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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1920/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dalle avv. te Rosa Linda FABBRI e C.F._1
Lucia CANEVE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a San Lazzaro di Savena (BO) in via Emilia, n.191 e
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro PENNAZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Casalecchio di Reno (BO) Via Isonzo n. 14,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Zola Predosa il 2 settembre 2007. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 7 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'8 Parte_2 settembre 1980 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio a Zola Predosa il 2 settembre 2007, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27 parte 1 - anno 2007; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore con la madre presso la casa coniugale e per l'effetto assegna alla signora a suddetta residenza, che del resto è di sua proprietà della stessa;
Parte_1
3) prende atto che il signor a provveduto a trasferirsi in altra abitazione;
Pt_2
4) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- nel periodo scolastico: a) a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o quando il padre riesce a prelevarlo) fino alla domenica dopo cena, quando il padre lo riporterà a casa della madre;
b) durante la settimana un giorno dall'uscita da scuola (o quando riesce a prelevarlo) fino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
pagina 2 di 7 - in estate, quando il figlio non frequenterà la scuola, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre o nei centri estivi;
- nelle festività natalizie cinque giorni consecutivi e ad anni alterni la Vigilia di Natale, il 25 dicembre, Santo Stefano, 31 dicembre, 1° gennaio, Epifania, anche a seconda dei desideri del minore;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, almeno dieci/quindici giorni consecutivi da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- in ogni caso, nei periodi di sospensione scolastica i genitori collaboreranno fra loro e manterranno un'alternanza nella gestione e frequentazione del figlio compatibilmente con gli impegni e orari lavorativi di ciascuno;
5) prende atto che le parti hanno convenuto che le spese relative alle vacanze saranno sostenute integralmente dal genitore che le trascorre col figlio, senza alcun diritto di richiedere rimborsi all'altro, ad eccezione delle vacanze che il figlio trascorrerà da solo o con gli amici, che andranno sostenute dai genitori nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre;
6) prende atto che:
- i genitori hanno convenuto che quando avranno il figlio presso di sé si faranno completo carico della sua gestione, assistendolo, accompagnandolo e/o prelevandolo nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, mantenendo un costante e collaborativo dialogo fra loro nel suo preminente interesse e si impegneranno a che faccia i compiti e adempia ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- il padre si impegna ad accompagnare agli allenamenti di pallavolo quando Per_1 il figlio sarà presso di lui ed alla partita del sabato, qualora non sia fuori sede per lavoro;
6) da marzo 2024 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, sino all'autosufficienza economica dello stesso, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di 800,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) prende atto che le parti hanno concordato che:
- in caso di documentata cassa integrazione e/o mobilità in cui eventualmente incorra il signor il contributo al mantenimento venga temporaneamente ridotto al Pt_2 verificarsi di tale circostanza in proporzione alla decurtazione effettivamente praticata dal datore di lavoro (es. in caso di riduzione del 40% del trattamento economico, riduzione temporanea del 40% del contributo al mantenimento) fino alla ripresa del regolare tenore retributivo;
- le spese relative al trasporto pubblico, telefono cellulare del figlio, abbonamenti vari (xbox, audible, ecc.) e assicurazione medica (rimangono escluse le spese che non pagina 3 di 7 siano coperte dall'assicurazione) sono ricomprese nel contributo mensile al mantenimento;
8) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente nella misura del 60% e del 40% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, in particolare:
- dovranno essere rimborsate senza preventivo accordo e a fronte di esibizione di documento giustificativo: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise o continuative. A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche (quelle non coperte da assicurazione medica o quelle il cui costo non viene rimborsato dall'assicurazione) sono quelle suggerite dallo specialista scelto di comune accordo, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
le spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) i campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete familiare di riferimento;
c) le spese necessarie per l'eventuale acquisto dell'auto al figlio ed il conseguimento della patente di guida (inclusi i costi per la scuola guida, la manutenzione, il bollo, l'assicurazione, il cambio stagionale delle gomme); d) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, viaggi di istruzione e formazione sia in Italia che all'estero, le uscite scolastiche senza pernottamento;
e) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, cure dentali, eventuale terapia psicologica di cui abbia necessità il figlio su prescrizione o documentata indicazione di uno specialista scelto di comune accordo;
i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza, sempre in caso non siano coperti, in toto o in parte, da assicurazione medica;
- per tutte le spese mediche non coperte, o coperte solo in parte, dall'assicurazione medica, il signor rimborserà alla moglie il 60% di quanto non rimborsato Pt_2 dall'assicurazione a seguito di esibizione di giustificativi comprovanti la spesa complessiva e l'importo rimborsato;
- tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. Eventuali lezioni private fiscalmente documentate, a cui il figlio debba ricorrere per debiti formativi scolastici, saranno sostenute al 60% dal padre e al 40% in capo alla madre: 9) dispone, quanto al rimborso delle spese straordinarie, che: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà a fronte di esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il genitore a fronte di una formale richiesta di rimborso avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e pagina 4 di 7 non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese e che ha fornito idonea documentazione è dovuto con cadenza semestrale tramite separato bonifico bancario, salvo per le spese che singolarmente superino 500,00 euro, che verranno invece rimborsate entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie di volta in volta dovute non dovrà mai cumularsi in un unico bonifico col contributo ordinario al mantenimento del figlio, che dovrà invece essere sempre erogato separatamente;
10) dispone che:
- la documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della sua corretta deducibilità;
- le detrazioni fiscali per il figlio saranno godute al 50% da ambedue i coniugi;
11) prende atto che i genitori hanno concordato di corrispondere al figlio, dalla sottoscrizione del ricorso, ciascuno a settimane alterne, una paghetta settimanale di 30,00 euro entro il giorno cinque del mese, mediante versamento diretto sulla sua carta prepagata o in contanti e che eventuali futuri aumenti verranno concordati tra le parti;
12) prende atto che la signora rinuncia a richiedere al marito il costo Parte_1 dell'abbonamento a Netflix;
13) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che, dal mese di marzo 2024, l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla signora e Parte_1 che il signor si è impegnato a firmare entro cinque giorni lavorativi dalla Pt_2 richiesta ogni adempimento utile allo scopo anche per gli anni futuri e a concordare preventivamente con la ricorrente ogni eventuale modifica di tale pattuita modalità di percezione dello stesso;
14) prende atto che rispetto ai rapporti patrimoniali i coniugi hanno concordato:
- di dividere il denaro contenuto nei rispettivi conti correnti (con saldo risultante alla data del 31-12-2023) al 50% ciascuno e nello specifico: a) saldo cc l 31-12-2023: 13.253,90 euro;
Pt_2
b) saldo carta Credito LOLLI Dicembre 2023: 2.610,20 euro (da detrarre dal saldo cc); c) saldo finale LOLLI: 10.643,70 euro;
d) saldo cc l 31-12-2023: 6.000,60 euro;
Parte_1
e) saldo carta prepagata 3.012,79 euro;
Parte_1
f) saldo finale 9.013,39 euro;
Parte_1
g) credito residuo in favore della signora 815,15 euro;
Parte_1
- che i canoni di locazione dell'ufficio utilizzato in via esclusiva dal signor Pt_2 negli ultimi mesi del rapporto locatizio versati dalla signora vengano a Parte_1 quest'ultima rimborsati dal marito nella misura di quanto dalla stessa versato da gennaio 2024 a marzo 2024, detratto l'importo relativo all'aliquota fiscale goduta dalla signora A tale scopo, dall'importo di 200,00 euro mensili corrisposti a titolo di Parte_1 canone, verrà decurtata la somma corrispondente all'aliquota fiscale della moglie, pari al pagina 5 di 7 26%, per un rimborso complessivo netto pari a 444,00 euro. A fronte dei suddetti crediti della signora aranno poste in compensazione le spese che il signor
Parte_1 Pt_2 ha sostenuto negli ultimi mesi per conto della signora tra le quali 1) la rata
