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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/11/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 103/2023 R.G. promossa
DA
, (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria
AT e IV DO
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Carpino e Massimo Aiello
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2018 proponeva opposizione Controparte_1
all'avviso di addebito n. 598 2017 0001988174000, emesso per la somma di €
1 4136,44, comprensiva di spese di notifica e compensi del servizio di riscossione, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali su reddito da arti o professioni nell'ambito della Gestione separata dell in relazione a compensi Pt_1
erogati dall per prestazioni effettuate nel 2010. CP_2
In particolare l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto, poiché relativi a periodi antecedenti al quinquennio dalla notifica dell'atto di verifica da parte dell sul reddito percepito Pt_1
dall'opponente, avvenuta in data 7.7.2016.
Nel merito inoltre deduceva l'infondatezza della pretesa contributiva, evidenziando che nel compenso percepito per l'attività lavorativa in forma autonoma svolta nell'anno 2010 per la Fondazione Inda Onlus, con emissione di fattura a fronte del compenso corrisposto, applicazione dell'IVA e deduzione della ritenuta d'acconto, non era compreso quanto dovuto all per versamento di contributi, poiché la CP_3
relativa obbligazione ricadeva sulla parte committente. Rilevava quindi l'insussistenza di un obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata dell ai sensi dell'art. 2 co. 26 L. 335/1995, trattandosi di obbligo di carattere Pt_1
residuale previsto per redditi non soggetti ad altra forma di contribuzione obbligatoria.
Lamentava infine l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità o l'infondatezza anche in relazione al quantum debeatur della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto e, per l'effetto, di accertare e dichiarare non dovute le somme pretese, con annullamento dell'avviso di addebito e contestuale cancellazione dell'eventuale iscrizione d'ufficio alla Gestione separata.
Con successivo ricorso la proponeva opposizione ad altro avviso di addebito, CP_1
recante n. 598 2018 00027694 58 000, per contributi relativi al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2011, la cui pretesa contributiva scaturiva dall'iscrizione d'ufficio della predetta nella Gestione
Separata, chiedendo di dichiararne la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità o pag. 2/18 l'infondatezza, chiedendo altresì di dichiarare non dovute le somme pretese dall , con cancellazione dell'eventuale iscrizione alla Gestione separata disposta Pt_1
dall'ente previdenziale.
A tal fine eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva. Deduceva altresì l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva e l'erroneità del calcolo delle sanzioni applicate.
In entrambi i procedimenti l , costituitosi in giudizio, resisteva all'avversa Pt_1
opposizione e ne chiedeva il rigetto, rilevando che l'iscrizione della ricorrente nella
Gestione separata era scaturita da un controllo incrociato con i dati dell'Agenzia delle
Entrate a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi per gli anni 2010, presentata nell'anno 2011, e 2011, presentata nell'anno 2012; che nella dichiarazione dei redditi la ricorrente aveva compilato il quadro CM del Modello Unico PF, ma non aveva provveduto alla iscrizione obbligatoria alla Gestione separata dell , né Pt_1
alla quantificazione dei contributi dovuti in sede di dichiarazione;
che tali omissioni integravano gli estremi dell'occultamento dell'obbligo, tale da determinare la sospensione del corso della prescrizione ex art. 2941 co. 8 c.c., sicché il termine di prescrizione non era ancora maturato, dovendo farsi coincidere il dies a quo del termine prescrizionale con la data dell'accertamento d'ufficio o, al più, con la data in cui il dolo era stato scoperto e, quindi, con la data di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, incomplete nei dati esposti, considerato altresì che nel luglio/agosto 2017 era stato notificato avviso bonario.
A seguito della riunione dei procedimenti, iscritti ai nn. 552/2018 e 651/2019 R.G., il
Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nelle cause riunite, con sentenza n. 1180/22 del 18.11.2022 accoglieva i ricorsi in opposizione proposti dalla , annullava gli avvisi di addebito opposti e compensava tra le CP_1
parti le spese di lite.
In particolare il Tribunale, premesso che la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare pag. 3/18 della posizione assicurativa, non costituendo quest'ultima presupposto del credito contributivo, rilevava che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era costituito dall'avviso bonario di pagamento ricevuto dalla ricorrente nel luglio/agosto
2017, che l'obbligo di versamento dei contributi discendeva non dalla presentazione della dichiarazione fiscale, ma dalla produzione del reddito conseguente all'attività esercitata e che la sua esigibilità era legata al successivo termine di versamento delle imposte.
Pertanto, osservava che, secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 4 D.Lgs. 241/1997 – secondo il quale i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni da questi amministrate sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi - il termine per il versamento del saldo era fissato dall'art. 17 co. 1 D.P.R. n. 435/2001 al 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui i redditi erano stati prodotti.
Evidenziava quindi che l'avviso bonario relativo ai contributi per le annualità 2010 e
2011, utile alla interruzione della prescrizione, era stato ricevuto dalla ricorrente nel luglio/agosto 2017 e, dunque, in data successiva alla scadenza dei cinque anni del termine prescrizionale.
Osservava altresì che la mera omissione di informazioni del contribuente non poteva costituire doloso occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., dovendo l'omissione essere sempre caratterizzata dall'intenzione di impedire l'accertamento del debito tanto da rendere la condotta
“ingannatrice e fraudolenta”.
