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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 280/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.2.2023
da
e Parte_1 Parte_2
- ricorrenti –
rappresentate e difese dagli Avv.ti CAPUZZO MARTA e MORO GIANCARLO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Marghera, via
Pacinotti n. 4,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABBRANI VALERIA, CARLEO LORENA, DI ROSA
ANTONELLO, MORRICO ENZO, LAURO MATTEO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Fabbrani in
Venezia, 30125 San Polo Cà Zen
O G G ETTO : Ri sarci mento dan ni : al t re i pot esi .
CONCLUS IONI
1 Per parte ricorrente:
condannarsi la società convenuta con sede legale in Trieste, via Genova 1, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor per la patologia di cui in narrativa e trasmessi jure hereditatis alle ricorrenti Persona_1
pro quota nella loro qualità di eredi legittime, da quantificarsi in principalità nella somma di €
CP_ 95.144,00 al lordo dell'indennizzo nella componente di danno biologico o nell'eventuale diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre ad accessori di legge.
Con rifusione di spese, rimborso spese generali e di compensi professionali e con distrazione delle stesse in favore degli scriventi in veste di anticipatari.
Per parte resistente:
in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riguardo alle Controparte_1
pretese risarcitorie ex adverso azionate non avendo controparte fornito la benchè minima allegazione sul piano fattuale al fine di comprovare l'esistenza di un contratto di appalto tra la società datrice del sig. (navicolor) e la nel periodo temporale dal 1975 al Pt_2 Controparte_1
2001 presso il cantiere di Marghera, nonché la continuativa adibizione del de cuius nell'ambito del predetto contratto di appalto oltre che l'eventuale ingerenza spiegata da parte della pretesa committente nell'attività svolta dalla asserita società appaltatrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie dell'art. 13
del D. Lgs. n. 38/2000 in uno con la mancata prova della sussistenza in concreto di una responsabilità di rilievo penale;
Nel merito, previa integrazione del contraddittorio con tutti i precedenti datori di lavoro del de cuius ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rigettare la domanda perché carente di prova in ordine alla riferibilità
dell'evento lamentato alla odierna società scrivente per i motivi tutti esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art. 2059 c.c.; accertare e
2 dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti, rispettivamente vedova e unica figlia nonché legittime eredi di Persona_1
deceduto il 28.12.2020 per polmonite Sars-Covid 19, agivano in giudizio nei confronti di al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni iure hereditario CP_1
subiti dal loro de cuius per effetto delle patologie (fibrosi polmonare interstiziale,
insufficienza respiratoria, placche pleuriche) asseritamente contratte nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dal 1975 al 2001 alle dipendenze di resa CP_3
all'interno dello stabilimento di Porto Marghera della Sostenevano che CP_1
dell'insorgenza di dette patologie fosse responsabile per mancato rispetto CP_1
degli obblighi di sicurezza sulla stessa gravanti anche rispetto alle maestranze di
Concludevano per la condanna di al risarcimento del danno non CP_3 CP_1
patrimoniale quantificato in € 95.144,00 al lordo dell'indennizzo , oltre che al CP_2
ristoro delle spese di perizia medico-legale ante causam.
2. Costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, in considerazione della insussistenza di rapporto di lavoro con il nonché l'inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata esplicitazione Pt_2
della insufficienza dell'indennizzo corrisposto dall' , neppure quantificato. Nel CP_2
merito deduceva l'infondatezza della domanda per carenza di prova circa l'utilizzazione continuativa del presso lo stabilimento di Porto Marghera e per Pt_2 CP_1
l'eventuale esclusiva responsabilità del datore di lavoro, sostenendo il rispetto da parte propria della normativa antinfortunistica dell'epoca; contestava altresì l'esistenza in capo al di un danno, del nesso di causa rispetto all'attività lavorativa e la quantificazione Pt_2
operata in ricorso.
