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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4237 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CAMPAGNOLI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in memoria depositata il 29/04/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nate le figlie il Persona_1
Per_ 02/01/2017 e il 06/08/2019.
1 2. Con ricorso del 29/08/2024, ha domandato la regolamentazione dei rapporti Parte_1
personali ed economici tra genitori e figlie minori.
3. Nel giudizio così radicato, è rimasto contumace nonostante la rituale notifica CP_1
eseguita nei suoi confronti (perfezionatasi ex art. 139, secondo comma, c.p.c. il 07/02/2025).
4. All'esito dell'udienza del 20/05/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§
A) Le due figlie minori della coppia (di cui è risultato superfluo l'ascolto ex art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c. vuoi in ragione della loro tenera età, vuoi per la chiarezza del complessivo quadro familiare emerso) sono affidate in via esclusiva cosiddetta rafforzata alla madre – che, da tempo, sola si prende cura in modo adeguato di ogni loro esigenza – cui, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c. viene attribuito il potere di compiere in modo autonomo le scelte di maggiore interesse per le stesse in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale.
Il disinteresse, manifesto e persistente, del padre – in tempi non lontani, oltre tutto, resosi a più riprese protagonista di condotte delittuose nei confronti della madre, ingeneranti ansia anche nelle bambine, per le quali è stato dapprima tradotto in carcere e, in seguito, agli arresti domiciliari – per le figlie risulta comprovato dalla sua decisione di non partecipare nemmeno a questo giudizio nonostante la sicura conoscenza dello stesso. Per_ B) e vengono collocate assieme alla madre nella sua attuale abitazione di Rivara, Persona_1
frazione di San Felice Sul Panaro (MO), via degli Estensi n. 21/40, soluzione loro gradita che non sussiste ragione di mutare.
C) Le frequentazioni con il padre, una volta cessate le restrizioni conseguenti alle misure cautelari dalle quali risulta attinto, sono regolate per il tramite del Servizio sociale, che organizzerà incontri in forma protetta, se previamente contattato dal , in giorni e orari scelti dall'Ente secondo CP_1
disponibilità, con facoltà di interromperli se disturbanti per le bambine che dovranno prima essere adeguatamente preparate da operatori qualificati del Servizio sociale.
D) Sul fronte economico, questi sono gli elementi che il Tribunale valuta:
- le, al momento inesistenti, frequentazioni del padre con le figlie, il cui mantenimento diretto è dunque a integrale carico della madre;
- la retribuzione di circa euro 1.200,00 mensili percepita dalla madre, gravata di un canone di locazione di euro 120,00 mensili, come dalla stessa riferito in udienza;
- il fatto che il padre, pur disoccupato, sia però giovane uomo in salute e pieno possesso di capacità lavorativa, e dunque tenuto ad attivarsi per fare fronte ai propri doveri genitoriali (articoli 4, secondo comma, e 30 Cost.).
2 Tenuto complessivamente conto di quanto precede, il viene obbligato, ai sensi dell'art. 337 CP_1 ter, quarto comma, c.c. a versare alla euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento ordinario della prole (euro 200,00 mensili per ogni figlia), oltre alla metà delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale, riportato in dispositivo.
L'assegno unico per la prole erogato dall' verrà incassato interamente dalla madre. CP_2
E) La soccombenza del convenuto determina la sua condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Per_
1. affida le figlie minori della coppia , nata il [...], e , nata il [...], Persona_1 in via esclusiva rafforzata alla madre , cui viene attribuito il potere di compiere Parte_1
in modo autonomo le scelte di maggiore interesse per le stesse in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. colloca le figlie minori della coppia assieme alla madre nell'abitazione di quest'ultima in Rivara,
frazione di San Felice Sul Panaro (MO), via degli Estensi n. 21/40, presso la quale le bambine avranno residenza;
3. regola le frequentazioni tra le figlie minori della coppia e il padre , una volta cessate CP_1
le restrizioni conseguenti alle misure cautelari dalle quali risulta attinto, per il tramite del Servizio sociale, che organizzerà incontri in forma protetta, se contattato dal , in giorni e orari scelti CP_1 dall'Ente secondo disponibilità, con facoltà di interromperli se disturbanti per le bambine, le quali dovranno prima essere adeguatamente preparate da operatori qualificati del Servizio sociale;
4. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili con CP_1 Parte_1
decorrenza dal 29/08/2024, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 200,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
3 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. autorizza la madre ricorrente a fare domanda all' e a incassare Parte_1 CP_2 integralmente l'assegno unico per la prole;
6. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale territorialmente competente (San Felice Sul Panaro).
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025
4 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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