Rilevava pertanto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per la sospensione del termine di prescrizione, ritenendo che nel caso di specie la condotta posta in essere dal debitore non avesse determinato per l una vera e propria Pt_1
impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, come dimostrato proprio dai controlli operati dall'ente previdenziale in via amministrativa pag. 4/18 sui presupposti che avrebbero generato l'obbligazione contributiva in capo all'opponente.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l con atto depositato il Pt_1
17.02.2023.
Resisteva al gravame l'appellata che, a sua volta, proponeva appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello l , premettendo che l'appello è proposto con Pt_1
riferimento al solo anno d'imposta 2010 per acquiescenza alla sentenza in relazione ai contributi pretesi per l'anno 2011, e deducendo l'erronea applicazione dell'art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995 e la violazione dell'art. 2935 c.c., del D.P.C.M. 10.6.2010, in relazione all'art. 2 co. 26 L. 335/1995, e dell'art. 18 co. 12 D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. n. 111 n. 2011, osserva che, in base al D.L. 15.4.2002 n. 63, conv. con modificazioni dalla L. 112/2002, i contributi afferenti alla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Precisa inoltre che la circolare del 13.6.2011 n. 84 aveva indicato per l'anno 2011 la scadenza del 16 giugno 2011 per il versamento del saldo dei contributi per l'anno
2010 e che, tuttavia, con D.P.C.M. del 12.5.2011 era stata prevista una proroga del termine al 6 luglio per il versamento delle imposte risultanti dal Modello Unico 2011 per coloro che esercitavano un'attività con studio di settore approvato e che comunque non superavano per ricavi e compensi la soglia prevista per ciascuno studio di settore.
Deduce quindi l'erroneità della sentenza impugnata per non avere tenuto conto della notifica alla ricorrente dell'avviso bonario in data 6.7.2016, relativo all'anno d'imposta 2010, prendendo invece in considerazione il solo avviso bonario notificato nel mese di agosto 2017, relativo all'anno d'imposta 2011. pag. 5/18 Osserva che, a seguito della proroga del termine, prima di tale scadenza il creditore non può esigere la prestazione in base all'art. 1185 c.c., e che tale proroga non costituisce termine alternativo di adempimento, ma nuovo termine che si sostituisce a quello precedentemente fissato, non essendo previsto il pagamento, entro i limiti della proroga, degli interessi corrispettivi.
Rileva che il differimento del termine di cui al D.P.C.M. 12.5.2011 riguardava i soggetti che svolgevano attività per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e che dichiaravano compensi inferiori al limite di applicabilità, e non semplicemente i soggetti che applicavano in concreto lo studio. Sul punto precisa che l'appellata svolge attività di natura artistica rientrante tra le attività per cui sono stati elaborati gli studi di settore UK28U e che il reddito dichiarato non supera il massimo previsto per l'applicazione degli studi medesimi, che, pertanto, la scadenza del saldo della contribuzione a percentuale per l'anno 2011 era proprio il 6.7.2011, che l'avviso bonario pervenuto all'interessata il 6.7.2016 ha validamente interrotto il termine prescrizionale e che i contributi relativi all'anno 2010 sono dunque dovuti.
2. , premesso che il primo giudice ha ritenuto assorbente l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del credito contributivo, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello per tardività del rilievo di controparte in ordine alla proroga del termine di versamento dei contributi relativi all'anno 2010, trattandosi di argomentazione non sviluppata nel primo grado di giudizio.
In subordine, in caso di ritenuta fondatezza del gravame avversario, reitera gli ulteriori motivi di opposizione proposti nel giudizio di primo grado chiedendone l'accoglimento.
In proposito rileva di avere svolto nel 2010, come titolare di partita IVA, attività lavorativa autonoma nel settore teatrale a favore della Fondazione Inda Onlus emettendo fattura a fronte del compenso corrisposto, con applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, precisando che nel compenso pattuito non era compreso quanto dovuto all a titolo di contributi poiché la relativa obbligazione CP_3
ricadeva direttamente sul committente. pag. 6/18 Richiama sul punto l'art. 3 L. 1420/1971, istitutiva della gestione per i CP_3
lavoratori dello spettacolo, che individua il datore di lavoro come “responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore”.
Deduce quindi l'insussistenza di un obbligo di versamento della contribuzione nella
Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995, trattandosi di obbligo residuale previsto per i casi di reddito non assoggettato ad altra contribuzione obbligatoria, presupposto che nel suo caso non ricorre.
2.1. Inoltre, rileva la sproporzione della sanzione applicata rispetto al presunto illecito, richiamando sul punto il messaggio dell n. 821 del 15.1.2014. Contesta Pt_1
quindi il presupposto per l'applicazione della sanzione civile, non sussistendo nel suo caso l'elemento psicologico richiesto dall'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, avendo la stessa regolarmente dichiarato il proprio reddito imponibile per l'anno 2010 non intendendo occultare le attività professionali esercitate o i compensi percepiti.
2.2. Con appello incidentale l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite per la ritenuta peculiarità e complessità delle questioni affrontate, disattendendo il criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
In proposito deduce che le ragioni poste a fondamento della statuizioni impugnata non risultano complesse, che a parte della sentenza, in relazione ai contributi per l'anno 2011, l'ente previdenziale ha persino prestato acquiescenza e che i motivi addotti a fondamento della compensazione sono meramente apparenti.
