola Per_1 Per_2
secondaria di secondo grado;
-con decreto del 27 gennaio 2015 il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione consensuale assegnando la casa coniugale alla (già di proprietà della stessa) in quanto collocataria dei figli CP_1
minori in affido condiviso, ponendo a carico del Guida la somma di euro 1.800,00 da corrispondere mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento in favore dei due figli, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo circa il mantenimento in favore dei coniugi, in quanto entrambi autonomi economicamente;
-era dipendente e socio della Citycar S.r.l. con un reddito annuo netto di circa euro 48.000,00 che da tempo non percepiva più a causa dello stato di grave crisi in cui versava sin dal 2016 Citycar S.r.l, con conseguente impossibilità di continuare a versare ai figli l'assegno di mantenimento originariamente disposto;
invece, oltre ad essere proprietaria della casa familiare, svolgeva proficua attività di Persona_3
commercialista e godeva di importanti rendite familiari e liquidità bancarie.
Con memoria del 25.02.2018 si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma invocando la spettanza dell'assegno divorzile di euro 600,00 mensili, l'affidamento esclusivo dei figli e l'incremento dell'assegno di mantenimento in loro favore ad euro 2.500,00 mensili.
Riferiva che il non solo era socio (nella misura del 50,45 %) e amministratore unico della Pt_1
Citycar S.r.l, ma anche socio della (nella misura del 33,2%), della MG S.r.l (nella CP_2 misura del 10%) e della MM S.r.l (nella misura dell'11,66%).
Deduceva, quindi, che la situazione patrimoniale del Guida non era precaria perché le società in questione avevano registrato negli ultimi anni un incremento del fatturato e proprio nel 2016 la Citycar aveva assunto nuovo personale.
Rilevava che i redditi lordi percepiti avevano subito un decremento a seguito della revoca, in data
1.1.2018, dell'incarico di consulente della stessa Citycar S.r.l., con perdita, altresì, di ulteriori vantaggi tra cui l'utilizzo gratuito di un'autovettura aziendale.
Aggiungeva che l'impegno profuso in favore dell'azienda del aveva compromesso le possibilità Pt_1
di reperire altre occasioni lavorative.
Poneva a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo dei figli l'assenza ed il disinteresse del
Guida nei confronti dei figli ormai adolescenti, con inevitabili conseguenze sul piano emotivo e psicologico.
pagina 2 di 7 Documentava che al secondogenito , di anni 14, era stato diagnosticato un disturbo Per_2 dell'apprendimento (leggera disgrafia), per la qual ragione veniva consigliata l'iscrizione di quest'ultimo ad un corso di dopo-scuola.
Evidenziava, infine, che, la partecipazione del Guida alla suddetta spesa e a quella necessaria per le diverse visite mediche specialistiche, veniva completamente disattesa, e pertanto, ingiustamente, (da ella), sopportata.
Con ordinanza del 11.06.2018 il Presidente del Tribunale di Bari confermava l'affidamento condiviso dei figli e fissava, a carico del l'obbligo di versare, in favore della un assegno Pt_1 CP_1
divorzile provvisorio pari ad euro 200,00, nonché la somma di euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli.
Il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 345/2019 pubblicata il 25.03.2019, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Disposte indagini di polizia tributaria al fine di accertare le reali disponibilità del Guida, il Tribunale di
Bari con sentenza definitiva n. 1748/2024 pubblicata l'11.04.2024, revocava l'affidamento dei figli e l'assegnazione della casa coniugale;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere: un contributo di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, oltre adeguamento ISTAT con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, il 50% di spese straordinarie, nonché, l'assegno mensile, in favore della in misura di € 300,00 mensili, da versare entro il 10 CP_1
di ogni mese;
compensava le spese per 1/5, ponendo gli altri 4/5 a carico del ricorrente.