3 3. La causa veniva istruita mediante assunzione di una testimonianza introdotta da parte ricorrente – non provvedeva ad alcuna intimazione di testi e parte ricorrente CP_1
veniva dichiarata decaduta dall'assunzione di ulteriori testi all'udienza del 13.12.2023 -
nonché di documentazione dall' (quanto ad indennizzi corrisposti); veniva quindi CP_2
disposta CTU medico-legale, al cui esito la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di memorie autorizzate.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Vanno rigettate le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione (processuale) e di inammissibilità svolte da la prima, in quanto è pacifico che non CP_1 Persona_1
fosse dipendente di ma la responsabilità di detta società è azionata in ricorso CP_1
sulla base dell'asserita sussistenza di obblighi di protezione gravanti anche sul committente in relazione alle maestranze impiegate nel cantiere;
la seconda, in quanto è
ormai acquisito in forza di orientamento consolidato nella giurisprudenza anche di legittimità che gli indennizzi corrisposti dall' non escludano il diritto al CP_2
risarcimento del danno differenziale, per il quale si agisce in questa sede – si rileva peraltro che l' ha corrisposto al a titolo di danno biologico indennizzo di € CP_2 Pt_2
7.069,08, all'evidenza non satisfattivo del danno patito -.
5. Nel merito, la domanda di cui al ricorso è fondata.
6. In punto di fatto, deve ritenersi accertato che durante l'intero periodo in cui Persona_1
ha lavorato per – cioè dal 1975 al 2001 – sia stato impegnato in mansioni di CP_3
sabbiatura e pitturazione all'interno dello stabilimento La circostanza CP_1
dell'adibizione continuativa presso non contestata puntualmente dalla difesa CP_1
della resistente, è comunque provata dalla deposizione del collega , Testimone_1
così come le mansioni dedotte in ricorso di addetto alla pitturazione ed alla sabbiatura.
7. Il teste ha così riferito in ordine alle modalità lavorative del personale di Tes_1
avente le mansioni del e del stesso: “La sabbiatura si faceva CP_3 Pt_2 Pt_2
prevalentemente a terra, nei capannoni, e la pittura sempre a bordo. ADR: il Gruitti
4 lavorava prevalentemente a bordo. ADR: prima di pitturare a bordo si doveva pulire la superficie, con una scopa o con la manichetta dell'aria; avevamo anche una spazzola di acciaio con cui spazzolavamo i soffitti e i pavimenti, tutte le lamiere. ADR: la vernice non aveva amianto, ma a bordo i rivestimenti di tubi dei vapori, della ciminiera, avevamo amianto, e le cabine erano coibentate anche quelle, con pannelli non so se era amianto o altra coibentazione. ADR: a bordo noi intervenivamo per pitturare dopo che tubi e pareti erano state già rivestite;
ADR: solo ogni tanto trovavamo negli stesso locali qualche altra professione impegnata a completare il lavoro, in un angolo, questo quando pitturavamo,
invece quando spazzolavamo ci trovavamo in mezzo a chi faceva rivestimento, a volte litigavamo perché non potevamo starci tutti, facevamo tutti molta polvere. ADR:
inizialmente, i primi anni, avevamo gli spogliatoi con il personale poi è stato Pt_3
aggiunto un muretto per separare ma i locali erano i medesimi;
faccio presente che anche negli spogliatoti c'erano tubi rivestiti;
ADR: andavamo a mangiare negli stessi locali del personale usavamo la mensa di ADR: i primi anni avevamo la mascherina Pt_3 Pt_3
con la spugna ed il filtro, che bisognava strizzare da quanto assorbivano la polvere durante la giornata, la usavamo sempre per andare a lavorare, poi ci hanno dato una maschera più
lunga con il filtro ma si sentivano lo stesso gli odori;
nei capannoni per la sabbiatura usavamo uno scafandro che proteggeva integralmente il viso perché la sabbiatura avveniva con polvere metallica, e quando non si usava lo scafandro terminate le operazioni di sabbiatura ci mettevamo la mascherina perché c'era molta polvere. ADR: a volte negli stessi locali a bordo lavoravamo vicino ai saldatori, poi arrivava il capo e spostava qualcuno perché non si poteva lavorare tutti insieme, in sala macchine anche i tubisti che montavano i tubi, anche quando veniva messa la coibentazione noi a volte eravamo presenti ad es. per ritocchi con pennello. ADR: per pulire i locali prima di intervenire usavamo una scopa e la manichetta dell'aria e poi aspiravamo con tubo aspiratore;
faccio presente che in sala macchine noi dovevamo verniciare anche sotto il
5 grigliato, nella sentina della sala macchine, per verniciare doveva essere pulita la superficie.”.