3. Ritiene preliminarmente il Collegio che l'appello principale dell ed i motivi Pt_1
di opposizione in ordine alla sussistenza nel merito dell'obbligo contributivo posto dall'ente previdenziale a carico dell'appellata debbano essere esaminati congiuntamente, risultando tra di loro logicamente connessi.
3.1. Premessa la tempestività nel giudizio di primo grado della produzione documentale di prova della notifica all'appellata dell'avviso bonario del 22 giugno
2016, inviato dall per il recupero della contribuzione obbligatoria nell'ambito Pt_1
della Gestione separata in relazione a redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti o pag. 7/18 professioni relativo all'anno 2010, si osserva che l'interruzione del termine prescrizionale, suscettibile di eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti ed avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio (cfr. da ultimo Cass. Sez. I
5.4.2024 n. 9077), ben può essere oggetto delle allegazioni difensive proposte dall'ente previdenziale con l'interposto gravame, pur trattandosi di questione non trattata nel precedente grado.
In merito alla questione che qui viene in rilievo è opportuno riportare la sentenza della Corte di cassazione sez. L. n. 28565/2022 che, in tema di prescrizione dei contributi dovuti nell'ambito della Gestione Separata, ha affermato quanto segue:
“Ciò posto, si deve puntualizzare che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., sez. lav., 8 aprile 2000, n. 4478; in senso conforme, Cass., sez. lav., 20 dicembre 2006, n. 27196).
Il giudicato cade, pertanto, sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità.
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n.
2217).
L'impugnazione conferisce al giudice il potere di riconsiderare e riqualificare la fattispecie anche relativamente agli aspetti che, pur coessenziali, non siano stati singolarmente censurati, neppure in via implicita (Cass., sez. III, 16 maggio 2017, n.
12202).
Nel declinare tali principi con riguardo alla prescrizione, questa Corte ha affermato che «Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono
[...] costituite dai singoli quesiti su fatto, norma ed effetto che ogni domanda ed ogni pag. 8/18 eccezione pongono al giudice, ma dalla loro congiunzione. La statuizione sulla quale poteva formarsi nella specie il giudicato era quindi quella avente ad oggetto la fattispecie prescrizione: l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto. Ma la deduzione da parte del ricorrente di fatti impeditivi della prescrizione ha sottratto tale statuizione al giudicato interno» (Cass., sez. lav., 29 ottobre 1998, n. 10832).
Il giudicato dunque si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo.
Non assurge, per contro, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli e irrelati segmenti della fattispecie, che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante e, solo nel loro interagire, assumono significato nel mondo del diritto.
In consonanza con tali indicazioni, questa Corte ha specificato che, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente l'interruzione, anche in sede di legittimità si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione: il principio
"iura novit curia" può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno (Cass., sez. lav., 21 dicembre 1999, n.
14421, e, sempre con riguardo all'interruzione della prescrizione, Cass., sez. III, 10 luglio 2013, n. 17066).
...
Si deve enunciare, in conclusione, il seguente principio di diritto: «Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare pag. 9/18 d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies
a quo».
La medesima pronuncia prende posizione sulla natura del d.P.C.M. di modifica dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti affermando quanto segue:
“I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997.
La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si pag. 10/18 configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto
2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio
2022, n. 21816)” (Cass. 28565/2022).
Ancora, in ordine alla natura del termine oggetto della proroga disposta con D.P.C.M. del 12.5.2011, art. 1, la Suprema Corte, in tema di contributi dovuti nell'ambito della
Gestione separata, con sentenza della Sez. L. 23.2.2021 n. 4899 - che si riporta integralmente per la parte d'interesse anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. - ha affermato quanto segue:
“10. ... Si è detto che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perchè subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito.
11. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
12. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art.
17, commi e 2), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - pag. 11/18 Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
13. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019).
L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio
2011 e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito, non Pt_1
assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento”.
Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, assume dunque rilievo ai fini della interruzione del termine di prescrizione del credito contributivo vantato dall per l'anno 2010 nell'ambito della Gestione separata la notifica alla Pt_1
di avviso bonario per il recupero dei contributi dovuti in data 6.7.2011, come CP_1
da avviso di ricevimento tempestivamente prodotto in giudizio dall . Pt_1
3.2. Si procede dunque ad esaminare il motivo di opposizione - riproposto dall'appellata in subordine - della fondatezza dell'obbligo contributivo preteso dall nell'ambito della Gestione separata per redditi provenienti dall'esercizio di Pt_1
attività lavorativa autonoma nel settore teatrale svolta dalla stessa in favore della committente Fondazione Inda, documentata in atti da certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte (all. 5 ricorso di primo grado); questione ritualmente pag. 12/18 riproposta in appello dall'appellata, poiché assorbita dalla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito pronunciata dal giudice di prime cure.
Orbene, in tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo vale riportare integralmente la pronuncia della Suprema Corte Sez. L. 31.3.2025 n. 8414, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., per la puntuale ricostruzione del quadro normativo in materia:
“L'art. 3 del D.Lgs. C.p.S. n. 708/1947, ratificato con modificazioni in legge n.
2388/1952, ha individuato le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all' fin da tale atto normativo, il legislatore è stato consapevole che il CP_3
concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo ed ha rimesso ad un decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l'assicurazione ad altre categorie di lavoratori non contemplate nella disposizione. In applicazione di detta norma, l'obbligo assicurativo presso l' CP_3
è stato progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano invero estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto, valorizzando la finalità di destinazione della prestazione all' intrattenimento, in senso lato.
L' art. 2, comma 22, sub d), della legge n. 335/1995 ha poi delegato il Governo a procedere all'armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo;
la delega è stata realizzata con l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, che, "nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del D.Lgs. CPS n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952, ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni", ha distinto in tre gruppi i lavoratori dello spettacolo iscritti all' CP_3
"indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
pag. 13/18 b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato".
Quindi, coerentemente, il D.M. 10 novembre 1997 ha raggruppato nelle suddette tre categorie i lavoratori dello spettacolo iscritti all' appartenenti alle CP_3
categorie indicate all'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997.
È poi seguita la legge n. 289/2002, il cui art. 43, comma 2, ha sostituito l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, rimettendo
- con il primo periodo: ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze (sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell' CP_3
che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport") di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso detto ente;
- con il secondo periodo: ad un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la eventuale integrazione o ridefinizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 181, della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo.
In forza delle citate deleghe sono intervenuti due decreti ministeriali del 15 marzo
2005, recanti, rispettivamente, l'adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l' e la ridefinizione dei tre gruppi. CP_3
Quest'ultimo decreto, richiamati l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, il dm 10 novembre 1997, l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 708/1947, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge n. 289/2002, ha dichiaratamente rimodulato "la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva pag. 14/18 dei rapporti di lavoro di settore", prevedendo nel gruppo A, tra le altre, le figure di attori, presentatori, generici e figuranti, indossatori e fotomodelli, tecnici del montaggio e del suono, truccatori.
Non vi è stata quindi l'introduzione di nuove categorie di lavoratori assoggettati alla tutela dell' ma l'esplicitazione della ricomprensione nell'ambito della stessa CP_3
di figure emergenti nella pratica, che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare (ex multis così Cass. n. 11377/2020 e precedenti ivi citati, Cass. n.
3219/2006, n. 9996/2009).
...
In sostanza, nel campo dello spettacolo, anche il lavoratore autonomo occasionale è soggetto all' obbligo contributivo, diversamente da quanto accade per la gestione separata dell' nella quale sono esenti da contribuzione- ex art. 44, comma 2, Pt_1
D.L. 30 settembre 2003 n. 269 - le attività di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo non superi Euro 5.000. La ratio della diversità di disciplina legislativa risiede nella normale mancanza di continuità delle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo. Ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'obbligazione contributiva
è, dunque, unicamente l'appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge”.
3.3. Ciò premesso in diritto, nel caso di specie è incontestata la riconducibilità dell'attività lavorativa autonoma svolta dalla nel settore teatrale alla categoria CP_1
dei lavoratori dello spettacolo (afferma l nell'atto di appello che l'odierna Pt_1
appellata svolge “attività di natura artistica che rientra tra quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore UK28U”), risultando altresì dall'estratto contributivo versato in atti (v. casellario degli attivi prodotto dall sub all. 9 alla Pt_1
memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) la contribuzione già effettuata in precedenza nell'ambito del Fondo Lavoratori dello spettacolo.
Ne deriva l'insussistenza di un obbligo di contribuzione dell'appellata nell'ambito della Gestione Separata, poiché l'obbligo di contribuzione presso l' ha CP_3
carattere di specialità, in ragione della peculiarità delle prestazioni lavorative e dell'assenza di continuità, rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti all' . La Pt_1 pag. 15/18 Suprema Corte in proposito ha chiarito che “ad essi non è pertanto applicabile, neanche quanto alla misura della contribuzione, la disciplina della cd. Gestione separata di cui alla l. n. 335 del 1995, che va esclusa tutte le volte in cui vi è un obbligo di iscrizione ad altra cassa previdenziale suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (così Cass.
Sez. L ord. n. 24613 del 04/11/2020).
3.4. Per i motivi esposti, è fondato il motivo di opposizione, reiterato dall'appellata, circa l'insussistenza di un obbligo contributivo della stessa nell'ambito della Gestione separata per il reddito derivante dall'esercizio abituale di “arti o professioni” nell'anno 2010.
Conseguentemente l'appello principale proposto dall , fondato sull'assunto Pt_1
della sussistenza di un obbligo di contribuzione della nell'ambito della CP_1
Gestione Separata e sulla disciplina conseguentemente applicabile in tema di prescrizione del credito contributivo, deve essere rigettato, meritando quindi conferma la sentenza impugnata in merito all'annullamento dell'avviso di addebito opposto, ancorché con diversa motivazione.
4. L'appello incidentale proposto dall'appellata in ordine alla compensazione delle spese di lite, disposta per la peculiarità e la complessità delle questioni affrontate, merita accoglimento.
Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del
2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr., ex multis, Cass. 4696/2019; Cass. 13706/2020; 1373/2021).
pag. 16/18 Ebbene, la peculiarità e la complessità delle questioni trattate di per sé non integrano alcuna delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, occorrendo a tal fine gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate (cfr. Cass.
25798/2019).
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l va condannato al pagamento delle spese di lite del Pt_1
giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (pari al valore degli avvisi di addebito opposti).