Argomentava che, dall'istruttoria espletata a mezzo delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sulla posizione reddituale e patrimoniale del era emersa una significativa divergenza tra le Pt_1
dichiarazioni reddituali depositate e quanto accertato alla luce dell'acquisto di immobile di pregevole valore con denaro ricevuto per donazione indiretta dalla propria madre;
diversi investimenti in titoli, di somme superiori al milione di euro;
diversi conti corrente con cospicui saldi, oltre a pagamenti intestati alla propria impresa nonché all'attivazioni di varie polizze assicurative.
Affermava che nonostante dai redditi prodotti dalla emergesse un potere economico CP_1
contenuto, la stessa era titolare di un patrimonio mobiliare (oltre ad un immobile già di proprietà), pari ad euro 445.149,00.
Concludeva che l'età dei figli (23 e 20 anni), le loro peculiari esigenze dovute anche al percorso di studio intrapreso unitamente al mancato raggiungimento di autonomia economica giustificavano l'obbligo, in capo al Guida, di contribuzione pari ad euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento.
pagina 3 di 7 Valorizzava, altresì, l'inadeguatezza dei redditi della rispetto a quelli del ricorrente nonché CP_1
l'attività di consulenza prestata in favore della Citycar srl riconoscendole un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili.
Compensava per un quinto le spese ponendo il residuo a carico del ricorrente soccombente.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- riconosciuto, in favore della l'assegno divorzile esclusivamente sulla scorta CP_1 dell'inadeguatezza dei redditi della predetta rispetto a quelli dell'ex marito;
- disposto indagini a mezzo della Guardia di Finanza solo nei confronti di esso appellante e non anche nei confronti della CP_1
- applicato il principio compensativo non avendo la provato di aver rinunciato ad CP_1
opportunità di lavoro;
- regolato le spese legali.
Chiedeva revocarsi l'assegno di divorzio riconosciuto in favore della con condanna della CP_1 stessa alla restituzione di quanto versato;
revocarsi, altresì, l'assegno di mantenimento in favore del figlio assunto, da luglio 2024, presso la con sede a Monaco di Baviera, con Per_1 CP_3
vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 342 Controparte_1
c.p.c.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto.
Chiariva che il figlio maggiore, di anni 23, non era stato assunto presso la Persona_4 CP_3
sede di Monaco di Baviera ma aveva iniziato solo un tirocinio di formazione professionale della
[...]
durata di 6 mesi, decorrente dal 15 luglio 2024 e con scadenza al 14 gennaio 2025, senza possibilità di rinnovo.
Con note scritte di udienza, depositate il 26.03.2025, la riferiva che, nelle more del presente CP_1
giudizio, in data 20.01.2025, il figlio aveva concluso il Master biennale in Finanza Persona_4
presso l'Università Svizzera Italiana di Lugano e in data 30.01.2025, gli era stato proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal mese di marzo 2025.
Chiariva, che, per tale ragione, l'eventuale revoca dell'obbligo posto a carico del Guida del versamento del mantenimento per il figlio poteva, al più, decorrere dal mese di marzo 2025. Per_1
Ciò posto, deve essere preliminarmente disattesa la censura relativa alla formale ammissibilità dell'atto di appello.
pagina 4 di 7 Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello, contiene una sufficiente individuazione di tutti i punti contestati affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa con cui sono state confutate le ragioni addotte dal primo giudice (vd. per tutte Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Nel merito l'appello può essere accolto per quanto di ragione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (SSUU n. 18287/2018; Cass. n. 1882/2019) il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, imponendosi, quindi, una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile (art.
5. L.
898/1970) in funzione perequativo-compensativa ha precisato che la mera disparità economica tra i coniugi non giustifica la corresponsione da parte di quello più facoltoso di un assegno in favore dell'altro. Neppure di per sé rileva la circostanza che il coniuge meno abbiente si sia dedicato, in misura prevalente, alla cura della casa e dei figli.