Parte_1 dell'iscrizione alla palestra di quest'ultima per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile (addebitata sulla carta di credito del marito, per un totale di 360,00 euro); 2) l'anticipo di 200,00 euro versato dal signor per il campo estivo di pallavolo del Pt_2 figlio che, essendo da considerarsi spesa straordinaria a suo carico al 60%, fa sorgere un credito nei confronti della signora pari a 80,00 euro. In conseguenza di
Parte_1 quanto sopra evidenziato, il saldo di quanto dovuto dal marito alla signora
Parte_1 ammonta a: euro 815,15 + 444,00 - 360,00 - 80,00 = 819,15 euro;
- che ciascuno di essi mantenga la polizza assicurativa rispettivamente intestata specificando, tuttavia, il differente valore delle stesse a fine 2023 e precisamente:
• polizza n. 30745946 intestata a valore di riscatto Parte_1
11.705,70 euro
• polizza n. 30748034 intestata a valore di riscatto 8.993,30 Parte_2 euro;
concordando di mantenere dette rispettive polizze, aventi valori differenti, in capo a ciascun intestatario, i coniugi pattuiscono che, a scadenza della polizza n. 30745946, dovrà avvenire un conguaglio a favore del signor di 1.356,20 euro (pari a metà Pt_2 della differenza tra i due importi di riscatto – questo in quanto la polizza del marito ha un valore inferiore a quella intestata alla moglie, nella quale, però, sono state versate somme comuni); ricapitolando i saldi evidenziati sopra risulta pertanto: a favore della signora 819,15 euro per saldo spese varie, mentre a favore di Parte_1 Parte_2
1.356,20 euro per saldo chiusura polizze;
dalla compensazione tra i suddetti importi risulta un credito a favore del signor di 537,05 euro;
i coniugi concordano che Pt_2 detto importo verrà eccezionalmente compensato (e le parti stanno già procedendo in tal senso) con le spese mensili straordinarie di futura maturazione precisando sin da ora che, una volta adempiuto in tal modo tale incombente, le parti non procederanno in futuro ad alcuna forma di compensazione fra costi per spese straordinarie e contributo al mantenimento;
15) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura intestata alla signora rimarrà di proprietà della stessa senza conguagli tra le parti, mentre il Parte_1 signor a in uso una vettura aziendale di proprietà della società datrice di lavoro;
Pt_2
16) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
17) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e a quello per il minore;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente pagina 6 di 7 dr.ssa Silvia Migliori
dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dalle avv. te Rosa Linda FABBRI e C.F._1
Lucia CANEVE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a San Lazzaro di Savena (BO) in via Emilia, n.191 e
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro PENNAZZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Casalecchio di Reno (BO) Via Isonzo n. 14,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Zola Predosa il 2 settembre 2007. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 7 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'8 Parte_2 settembre 1980 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio a Zola Predosa il 2 settembre 2007, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27 parte 1 - anno 2007; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore con la madre presso la casa coniugale e per l'effetto assegna alla signora a suddetta residenza, che del resto è di sua proprietà della stessa;
Parte_1
3) prende atto che il signor a provveduto a trasferirsi in altra abitazione;
Pt_2
4) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- nel periodo scolastico: a) a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o quando il padre riesce a prelevarlo) fino alla domenica dopo cena, quando il padre lo riporterà a casa della madre;
b) durante la settimana un giorno dall'uscita da scuola (o quando riesce a prelevarlo) fino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
pagina 2 di 7 - in estate, quando il figlio non frequenterà la scuola, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre o nei centri estivi;
- nelle festività natalizie cinque giorni consecutivi e ad anni alterni la Vigilia di Natale, il 25 dicembre, Santo Stefano, 31 dicembre, 1° gennaio, Epifania, anche a seconda dei desideri del minore;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, almeno dieci/quindici giorni consecutivi da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- in ogni caso, nei periodi di sospensione scolastica i genitori collaboreranno fra loro e manterranno un'alternanza nella gestione e frequentazione del figlio compatibilmente con gli impegni e orari lavorativi di ciascuno;
5) prende atto che le parti hanno convenuto che le spese relative alle vacanze saranno sostenute integralmente dal genitore che le trascorre col figlio, senza alcun diritto di richiedere rimborsi all'altro, ad eccezione delle vacanze che il figlio trascorrerà da solo o con gli amici, che andranno sostenute dai genitori nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre;