5. Ex art. 91 c.p.c., l va infine condannato al pagamento delle spese del Pt_1
presente grado, liquidate come in dispositivo sulla base del valore dell'interposto gravame (pari al valore dell'avviso di addebito relativo all'anno 2010 e alle spese processuali oggetto dell'appello incidentale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, Pt_1
liquidate in complessivi € 1800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 3200,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025. pag. 17/18 Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 103/2023 R.G. promossa
DA
, (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria
AT e IV DO
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Carpino e Massimo Aiello
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2018 proponeva opposizione Controparte_1
all'avviso di addebito n. 598 2017 0001988174000, emesso per la somma di €
1 4136,44, comprensiva di spese di notifica e compensi del servizio di riscossione, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali su reddito da arti o professioni nell'ambito della Gestione separata dell in relazione a compensi Pt_1
erogati dall per prestazioni effettuate nel 2010. CP_2
In particolare l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto, poiché relativi a periodi antecedenti al quinquennio dalla notifica dell'atto di verifica da parte dell sul reddito percepito Pt_1
dall'opponente, avvenuta in data 7.7.2016.
Nel merito inoltre deduceva l'infondatezza della pretesa contributiva, evidenziando che nel compenso percepito per l'attività lavorativa in forma autonoma svolta nell'anno 2010 per la Fondazione Inda Onlus, con emissione di fattura a fronte del compenso corrisposto, applicazione dell'IVA e deduzione della ritenuta d'acconto, non era compreso quanto dovuto all per versamento di contributi, poiché la CP_3
relativa obbligazione ricadeva sulla parte committente. Rilevava quindi l'insussistenza di un obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata dell ai sensi dell'art. 2 co. 26 L. 335/1995, trattandosi di obbligo di carattere Pt_1
residuale previsto per redditi non soggetti ad altra forma di contribuzione obbligatoria.
Lamentava infine l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità o l'infondatezza anche in relazione al quantum debeatur della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto e, per l'effetto, di accertare e dichiarare non dovute le somme pretese, con annullamento dell'avviso di addebito e contestuale cancellazione dell'eventuale iscrizione d'ufficio alla Gestione separata.
Con successivo ricorso la proponeva opposizione ad altro avviso di addebito, CP_1
recante n. 598 2018 00027694 58 000, per contributi relativi al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2011, la cui pretesa contributiva scaturiva dall'iscrizione d'ufficio della predetta nella Gestione
Separata, chiedendo di dichiararne la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità o pag. 2/18 l'infondatezza, chiedendo altresì di dichiarare non dovute le somme pretese dall , con cancellazione dell'eventuale iscrizione alla Gestione separata disposta Pt_1
dall'ente previdenziale.
A tal fine eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva. Deduceva altresì l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva e l'erroneità del calcolo delle sanzioni applicate.
In entrambi i procedimenti l , costituitosi in giudizio, resisteva all'avversa Pt_1
opposizione e ne chiedeva il rigetto, rilevando che l'iscrizione della ricorrente nella
Gestione separata era scaturita da un controllo incrociato con i dati dell'Agenzia delle
Entrate a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi per gli anni 2010, presentata nell'anno 2011, e 2011, presentata nell'anno 2012; che nella dichiarazione dei redditi la ricorrente aveva compilato il quadro CM del Modello Unico PF, ma non aveva provveduto alla iscrizione obbligatoria alla Gestione separata dell , né Pt_1
alla quantificazione dei contributi dovuti in sede di dichiarazione;
che tali omissioni integravano gli estremi dell'occultamento dell'obbligo, tale da determinare la sospensione del corso della prescrizione ex art. 2941 co. 8 c.c., sicché il termine di prescrizione non era ancora maturato, dovendo farsi coincidere il dies a quo del termine prescrizionale con la data dell'accertamento d'ufficio o, al più, con la data in cui il dolo era stato scoperto e, quindi, con la data di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, incomplete nei dati esposti, considerato altresì che nel luglio/agosto 2017 era stato notificato avviso bonario.
A seguito della riunione dei procedimenti, iscritti ai nn. 552/2018 e 651/2019 R.G., il
Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nelle cause riunite, con sentenza n. 1180/22 del 18.11.2022 accoglieva i ricorsi in opposizione proposti dalla , annullava gli avvisi di addebito opposti e compensava tra le CP_1
parti le spese di lite.
In particolare il Tribunale, premesso che la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare pag. 3/18 della posizione assicurativa, non costituendo quest'ultima presupposto del credito contributivo, rilevava che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era costituito dall'avviso bonario di pagamento ricevuto dalla ricorrente nel luglio/agosto
2017, che l'obbligo di versamento dei contributi discendeva non dalla presentazione della dichiarazione fiscale, ma dalla produzione del reddito conseguente all'attività esercitata e che la sua esigibilità era legata al successivo termine di versamento delle imposte.
Pertanto, osservava che, secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 4 D.Lgs. 241/1997 – secondo il quale i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni da questi amministrate sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi - il termine per il versamento del saldo era fissato dall'art. 17 co. 1 D.P.R. n. 435/2001 al 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui i redditi erano stati prodotti.
Evidenziava quindi che l'avviso bonario relativo ai contributi per le annualità 2010 e
2011, utile alla interruzione della prescrizione, era stato ricevuto dalla ricorrente nel luglio/agosto 2017 e, dunque, in data successiva alla scadenza dei cinque anni del termine prescrizionale.
Osservava altresì che la mera omissione di informazioni del contribuente non poteva costituire doloso occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., dovendo l'omissione essere sempre caratterizzata dall'intenzione di impedire l'accertamento del debito tanto da rendere la condotta
“ingannatrice e fraudolenta”.