È necessario, per contro, che il coniuge “debole” dimostri di aver sacrificato, sulla base di una scelta condivisa con l'altro, le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia. La prova di tali circostanze, che grava sul richiedente, può essere fornita anche tramite presunzioni semplici.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto l'assegno di divorzio valorizzando non solo le reali disponibilità finanziarie del (superiori ai redditi dichiarati come emerso dalle risultanze Pt_1
pagina 5 di 7 delle indagini delegate) ma anche l'attività di consulenza commerciale prestata dalla presso CP_1
la fino al 2018 allorquando ha avuto inizio la procedura di divorzio. CP_4
La valutazione organica ed unitaria dei suindicati profili da parte del Tribunale è pienamente condivisibile anche perché frutto di un attento vaglio delle risultanze probatorie in atti.
Il Tribunale ha valorizzato, in primo luogo, le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di
Finanza che hanno evidenziato, in capo al Guida, disponibilità finanziarie di gran lunga superiori ai redditi dichiarati.
Parte appellante non ha contestato in maniera specifica le argomentazioni rese sul punto dal primo giudice, limitandosi ad invocare l'estensione di indagini anche a carico della sul presupposto CP_1
di una evasione fiscale della predetta di cui, tuttavia, non ha offerto alcuna prova.
Peraltro, la sentenza appellata, sul punto, è congruamente motivata avendo il Tribunale riconosciuto in capo alla a fronte di redditi dichiarati modesti (l'ultima dichiarazione riporta redditi di CP_1 lavoro autonomo di € 17.262,00) ulteriori disponibilità rappresentate da un patrimonio mobiliare di €
445.149,00 oltre ad un immobile di sua proprietà.
Ciò posto, a fronte di un matrimonio contratto il 25.01.1997 e protrattosi per circa 20 anni, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la componente compensativa dell'assegno di divorzio in considerazione dell'attività di consulenza prestata dalla presso la Citycar del marito e dunque CP_1
in un contesto familiare a cui ha contribuito privandosi inevitabilmente della possibilità di reperire altre opportunità di lavoro remunerative .
Tali possibilità devono concretamente presumersi in ragione del titolo di studio della e della CP_1
professionalità acquisita nell'esercizio della sua professione.
L'aver prestato attività lavorativa presso l'azienda dell'ex coniuge sino al 2018 allorquando ha avuto inizio la procedura di divorzio giustifica quindi il riconoscimento di un contributo economico in suo favore a nulla rilevando che con il modello Unico 2017 la ha dichiarato un reddito di € CP_1
9.213,00 mentre con il modello Unico 2022 un reddito di €23.747,00.
Peraltro, ad oggi la (classe 1970) non ha un' età tale da reperire agevolmente nuove e/o CP_1
ulteriori occupazioni lavorative.
La motivazione del Tribunale pertanto è condivisibile poiché aderente ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Quanto alla revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento per il figlio si rileva che, Per_1 con memorie del 26.02.2025, l'appellata ha documentato che solo in data 30.01.2025 è stato proposto un contratto di assunzione a tempo indeterminato decorrente dal primo marzo 2025 che il giovane ha sottoscritto il successivo 05.02.2025 (vd. documentazione allegata).
pagina 6 di 7 Ne consegue che dal mese di marzo 2025 deve ritenersi autonomo economicamente Persona_4 con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento.
Corretta, infine, è la regolamentazione delle spese attesa la soccombenza del Guida ed il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio solo nel corso del presente Per_1
giudizio.
Tale sopravvenuta emergenza, invece, giustifica la compensazione delle spese del presente grado in misura di un quarto ponendo i residue tre quarti a carico dell'appellante.
Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1748/2024 pubblicata l'11.04.2024 ed in Parte_1
parziale riforma della stessa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore di con decorrenza dal mese di marzo 2025; Persona_4
- rigetta nel resto l'appello e per l'effetto conferma, per quanto non diversamente disposto con la presente sentenza, la decisione impugnata;
- compensa in misura di un quarto le spese del presente grado ponendo, a carico di
[...]
, i residui tre quarti di dette spese che liquida per l'intero in € 8.469,00 oltre rsf 15%, Pt_1
IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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