Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1996 / 2022
promossa da
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. MANGIAPANE ROSALINDA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
RUSSO ASSUNTA ROBERTA, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 luglio 2022, la Società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 97/22 con cui le è stato ingiunto il pagamento di €. 13.779,24 per la mancata corresponsione al dipendente Controparte_1
delle mensilità di dicembre 2018, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019,
gennaio 2020 comprensiva di TFR. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva, nonché
chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare il lavoratore al risarcimento del danno per mancata esecuzione della prestazione a regola d'arte. Con vittoria di spese.
Si costituiva , rappresentando di avere svolto attività lavorativa presso Controparte_1
la dal 04/03/2017 al 30/01/2020, con la qualifica di “Giuntista” e Parte_1
di essere creditore dell'azienda, correttamente individuata come datore di lavoro;
nel merito, deduceva l'assenza di rilevanza del Durc prodotto in atti. Eccepiva, altresì,
l'inammissibilità della domanda avanzata in via riconvenzionale per difetto di legittimazione passiva, perché inammissibile ex art. 36 c.p.c. e infondata nel merito.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione afferente la carenza di legittimazione passiva della società convenuta, per essere stata l'azienda opponente sottoposta ad amministrazione giudiziale dal 18.11.2018 al 20.09.2020, in seno ad una misura di prevenzione disposta dal
Tribunale di Agrigento – R.G.M.P. 40/16.
Invero, è noto che gli amministratori sono tenuti al pagamento, alle scadenze previste, dei debiti della società verso i terzi e l'erario, dovendo utilizzare a tale scopo le risorse economico-patrimoniali della società stessa.
Tuttavia, l'inadempimento di tale obbligo di pagamento, che espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti, non può riverberarsi in danno dei lavoratori che, a prescindere dal soggetto che gestiva materialmente la società, erano in un rapporto obbligatorio col datore di lavoro,
rappresentato dalla d'altronde, non vi può essere una Parte_1
novazione soggettiva, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, senza il consenso del creditore, in quanto lo stesso potrebbe vedere pregiudicate le sue pretese creditorie ove il nuovo debitore non fornisca una idonea garanzia patrimoniale.
Venendo al merito della pretesa, in punto di diritto, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un vero e proprio giudizio di merito ed ha ad oggetto non solo la legittimità del provvedimento emesso in sede monitoria ma, in via principale, la sussistenza del diritto di credito azionato in tale sede;
l'opponente conserva la posizione processuale di convenuto, con il relativo onere probatorio.
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto le buste paga relative alle mensilità non corrisposte relative ai mesi di dicembre 2018, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, gennaio 2020; di contro, parte opponente non ha fornito prova - come era suo onere fare - del pagamento delle predette retribuzioni.
Né il DURC regolare può fornire prova in merito, rappresentando soltanto il documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi,
ma che non dà indicazioni in merito al pagamento degli stipendi ai lavoratori.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda avanzata in via riconvenzionale volta ad accertare il grave inadempimento asseritamente posto in essere dal lavoratore in seno ad un cantiere commissionato alla ditta dalla , in seguito al quale sarebbe stata CP_2
applicata una penale a carico della Parte_1
Orbene, una domanda così avanzata pecca in punto di allegazione e di prova, non avendo parte opponente allegato - né tantomeno offerto di provare - l'an del risarcimento: invero,
nessuna menzione è stata fatta circa la tipologia di lavorazioni che erano da svolgere, le asserite omissioni poste in essere dal lavoratore, il fatto stesso della sua partecipazione ai lavori, le mansioni cui era preposto, etc…
Pertanto, la domanda così formulata non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 97/2022 cui si conferisce esecutorietà
ex art. 654 c.p.c.;
rigetta la domanda azionata in via riconvenzionale;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00
oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 12/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo