Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 503
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza del presupposto impositivo ed infondatezza delle determinazioni

    La Corte ha accertato che il sostituto d'imposta (INPS) ha modificato i dati certificati solo dopo che il contribuente aveva già presentato la dichiarazione dei redditi, ingenerando un errore non imputabile al contribuente. Si applica il principio del legittimo affidamento di cui all'art. 10 della Legge n. 212/2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 503
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 503
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo