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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3908/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004539384 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 03.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania la cartella di pagamento n. 293 2023 00045393 84 di euro 579,87, notificata in data 10.02.2024 e relativa al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73 effettuato sulla dichiarazione reddituale Mod. 730 presentata per il periodo d'imposta 2018.
Eccepisce l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per inesistenza del presupposto impositivo ed infondatezza delle determinazioni ivi contenute. Afferma che il credito asseritamente vantato dall'Ufficio per il mancato pagamento delle ritenute sulle somme da pensione è erroneo e non dovuto, perché le ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, relative all'annualità 2018, sono state effettuate “alla fonte” dal sostituto d'imposta, ovvero dall'INPS.
Conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tutti da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Legale si è costituita il 03.06.2024 facendo rilevare di aver rettificato le ritenute indicate nel quadro C ai righi C10 (ritenute addizionale Regionale
€ 270,00) e C12 (ritenute addizionale Comunale € 126,00) sulla base dei dati riscontrati in anagrafe tributaria, poiché il sostituto di imposta non ha indicato alcuna ritenuta nei punti 22 e 27 della C.U. trasmessa e né risulta presentata alcuna dichiarazione integrativa.
Conclude sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo di rigettare il ricorso per infondatezza nel merito, con vittoria di spese.
Parte ricorrente in data 07.06.2024 deposita il modello F23 relativo al pagamento del CUT.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato nei termini che seguono.
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'atto emesso a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter
D.P.R. n. 600/73, relativo al Mod. 730 per il periodo d'imposta 2018.
Risulta per tabulas che il ricorrente provvedeva alla predisposizione della dichiarazione dei redditi in data
19.06.2019, attenendosi scrupolosamente ai dati contenuti nella Certificazione Unica (CU) 2019 allora in suo possesso. In tale certificazione, rilasciata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta, risultavano operate ritenute per addizionale regionale (€ 270,05) e comunale (€ 126,02).
Solo in data successiva, e precisamente il 02/08/2019 (come da Identificativo: 11143746026-0001983),
l'Istituto Previdenziale trasmetteva, all'Agenzia delle Entrate, telematicamente, un'altra CU attestando l'omessa effettuazione delle medesime ritenute.
È dunque accertato che il sostituto d'imposta abbia modificato i dati certificati soltanto dopo che il contribuente aveva già assolto i propri obblighi dichiarativi, ingenerando un errore non a lui imputabile. La fattispecie deve essere esaminata alla luce del principio del legittimo affidamento, di cui all' art. 10 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), il quale testualmente recita: “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Ciò determina che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
ne consegue che non possono essere irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, qualora l'errore del contribuente derivi da indicazioni inesatte o ritardi dell'Amministrazione stessa.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito principi molto chiari e precisamente:
1. Il principio del "Legittimo Affidamento". Il contribuente ha il diritto di fare affidamento sulla correttezza dei dati forniti dalla Pubblica amministrazione o dagli enti previdenziali. Pertanto se l'INPS invia una CU errata e poi la rettifica tardivamente, il contribuente è considerato in buona fede e l'errore dell'ente non può ricadere sul cittadino sotto forma di sanzioni.
2. Responsabilità per "Danno da Errata Informazione". L'ente previdenziale è responsabile dei danni cagionati al privato per aver fornito informazioni errate o incomplete.
3. Inesigibilità della Sanzione (Statuto del Contribuente).
In conclusione se da un lato l'Agenzia delle Entrate ha correttamente rilevato, sulla base della CU, rettificativa,
l'esistenza di un debito d'imposta per ritenute non operate (pari a complessivi € 396,07), dall'altro non può sottacersi l'assoluta carenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente ai fini sanzionatori.
Per i motivi esposti, la pretesa tributaria è legittima limitatamente alla sola quota capitale (imposte), mentre deve disporsi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi irrogati.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni e gli interessi applicati con l'atto impugnato.