Rilevava pertanto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per la sospensione del termine di prescrizione, ritenendo che nel caso di specie la condotta posta in essere dal debitore non avesse determinato per l una vera e propria Pt_1
impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, come dimostrato proprio dai controlli operati dall'ente previdenziale in via amministrativa pag. 4/18 sui presupposti che avrebbero generato l'obbligazione contributiva in capo all'opponente.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l con atto depositato il Pt_1
17.02.2023.
Resisteva al gravame l'appellata che, a sua volta, proponeva appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello l , premettendo che l'appello è proposto con Pt_1
riferimento al solo anno d'imposta 2010 per acquiescenza alla sentenza in relazione ai contributi pretesi per l'anno 2011, e deducendo l'erronea applicazione dell'art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995 e la violazione dell'art. 2935 c.c., del D.P.C.M. 10.6.2010, in relazione all'art. 2 co. 26 L. 335/1995, e dell'art. 18 co. 12 D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. n. 111 n. 2011, osserva che, in base al D.L. 15.4.2002 n. 63, conv. con modificazioni dalla L. 112/2002, i contributi afferenti alla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Precisa inoltre che la circolare del 13.6.2011 n. 84 aveva indicato per l'anno 2011 la scadenza del 16 giugno 2011 per il versamento del saldo dei contributi per l'anno
2010 e che, tuttavia, con D.P.C.M. del 12.5.2011 era stata prevista una proroga del termine al 6 luglio per il versamento delle imposte risultanti dal Modello Unico 2011 per coloro che esercitavano un'attività con studio di settore approvato e che comunque non superavano per ricavi e compensi la soglia prevista per ciascuno studio di settore.
Deduce quindi l'erroneità della sentenza impugnata per non avere tenuto conto della notifica alla ricorrente dell'avviso bonario in data 6.7.2016, relativo all'anno d'imposta 2010, prendendo invece in considerazione il solo avviso bonario notificato nel mese di agosto 2017, relativo all'anno d'imposta 2011. pag. 5/18 Osserva che, a seguito della proroga del termine, prima di tale scadenza il creditore non può esigere la prestazione in base all'art. 1185 c.c., e che tale proroga non costituisce termine alternativo di adempimento, ma nuovo termine che si sostituisce a quello precedentemente fissato, non essendo previsto il pagamento, entro i limiti della proroga, degli interessi corrispettivi.
Rileva che il differimento del termine di cui al D.P.C.M. 12.5.2011 riguardava i soggetti che svolgevano attività per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e che dichiaravano compensi inferiori al limite di applicabilità, e non semplicemente i soggetti che applicavano in concreto lo studio. Sul punto precisa che l'appellata svolge attività di natura artistica rientrante tra le attività per cui sono stati elaborati gli studi di settore UK28U e che il reddito dichiarato non supera il massimo previsto per l'applicazione degli studi medesimi, che, pertanto, la scadenza del saldo della contribuzione a percentuale per l'anno 2011 era proprio il 6.7.2011, che l'avviso bonario pervenuto all'interessata il 6.7.2016 ha validamente interrotto il termine prescrizionale e che i contributi relativi all'anno 2010 sono dunque dovuti.
2. , premesso che il primo giudice ha ritenuto assorbente l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del credito contributivo, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello per tardività del rilievo di controparte in ordine alla proroga del termine di versamento dei contributi relativi all'anno 2010, trattandosi di argomentazione non sviluppata nel primo grado di giudizio.
In subordine, in caso di ritenuta fondatezza del gravame avversario, reitera gli ulteriori motivi di opposizione proposti nel giudizio di primo grado chiedendone l'accoglimento.
In proposito rileva di avere svolto nel 2010, come titolare di partita IVA, attività lavorativa autonoma nel settore teatrale a favore della Fondazione Inda Onlus emettendo fattura a fronte del compenso corrisposto, con applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, precisando che nel compenso pattuito non era compreso quanto dovuto all a titolo di contributi poiché la relativa obbligazione CP_3
ricadeva direttamente sul committente. pag. 6/18 Richiama sul punto l'art. 3 L. 1420/1971, istitutiva della gestione per i CP_3
lavoratori dello spettacolo, che individua il datore di lavoro come “responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore”.
Deduce quindi l'insussistenza di un obbligo di versamento della contribuzione nella
Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995, trattandosi di obbligo residuale previsto per i casi di reddito non assoggettato ad altra contribuzione obbligatoria, presupposto che nel suo caso non ricorre.
2.1. Inoltre, rileva la sproporzione della sanzione applicata rispetto al presunto illecito, richiamando sul punto il messaggio dell n. 821 del 15.1.2014. Contesta Pt_1
quindi il presupposto per l'applicazione della sanzione civile, non sussistendo nel suo caso l'elemento psicologico richiesto dall'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, avendo la stessa regolarmente dichiarato il proprio reddito imponibile per l'anno 2010 non intendendo occultare le attività professionali esercitate o i compensi percepiti.
2.2. Con appello incidentale l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite per la ritenuta peculiarità e complessità delle questioni affrontate, disattendendo il criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
In proposito deduce che le ragioni poste a fondamento della statuizioni impugnata non risultano complesse, che a parte della sentenza, in relazione ai contributi per l'anno 2011, l'ente previdenziale ha persino prestato acquiescenza e che i motivi addotti a fondamento della compensazione sono meramente apparenti.
3. Ritiene preliminarmente il Collegio che l'appello principale dell ed i motivi Pt_1
di opposizione in ordine alla sussistenza nel merito dell'obbligo contributivo posto dall'ente previdenziale a carico dell'appellata debbano essere esaminati congiuntamente, risultando tra di loro logicamente connessi.
3.1. Premessa la tempestività nel giudizio di primo grado della produzione documentale di prova della notifica all'appellata dell'avviso bonario del 22 giugno
2016, inviato dall per il recupero della contribuzione obbligatoria nell'ambito Pt_1
della Gestione separata in relazione a redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti o pag. 7/18 professioni relativo all'anno 2010, si osserva che l'interruzione del termine prescrizionale, suscettibile di eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti ed avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio (cfr. da ultimo Cass. Sez. I
5.4.2024 n. 9077), ben può essere oggetto delle allegazioni difensive proposte dall'ente previdenziale con l'interposto gravame, pur trattandosi di questione non trattata nel precedente grado.
In merito alla questione che qui viene in rilievo è opportuno riportare la sentenza della Corte di cassazione sez. L. n. 28565/2022 che, in tema di prescrizione dei contributi dovuti nell'ambito della Gestione Separata, ha affermato quanto segue:
“Ciò posto, si deve puntualizzare che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., sez. lav., 8 aprile 2000, n. 4478; in senso conforme, Cass., sez. lav., 20 dicembre 2006, n. 27196).
Il giudicato cade, pertanto, sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità.
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n.
2217).
L'impugnazione conferisce al giudice il potere di riconsiderare e riqualificare la fattispecie anche relativamente agli aspetti che, pur coessenziali, non siano stati singolarmente censurati, neppure in via implicita (Cass., sez. III, 16 maggio 2017, n.
12202).
Nel declinare tali principi con riguardo alla prescrizione, questa Corte ha affermato che «Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono
[...] costituite dai singoli quesiti su fatto, norma ed effetto che ogni domanda ed ogni pag. 8/18 eccezione pongono al giudice, ma dalla loro congiunzione. La statuizione sulla quale poteva formarsi nella specie il giudicato era quindi quella avente ad oggetto la fattispecie prescrizione: l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto. Ma la deduzione da parte del ricorrente di fatti impeditivi della prescrizione ha sottratto tale statuizione al giudicato interno» (Cass., sez. lav., 29 ottobre 1998, n. 10832).
Il giudicato dunque si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo.
Non assurge, per contro, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli e irrelati segmenti della fattispecie, che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante e, solo nel loro interagire, assumono significato nel mondo del diritto.
In consonanza con tali indicazioni, questa Corte ha specificato che, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente l'interruzione, anche in sede di legittimità si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione: il principio
"iura novit curia" può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno (Cass., sez. lav., 21 dicembre 1999, n.
14421, e, sempre con riguardo all'interruzione della prescrizione, Cass., sez. III, 10 luglio 2013, n. 17066).
...
Si deve enunciare, in conclusione, il seguente principio di diritto: «Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare pag. 9/18 d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies
a quo».
La medesima pronuncia prende posizione sulla natura del d.P.C.M. di modifica dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti affermando quanto segue:
“I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997.
La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si pag. 10/18 configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto
2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio
2022, n. 21816)” (Cass. 28565/2022).
Ancora, in ordine alla natura del termine oggetto della proroga disposta con D.P.C.M. del 12.5.2011, art. 1, la Suprema Corte, in tema di contributi dovuti nell'ambito della
Gestione separata, con sentenza della Sez. L. 23.2.2021 n. 4899 - che si riporta integralmente per la parte d'interesse anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. - ha affermato quanto segue:
“10. ... Si è detto che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perchè subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito.
11. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
12. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art.
17, commi e 2), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - pag. 11/18 Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
13. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019).
L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio
2011 e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito, non Pt_1
assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento”.
Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, assume dunque rilievo ai fini della interruzione del termine di prescrizione del credito contributivo vantato dall per l'anno 2010 nell'ambito della Gestione separata la notifica alla Pt_1
di avviso bonario per il recupero dei contributi dovuti in data 6.7.2011, come CP_1
da avviso di ricevimento tempestivamente prodotto in giudizio dall . Pt_1
3.2. Si procede dunque ad esaminare il motivo di opposizione - riproposto dall'appellata in subordine - della fondatezza dell'obbligo contributivo preteso dall nell'ambito della Gestione separata per redditi provenienti dall'esercizio di Pt_1
attività lavorativa autonoma nel settore teatrale svolta dalla stessa in favore della committente Fondazione Inda, documentata in atti da certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte (all. 5 ricorso di primo grado); questione ritualmente pag. 12/18 riproposta in appello dall'appellata, poiché assorbita dalla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito pronunciata dal giudice di prime cure.
Orbene, in tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo vale riportare integralmente la pronuncia della Suprema Corte Sez. L. 31.3.2025 n. 8414, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., per la puntuale ricostruzione del quadro normativo in materia:
“L'art. 3 del D.Lgs. C.p.S. n. 708/1947, ratificato con modificazioni in legge n.
2388/1952, ha individuato le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all' fin da tale atto normativo, il legislatore è stato consapevole che il CP_3
concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo ed ha rimesso ad un decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l'assicurazione ad altre categorie di lavoratori non contemplate nella disposizione. In applicazione di detta norma, l'obbligo assicurativo presso l' CP_3
è stato progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano invero estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto, valorizzando la finalità di destinazione della prestazione all' intrattenimento, in senso lato.