8. Nel descrivere tale contesto lavorativo la testimonianza è peraltro del tutto coerente con altri elementi istruttori forniti da parte ricorrente in allegato al ricorso, da cui si ricava che gli interventi di pitturazione intervenivano frequentemente su manufatti previamente trattati con amianto o coibentati con detto materiale (cfr. docc. da 21 a 39 ric.).
9. Per contro, non ha dimostrato di aver predisposto all'interno dello CP_1
stabilimento ed a bordo nave un ambiente sicuro per la salute delle maestranze ivi impiegate, propri dipendenti o meno, né di avere informato le stesse (o i loro datori di lavoro) dei pericoli derivanti dall'utilizzo dell'amianto, nonostante almeno fino alla prima metà degli anni '80 detto materiale fosse grandemente utilizzato negli ambienti lavorativi.
10. Tenuto conto che il luogo di lavoro del era all'interno di ambienti di proprietà di Pt_2
e sui quali la stessa manteneva il proprio controllo, tant'è vero che sia a bordo CP_1
nave che in banchina operavano anche propri dipendenti in un contesto di contemporaneità e contiguità tra le varie lavorazioni, deve ritenersi sussistente una responsabilità di per patologie insorte in capo al a seguito e per causa CP_1 Pt_2
dell'attività lavorativa in questione.
11. Si richiama sul punto proprio precedente (sent. 722/2022) citato da parte ricorrente ed allegato al ricorso sub doc. 40, nonché la recente Cass., 29157/24, riferita a fattispecie del tutto analoga, secondo cui “l'insegnamento in materia di questa Corte riconosce la
responsabilità del committente sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente-
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le
misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare
nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo
di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo (Cass. 24
giugno 2020, n. 12465). E, sussiste l'obbligo del committente, che mantenga la
disponibilità dell'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
6 l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice,
consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di
rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel
cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione
dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (Cass. 25 febbraio
2019, n. 5419, con richiamo di precedenti conformi in motivazione, tra i quali: Cass. n.
19494 del 2009; Cass. n. 21694 del 2011; Cass. n. 798 del 2017).
5. Tali principi si
fondano su quello più generale, secondo il quale "in tema di infortuni sul lavoro, quando
un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali
con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura
una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque
sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia
in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso
è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità
solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a
produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più
cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n.
8372 del 2014)" (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614, p.to 9.1 in motivazione).
6. Tali
generali principi devono essere affermati anche con riguardo al periodo precedente
all'entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994, poiché promanano dalla generale norma
dell'art. 2087 c.c., norma di "chiusura" in materia di responsabilità per gli infortuni e le
malattie professionali, proprio per il suo importante ruolo di integrazione della
protezione del lavoratore e di tutela della salute sul luogo di lavoro (v. ex multis Sez. L -
, Ordinanza n. 37019 del 16/12/2022, Sez. L, Sentenza n. 3291 del 19/02/2016, Sez. L,
Sentenza n. 20142 del 23/09/2010, Sez. L, Sentenza n. 12138 del 19/08/2003).”.
12. La CTU medico-legale espletata in corso di causa conclude nel senso della insorgenza in capo ad di ispessimenti pleurici bilaterali (placche pleuriche) e fibrosi Persona_1
7 polmonare con elevata probabilità riconducibili all'esposizione ad asbesto subita nel corso della propria attività lavorativa alle dipendenze di CP_3
13. Ritenuta la consulenza coerente ed approfonditamente motivata anche alla luce delle risposte alle osservazioni del CTP di parte resistente, e ciò con particolare riferimento alla diagnosi di asbestosi - tenuto conto che, sia pure in assenza di esame istologico, risultano sussistenti indici presuntivi di significativa consistenza per ricondurre la fibrosi polmonare all'esposizione ad amianto -, deve ritenersi, dunque, che subì in Persona_1
vita un danno non patrimoniale in conseguenza dell'esposizione ad amianto, correlato alle patologie che lo hanno afflitto, danno che per quanto sopra argomentato è
addebitabile a . CP_1
14. In relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, occorre considerare che dalla CTU emerge l'insorgenza clinicamente rilevante della malattia nel 2013, sia pure i sintomi si fossero manifestati precedentemente, con decorso progressivo ed ingravescente culminato al giugno 2020 in una situazione di compromissione funzionale del 25%, poco prima del decesso avvenuto nel dicembre 2020 per cause pacificamente autonome.