6) prende atto che:
- i genitori hanno convenuto che quando avranno il figlio presso di sé si faranno completo carico della sua gestione, assistendolo, accompagnandolo e/o prelevandolo nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, mantenendo un costante e collaborativo dialogo fra loro nel suo preminente interesse e si impegneranno a che faccia i compiti e adempia ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- il padre si impegna ad accompagnare agli allenamenti di pallavolo quando Per_1 il figlio sarà presso di lui ed alla partita del sabato, qualora non sia fuori sede per lavoro;
6) da marzo 2024 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, sino all'autosufficienza economica dello stesso, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma di 800,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) prende atto che le parti hanno concordato che:
- in caso di documentata cassa integrazione e/o mobilità in cui eventualmente incorra il signor il contributo al mantenimento venga temporaneamente ridotto al Pt_2 verificarsi di tale circostanza in proporzione alla decurtazione effettivamente praticata dal datore di lavoro (es. in caso di riduzione del 40% del trattamento economico, riduzione temporanea del 40% del contributo al mantenimento) fino alla ripresa del regolare tenore retributivo;
- le spese relative al trasporto pubblico, telefono cellulare del figlio, abbonamenti vari (xbox, audible, ecc.) e assicurazione medica (rimangono escluse le spese che non pagina 3 di 7 siano coperte dall'assicurazione) sono ricomprese nel contributo mensile al mantenimento;
8) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente nella misura del 60% e del 40% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, in particolare:
- dovranno essere rimborsate senza preventivo accordo e a fronte di esibizione di documento giustificativo: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise o continuative. A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche (quelle non coperte da assicurazione medica o quelle il cui costo non viene rimborsato dall'assicurazione) sono quelle suggerite dallo specialista scelto di comune accordo, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
le spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) i campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete familiare di riferimento;
c) le spese necessarie per l'eventuale acquisto dell'auto al figlio ed il conseguimento della patente di guida (inclusi i costi per la scuola guida, la manutenzione, il bollo, l'assicurazione, il cambio stagionale delle gomme); d) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, viaggi di istruzione e formazione sia in Italia che all'estero, le uscite scolastiche senza pernottamento;
e) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, cure dentali, eventuale terapia psicologica di cui abbia necessità il figlio su prescrizione o documentata indicazione di uno specialista scelto di comune accordo;
i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza, sempre in caso non siano coperti, in toto o in parte, da assicurazione medica;
- per tutte le spese mediche non coperte, o coperte solo in parte, dall'assicurazione medica, il signor rimborserà alla moglie il 60% di quanto non rimborsato Pt_2 dall'assicurazione a seguito di esibizione di giustificativi comprovanti la spesa complessiva e l'importo rimborsato;
- tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. Eventuali lezioni private fiscalmente documentate, a cui il figlio debba ricorrere per debiti formativi scolastici, saranno sostenute al 60% dal padre e al 40% in capo alla madre: 9) dispone, quanto al rimborso delle spese straordinarie, che: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà a fronte di esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il genitore a fronte di una formale richiesta di rimborso avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e pagina 4 di 7 non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese e che ha fornito idonea documentazione è dovuto con cadenza semestrale tramite separato bonifico bancario, salvo per le spese che singolarmente superino 500,00 euro, che verranno invece rimborsate entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie di volta in volta dovute non dovrà mai cumularsi in un unico bonifico col contributo ordinario al mantenimento del figlio, che dovrà invece essere sempre erogato separatamente;
10) dispone che:
- la documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della sua corretta deducibilità;
- le detrazioni fiscali per il figlio saranno godute al 50% da ambedue i coniugi;