Conferma l'obbligo di versamento delle sole maggiori imposte (addizionali) accertate pari a complessivi
€ 396,00.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania il 14.01.2026 Il giudice singolo
CO SE NO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3908/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004539384 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 03.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania la cartella di pagamento n. 293 2023 00045393 84 di euro 579,87, notificata in data 10.02.2024 e relativa al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73 effettuato sulla dichiarazione reddituale Mod. 730 presentata per il periodo d'imposta 2018.
Eccepisce l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per inesistenza del presupposto impositivo ed infondatezza delle determinazioni ivi contenute. Afferma che il credito asseritamente vantato dall'Ufficio per il mancato pagamento delle ritenute sulle somme da pensione è erroneo e non dovuto, perché le ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, relative all'annualità 2018, sono state effettuate “alla fonte” dal sostituto d'imposta, ovvero dall'INPS.
Conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tutti da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Legale si è costituita il 03.06.2024 facendo rilevare di aver rettificato le ritenute indicate nel quadro C ai righi C10 (ritenute addizionale Regionale
€ 270,00) e C12 (ritenute addizionale Comunale € 126,00) sulla base dei dati riscontrati in anagrafe tributaria, poiché il sostituto di imposta non ha indicato alcuna ritenuta nei punti 22 e 27 della C.U. trasmessa e né risulta presentata alcuna dichiarazione integrativa.
Conclude sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo di rigettare il ricorso per infondatezza nel merito, con vittoria di spese.
Parte ricorrente in data 07.06.2024 deposita il modello F23 relativo al pagamento del CUT.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato nei termini che seguono.
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'atto emesso a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter
D.P.R. n. 600/73, relativo al Mod. 730 per il periodo d'imposta 2018.
Risulta per tabulas che il ricorrente provvedeva alla predisposizione della dichiarazione dei redditi in data
19.06.2019, attenendosi scrupolosamente ai dati contenuti nella Certificazione Unica (CU) 2019 allora in suo possesso. In tale certificazione, rilasciata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta, risultavano operate ritenute per addizionale regionale (€ 270,05) e comunale (€ 126,02).
Solo in data successiva, e precisamente il 02/08/2019 (come da Identificativo: 11143746026-0001983),
l'Istituto Previdenziale trasmetteva, all'Agenzia delle Entrate, telematicamente, un'altra CU attestando l'omessa effettuazione delle medesime ritenute.
È dunque accertato che il sostituto d'imposta abbia modificato i dati certificati soltanto dopo che il contribuente aveva già assolto i propri obblighi dichiarativi, ingenerando un errore non a lui imputabile. La fattispecie deve essere esaminata alla luce del principio del legittimo affidamento, di cui all' art. 10 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), il quale testualmente recita: “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Ciò determina che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
ne consegue che non possono essere irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, qualora l'errore del contribuente derivi da indicazioni inesatte o ritardi dell'Amministrazione stessa.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito principi molto chiari e precisamente:
1. Il principio del "Legittimo Affidamento". Il contribuente ha il diritto di fare affidamento sulla correttezza dei dati forniti dalla Pubblica amministrazione o dagli enti previdenziali. Pertanto se l'INPS invia una CU errata e poi la rettifica tardivamente, il contribuente è considerato in buona fede e l'errore dell'ente non può ricadere sul cittadino sotto forma di sanzioni.
2. Responsabilità per "Danno da Errata Informazione". L'ente previdenziale è responsabile dei danni cagionati al privato per aver fornito informazioni errate o incomplete.
3. Inesigibilità della Sanzione (Statuto del Contribuente).
In conclusione se da un lato l'Agenzia delle Entrate ha correttamente rilevato, sulla base della CU, rettificativa,
l'esistenza di un debito d'imposta per ritenute non operate (pari a complessivi € 396,07), dall'altro non può sottacersi l'assoluta carenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente ai fini sanzionatori.
Per i motivi esposti, la pretesa tributaria è legittima limitatamente alla sola quota capitale (imposte), mentre deve disporsi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi irrogati.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni e gli interessi applicati con l'atto impugnato.
Conferma l'obbligo di versamento delle sole maggiori imposte (addizionali) accertate pari a complessivi
€ 396,00.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania il 14.01.2026 Il giudice singolo
CO SE NO