L' art. 2, comma 22, sub d), della legge n. 335/1995 ha poi delegato il Governo a procedere all'armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo;
la delega è stata realizzata con l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, che, "nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del D.Lgs. CPS n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952, ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni", ha distinto in tre gruppi i lavoratori dello spettacolo iscritti all' CP_3
"indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
pag. 13/18 b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato".
Quindi, coerentemente, il D.M. 10 novembre 1997 ha raggruppato nelle suddette tre categorie i lavoratori dello spettacolo iscritti all' appartenenti alle CP_3
categorie indicate all'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997.
È poi seguita la legge n. 289/2002, il cui art. 43, comma 2, ha sostituito l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, rimettendo
- con il primo periodo: ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze (sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell' CP_3
che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport") di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso detto ente;
- con il secondo periodo: ad un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la eventuale integrazione o ridefinizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 181, della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo.
In forza delle citate deleghe sono intervenuti due decreti ministeriali del 15 marzo
2005, recanti, rispettivamente, l'adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l' e la ridefinizione dei tre gruppi. CP_3
Quest'ultimo decreto, richiamati l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, il dm 10 novembre 1997, l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 708/1947, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge n. 289/2002, ha dichiaratamente rimodulato "la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva pag. 14/18 dei rapporti di lavoro di settore", prevedendo nel gruppo A, tra le altre, le figure di attori, presentatori, generici e figuranti, indossatori e fotomodelli, tecnici del montaggio e del suono, truccatori.
Non vi è stata quindi l'introduzione di nuove categorie di lavoratori assoggettati alla tutela dell' ma l'esplicitazione della ricomprensione nell'ambito della stessa CP_3
di figure emergenti nella pratica, che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare (ex multis così Cass. n. 11377/2020 e precedenti ivi citati, Cass. n.
3219/2006, n. 9996/2009).
...
In sostanza, nel campo dello spettacolo, anche il lavoratore autonomo occasionale è soggetto all' obbligo contributivo, diversamente da quanto accade per la gestione separata dell' nella quale sono esenti da contribuzione- ex art. 44, comma 2, Pt_1
D.L. 30 settembre 2003 n. 269 - le attività di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo non superi Euro 5.000. La ratio della diversità di disciplina legislativa risiede nella normale mancanza di continuità delle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo. Ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'obbligazione contributiva
è, dunque, unicamente l'appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge”.
3.3. Ciò premesso in diritto, nel caso di specie è incontestata la riconducibilità dell'attività lavorativa autonoma svolta dalla nel settore teatrale alla categoria CP_1
dei lavoratori dello spettacolo (afferma l nell'atto di appello che l'odierna Pt_1
appellata svolge “attività di natura artistica che rientra tra quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore UK28U”), risultando altresì dall'estratto contributivo versato in atti (v. casellario degli attivi prodotto dall sub all. 9 alla Pt_1
memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) la contribuzione già effettuata in precedenza nell'ambito del Fondo Lavoratori dello spettacolo.
Ne deriva l'insussistenza di un obbligo di contribuzione dell'appellata nell'ambito della Gestione Separata, poiché l'obbligo di contribuzione presso l' ha CP_3
carattere di specialità, in ragione della peculiarità delle prestazioni lavorative e dell'assenza di continuità, rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti all' . La Pt_1 pag. 15/18 Suprema Corte in proposito ha chiarito che “ad essi non è pertanto applicabile, neanche quanto alla misura della contribuzione, la disciplina della cd. Gestione separata di cui alla l. n. 335 del 1995, che va esclusa tutte le volte in cui vi è un obbligo di iscrizione ad altra cassa previdenziale suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (così Cass.
Sez. L ord. n. 24613 del 04/11/2020).
3.4. Per i motivi esposti, è fondato il motivo di opposizione, reiterato dall'appellata, circa l'insussistenza di un obbligo contributivo della stessa nell'ambito della Gestione separata per il reddito derivante dall'esercizio abituale di “arti o professioni” nell'anno 2010.
Conseguentemente l'appello principale proposto dall , fondato sull'assunto Pt_1
della sussistenza di un obbligo di contribuzione della nell'ambito della CP_1
Gestione Separata e sulla disciplina conseguentemente applicabile in tema di prescrizione del credito contributivo, deve essere rigettato, meritando quindi conferma la sentenza impugnata in merito all'annullamento dell'avviso di addebito opposto, ancorché con diversa motivazione.
4. L'appello incidentale proposto dall'appellata in ordine alla compensazione delle spese di lite, disposta per la peculiarità e la complessità delle questioni affrontate, merita accoglimento.
Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del
2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr., ex multis, Cass. 4696/2019; Cass. 13706/2020; 1373/2021).
pag. 16/18 Ebbene, la peculiarità e la complessità delle questioni trattate di per sé non integrano alcuna delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, occorrendo a tal fine gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate (cfr. Cass.
25798/2019).
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l va condannato al pagamento delle spese di lite del Pt_1
giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (pari al valore degli avvisi di addebito opposti).
5. Ex art. 91 c.p.c., l va infine condannato al pagamento delle spese del Pt_1
presente grado, liquidate come in dispositivo sulla base del valore dell'interposto gravame (pari al valore dell'avviso di addebito relativo all'anno 2010 e alle spese processuali oggetto dell'appello incidentale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, Pt_1
liquidate in complessivi € 1800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 3200,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025. pag. 17/18 Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 18/18