11) prende atto che i genitori hanno concordato di corrispondere al figlio, dalla sottoscrizione del ricorso, ciascuno a settimane alterne, una paghetta settimanale di 30,00 euro entro il giorno cinque del mese, mediante versamento diretto sulla sua carta prepagata o in contanti e che eventuali futuri aumenti verranno concordati tra le parti;
12) prende atto che la signora rinuncia a richiedere al marito il costo Parte_1 dell'abbonamento a Netflix;
13) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che, dal mese di marzo 2024, l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla signora e Parte_1 che il signor si è impegnato a firmare entro cinque giorni lavorativi dalla Pt_2 richiesta ogni adempimento utile allo scopo anche per gli anni futuri e a concordare preventivamente con la ricorrente ogni eventuale modifica di tale pattuita modalità di percezione dello stesso;
14) prende atto che rispetto ai rapporti patrimoniali i coniugi hanno concordato:
- di dividere il denaro contenuto nei rispettivi conti correnti (con saldo risultante alla data del 31-12-2023) al 50% ciascuno e nello specifico: a) saldo cc l 31-12-2023: 13.253,90 euro;
Pt_2
b) saldo carta Credito LOLLI Dicembre 2023: 2.610,20 euro (da detrarre dal saldo cc); c) saldo finale LOLLI: 10.643,70 euro;
d) saldo cc l 31-12-2023: 6.000,60 euro;
Parte_1
e) saldo carta prepagata 3.012,79 euro;
Parte_1
f) saldo finale 9.013,39 euro;
Parte_1
g) credito residuo in favore della signora 815,15 euro;
Parte_1
- che i canoni di locazione dell'ufficio utilizzato in via esclusiva dal signor Pt_2 negli ultimi mesi del rapporto locatizio versati dalla signora vengano a Parte_1 quest'ultima rimborsati dal marito nella misura di quanto dalla stessa versato da gennaio 2024 a marzo 2024, detratto l'importo relativo all'aliquota fiscale goduta dalla signora A tale scopo, dall'importo di 200,00 euro mensili corrisposti a titolo di Parte_1 canone, verrà decurtata la somma corrispondente all'aliquota fiscale della moglie, pari al pagina 5 di 7 26%, per un rimborso complessivo netto pari a 444,00 euro. A fronte dei suddetti crediti della signora aranno poste in compensazione le spese che il signor
Parte_1 Pt_2 ha sostenuto negli ultimi mesi per conto della signora tra le quali 1) la rata
Parte_1 dell'iscrizione alla palestra di quest'ultima per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile (addebitata sulla carta di credito del marito, per un totale di 360,00 euro); 2) l'anticipo di 200,00 euro versato dal signor per il campo estivo di pallavolo del Pt_2 figlio che, essendo da considerarsi spesa straordinaria a suo carico al 60%, fa sorgere un credito nei confronti della signora pari a 80,00 euro. In conseguenza di
Parte_1 quanto sopra evidenziato, il saldo di quanto dovuto dal marito alla signora
Parte_1 ammonta a: euro 815,15 + 444,00 - 360,00 - 80,00 = 819,15 euro;
- che ciascuno di essi mantenga la polizza assicurativa rispettivamente intestata specificando, tuttavia, il differente valore delle stesse a fine 2023 e precisamente:
• polizza n. 30745946 intestata a valore di riscatto Parte_1
11.705,70 euro
• polizza n. 30748034 intestata a valore di riscatto 8.993,30 Parte_2 euro;
concordando di mantenere dette rispettive polizze, aventi valori differenti, in capo a ciascun intestatario, i coniugi pattuiscono che, a scadenza della polizza n. 30745946, dovrà avvenire un conguaglio a favore del signor di 1.356,20 euro (pari a metà Pt_2 della differenza tra i due importi di riscatto – questo in quanto la polizza del marito ha un valore inferiore a quella intestata alla moglie, nella quale, però, sono state versate somme comuni); ricapitolando i saldi evidenziati sopra risulta pertanto: a favore della signora 819,15 euro per saldo spese varie, mentre a favore di Parte_1 Parte_2
1.356,20 euro per saldo chiusura polizze;
dalla compensazione tra i suddetti importi risulta un credito a favore del signor di 537,05 euro;
i coniugi concordano che Pt_2 detto importo verrà eccezionalmente compensato (e le parti stanno già procedendo in tal senso) con le spese mensili straordinarie di futura maturazione precisando sin da ora che, una volta adempiuto in tal modo tale incombente, le parti non procederanno in futuro ad alcuna forma di compensazione fra costi per spese straordinarie e contributo al mantenimento;
15) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura intestata alla signora rimarrà di proprietà della stessa senza conguagli tra le parti, mentre il Parte_1 signor a in uso una vettura aziendale di proprietà della società datrice di lavoro;
Pt_2
16) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
17) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e a quello per il minore;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente pagina 6 di 7 dr.ssa Silvia Migliori
dr. Bruno Perla
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