15. La premorienza determina l'inidoneità dell'utilizzo delle tabelle predisposte per la quantificazione del danno permanente, redatte sul presupposto della sopravvivenza;
per contro, la progressiva ma lenta ingravescenza della patologia rende di difficoltosa applicazione gli importi indicati in tabella per l'invalidità temporanea, che presuppongono l'avvenuta guarigione o comunque la stabilizzazione.
16. In questo contesto reputa il giudicante possano essere utilizzate le tabelle di Milano
riferite all'ipotesi della premorienza (cfr. allegato alle note conclusive di parte ricorrente),
dalle quali si ricava in capo al de cuius delle attuali ricorrenti un danno quantificabile in
€ 38.097,60, determinato sommando alla quantificazione corrispondente ad invalidità del
25% relativa ai primi due anni dall'insorgenza della patologia (€ 11.696) l'importo annuale di € 3.342 per le 6 residue annualità in cui la patologia si è protratta prima del
8 decesso e aumentando l'importo così ottenuto del 20% in ragione della situazione di grave sofferenza del negli ultimi anni di vita. Pt_2
17. Non convince il diverso calcolo proposto da parte ricorrente nelle note conclusive sia perché utilizza dei dati diversi da quelli di cui alla tabella (€ 11.696 è il danno ivi riferito ai primi due anni computati assieme, non al solo secondo anno, come si ricava dalla relazione e dalle note alle relative tabelle) sia perché, se è vero che nella fattispecie di causa la situazione psico-fisica del de cuius è andata progressivamente peggiorando contrariamente agli assunti sulla cui base sono state elaborate le tabelle, per altro verso la situazione patologica inziale (al 2013) era ben inferiore rispetto al 25% di invalidità che il CTU data a giugno 2020. Valutati sia il progressivo decadimento del sia una Pt_2
iniziale invalidità molto ridotta, e la situazione di sofferenza degli ultimi anni di vita,
risulta equo ad avviso del giudicante quantificare il danno in € 38.097,60.
18. Da ciò consegue, considerato quanto corrisposto dall' (€ 7.069,08), che CP_2 CP_1
va condannata a risarcire alle ricorrenti a tiolo di danno non patrimoniale, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, l'importo di € 31.028,52 oltre interessi legali sulla somma devalutata a dicembre 2020 e via via rivalutata fino al saldo.
19. Alle ricorrenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, spetta inoltre il risarcimento del danno patrimoniale riferito alle spese di perizia medico-legale ante
causam, per importo di € 305,00 (doc. 42 ric.).
20. Le spese di lite seguono la soccombenza, e comprendono anche le spese di CTP per l'importo documentato di € 1.530,00 (cfr. fattura e distinta di bonifico dimessi in PCT),
stante l'opportunità di supporto al CTU nella specifica tipologia di causa;
la liquidazione
è effettuata a favore dei procuratori delle ricorrenti che si sono dichiarati antistatari.
21. Le spese di CTU sono confermate nell'importo oggetto di liquidazione provvisoria (come da provvedimento del 14.3.2025) e poste in capo a per la sua soccombenza. CP_1
P.Q.M.
9 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a risarcire alle CP_1
ricorrenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie:
- € 31.028,52, oltre interessi legali sulla somma devalutata a dicembre 2020 e via via rivalutata fino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
- € 305,00 a titolo di danno patrimoniale.
Condanna altresì parte resistente a rifondere ai procuratori delle ricorrenti – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre ad IVA e
CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di
CTP per importo di € 1.530,00.
Spese di CTU definitivamente in capo a CP_1
Venezia, 25/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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